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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 elettiv in VIA TRAVERSA 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BARCA ROSALIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
UISA iato in presso il difensore avv. AURILI MARIA LUISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la ricorrente, in atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Livorno Viale dei Pini
pagina 1 di 9 n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resta nella disponibilità della moglie sig.ra Pt_1
e con essa gli arredi ivi contenuti, che la abiterà unitamente alle figlie minori.
[...] ointestato gravante sull'abitazione familiare continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 3) Le figlie minori e verranno affidati ad ER Persona_2 entrambi i genitori e dimoreranno stabilmente pre a drà e terrà con sè le figlie: a) almeno due giorni alla settimana (preferibilmente il martedì e il giovedì) dalle ore 18,00 alle ore 20,00; b) un fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento presso il padre, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
c) un periodo di 15 giorni durante l'estate anche non consecutivi, con possibilità di pernottamento presso il padre;
d) in occasione delle festività di Natale (dal 23 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (per un periodo di sei giorni), ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, potrà trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa. Durante tali festività il padre terrà presso di sé le figlie per almeno tre giorni consecutivi con pernotto. Il tutto compatibilmente con l'esigenza ed i desideri delle minori e previo accordo tra i coniugi, i quali, con congruo preavviso, dovranno reciprocamente comunicarsi gli eventuali impegni che possano ostacolare il rispetto delle visite come sopra stabilite. 4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non avere quindi da avanzare alcuna richiesta economica in ordine al loro mantenimento. Il marito verserà alla moglie per il concorso nel mantenimento delle due figlie la somma mensile di € 300,00 per ciascuna, quindi complessivamente € 600,00, oltre gli assegni familiari. Detto importo sarà soggetto alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. 5) Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili e alle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, per tali intendendosi: a) le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, psicoterapiche e, comunque, relative alla salute non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di concertazione quanto alle altre;
b) spese scolastiche sino al completamento del ciclo di studi, compresi quelli universitari di specializzazione post universitaria ( a titolo esemplificativo retta, trasporto, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico), senza obbligo di preventiva concertazione, la locazione di alloggio e relative utenze in caso di studi fuori sede, con obbligo di preventiva concertazione;
c) spese per gite scolastiche, viaggi di istruzione, per attività sportive, comprese le relative attrezzature e spese di trasferta per gare, con obbligo di preventiva concertazione;
spese per eventuali ripetizioni che si rendessero necessarie, quelle formative extrascolastiche, artistiche, ricreative e di svago, con obbligo di preventiva concertazione;
d) spese per centri estivi, viaggi-vacanza personali, spese relative al conseguimento della patente di guida, per acquisto di telefono cellulare, computer, Ipad con obbligo di preventiva concertazione.” Il resistente costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione e, quanto ai provvedimenti accessori, ha chiesto quanto segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito previa ogni opportuna declaratoria 1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
3. affidare le figlie
pagina 2 di 9 e secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente ER
a ;
4. assegnare la casa coniugale sita in Livorno, Viale dei Pini n. 11 alla sig.ra
con tutti gli arredi, che ivi abiterà unitamente alle figlie minori e 5. Pt_1 ER prevedere in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie CP_1
e nella mis essiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), ER ta ondo gli indici istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese 6. respingere la richiesta di contributo al pagamento della quota pari al 50% del mutuo cointestato gravante sull'abitazione familiare di proprietà della signora per la quota del 99% limitando detto Pt_1 contributo in misura proporzionale alla quota di proprietà del sig. pari CP_1 all'1% o in subordine disporre il versamento a favore delle figlie dell'importo comp ri ad euro 600,00 di cui € 330,00 come contributo per il pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare ed € 270,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento rivalutabile, detta ultima somma, secondo gli indici istat 7. disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore 8. disporre che gli assegni familiari eventualmente percepiti siano suddivisi nella misura del 50%, impegnandosi i due genitori a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria a tale scopo, mentre le detrazioni fiscali saranno effettuate al 50% ciascuno dalla signora e Pt_1 dal Sig. e/o comunque secondo la normativa fiscale vigente 9.disciplinare il i CP_1 visita de econdo quanto già attualmente in essere ed indicato nel corpo del ricorso depositato dalla signora ” Pt_1
Le parti comparivano in prima udienza e concordavano che, finché il resistente, in quel momento ancora domiciliato presso la di lui madre, non avesse reperito altra abitazione, avrebbe trascorso con lui tre giorni alla settimana Per_2 dall'uscita di scuo al pomeriggio, nonché una domenica alternata all'ora di pranzo fino al primo pomeriggio;
invece, avrebbe trascorso con il padre ER per due pomeriggi alla settimana ente alla sorella, trascorrendo con il padre anche il pranzo nonché una domenica alternata all'ora di pranzo fino al primo pomeriggio;
le parti concordavano altresì che il padre avrebbe versato ogni mese la somma di € 300 per ciascuna figlia, oltre ISTAT e il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sarebbe stato percepito dalla sola ricorrente e che nelle more del processo il mutuo sarebbe stato pagato al 70% dalla ricorrente e il resto dal resistente. Il Giudice, tenuto conto dell'accordo delle parti, recepiva le relative condizioni in seno ai provvedimenti provvisori, rinviando ad altra udienza sia per verificare se la frequentazione delle minori era ripresa in modo significativo sia per verificare se il resistente aveva reperito idonea sistemazione abitativa per ospitare le figlie. Alla successiva udienza, emergeva che il si era trasferito in una nuova CP_1 abitazione e le parti concordavano un gime di frequentazione tra il padre e le ragazze, secondo cui e sarebbero state con il resistente ER Per_2
pagina 3 di 9 almeno due pranzi alla settimana, nonché nei giorni in cui le ragazze non erano a pranzo con il padre due cene presso la casa paterna;
oltre questi incontri le minori avrebbero dormito presso la casa del padre in un giorno del fine settimana dal venerdì alla domenica;
le ragazze sarebbero state a casa del padre anche tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie;
le ragazze avrebbero altresì trascorso con il padre anche due settimane non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il processo emergeva chiaramente dalle dichiarazioni in udienze di entrambe le parti che, dalla fine del rapporto di coniugio, il rapporto tra le minori e il padre si era allentato e neppure la nuova sistemazione abitativa del CP_1 aveva permesso un consolidamento della frequentazione;
per ciò si p all'ascolto delle minori da parte del Giudice per comprendere le ragioni della dinamica familiare esistente e le parti attivavano anche un percorso privato di mediazione familiare, ma senza significativi risultati in termini di rafforzamento del rapporto padre figlie. Le parti, pertanto, all'udienza del 26.6.25 chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e la ricorrente concludeva come da ricorso, chiedendo però un contributo al mantenimento per la prole di complessivi € 800,00 e spese straordinarie al 100% a carico del padre, stante la mancanza di effettiva frequentazione tra il padre e le figlie, il resistente concludeva come da comparsa.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Le parti conducono da tempo vite separate e il ha anche intrapreso una CP_1 relazione sentimentale con una altra persona.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il pagina 4 di 9 figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame può essere mantenuto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
del 2008, e , del 2009, hanno, invero, riferito in occasione del loro ER Per_2
di avere un rto privilegiato con la madre, che costituisce il genitore di riferimento;
le minori hanno raccontato che anche prima della fine del matrimonio avevano un rapporto di maggiore intimità con la figura materna, ma che la ragione del loro rifiuto di frequentare il padre in modo più assiduo sta nel fatto di aver vissuto con dolore la scoperta che il padre tradisse la madre e di non voler passare del tempo a casa del padre per paura di incontrare la nuova compagna dell'uomo, che, a dire delle minori, avrebbe comportamenti di gelosia e di invadenza, intromettendosi di fatto nei momenti trascorsi tra il padre e le minori. Tanto premesso, però, dalle parole delle ragazze non sono emersi comportamenti pregiudizievoli da parte del padre nei confronti delle figlie tali da giustificare una deroga al regime di affidamento condiviso, e, anzi, entrambe le ragazze hanno confermato che il segue con regolarità dal punto di CP_1 Per_2 vista scolastico, supportandola d ompiti pomeridiani anche ER trascorre con il padre e la sorella alcuni pranzi alla settimana.
3.1 Quanto al regime di frequentazione padre figlie, deve rilevarsi che ad oggi, stante l'età delle ragazze, il loro rifiuto a pernottare dal padre e la incapacità dimostrata dal di gestire il nuovo assetto delle sue relazioni, CP_1 proteggendo le e ingerenze della compagna, va confermato quanto concordato dalle parti all'inizio del procedimento e cioè che stia con il Per_2 padre tre giorni alla settimana dall'uscita di scuola fino al po io, nonché una domenica alternata dall'ora di pranzo fino al primo pomeriggio;
ER invece, due pomeriggi alla settimana unitamente alla sorella, trascorrendo padre anche il pranzo nonché una domenica alternata all'ora di pranzo fino al pagina 5 di 9 primo pomeriggio;
le minori comunque trascorreranno con entrambi i genitori le festività secondo il principio della alternanza.
4. La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018). Nel caso in esame, quindi, la casa va assegnata alla ricorrente che la abita con le figlie.
5. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso di specie, emerge che la ricorrente ha un reddito netto da lavoro dipendente di circa euro 1600 al mese, gravato dalla metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare di cui è proprietaria al 99%, pari per intero ad € 645,00; il resistente, che svolge lavoro autonomo di consulente del lavoro, dichiara un reddito complessivo da lavoro e da fabbricati di circa € 31000,00 annui lordi, infatti lo stesso oltre al 1% della casa familiare, è proprietario di un immobile attualmente locato e di ½ di tre piccoli appartamenti, anch'essi locati, e può contare, al di là dell'importo lordo dichiarato, almeno su pagina 6 di 9 un reddito netto per dodici mensilità di circa € 2500, come dallo stesso dichiarato in prima udienza;
tale reddito, però, è gravato dalla metà del mutuo della casa familiare e dal canone di locazione per la casa dove vive ora, di cui però non emerge in atti l'esatto ammontare. Tenuto conto di tali circostanze, della maggiore capacità di incremento reddituale del resistente e del fatto che il in ogni caso, partecipa al mantenimento CP_1 diretto delle figlie in modo pare congruo mantenere il contributo ordinario di € 300 per ciascuna figlia a carico del padre e stabilire che l'assegno unico venga percepito dalla sola che si occupa principalmente delle Pt_1 minori.
4.1 Quanto alle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr. Cass. Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021). Pertanto, in ragione della differenza reddituale tra le parti, da un lato, e della entità del mantenimento ordinario e della percezione dell'assegno unico da parte della sola ricorrente, dall'altro, va disposto che il padre partecipi alle spese straordinarie al 65% e la madre al 35%.
4.2 Quanto alla richiesta del di disciplinare il pagamento della rata del CP_1 mutuo della casa familiare, ne e lo stesso debba versare solo una minima parte proporzionale alla quota di proprietà, questa va dichiara inammissibile. Le questioni attinenti al mutuo contratto dalle parti con l'istituto bancario, infatti, rimangono disciplinate dal titolo contrattuale e la somma versata dal a CP_1 tale titolo è già stata presa in considerazione ai fine della determin l contributo al mantenimento della prole.
6. Le spese di lite, liquidate tenuto conto del numero di atti di parte depositati e della attività istruttoria compiuta, vanno compensate per un terzo, stante la natura della causa e l'esito del processo, e poste per la restante parte a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi pagina 7 di 9 e Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LIVORNO il giorno 09/07/2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 123 parte 2 serie A anno 09/07/2005;
DISPONE CHE
1. e restino affidate ai genitori in modo condiviso, con ER Per_2 collocamento presso la madre;
2. La casa familiare viene assegnata alla ricorrente;
3. Le minori vedranno il padre secondo quanto indicato in parte motiva, salvo diverso accordo delle parti che preveda tempi maggiori di permanenza;
4. il padre verserà con decorrenza dal gennaio 2024 entro il 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise tra i genitori nel senso che il 65% verranno pagate dal e il 35% dalla ai fini CP_1 Pt_1 del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per complessivi € 4712,00, oltre spese generali e accessori come per legge, ponendo la residua parte a carico del resistente;
pagina 8 di 9 Livorno, 13/08/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 elettiv in VIA TRAVERSA 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BARCA ROSALIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
UISA iato in presso il difensore avv. AURILI MARIA LUISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la ricorrente, in atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Livorno Viale dei Pini
pagina 1 di 9 n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resta nella disponibilità della moglie sig.ra Pt_1
e con essa gli arredi ivi contenuti, che la abiterà unitamente alle figlie minori.
[...] ointestato gravante sull'abitazione familiare continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 3) Le figlie minori e verranno affidati ad ER Persona_2 entrambi i genitori e dimoreranno stabilmente pre a drà e terrà con sè le figlie: a) almeno due giorni alla settimana (preferibilmente il martedì e il giovedì) dalle ore 18,00 alle ore 20,00; b) un fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento presso il padre, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
c) un periodo di 15 giorni durante l'estate anche non consecutivi, con possibilità di pernottamento presso il padre;
d) in occasione delle festività di Natale (dal 23 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (per un periodo di sei giorni), ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, potrà trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa. Durante tali festività il padre terrà presso di sé le figlie per almeno tre giorni consecutivi con pernotto. Il tutto compatibilmente con l'esigenza ed i desideri delle minori e previo accordo tra i coniugi, i quali, con congruo preavviso, dovranno reciprocamente comunicarsi gli eventuali impegni che possano ostacolare il rispetto delle visite come sopra stabilite. 4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non avere quindi da avanzare alcuna richiesta economica in ordine al loro mantenimento. Il marito verserà alla moglie per il concorso nel mantenimento delle due figlie la somma mensile di € 300,00 per ciascuna, quindi complessivamente € 600,00, oltre gli assegni familiari. Detto importo sarà soggetto alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. 5) Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili e alle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, per tali intendendosi: a) le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, psicoterapiche e, comunque, relative alla salute non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di concertazione quanto alle altre;
b) spese scolastiche sino al completamento del ciclo di studi, compresi quelli universitari di specializzazione post universitaria ( a titolo esemplificativo retta, trasporto, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico), senza obbligo di preventiva concertazione, la locazione di alloggio e relative utenze in caso di studi fuori sede, con obbligo di preventiva concertazione;
c) spese per gite scolastiche, viaggi di istruzione, per attività sportive, comprese le relative attrezzature e spese di trasferta per gare, con obbligo di preventiva concertazione;
spese per eventuali ripetizioni che si rendessero necessarie, quelle formative extrascolastiche, artistiche, ricreative e di svago, con obbligo di preventiva concertazione;
d) spese per centri estivi, viaggi-vacanza personali, spese relative al conseguimento della patente di guida, per acquisto di telefono cellulare, computer, Ipad con obbligo di preventiva concertazione.” Il resistente costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione e, quanto ai provvedimenti accessori, ha chiesto quanto segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito previa ogni opportuna declaratoria 1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
3. affidare le figlie
pagina 2 di 9 e secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente ER
a ;
4. assegnare la casa coniugale sita in Livorno, Viale dei Pini n. 11 alla sig.ra
con tutti gli arredi, che ivi abiterà unitamente alle figlie minori e 5. Pt_1 ER prevedere in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie CP_1
e nella mis essiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), ER ta ondo gli indici istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese 6. respingere la richiesta di contributo al pagamento della quota pari al 50% del mutuo cointestato gravante sull'abitazione familiare di proprietà della signora per la quota del 99% limitando detto Pt_1 contributo in misura proporzionale alla quota di proprietà del sig. pari CP_1 all'1% o in subordine disporre il versamento a favore delle figlie dell'importo comp ri ad euro 600,00 di cui € 330,00 come contributo per il pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare ed € 270,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento rivalutabile, detta ultima somma, secondo gli indici istat 7. disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore 8. disporre che gli assegni familiari eventualmente percepiti siano suddivisi nella misura del 50%, impegnandosi i due genitori a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria a tale scopo, mentre le detrazioni fiscali saranno effettuate al 50% ciascuno dalla signora e Pt_1 dal Sig. e/o comunque secondo la normativa fiscale vigente 9.disciplinare il i CP_1 visita de econdo quanto già attualmente in essere ed indicato nel corpo del ricorso depositato dalla signora ” Pt_1
Le parti comparivano in prima udienza e concordavano che, finché il resistente, in quel momento ancora domiciliato presso la di lui madre, non avesse reperito altra abitazione, avrebbe trascorso con lui tre giorni alla settimana Per_2 dall'uscita di scuo al pomeriggio, nonché una domenica alternata all'ora di pranzo fino al primo pomeriggio;
invece, avrebbe trascorso con il padre ER per due pomeriggi alla settimana ente alla sorella, trascorrendo con il padre anche il pranzo nonché una domenica alternata all'ora di pranzo fino al primo pomeriggio;
le parti concordavano altresì che il padre avrebbe versato ogni mese la somma di € 300 per ciascuna figlia, oltre ISTAT e il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sarebbe stato percepito dalla sola ricorrente e che nelle more del processo il mutuo sarebbe stato pagato al 70% dalla ricorrente e il resto dal resistente. Il Giudice, tenuto conto dell'accordo delle parti, recepiva le relative condizioni in seno ai provvedimenti provvisori, rinviando ad altra udienza sia per verificare se la frequentazione delle minori era ripresa in modo significativo sia per verificare se il resistente aveva reperito idonea sistemazione abitativa per ospitare le figlie. Alla successiva udienza, emergeva che il si era trasferito in una nuova CP_1 abitazione e le parti concordavano un gime di frequentazione tra il padre e le ragazze, secondo cui e sarebbero state con il resistente ER Per_2
pagina 3 di 9 almeno due pranzi alla settimana, nonché nei giorni in cui le ragazze non erano a pranzo con il padre due cene presso la casa paterna;
oltre questi incontri le minori avrebbero dormito presso la casa del padre in un giorno del fine settimana dal venerdì alla domenica;
le ragazze sarebbero state a casa del padre anche tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie;
le ragazze avrebbero altresì trascorso con il padre anche due settimane non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il processo emergeva chiaramente dalle dichiarazioni in udienze di entrambe le parti che, dalla fine del rapporto di coniugio, il rapporto tra le minori e il padre si era allentato e neppure la nuova sistemazione abitativa del CP_1 aveva permesso un consolidamento della frequentazione;
per ciò si p all'ascolto delle minori da parte del Giudice per comprendere le ragioni della dinamica familiare esistente e le parti attivavano anche un percorso privato di mediazione familiare, ma senza significativi risultati in termini di rafforzamento del rapporto padre figlie. Le parti, pertanto, all'udienza del 26.6.25 chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e la ricorrente concludeva come da ricorso, chiedendo però un contributo al mantenimento per la prole di complessivi € 800,00 e spese straordinarie al 100% a carico del padre, stante la mancanza di effettiva frequentazione tra il padre e le figlie, il resistente concludeva come da comparsa.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Le parti conducono da tempo vite separate e il ha anche intrapreso una CP_1 relazione sentimentale con una altra persona.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il pagina 4 di 9 figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame può essere mantenuto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
del 2008, e , del 2009, hanno, invero, riferito in occasione del loro ER Per_2
di avere un rto privilegiato con la madre, che costituisce il genitore di riferimento;
le minori hanno raccontato che anche prima della fine del matrimonio avevano un rapporto di maggiore intimità con la figura materna, ma che la ragione del loro rifiuto di frequentare il padre in modo più assiduo sta nel fatto di aver vissuto con dolore la scoperta che il padre tradisse la madre e di non voler passare del tempo a casa del padre per paura di incontrare la nuova compagna dell'uomo, che, a dire delle minori, avrebbe comportamenti di gelosia e di invadenza, intromettendosi di fatto nei momenti trascorsi tra il padre e le minori. Tanto premesso, però, dalle parole delle ragazze non sono emersi comportamenti pregiudizievoli da parte del padre nei confronti delle figlie tali da giustificare una deroga al regime di affidamento condiviso, e, anzi, entrambe le ragazze hanno confermato che il segue con regolarità dal punto di CP_1 Per_2 vista scolastico, supportandola d ompiti pomeridiani anche ER trascorre con il padre e la sorella alcuni pranzi alla settimana.
3.1 Quanto al regime di frequentazione padre figlie, deve rilevarsi che ad oggi, stante l'età delle ragazze, il loro rifiuto a pernottare dal padre e la incapacità dimostrata dal di gestire il nuovo assetto delle sue relazioni, CP_1 proteggendo le e ingerenze della compagna, va confermato quanto concordato dalle parti all'inizio del procedimento e cioè che stia con il Per_2 padre tre giorni alla settimana dall'uscita di scuola fino al po io, nonché una domenica alternata dall'ora di pranzo fino al primo pomeriggio;
ER invece, due pomeriggi alla settimana unitamente alla sorella, trascorrendo padre anche il pranzo nonché una domenica alternata all'ora di pranzo fino al pagina 5 di 9 primo pomeriggio;
le minori comunque trascorreranno con entrambi i genitori le festività secondo il principio della alternanza.
4. La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018). Nel caso in esame, quindi, la casa va assegnata alla ricorrente che la abita con le figlie.
5. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso di specie, emerge che la ricorrente ha un reddito netto da lavoro dipendente di circa euro 1600 al mese, gravato dalla metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare di cui è proprietaria al 99%, pari per intero ad € 645,00; il resistente, che svolge lavoro autonomo di consulente del lavoro, dichiara un reddito complessivo da lavoro e da fabbricati di circa € 31000,00 annui lordi, infatti lo stesso oltre al 1% della casa familiare, è proprietario di un immobile attualmente locato e di ½ di tre piccoli appartamenti, anch'essi locati, e può contare, al di là dell'importo lordo dichiarato, almeno su pagina 6 di 9 un reddito netto per dodici mensilità di circa € 2500, come dallo stesso dichiarato in prima udienza;
tale reddito, però, è gravato dalla metà del mutuo della casa familiare e dal canone di locazione per la casa dove vive ora, di cui però non emerge in atti l'esatto ammontare. Tenuto conto di tali circostanze, della maggiore capacità di incremento reddituale del resistente e del fatto che il in ogni caso, partecipa al mantenimento CP_1 diretto delle figlie in modo pare congruo mantenere il contributo ordinario di € 300 per ciascuna figlia a carico del padre e stabilire che l'assegno unico venga percepito dalla sola che si occupa principalmente delle Pt_1 minori.
4.1 Quanto alle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr. Cass. Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021). Pertanto, in ragione della differenza reddituale tra le parti, da un lato, e della entità del mantenimento ordinario e della percezione dell'assegno unico da parte della sola ricorrente, dall'altro, va disposto che il padre partecipi alle spese straordinarie al 65% e la madre al 35%.
4.2 Quanto alla richiesta del di disciplinare il pagamento della rata del CP_1 mutuo della casa familiare, ne e lo stesso debba versare solo una minima parte proporzionale alla quota di proprietà, questa va dichiara inammissibile. Le questioni attinenti al mutuo contratto dalle parti con l'istituto bancario, infatti, rimangono disciplinate dal titolo contrattuale e la somma versata dal a CP_1 tale titolo è già stata presa in considerazione ai fine della determin l contributo al mantenimento della prole.
6. Le spese di lite, liquidate tenuto conto del numero di atti di parte depositati e della attività istruttoria compiuta, vanno compensate per un terzo, stante la natura della causa e l'esito del processo, e poste per la restante parte a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi pagina 7 di 9 e Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LIVORNO il giorno 09/07/2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 123 parte 2 serie A anno 09/07/2005;
DISPONE CHE
1. e restino affidate ai genitori in modo condiviso, con ER Per_2 collocamento presso la madre;
2. La casa familiare viene assegnata alla ricorrente;
3. Le minori vedranno il padre secondo quanto indicato in parte motiva, salvo diverso accordo delle parti che preveda tempi maggiori di permanenza;
4. il padre verserà con decorrenza dal gennaio 2024 entro il 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise tra i genitori nel senso che il 65% verranno pagate dal e il 35% dalla ai fini CP_1 Pt_1 del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per complessivi € 4712,00, oltre spese generali e accessori come per legge, ponendo la residua parte a carico del resistente;
pagina 8 di 9 Livorno, 13/08/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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