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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 91/2025 promossa da c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio degli avv. Federico Fantoni e
Stefano Tondella, con elezione di domicilio in Biella, via Nazario Sauro n. 3,
parte attrice
nei confronti di c.f. nato a [...] in data [...], ultima residenza CP_1 C.F._2 nota: Via Sergio Oliaro n. 12, Casale Monferrato, cancellato per irreperibilità;
parte convenuta contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
per la parte attrice: come da ricorso per la parte convenuta: ---
per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e anno contratto matrimonio civile in Candelo il 1° marzo Parte_1 CP_1
2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Candelo al n. 2 parte I, serie 1, anno 2008.
Dall'unione non sono nati figli. con ricorso depositato il 04/02/2025 ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 dal coniuge, con vittoria di spese. on si è costituito nel procedimento e stante la regolarità della notifica è stato dichiarato CP_1 contumace.
All'udienza dell'11 giugno 2025 la parte dichiarava di aver perso ogni contatto con il marito da molti anni. La giudice autorizzava le parti a vivere separate. La parte insisteva per l'accoglimento del ricorso e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere nel 2010 e hanno perso ogni contatto.
Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale. Stante la natura necessaria del giudizio nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 91 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Candelo il 1° marzo 2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Candelo al n. 2 parte I, serie
1, anno 2008.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Candelo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 91/2025 promossa da c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio degli avv. Federico Fantoni e
Stefano Tondella, con elezione di domicilio in Biella, via Nazario Sauro n. 3,
parte attrice
nei confronti di c.f. nato a [...] in data [...], ultima residenza CP_1 C.F._2 nota: Via Sergio Oliaro n. 12, Casale Monferrato, cancellato per irreperibilità;
parte convenuta contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
per la parte attrice: come da ricorso per la parte convenuta: ---
per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e anno contratto matrimonio civile in Candelo il 1° marzo Parte_1 CP_1
2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Candelo al n. 2 parte I, serie 1, anno 2008.
Dall'unione non sono nati figli. con ricorso depositato il 04/02/2025 ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 dal coniuge, con vittoria di spese. on si è costituito nel procedimento e stante la regolarità della notifica è stato dichiarato CP_1 contumace.
All'udienza dell'11 giugno 2025 la parte dichiarava di aver perso ogni contatto con il marito da molti anni. La giudice autorizzava le parti a vivere separate. La parte insisteva per l'accoglimento del ricorso e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere nel 2010 e hanno perso ogni contatto.
Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale. Stante la natura necessaria del giudizio nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 91 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Candelo il 1° marzo 2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Candelo al n. 2 parte I, serie
1, anno 2008.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Candelo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore