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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 31/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 337/21, cui è riunito il giudizio n. R.G. 344/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
14.11.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 337/21, cui è riunito il giudizio n. R.G. 344/21, tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 15.5.1979
Rappresentata e difesa dall'avv. Federica Zurlo del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Piazza Venezuela n. 14
( come da procura allegata all'atto di citazione;
Email_1
Attrice nel proc.to n. R.G. 337/21
E
(C.F. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(AQ) il 18.5.1956
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zurlo del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona, Piazza Venezuela n. 14
( come da procura allegata all'atto di citazione;
Email_2
Attore nel proc.to n. R.G. 344/21
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t. (PI
[...] Controparte_2
), con sede in via Gramsci n. 138 - Pratola Peligna (AQ) P.IVA_1
pag. 1/21 Rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Luciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gramsci n. 43, Sulmona che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in giudizio;
Convenuta nei giudizi R.G. nn. 337/21 e 344/21
NEI CONFRONTI DI
società unipersonale con sede legale in Via V. Controparte_3
Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), (C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_2 legale rappresentante che è la società (C.F. e P. Parte_3
IVA ) in persona del suo procuratore Dr. , e, per P.IVA_3 CP_4 essa, la mandataria (C.F. p. IVA CP_5 P.IVA_4
), in persona del Dott. P.IVA_5 Controparte_6
Rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Alessia De Ambrosiis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n.
29/31 ( ), come da procura in atti;
Email_3
Intervenuta in successione ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del
14.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 54/2021 reso dal Tribunale di Sulmona il 12.3.2021, provvisoriamente esecutivo, su ricorso di Controparte_1
è stato ingiunto a nonché del
[...] Parte_1 fideiussore e terzo datore di ipoteca sig. di provvedere al pagamento Parte_2 della somma complessiva di “€ 102.912,26, di cui € 101.990,18 per sorte capitale, ed €
835,08 per interessi di mora ed € 87,00 per spese documentate, quale residuo del mutuo ipotecario ventennale stipulato con atto pubblico per Notaio del Per_1
21.12.2011 rep. n. 36707.
pag. 2/21 1.1. ha opposto il decreto ingiuntivo concludendo “in via Parte_1 preliminare, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, non dovuto
l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 del 12.3.2021 e per
l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto medesimo;
- nel merito ed in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto nei limiti del giusto e del dovuto.
Sempre con vittoria di spese, e compensi di lite.”
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che in data 3 giugno 2004, quale socio accomandatario e amministratore della ha Parte_4 chiesto ed ottenuto un mutuo di € 120.000,00, da restituire in centottanta rate di € 897,28 l'una, a decorrere dal 3.7.2004, garantito dal sig. Parte_2 mediante concessione di “ipoteca di primo grado per la somma di € 300.000,00 di cui € 120.000,00 per sorte capitale ed € 180.000,00 per interessi ed accessori sul seguente immobile in Sulmona alla Via dell'Industria n. 8: appartamento posto al piano secondo….in catasto fabbricati, foglio 17, mappale
141 subalterno 6;
- che nel giugno 2011, in procinto di dismettere l'attività e chiudere la società, ha chiesto di intestare il mutuo a suo nome, quale persona fisica;
- che la banca ha risposto che ciò non era possibile e che avrebbe dovuto richiederne uno nuovo, con contestuale estinzione di quello esistente;
- di aver stipulato, quindi, in data 21.12.2011, con atto pubblico per Notaio
[...] rep. n. 36707, nuovo contratto di mutuo per € 110.000,00, da restituire Per_1 in duecentoquaranta rate da € 725,22 ciascuna, con decorrenza 21.1.2012, garantito dal sig. con “ipoteca per la somma di € 220.000,00 Parte_2 di cui € 110.000,00 per sorte capitale ed € 110.000,00 per interessi ed accessori sulla piena proprietà” dello stesso immobile sopra descritto;
- che in data 4.1.2012, con la somma appena mutuatale, ha provveduto alla totale estinzione del vecchio mutuo intestato alla sas, mediante il pagamento di sette rate insolute (da giugno a dicembre 2011) e di quella in scadenza del gennaio
2012 -per un totale di 91 rate saldate- nonché del residuo dare, come risulta dall'estratto conto del 3.3.2012 depositato da controparte;
pag. 3/21 - di aver inizialmente regolarmente pagato le rate del nuovo mutuo e successivamente, stante la sua evidente difficoltà economica, ha chiesto la sospensione del mutuo – negata – e poi la rinegoziazione dello stesso, concessa nel gennaio 2017, con abbassamento della rata mensile ad € 425,oo ed aumento del loro numero totale da 240 a 405;
- di aver provveduto regolarmente al pagamento sino al maggio 2019;
- che le sue istanze di sospensione e di rinegoziazione sono state rifiutate anche all'indomani dell'emergenza Covid nonostante l'opponente abbia manifestato la volontà di pagare, nonostante l'impossibilità di poterlo fare nei termini previsti, attesa l'esigua fonte di reddito;
Cont
- che la documentazione offerta dalla di a corredo del ricorso Controparte_1 monitorio risulta inidonea ed insufficiente a costituire prova del credito fatto valere, non essendo sufficiente allo scopo il semplice “saldo dare” e neppure l'estratto c/c 30/03/2012”, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 del
D.Lgs.
1.9.1993 n. 385;
- che l'iniziativa della BA creditrice di scritturare come partita a sofferenza la posizione debitoria della sig.ra è del tutto ingiustificata ed Parte_1 illegittima, ove si consideri che il rapporto intrattenuto da quest'ultima è sempre stato improntato a correttezza e lealtà e il debito risultava congruamente garantito mediante fideiussione rilasciata per un importo assai superiore - dal sig. ; Parte_2
- che il quantum preteso, è frutto di omesso scomputo di rate effettivamente pagate, di capitalizzazione illegittima di interessi non dovuti e/o fuori misura, di spese non pattuite e commissioni non dovute, e, comunque, elevato rispetto alle somme effettivamente date in prestito alla società obbligata;
- che sulla banca incombe il preciso onere di depositare tutti i relativi estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto;
- che la documentazione parziale non permette di stabilire quale sia l'effettiva sorte capitale a debito usata come base di partenza per il successivo calcolo degli interessi, né quale sia il numero di rate effettivamente pagate, né se siano state conteggiate spese o commissioni non pattuite.
1.2. ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni: “in via preliminare, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività; nel merito ed in via
pag. 4/21 principale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig.
[...]
e/o delle clausole ivi contenute, e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo Parte_2
e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 dell'11.3.2021; ovvero: - accertata e dichiarata la nullità della disposizione derogatoria ad agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria per non aver attivato la BA una tutela giurisdizionale nei termini ivi previsti, e revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 dell'11.3.2021; ovvero: -accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, non dovuto
l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 dell'11.3.2021 e per
l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto medesimo;
- nel merito ed in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto nei limiti del giusto e del dovuto.
Sempre con vittoria di spese, e compensi di lite”.
A sostegno delle conclusioni sopra riportate, oltre a condividere le difese della debitrice principale, ha dedotto inoltre:
- la nullità della fideiussione prestata per violazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/90, cd. “Legge antitrust”;
- l'estinzione della obbligazione fideiussoria, per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto che l'ultima rata pagata è stata quella del maggio 2019.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del procedimento n.
R.G. 337/21 la ha Controparte_1 concluso “in via preliminare rigettare la istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 Tribunale di Sulmona;
nel merito in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte nel presente atto difensivo e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 54/2021 emesso dal
Presidente Tribunale si Sulmona il 12/03/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque al pagamento in favore della Parte_1
” della somma di € 102.912,26 , ovvero Controparte_1 nella diversa somma che sarà accertata in corso di lite, oltre agli interessi moratori maturati sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle difese svolte ha, sinteticamente, riferito che:
pag. 5/21 - l'estratto di salda conto non è elemento sufficiente a fornire la prova nel credito in seno al giudizio di cognizione ordinario, mentre, al contrario, quanto alla fase a cognizione sommaria ex art. 633 c.p.c., l'estratto di cui all'art. 50 TUB ha pieno valore probatorio ai fini del procedimento monitorio;
- che, dunque, nella fase di merito la banca sarà onerata di produrre gli estratti conto destinato a provare l'effettivo andamento dei rapporti con il cliente e quindi i fatti costitutivi del credito reclamato, ma non per questo l'ingiunzione oggi opposta può dirsi illegittima;
- che la deliberata appostazione del credito a sofferenza, quindi la prevista segnalazione alla Centrare rischi della BA d'TA, sia stata l'epilogo di una scrupolosa valutazione e ponderazione;
- che le contestazioni sollevate con l'atto introduttivo afferenti al quantum preteso dalla odierna convenuta sono evidentemente dilatorie, generiche e tali da meritare una declaratoria di inammissibilità.
La banca convenuta ha dunque concluso per il rigetto della domanda, compresa quella cautelare.
1.4. Medesime conclusioni sono state rassegnate dalla banca opposta nell'ambito del procedimento n. R.G. 344/21.
Alle difese già spiegate, tenuto conte delle già richiamate eccezioni di nullità del contratto di fideiussione e di estinzione dell'obbligazione di garanzia, la ha CP_1 aggiunto:
- che non è affatto dimostrato che nel contratto di mutuo intercorso tra la BA, da un lato, e dall'altro Parte_1 Parte_2
(rispettivamente debitore principale, fideiussore e terzo datore di ipoteca), siano state trasfuse oggettivamente le stesse condizioni contrattuali previste nell'intesa anticoncorrenziale accertata “a monte” molti anni prima dall'
Autorità indipendente predetta;
- che la BA è stata dispensata espressamente dalle parti contraenti dall'agire giudizialmente entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.;
- che il contratto è qualificabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia e che, come tale, ad esso non è applicabile l'art. 1957 c.c..
1.5. Con ordinanza del 3.4.2022 il precedente giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2021, ha disatteso la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso,
pag. 6/21 su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando il procedimento all'udienza del 3.11.2022.
In vista di tale udienza, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. entrambi gli attori in opposizione hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto, stante la mancata attivazione da parte della banca della procedura di mediazione.
1.6. In data 26.3.2022, con atto di intervento depositato in entrambi i giudizi non ancora riuniti, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la e per Controparte_3 essa, la mandataria CP_5 riferendo di essere cessionaria del credito per cui è causa stante l'atto di cessione datato
16 novembre 2021, chiedendo l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_3 derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
La società intervenuta ha quindi richiamato tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio dalla stessa, ivi compresi la comparsa di costituzione e comunque tutti gli scritti difensivi e i verbali di udienza, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domande o istanze anche istruttorie depositate in atti dalla cedente, nonché
a verbale.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 23.6.2022 depositata da entrambi gli attori hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta, non avendo dato Cont prova dell'avvenuta stipula del contratto di cessione con la non Controparte_1 essendo la citata banca indicata né in atti né nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta.
1.7. Con ordinanza del 9.1.2023, il precedente giudicante, previa riunione dei procedimenti, ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione e, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, ha rigettato le richieste istruttorie e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.10.2024, poi rinviata, essendo subentrata nelle more la scrivente nella gestione del ruolo, all'udienza del 14.11.2024 rilevandosi unicamente, dal punto di vista processuale, che all'incombente, si è proceduto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla improcedibilità della domanda
È infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità avanzata dagli attori.
pag. 7/21 Ed invero, stante il mancato rilievo d'ufficio e di parte entro la prima udienza – termine ultimo in cui il difetto della condizione di procedibilità può essere eccepito -, alcuna pronuncia di l'improcedibilità della domanda può essere adottata, essendo altresì irrilevante che poi la procedura sia stata demandata alle parti da parte del giudicante all'esito della seconda udienza e quindi la procedura sia stata attivata in modo irrituale.
3. Sulla legittimazione attiva di Controparte_3
Va premesso che il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 c.p.c., l'estromissione del dante causa.
L'art. 111 c.p.c. stabilisce al primo comma che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e la sentenza pronunciata tra le parti farà comunque stato anche nei suoi confronti.
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, estromissione che nel caso di specie non vi è stata. L'alienante, dunque, conserva la sua legittimazione ad causam, conservando tale posizione anche in caso di intervento di successore a titolo particolare che ha una legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.
Quello ex art. 111 cod. proc. civ. è un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale «terzo», ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa
(Cass. n. 21492 del 2018)
A tal proposito Cass. n. 996 del 2021 ha opinato, che tale intervento «che è regolato dall'art. 111 cod. proc. civ. e non dall'art. 105 cod. proc. civ. e dà luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo […]. Questa
pag. 8/21 coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta che il primo non possa proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie (Cass. 10490/2001). Accertamento, questo, che per avvenire deve poter comportare per l'interveniente la possibilità di addurre ogni prova a ciò funzionale (e per le parti originarie la correlata facoltà di addurre ogni prova utile a contestare l'asserita legittimazione). Depone in questo senso il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., secondo cui in sede di legittimità possono e debbono essere prodotti i documenti diretti a fornire la prova della legittimazione a proporre ricorso da parte di chi si assuma successore del soccombente in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo (Cass.
6238/2006); tale possibilità, se è data all'interno del processo di legittimità, a maggior ragione non può che essere riconosciuta anche nei gradi di merito, caratterizzati da preclusioni meno rigide in tema di nuove produzioni documentali. Il riconoscimento della preclusione di un simile accertamento in correlazione con lo sviluppo del processo comporterebbe, per contro, non solo la negazione del diritto di intervento che invece l'art. 111, comma 3, cod. proc. civ. espressamente riconosce, ma anche l'obbligo per il successore nel diritto controverso di soggiacere agli effetti di merito della sentenza pronunciata, ai sensi del successivo capoverso, senza avere la possibilità di prendere parte alla lite per l'impossibilità di far valere la propria legittimazione”.
Nell'odierna fattispecie, la cessionaria è intervenuta in giudizio il 26.5.2022, prima della scadenza per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., producendo a corredo della propria legittimazione il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 24.11.2021, recante l'indicazione per categoria dei rapporti cedutile in blocco da varie banche, la cui elencazione non ricomprende però la Controparte_7
(convenuta opposta), ed accettando, quindi, la lite nello stato in cui si trovava,
[...] con la conseguenza che avrebbe dovuto provare documentalmente la sua legittimazione entro i termini processuali o comunque, alla prima difesa utile successiva all'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalle parti opponenti.
Ed invero, l'interventrice ex art. 111 c.p.c. deve, in ogni, caso dare prova della sua legittimazione attiva, dando prova di essere effettivamente titolare del credito vantato dal creditore originato e deve farlo rispettando quelle che sono le preclusioni istruttorie previste dalla legge tenuto conto del momento dell'intervento.
pag. 9/21 3.1. È utile, allo scopo, richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ. ordinanza n. 24798/2020).
Come di recente affermato dalla stessa Cassazione, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. In altri termini, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. nn. 24798 del 2020 e 14852/2024)
3.2. Tenuto conto dei principi sopra esplicitati deve rilevarsi che la parte intervenuta non ha dato prova della sua legittimazione attiva.
Ed invero, la società intervenuta nell'atto di intervento spiegato in data 26.5.2022 ha allegato di aver acquistato in data 16 novembre 2021 “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano
pag. 10/21 stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da Finanziamento"), il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica TAna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021” ed ha allegato all'atto di intervento l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25.11.2021.
In tale elencazione non compare quale cedente la BA opposta.
A fronte di tale intervento gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della intervenuta, rilevando proprio che tra le banche cedenti non vi fosse l'originaria banca creditrice qui opposta e quindi contestando l'avvenuta cessione.
Quella operata dagli intervenuti è una mera difesa (Cass. 2951/2016) che dunque non sconta preclusioni e decadenze.
Nella prima difesa utile successiva alla difesa svolta dagli opponenti, ovvero le note scritte in vista dell'udienza cartolare del 3.11.2022, l'intervenuta nulla ha risposto alla difesa svolta non allegando o provando documentalmente quanto sostenuto.
L'intervenuta ha poi provveduto, in data 28.3.2023, con un atto denominato “atto di integrazione all'atto di intervento in successione ex art. 111 c.p.c.” alla produzione in giudizio della dichiarazione di intervenuta cessione del credito intestato a Parte_1 Cont alla rilasciato dalla BA Centro Toscana e Umbria
[...] Controparte_3 oltre che della Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2021 attestante l'avvenuto acquisto di crediti da parte di VA BA – BA di Credito Cooperativo Di Montecatini Terme,
Bientina E S. Pietro In Vincio - Società Cooperativa da alcuna banche tra cui la banca opposta.
Tale atto di integrazione si appalesa irrituale e apparentemente volto a superare le ormai avvenute preclusioni istruttorie, anche quelle funzionali alla prova della sua legittimazione attiva.
Tali documenti sono dunque inutilizzabili ai fini della prova, così come non può essere valutato quanto espresso in sede di memorie ex art. 190 c.p.c., in relazione all'effettivo susseguirsi delle cessioni e alla spiegazione del ruolo avuto dalla VA BA e quindi della BA Centro Toscana e Umbria che ha rilasciato la certificazione, trattandosi di deduzioni completamente nuove in relazioni a circostanze mai spiegate in precedenza.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021, unico documento utilizzabile ai fini della prova della contestata legittimazione, nulla prova in relazione pag. 11/21 alla legittimazione attiva della intervenuta e, pertanto, l'eccezione degli opponenti deve essere accolta perché fondata.
Ciò determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze avanzate dalle parti opponenti nonché quelle proposte dalla stessa banca intervenuta in relazione all'incompetenza funzionale del Tribunale di Sulmona.
4. Tale conclusione non esonera però il Tribunale dall'esame del merito della opposizione stante la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie in virtù della mancata formale estromissione della banca opposta e gli effetti sono comunque regolati dalla legge.
4.1. Il merito della pretesa
Vanno effettuate alcune premesse in punto di onere della prova prima di valutare le singole censure mosse.
In via preliminare, deve essere ricordato, che il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. Giova, invero, ribadire che l'opposizione introduce un giudizio ordinario, attraverso il quale si realizza il c.d. contraddittorio differito, in cui il giudice è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. In altri termini, in questa sede il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente limitandosi al controllo di validità formale del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 14.9.1993 n. 9512; Cass.
17.11.1994 n. 9708), ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass. 16.11.1992 n. 12278) nonché la sussistenza dei fatti costitutivi ovvero modificativi impeditivi ed estintivi. Ancora, indipendentemente dall'assunzione formale di ruoli processuali, è il convenuto opposto ad assumere la posizione pag. 12/21 sostanziale di attore mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto
(per tutte Cass. civ., sez. I, sent. 3.2.2006, n. 2421).
Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
4.2. Quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione a sofferenza, in mancanza di domanda riconvenzionale ritualmente proposta e non avendo parte attrice nulla dedotto in termine di danno, deve rilevarsi che anche l'eventuale accertamento della insussistenza dei presupposti la segnalazione, non potrebbe determinare l'accoglimento dell'opposizione, dovendosi accertare nell'ambito del presente procedimento la debenza o meno della somma ingiunta.
4.3. In relazione al quantum preteso dall'ente di credito deve evidenziarsi quanto segue.
Orbene, quanto alle ragioni del credito, non è dato dubitare dell'esistenza del rapporto di finanziamento, regolarmente versato in atti, né dei rapporti di garanzia, per il vero, mai disconosciuti dagli opponenti, né è contestato che parte opponente si sia resa morosa e che la banca opposta abbia concesso in due occasione la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. ha invero affermato di aver provveduto, seppur a volte con Parte_1 ritardo, al saldo delle rate sino al maggio 2019 (rata poi pagata nel 2020 come attestato dalla documentazione versata in atti dalla banca), quando poi ha smesso di versate le rate dovute.
4.3.1. In relazione alla censura relativa alla violazione dell'art. 50 TUB, basta rilevare in questa sede che il credito è stato azionato dalla banca, e ciò è incontestato, trae origine da un contratto di mutuo stipulato nel 2011 sicché la documentazione posta a corredo della domanda (contratto di mutuo).
È affermato da giurisprudenza di merito e di legittimità che, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (si veda a titolo di esempio, Trib.
Roma 21.7.2022, nonché Cass. Civ. n. 13533/2001). Questo perché nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i pag. 13/21 contratti di conto corrente, il credito è definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, e non è pertanto affatto necessario depositare gli estratti conto.
Si veda altresì Cass. n.21/2023 secondo cui ai fini del rimborso di un mutuo “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca … ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata”.
Non era quindi necessario, nel caso di specie, che la banca in sede monitoria producesse l'estratto conto ex art. 50 TUB, dovendosi evidenziare, in ogni caso, che il documento prodotto in sede monitoria, contiene l'indicazione delle rate scadute, indica l'importo relativo al capitale insoluto e residuo, nonché l'importo degli interessi maturati ed applicati, indicazione del tasso di mora applicato e le spese accessorie.
Pertanto, in quell'attestazione, sono indicate, seppur sinteticamente, tutte le voci che compongono il totale del credito vantato dalla convenuta.
Unitamente a tale documento, inoltre, l'ente creditizio aveva prodotto l'atto pubblico di mutuo ed i relativi allegati, nonché la documentazione comprovante l'effettivo versamento della somma dovuta. È stato altresì prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dal mutuatario.
E, quindi, l'istituto di credito ha assolto, anche relativamente all'odierno giudizio di opposizione, al proprio onere probatorio.
Quanto alle altre contestazioni devono svolgersi le seguenti considerazioni.
4.3.2.È provato che le rate corrisposte dalla opponente Parte_1 all'istituto di credito sono state, al maggio del 2019, pari a 69, dovendosi rilevare, e ciò
è incontestato, che l'opponente aveva beneficiato di una sospensione delle rate dal
22.8.2015 al 22.1.2017, riprendendo poi ad effettuare i versamenti. Deve comunque aggiungersi che parte opponente non ha dato prova di aver rimborsato 90 rate, come eccepito, avendo ella prodotto i rendiconti relativi al contratto di mutuo sino al
31.12.2019 ove si evince che l'ultima rata pagata è la n. 68, con scadenza 21.4.2019, versata in data 20.12.2019. La banca ha poi dato atto che il versamento della rata con scadenza 21.5.2019 è stata versata nel 2020.
4.3.3. Priva pregio la censura degli opponenti alla riscontrata incertezza sull'ammontare del credito vantato dalla società in relazione all'effettivo interesse praticato.
pag. 14/21 La banca opposta ha infatti posto la parte mutuataria nelle condizioni di conoscere le metodologie di calcolo e i criteri utilizzati per costruire il piano di ammortamento, come si evince da pagina 3 del contratto che ha previsto specificatamente le modalità di determinazione dei tassi di interesse e la loro applicazione.
Si legge nella norma contrattuale citata: “ Il mutuo è concesso ed accettato al tasso di ingresso di tipo variabile. Detto tasso, nella misura iniziale e cioè relativa alla determinazione della prima rata di ammortamento scadente il giorno 21 gennaio
2012 è pari al 4,988% … annuo, ossia è pari a 3,25 …punti in più del tasso EURIBOR sei mesi, rilevato al mese di novembre duemilaundici. Successivamente, il tasso subirà le variazioni semestrali, il primo luglio e il primo gennaio di ogni anno e sarà pari alla media aritmetica “dell'EURIBOR 6 mesi” dei sei mesi precedenti, maggiorato dello spread di 3,25 … punti.” e che “”La parte mutuataria si obbliga a restituire la predetta somma in 20 … anni mediante rate costanti ad interessi posticipati, come risulta dal piano di ammortamento valido fino al 31 dicembre 2011 che, visto ed approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettere “A” e precisamente 240
… rate mensile consecutive di Euro 725,22 … ciascuna a cominciare con il giorno 21 gennaio 2012 ed a finire con il giorno 21 dicembre 2031”. quanto agli interessi di mora è stato pattuito in “ragione di 2,00 … punti in più del tasso di interesse sopra indicato e comunque non oltre il tasso di usura, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento sino a quello dell'effettivo pagamento da parte della parte mutuataria. È altresì stato convenzionalmente previsto che “Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ed i mesedimi non saranno mai superiorei ai limiti di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 109. Per tutte le altre condizioni economiche di cui al presente atto di mutuo si fa riferimento al documento di sistesi, che firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante, sotto la lettera “B”, precisandosi che il Tasso Annuo
Effettivo Globale (T.A.E.G.) p pari a 5,215%... ”.
Gli opponenti lamentato che “nel documento SDAD del 5 agosto 2020 (doc n. 8) si legge “tasso att. 2,97800”, e, considerato che la variazione di tasso avviene a Luglio, il suddetto tasso dovrebbe corrispondere alla media aritmetica dell' “Euribor 6 mesi” dei sei mesi precedenti (gennaio-giugno 2020) aumentata di 3,25 punti di spread. Se, però, si analizza la tabella Euribor 2020 (https://www.euribor-rates.eu/it/tassi- euribor-per-anno/2020/ ), e si effettuano i relativi calcoli, viene fuori un tasso più
pag. 15/21 basso, pari a 2,973. La differenza è minima, ma è la dimostrazione di una “svista”, che potrebbe essere stata preceduta da altre, e che, in ogni caso influisce sui calcoli.”
Deve rilevarsi l'incongruenza dedotta è sconfessata da parte opposta che ha provveduto, tramite consulenza, a individuare il tasso applicato, corrispondente a quello del 2,978%, svolgendo la media aritmentica del tasso Euribor del periodo rilevante aumentandolo del 3,75%. La media matematica tra i tassi del semestre sommata ai 3,75 punti percentuali determina aritmicamente la percentuale pari a
2.978%.
4.3.4. Priva di pregio è altresì la contestazione relativa alla mancata pattuizione di spese e commissioni nel contratto di mutuo. Ed invero, parte integrante dello stesso contratto è altresì l'allegato “B” denominato “Documento di sintesi” che fa espressa menzione della pattuizione di commissioni sia per l'incasso della rata sia per l'invio del sollecito di pagamento della rata.
4.3.5. Generica e non adeguatamente supportata è altresì la contestazione relativa all'errata applicazione del tasso di interesse di mora, tenuto conto che il tasso di mora, come sopra visto, non è stato convenuto nel 2%, bensì nella misura del 2% oltre al tasso convenzionale.
4.3.6. La deduzione degli opponenti è nel senso della natura usuraria degli interessi, si rivela infondata, risultando le condizioni contrattuali contenute nei tassi soglia e risolvendosi la deduzione di parte in una affermazione generica.
In particolare parte opponente si è limitata a dedurre, - senza alcun elemento di supporto, anche tecnico a riguardo, che consentisse di ritenere non conforme alla disciplina negoziale concretamente posta dalle parti quella concretamente applicata nonché ravvisare il superamento del tasso soglia, rispetto alle condizioni - uno sforamento del tasso di mora convenuto dello 0,1% rispetto all' 1,9% previsto dal D.M. rilevate per il periodo. Ciò, tuttavia, non può comportare di per sé l'accertamento dell'usurarietà del mutuo in quanto nulla è detto in relazione al tasso massimo praticabile, che neppure è riferito.
4.3.7. Generiche sono altresì le contestazioni relative alla indicazione nel saldo posto a base della domanda monitoria relative alla quantificazione degli interessi, dovendosi rilevare che, come evincibile dal rendiconto del mutuo che dal piano di ammortamento, parte opponente non ha considerato che la sospensione concessale ha determinato la sospensione, altresì, del pagamento degli interessi e che la stessa ha optato per pag. 16/21 rateizzare quanto dovuto nella rate da pagare dalla n. 42 alla n. 240. Ed invero, nel rendiconto in atti, il pagamento della rata n. 41 non è documentato.
Deve dunque concludersi per il rigetto delle contestazioni avanzate da parte opponente, avendo dato la banca opposta piena prova della pretesa.
5. L'invalidità della fideiussione per conformità allo schema ABI e la decadenza dall'obbligazione di garanzia.
5.1. È stato convenzionalmente previsto che “ si costituisce Parte_2 fidejussore solidale nei confronti della per l'adempimento di qualsiasi CP_8 obbligazione della parte mutuataria o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la BA, derivante dal presente mutuo e dalle sue eventuali proroghe. Il fidejussore garantisce tutto quanto dovuto alla parte mutuataria, relativamente al presente contratto, per capitale ed interessi, anche di mora, nonché per le spese tutte, giudiziali ed extragiudiziali, ed ogni onere tributario fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 220.000,00 … e dispensa la BA dall'agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., rimanendo obbligato anche se la BA non abbia proposto le sue istanze contro la parte mutuataria e non le abbia continuate. In particolare il fidejussore riconosce che la garanzia fidejussoria manterrà tutti i suoi effetti: - anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, in deroga all'art.
1939 c.c.; anche indipendentemente dalle eventuali altre garanzia comunque prestate che potranno essere acquisite dalla BA;
- anche se, per fatto della BA, non potrà aver effetto la surrogazione del fidejussore nei diritti e in tutte le altre garanzie della BA medesima, e ciò in deroga a quanto previsto dagli artt. 1955 e 2869 c.c. Il fidejussore pertanto sarà obbligato a pagare alla BA quanto dovuto, a semplice sua richiesta, senza necessità di costituzione in mora ed anche in caso di opposizione della parte mutuataria. Il fidejussore si obbliga infine a rimborsare alla BA le somme che la stessa avesse incassato in pagamento delle obbligazioni di cui al presente finanziamento e che questa dovesse restituire in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi”.
La garanzia prestata prevede quindi l'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora e anche in caso di opposizione della parte mutuataria e una espressa deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
5.2. Tale clausola derogatoria non può essere ritenuta nulla per la sua conformità allo schema ABI.
pag. 17/21 Ed invero, La BA d'TA, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha censurato i rischi di un'applicazione in modo uniforme della modulistica ABI sui contratti di fideiussione contenenti previsioni – in particolare, gli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003 – che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto" con l'art.2, comma II, lettera a), della Legge n.287/1990 che vieta intese restrittive della concorrenza. Le clausole contrattuali contenute nel modello predisposto dall'ABI, alle quali fa riferimento BA d'TA nel provvedimento n. 55/2005 citato, sono le seguenti: Art. 2: "il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; Art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"; Art.8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Ciò detto, essendo sorto un contrasto giurisprudenziale sulla validità o meno delle garanzie bancarie che contenevano tali clausole, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021, risolvendo detto contrasto circa la sorte delle fideiussioni omnibus hanno affermato che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Ed invero, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato succitato ad escludere l'adeguatezza del rimedio della nullità totale.
È di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono pag. 18/21 integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece pienamente valide.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione, evenienza, questa, di cui non v'è traccia nella fattispecie e, comunque, è di ben difficile riscontro posto che l'essenzialità implicherebbe per il fideiussore la volontà di una garanzia maggiormente onerosa.
Tanto premesso in punto di diritto, affette da nullità, come detto, sono le clausole nn. 2,
6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”,
10 secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
5.2.1 Orbene, calando le suesposte considerazioni nella presente fattispecie, si osserva che tuttavia la garanzia, di cui è causa, è stata sottoscritta dal Sig. nel Parte_2
pag. 19/21 2011, quindi posteriormente allo schema contrattuale ABI oggetto di contenzioso pubblicato nel luglio 2003 e all'accertamento della BA d'TA svolto con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
L'invalidità del contratto oggetto della controversia, pertanto, non può essere dedotta in maniera automatica per due distinti ordini di ragioni.
In primo luogo, la garanzia è stata stipulata successivamente all'accertamento della
BA d'TA e, di conseguenza, è l'opponente a dover fornire la prova della natura illecita della clausola negoziale e della natura derivata della invalidità. Il fatto che la fattispecie negoziale contenga una disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 1957 c.c. non è di per sé elemento sufficiente a statuire in ordine alla recezione del contratto degli schemi ABI la cui illiceità ha costituito oggetto di accertamento.
Detta soluzione è conforme all'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza di merito che sul punto ha affermato che in relazione alle cause c.d. stand alone ossia quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del
2005 della BA d'TA e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust è l'attore che ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA d'TA nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.
1171).
Pertanto, gli attori sono onerati dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione (2011), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA d'TA nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
In secondo luogo, si evidenzia il contratto stipulato dal sig. , è una Parte_2 fideiussione specifica e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione del provvedimento di BA d'TA.
Alcuna nullità, neppure parziale, può dunque essere pronunciata
5.3. Tornando agli effetti della clausola derogatoria deve osservandosi che e, come sostenuto da giurisprudenza di legittimità, cui il giudicante ritiene di conformarsi, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico,
pag. 20/21 comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di
Cassazione 9379/2018), approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie.
Tale deroga, inoltre, non può essere considerata vessatoria e conseguentemente neanche nulla ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo, atteso che non risulta
– neanche in via di allegazione - che il sig. abbia agito in veste di Parte_2 consumatore.
Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c.. (Cass. 21867/2013)
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'acclarato difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta e della circostanza che la banca opposta, successivamente all'intervento della non ha Controparte_9 spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della parte intervenuta per i motivi di cui in motivazione;
- rigetta le opposizioni proposte da e Parte_1 Parte_2 confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 concesso dal Tribunale di
Sulmona.
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso il 28 marzo 2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
14.11.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 337/21, cui è riunito il giudizio n. R.G. 344/21, tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 15.5.1979
Rappresentata e difesa dall'avv. Federica Zurlo del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Piazza Venezuela n. 14
( come da procura allegata all'atto di citazione;
Email_1
Attrice nel proc.to n. R.G. 337/21
E
(C.F. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(AQ) il 18.5.1956
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zurlo del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona, Piazza Venezuela n. 14
( come da procura allegata all'atto di citazione;
Email_2
Attore nel proc.to n. R.G. 344/21
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t. (PI
[...] Controparte_2
), con sede in via Gramsci n. 138 - Pratola Peligna (AQ) P.IVA_1
pag. 1/21 Rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Luciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gramsci n. 43, Sulmona che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in giudizio;
Convenuta nei giudizi R.G. nn. 337/21 e 344/21
NEI CONFRONTI DI
società unipersonale con sede legale in Via V. Controparte_3
Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), (C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_2 legale rappresentante che è la società (C.F. e P. Parte_3
IVA ) in persona del suo procuratore Dr. , e, per P.IVA_3 CP_4 essa, la mandataria (C.F. p. IVA CP_5 P.IVA_4
), in persona del Dott. P.IVA_5 Controparte_6
Rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Alessia De Ambrosiis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n.
29/31 ( ), come da procura in atti;
Email_3
Intervenuta in successione ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del
14.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 54/2021 reso dal Tribunale di Sulmona il 12.3.2021, provvisoriamente esecutivo, su ricorso di Controparte_1
è stato ingiunto a nonché del
[...] Parte_1 fideiussore e terzo datore di ipoteca sig. di provvedere al pagamento Parte_2 della somma complessiva di “€ 102.912,26, di cui € 101.990,18 per sorte capitale, ed €
835,08 per interessi di mora ed € 87,00 per spese documentate, quale residuo del mutuo ipotecario ventennale stipulato con atto pubblico per Notaio del Per_1
21.12.2011 rep. n. 36707.
pag. 2/21 1.1. ha opposto il decreto ingiuntivo concludendo “in via Parte_1 preliminare, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, non dovuto
l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 del 12.3.2021 e per
l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto medesimo;
- nel merito ed in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto nei limiti del giusto e del dovuto.
Sempre con vittoria di spese, e compensi di lite.”
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che in data 3 giugno 2004, quale socio accomandatario e amministratore della ha Parte_4 chiesto ed ottenuto un mutuo di € 120.000,00, da restituire in centottanta rate di € 897,28 l'una, a decorrere dal 3.7.2004, garantito dal sig. Parte_2 mediante concessione di “ipoteca di primo grado per la somma di € 300.000,00 di cui € 120.000,00 per sorte capitale ed € 180.000,00 per interessi ed accessori sul seguente immobile in Sulmona alla Via dell'Industria n. 8: appartamento posto al piano secondo….in catasto fabbricati, foglio 17, mappale
141 subalterno 6;
- che nel giugno 2011, in procinto di dismettere l'attività e chiudere la società, ha chiesto di intestare il mutuo a suo nome, quale persona fisica;
- che la banca ha risposto che ciò non era possibile e che avrebbe dovuto richiederne uno nuovo, con contestuale estinzione di quello esistente;
- di aver stipulato, quindi, in data 21.12.2011, con atto pubblico per Notaio
[...] rep. n. 36707, nuovo contratto di mutuo per € 110.000,00, da restituire Per_1 in duecentoquaranta rate da € 725,22 ciascuna, con decorrenza 21.1.2012, garantito dal sig. con “ipoteca per la somma di € 220.000,00 Parte_2 di cui € 110.000,00 per sorte capitale ed € 110.000,00 per interessi ed accessori sulla piena proprietà” dello stesso immobile sopra descritto;
- che in data 4.1.2012, con la somma appena mutuatale, ha provveduto alla totale estinzione del vecchio mutuo intestato alla sas, mediante il pagamento di sette rate insolute (da giugno a dicembre 2011) e di quella in scadenza del gennaio
2012 -per un totale di 91 rate saldate- nonché del residuo dare, come risulta dall'estratto conto del 3.3.2012 depositato da controparte;
pag. 3/21 - di aver inizialmente regolarmente pagato le rate del nuovo mutuo e successivamente, stante la sua evidente difficoltà economica, ha chiesto la sospensione del mutuo – negata – e poi la rinegoziazione dello stesso, concessa nel gennaio 2017, con abbassamento della rata mensile ad € 425,oo ed aumento del loro numero totale da 240 a 405;
- di aver provveduto regolarmente al pagamento sino al maggio 2019;
- che le sue istanze di sospensione e di rinegoziazione sono state rifiutate anche all'indomani dell'emergenza Covid nonostante l'opponente abbia manifestato la volontà di pagare, nonostante l'impossibilità di poterlo fare nei termini previsti, attesa l'esigua fonte di reddito;
Cont
- che la documentazione offerta dalla di a corredo del ricorso Controparte_1 monitorio risulta inidonea ed insufficiente a costituire prova del credito fatto valere, non essendo sufficiente allo scopo il semplice “saldo dare” e neppure l'estratto c/c 30/03/2012”, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 del
D.Lgs.
1.9.1993 n. 385;
- che l'iniziativa della BA creditrice di scritturare come partita a sofferenza la posizione debitoria della sig.ra è del tutto ingiustificata ed Parte_1 illegittima, ove si consideri che il rapporto intrattenuto da quest'ultima è sempre stato improntato a correttezza e lealtà e il debito risultava congruamente garantito mediante fideiussione rilasciata per un importo assai superiore - dal sig. ; Parte_2
- che il quantum preteso, è frutto di omesso scomputo di rate effettivamente pagate, di capitalizzazione illegittima di interessi non dovuti e/o fuori misura, di spese non pattuite e commissioni non dovute, e, comunque, elevato rispetto alle somme effettivamente date in prestito alla società obbligata;
- che sulla banca incombe il preciso onere di depositare tutti i relativi estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto;
- che la documentazione parziale non permette di stabilire quale sia l'effettiva sorte capitale a debito usata come base di partenza per il successivo calcolo degli interessi, né quale sia il numero di rate effettivamente pagate, né se siano state conteggiate spese o commissioni non pattuite.
1.2. ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni: “in via preliminare, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività; nel merito ed in via
pag. 4/21 principale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig.
[...]
e/o delle clausole ivi contenute, e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo Parte_2
e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 dell'11.3.2021; ovvero: - accertata e dichiarata la nullità della disposizione derogatoria ad agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria per non aver attivato la BA una tutela giurisdizionale nei termini ivi previsti, e revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 dell'11.3.2021; ovvero: -accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, non dovuto
l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 dell'11.3.2021 e per
l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto medesimo;
- nel merito ed in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto nei limiti del giusto e del dovuto.
Sempre con vittoria di spese, e compensi di lite”.
A sostegno delle conclusioni sopra riportate, oltre a condividere le difese della debitrice principale, ha dedotto inoltre:
- la nullità della fideiussione prestata per violazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/90, cd. “Legge antitrust”;
- l'estinzione della obbligazione fideiussoria, per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto che l'ultima rata pagata è stata quella del maggio 2019.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del procedimento n.
R.G. 337/21 la ha Controparte_1 concluso “in via preliminare rigettare la istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 Tribunale di Sulmona;
nel merito in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte nel presente atto difensivo e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 54/2021 emesso dal
Presidente Tribunale si Sulmona il 12/03/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque al pagamento in favore della Parte_1
” della somma di € 102.912,26 , ovvero Controparte_1 nella diversa somma che sarà accertata in corso di lite, oltre agli interessi moratori maturati sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle difese svolte ha, sinteticamente, riferito che:
pag. 5/21 - l'estratto di salda conto non è elemento sufficiente a fornire la prova nel credito in seno al giudizio di cognizione ordinario, mentre, al contrario, quanto alla fase a cognizione sommaria ex art. 633 c.p.c., l'estratto di cui all'art. 50 TUB ha pieno valore probatorio ai fini del procedimento monitorio;
- che, dunque, nella fase di merito la banca sarà onerata di produrre gli estratti conto destinato a provare l'effettivo andamento dei rapporti con il cliente e quindi i fatti costitutivi del credito reclamato, ma non per questo l'ingiunzione oggi opposta può dirsi illegittima;
- che la deliberata appostazione del credito a sofferenza, quindi la prevista segnalazione alla Centrare rischi della BA d'TA, sia stata l'epilogo di una scrupolosa valutazione e ponderazione;
- che le contestazioni sollevate con l'atto introduttivo afferenti al quantum preteso dalla odierna convenuta sono evidentemente dilatorie, generiche e tali da meritare una declaratoria di inammissibilità.
La banca convenuta ha dunque concluso per il rigetto della domanda, compresa quella cautelare.
1.4. Medesime conclusioni sono state rassegnate dalla banca opposta nell'ambito del procedimento n. R.G. 344/21.
Alle difese già spiegate, tenuto conte delle già richiamate eccezioni di nullità del contratto di fideiussione e di estinzione dell'obbligazione di garanzia, la ha CP_1 aggiunto:
- che non è affatto dimostrato che nel contratto di mutuo intercorso tra la BA, da un lato, e dall'altro Parte_1 Parte_2
(rispettivamente debitore principale, fideiussore e terzo datore di ipoteca), siano state trasfuse oggettivamente le stesse condizioni contrattuali previste nell'intesa anticoncorrenziale accertata “a monte” molti anni prima dall'
Autorità indipendente predetta;
- che la BA è stata dispensata espressamente dalle parti contraenti dall'agire giudizialmente entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.;
- che il contratto è qualificabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia e che, come tale, ad esso non è applicabile l'art. 1957 c.c..
1.5. Con ordinanza del 3.4.2022 il precedente giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2021, ha disatteso la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso,
pag. 6/21 su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando il procedimento all'udienza del 3.11.2022.
In vista di tale udienza, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. entrambi gli attori in opposizione hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto, stante la mancata attivazione da parte della banca della procedura di mediazione.
1.6. In data 26.3.2022, con atto di intervento depositato in entrambi i giudizi non ancora riuniti, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la e per Controparte_3 essa, la mandataria CP_5 riferendo di essere cessionaria del credito per cui è causa stante l'atto di cessione datato
16 novembre 2021, chiedendo l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_3 derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
La società intervenuta ha quindi richiamato tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio dalla stessa, ivi compresi la comparsa di costituzione e comunque tutti gli scritti difensivi e i verbali di udienza, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domande o istanze anche istruttorie depositate in atti dalla cedente, nonché
a verbale.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 23.6.2022 depositata da entrambi gli attori hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta, non avendo dato Cont prova dell'avvenuta stipula del contratto di cessione con la non Controparte_1 essendo la citata banca indicata né in atti né nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta.
1.7. Con ordinanza del 9.1.2023, il precedente giudicante, previa riunione dei procedimenti, ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione e, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, ha rigettato le richieste istruttorie e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.10.2024, poi rinviata, essendo subentrata nelle more la scrivente nella gestione del ruolo, all'udienza del 14.11.2024 rilevandosi unicamente, dal punto di vista processuale, che all'incombente, si è proceduto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla improcedibilità della domanda
È infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità avanzata dagli attori.
pag. 7/21 Ed invero, stante il mancato rilievo d'ufficio e di parte entro la prima udienza – termine ultimo in cui il difetto della condizione di procedibilità può essere eccepito -, alcuna pronuncia di l'improcedibilità della domanda può essere adottata, essendo altresì irrilevante che poi la procedura sia stata demandata alle parti da parte del giudicante all'esito della seconda udienza e quindi la procedura sia stata attivata in modo irrituale.
3. Sulla legittimazione attiva di Controparte_3
Va premesso che il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 c.p.c., l'estromissione del dante causa.
L'art. 111 c.p.c. stabilisce al primo comma che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e la sentenza pronunciata tra le parti farà comunque stato anche nei suoi confronti.
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, estromissione che nel caso di specie non vi è stata. L'alienante, dunque, conserva la sua legittimazione ad causam, conservando tale posizione anche in caso di intervento di successore a titolo particolare che ha una legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.
Quello ex art. 111 cod. proc. civ. è un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale «terzo», ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa
(Cass. n. 21492 del 2018)
A tal proposito Cass. n. 996 del 2021 ha opinato, che tale intervento «che è regolato dall'art. 111 cod. proc. civ. e non dall'art. 105 cod. proc. civ. e dà luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo […]. Questa
pag. 8/21 coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta che il primo non possa proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie (Cass. 10490/2001). Accertamento, questo, che per avvenire deve poter comportare per l'interveniente la possibilità di addurre ogni prova a ciò funzionale (e per le parti originarie la correlata facoltà di addurre ogni prova utile a contestare l'asserita legittimazione). Depone in questo senso il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., secondo cui in sede di legittimità possono e debbono essere prodotti i documenti diretti a fornire la prova della legittimazione a proporre ricorso da parte di chi si assuma successore del soccombente in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo (Cass.
6238/2006); tale possibilità, se è data all'interno del processo di legittimità, a maggior ragione non può che essere riconosciuta anche nei gradi di merito, caratterizzati da preclusioni meno rigide in tema di nuove produzioni documentali. Il riconoscimento della preclusione di un simile accertamento in correlazione con lo sviluppo del processo comporterebbe, per contro, non solo la negazione del diritto di intervento che invece l'art. 111, comma 3, cod. proc. civ. espressamente riconosce, ma anche l'obbligo per il successore nel diritto controverso di soggiacere agli effetti di merito della sentenza pronunciata, ai sensi del successivo capoverso, senza avere la possibilità di prendere parte alla lite per l'impossibilità di far valere la propria legittimazione”.
Nell'odierna fattispecie, la cessionaria è intervenuta in giudizio il 26.5.2022, prima della scadenza per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., producendo a corredo della propria legittimazione il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 24.11.2021, recante l'indicazione per categoria dei rapporti cedutile in blocco da varie banche, la cui elencazione non ricomprende però la Controparte_7
(convenuta opposta), ed accettando, quindi, la lite nello stato in cui si trovava,
[...] con la conseguenza che avrebbe dovuto provare documentalmente la sua legittimazione entro i termini processuali o comunque, alla prima difesa utile successiva all'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalle parti opponenti.
Ed invero, l'interventrice ex art. 111 c.p.c. deve, in ogni, caso dare prova della sua legittimazione attiva, dando prova di essere effettivamente titolare del credito vantato dal creditore originato e deve farlo rispettando quelle che sono le preclusioni istruttorie previste dalla legge tenuto conto del momento dell'intervento.
pag. 9/21 3.1. È utile, allo scopo, richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ. ordinanza n. 24798/2020).
Come di recente affermato dalla stessa Cassazione, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. In altri termini, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. nn. 24798 del 2020 e 14852/2024)
3.2. Tenuto conto dei principi sopra esplicitati deve rilevarsi che la parte intervenuta non ha dato prova della sua legittimazione attiva.
Ed invero, la società intervenuta nell'atto di intervento spiegato in data 26.5.2022 ha allegato di aver acquistato in data 16 novembre 2021 “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano
pag. 10/21 stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da Finanziamento"), il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica TAna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021” ed ha allegato all'atto di intervento l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25.11.2021.
In tale elencazione non compare quale cedente la BA opposta.
A fronte di tale intervento gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della intervenuta, rilevando proprio che tra le banche cedenti non vi fosse l'originaria banca creditrice qui opposta e quindi contestando l'avvenuta cessione.
Quella operata dagli intervenuti è una mera difesa (Cass. 2951/2016) che dunque non sconta preclusioni e decadenze.
Nella prima difesa utile successiva alla difesa svolta dagli opponenti, ovvero le note scritte in vista dell'udienza cartolare del 3.11.2022, l'intervenuta nulla ha risposto alla difesa svolta non allegando o provando documentalmente quanto sostenuto.
L'intervenuta ha poi provveduto, in data 28.3.2023, con un atto denominato “atto di integrazione all'atto di intervento in successione ex art. 111 c.p.c.” alla produzione in giudizio della dichiarazione di intervenuta cessione del credito intestato a Parte_1 Cont alla rilasciato dalla BA Centro Toscana e Umbria
[...] Controparte_3 oltre che della Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2021 attestante l'avvenuto acquisto di crediti da parte di VA BA – BA di Credito Cooperativo Di Montecatini Terme,
Bientina E S. Pietro In Vincio - Società Cooperativa da alcuna banche tra cui la banca opposta.
Tale atto di integrazione si appalesa irrituale e apparentemente volto a superare le ormai avvenute preclusioni istruttorie, anche quelle funzionali alla prova della sua legittimazione attiva.
Tali documenti sono dunque inutilizzabili ai fini della prova, così come non può essere valutato quanto espresso in sede di memorie ex art. 190 c.p.c., in relazione all'effettivo susseguirsi delle cessioni e alla spiegazione del ruolo avuto dalla VA BA e quindi della BA Centro Toscana e Umbria che ha rilasciato la certificazione, trattandosi di deduzioni completamente nuove in relazioni a circostanze mai spiegate in precedenza.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021, unico documento utilizzabile ai fini della prova della contestata legittimazione, nulla prova in relazione pag. 11/21 alla legittimazione attiva della intervenuta e, pertanto, l'eccezione degli opponenti deve essere accolta perché fondata.
Ciò determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze avanzate dalle parti opponenti nonché quelle proposte dalla stessa banca intervenuta in relazione all'incompetenza funzionale del Tribunale di Sulmona.
4. Tale conclusione non esonera però il Tribunale dall'esame del merito della opposizione stante la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie in virtù della mancata formale estromissione della banca opposta e gli effetti sono comunque regolati dalla legge.
4.1. Il merito della pretesa
Vanno effettuate alcune premesse in punto di onere della prova prima di valutare le singole censure mosse.
In via preliminare, deve essere ricordato, che il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. Giova, invero, ribadire che l'opposizione introduce un giudizio ordinario, attraverso il quale si realizza il c.d. contraddittorio differito, in cui il giudice è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. In altri termini, in questa sede il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente limitandosi al controllo di validità formale del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 14.9.1993 n. 9512; Cass.
17.11.1994 n. 9708), ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass. 16.11.1992 n. 12278) nonché la sussistenza dei fatti costitutivi ovvero modificativi impeditivi ed estintivi. Ancora, indipendentemente dall'assunzione formale di ruoli processuali, è il convenuto opposto ad assumere la posizione pag. 12/21 sostanziale di attore mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto
(per tutte Cass. civ., sez. I, sent. 3.2.2006, n. 2421).
Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
4.2. Quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione a sofferenza, in mancanza di domanda riconvenzionale ritualmente proposta e non avendo parte attrice nulla dedotto in termine di danno, deve rilevarsi che anche l'eventuale accertamento della insussistenza dei presupposti la segnalazione, non potrebbe determinare l'accoglimento dell'opposizione, dovendosi accertare nell'ambito del presente procedimento la debenza o meno della somma ingiunta.
4.3. In relazione al quantum preteso dall'ente di credito deve evidenziarsi quanto segue.
Orbene, quanto alle ragioni del credito, non è dato dubitare dell'esistenza del rapporto di finanziamento, regolarmente versato in atti, né dei rapporti di garanzia, per il vero, mai disconosciuti dagli opponenti, né è contestato che parte opponente si sia resa morosa e che la banca opposta abbia concesso in due occasione la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. ha invero affermato di aver provveduto, seppur a volte con Parte_1 ritardo, al saldo delle rate sino al maggio 2019 (rata poi pagata nel 2020 come attestato dalla documentazione versata in atti dalla banca), quando poi ha smesso di versate le rate dovute.
4.3.1. In relazione alla censura relativa alla violazione dell'art. 50 TUB, basta rilevare in questa sede che il credito è stato azionato dalla banca, e ciò è incontestato, trae origine da un contratto di mutuo stipulato nel 2011 sicché la documentazione posta a corredo della domanda (contratto di mutuo).
È affermato da giurisprudenza di merito e di legittimità che, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (si veda a titolo di esempio, Trib.
Roma 21.7.2022, nonché Cass. Civ. n. 13533/2001). Questo perché nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i pag. 13/21 contratti di conto corrente, il credito è definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, e non è pertanto affatto necessario depositare gli estratti conto.
Si veda altresì Cass. n.21/2023 secondo cui ai fini del rimborso di un mutuo “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca … ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata”.
Non era quindi necessario, nel caso di specie, che la banca in sede monitoria producesse l'estratto conto ex art. 50 TUB, dovendosi evidenziare, in ogni caso, che il documento prodotto in sede monitoria, contiene l'indicazione delle rate scadute, indica l'importo relativo al capitale insoluto e residuo, nonché l'importo degli interessi maturati ed applicati, indicazione del tasso di mora applicato e le spese accessorie.
Pertanto, in quell'attestazione, sono indicate, seppur sinteticamente, tutte le voci che compongono il totale del credito vantato dalla convenuta.
Unitamente a tale documento, inoltre, l'ente creditizio aveva prodotto l'atto pubblico di mutuo ed i relativi allegati, nonché la documentazione comprovante l'effettivo versamento della somma dovuta. È stato altresì prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dal mutuatario.
E, quindi, l'istituto di credito ha assolto, anche relativamente all'odierno giudizio di opposizione, al proprio onere probatorio.
Quanto alle altre contestazioni devono svolgersi le seguenti considerazioni.
4.3.2.È provato che le rate corrisposte dalla opponente Parte_1 all'istituto di credito sono state, al maggio del 2019, pari a 69, dovendosi rilevare, e ciò
è incontestato, che l'opponente aveva beneficiato di una sospensione delle rate dal
22.8.2015 al 22.1.2017, riprendendo poi ad effettuare i versamenti. Deve comunque aggiungersi che parte opponente non ha dato prova di aver rimborsato 90 rate, come eccepito, avendo ella prodotto i rendiconti relativi al contratto di mutuo sino al
31.12.2019 ove si evince che l'ultima rata pagata è la n. 68, con scadenza 21.4.2019, versata in data 20.12.2019. La banca ha poi dato atto che il versamento della rata con scadenza 21.5.2019 è stata versata nel 2020.
4.3.3. Priva pregio la censura degli opponenti alla riscontrata incertezza sull'ammontare del credito vantato dalla società in relazione all'effettivo interesse praticato.
pag. 14/21 La banca opposta ha infatti posto la parte mutuataria nelle condizioni di conoscere le metodologie di calcolo e i criteri utilizzati per costruire il piano di ammortamento, come si evince da pagina 3 del contratto che ha previsto specificatamente le modalità di determinazione dei tassi di interesse e la loro applicazione.
Si legge nella norma contrattuale citata: “ Il mutuo è concesso ed accettato al tasso di ingresso di tipo variabile. Detto tasso, nella misura iniziale e cioè relativa alla determinazione della prima rata di ammortamento scadente il giorno 21 gennaio
2012 è pari al 4,988% … annuo, ossia è pari a 3,25 …punti in più del tasso EURIBOR sei mesi, rilevato al mese di novembre duemilaundici. Successivamente, il tasso subirà le variazioni semestrali, il primo luglio e il primo gennaio di ogni anno e sarà pari alla media aritmetica “dell'EURIBOR 6 mesi” dei sei mesi precedenti, maggiorato dello spread di 3,25 … punti.” e che “”La parte mutuataria si obbliga a restituire la predetta somma in 20 … anni mediante rate costanti ad interessi posticipati, come risulta dal piano di ammortamento valido fino al 31 dicembre 2011 che, visto ed approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettere “A” e precisamente 240
… rate mensile consecutive di Euro 725,22 … ciascuna a cominciare con il giorno 21 gennaio 2012 ed a finire con il giorno 21 dicembre 2031”. quanto agli interessi di mora è stato pattuito in “ragione di 2,00 … punti in più del tasso di interesse sopra indicato e comunque non oltre il tasso di usura, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento sino a quello dell'effettivo pagamento da parte della parte mutuataria. È altresì stato convenzionalmente previsto che “Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ed i mesedimi non saranno mai superiorei ai limiti di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 109. Per tutte le altre condizioni economiche di cui al presente atto di mutuo si fa riferimento al documento di sistesi, che firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante, sotto la lettera “B”, precisandosi che il Tasso Annuo
Effettivo Globale (T.A.E.G.) p pari a 5,215%... ”.
Gli opponenti lamentato che “nel documento SDAD del 5 agosto 2020 (doc n. 8) si legge “tasso att. 2,97800”, e, considerato che la variazione di tasso avviene a Luglio, il suddetto tasso dovrebbe corrispondere alla media aritmetica dell' “Euribor 6 mesi” dei sei mesi precedenti (gennaio-giugno 2020) aumentata di 3,25 punti di spread. Se, però, si analizza la tabella Euribor 2020 (https://www.euribor-rates.eu/it/tassi- euribor-per-anno/2020/ ), e si effettuano i relativi calcoli, viene fuori un tasso più
pag. 15/21 basso, pari a 2,973. La differenza è minima, ma è la dimostrazione di una “svista”, che potrebbe essere stata preceduta da altre, e che, in ogni caso influisce sui calcoli.”
Deve rilevarsi l'incongruenza dedotta è sconfessata da parte opposta che ha provveduto, tramite consulenza, a individuare il tasso applicato, corrispondente a quello del 2,978%, svolgendo la media aritmentica del tasso Euribor del periodo rilevante aumentandolo del 3,75%. La media matematica tra i tassi del semestre sommata ai 3,75 punti percentuali determina aritmicamente la percentuale pari a
2.978%.
4.3.4. Priva di pregio è altresì la contestazione relativa alla mancata pattuizione di spese e commissioni nel contratto di mutuo. Ed invero, parte integrante dello stesso contratto è altresì l'allegato “B” denominato “Documento di sintesi” che fa espressa menzione della pattuizione di commissioni sia per l'incasso della rata sia per l'invio del sollecito di pagamento della rata.
4.3.5. Generica e non adeguatamente supportata è altresì la contestazione relativa all'errata applicazione del tasso di interesse di mora, tenuto conto che il tasso di mora, come sopra visto, non è stato convenuto nel 2%, bensì nella misura del 2% oltre al tasso convenzionale.
4.3.6. La deduzione degli opponenti è nel senso della natura usuraria degli interessi, si rivela infondata, risultando le condizioni contrattuali contenute nei tassi soglia e risolvendosi la deduzione di parte in una affermazione generica.
In particolare parte opponente si è limitata a dedurre, - senza alcun elemento di supporto, anche tecnico a riguardo, che consentisse di ritenere non conforme alla disciplina negoziale concretamente posta dalle parti quella concretamente applicata nonché ravvisare il superamento del tasso soglia, rispetto alle condizioni - uno sforamento del tasso di mora convenuto dello 0,1% rispetto all' 1,9% previsto dal D.M. rilevate per il periodo. Ciò, tuttavia, non può comportare di per sé l'accertamento dell'usurarietà del mutuo in quanto nulla è detto in relazione al tasso massimo praticabile, che neppure è riferito.
4.3.7. Generiche sono altresì le contestazioni relative alla indicazione nel saldo posto a base della domanda monitoria relative alla quantificazione degli interessi, dovendosi rilevare che, come evincibile dal rendiconto del mutuo che dal piano di ammortamento, parte opponente non ha considerato che la sospensione concessale ha determinato la sospensione, altresì, del pagamento degli interessi e che la stessa ha optato per pag. 16/21 rateizzare quanto dovuto nella rate da pagare dalla n. 42 alla n. 240. Ed invero, nel rendiconto in atti, il pagamento della rata n. 41 non è documentato.
Deve dunque concludersi per il rigetto delle contestazioni avanzate da parte opponente, avendo dato la banca opposta piena prova della pretesa.
5. L'invalidità della fideiussione per conformità allo schema ABI e la decadenza dall'obbligazione di garanzia.
5.1. È stato convenzionalmente previsto che “ si costituisce Parte_2 fidejussore solidale nei confronti della per l'adempimento di qualsiasi CP_8 obbligazione della parte mutuataria o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la BA, derivante dal presente mutuo e dalle sue eventuali proroghe. Il fidejussore garantisce tutto quanto dovuto alla parte mutuataria, relativamente al presente contratto, per capitale ed interessi, anche di mora, nonché per le spese tutte, giudiziali ed extragiudiziali, ed ogni onere tributario fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 220.000,00 … e dispensa la BA dall'agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., rimanendo obbligato anche se la BA non abbia proposto le sue istanze contro la parte mutuataria e non le abbia continuate. In particolare il fidejussore riconosce che la garanzia fidejussoria manterrà tutti i suoi effetti: - anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, in deroga all'art.
1939 c.c.; anche indipendentemente dalle eventuali altre garanzia comunque prestate che potranno essere acquisite dalla BA;
- anche se, per fatto della BA, non potrà aver effetto la surrogazione del fidejussore nei diritti e in tutte le altre garanzie della BA medesima, e ciò in deroga a quanto previsto dagli artt. 1955 e 2869 c.c. Il fidejussore pertanto sarà obbligato a pagare alla BA quanto dovuto, a semplice sua richiesta, senza necessità di costituzione in mora ed anche in caso di opposizione della parte mutuataria. Il fidejussore si obbliga infine a rimborsare alla BA le somme che la stessa avesse incassato in pagamento delle obbligazioni di cui al presente finanziamento e che questa dovesse restituire in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi”.
La garanzia prestata prevede quindi l'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora e anche in caso di opposizione della parte mutuataria e una espressa deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
5.2. Tale clausola derogatoria non può essere ritenuta nulla per la sua conformità allo schema ABI.
pag. 17/21 Ed invero, La BA d'TA, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha censurato i rischi di un'applicazione in modo uniforme della modulistica ABI sui contratti di fideiussione contenenti previsioni – in particolare, gli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003 – che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto" con l'art.2, comma II, lettera a), della Legge n.287/1990 che vieta intese restrittive della concorrenza. Le clausole contrattuali contenute nel modello predisposto dall'ABI, alle quali fa riferimento BA d'TA nel provvedimento n. 55/2005 citato, sono le seguenti: Art. 2: "il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; Art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"; Art.8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Ciò detto, essendo sorto un contrasto giurisprudenziale sulla validità o meno delle garanzie bancarie che contenevano tali clausole, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021, risolvendo detto contrasto circa la sorte delle fideiussioni omnibus hanno affermato che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Ed invero, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato succitato ad escludere l'adeguatezza del rimedio della nullità totale.
È di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono pag. 18/21 integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece pienamente valide.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione, evenienza, questa, di cui non v'è traccia nella fattispecie e, comunque, è di ben difficile riscontro posto che l'essenzialità implicherebbe per il fideiussore la volontà di una garanzia maggiormente onerosa.
Tanto premesso in punto di diritto, affette da nullità, come detto, sono le clausole nn. 2,
6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”,
10 secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
5.2.1 Orbene, calando le suesposte considerazioni nella presente fattispecie, si osserva che tuttavia la garanzia, di cui è causa, è stata sottoscritta dal Sig. nel Parte_2
pag. 19/21 2011, quindi posteriormente allo schema contrattuale ABI oggetto di contenzioso pubblicato nel luglio 2003 e all'accertamento della BA d'TA svolto con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
L'invalidità del contratto oggetto della controversia, pertanto, non può essere dedotta in maniera automatica per due distinti ordini di ragioni.
In primo luogo, la garanzia è stata stipulata successivamente all'accertamento della
BA d'TA e, di conseguenza, è l'opponente a dover fornire la prova della natura illecita della clausola negoziale e della natura derivata della invalidità. Il fatto che la fattispecie negoziale contenga una disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 1957 c.c. non è di per sé elemento sufficiente a statuire in ordine alla recezione del contratto degli schemi ABI la cui illiceità ha costituito oggetto di accertamento.
Detta soluzione è conforme all'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza di merito che sul punto ha affermato che in relazione alle cause c.d. stand alone ossia quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del
2005 della BA d'TA e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust è l'attore che ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA d'TA nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.
1171).
Pertanto, gli attori sono onerati dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione (2011), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA d'TA nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
In secondo luogo, si evidenzia il contratto stipulato dal sig. , è una Parte_2 fideiussione specifica e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione del provvedimento di BA d'TA.
Alcuna nullità, neppure parziale, può dunque essere pronunciata
5.3. Tornando agli effetti della clausola derogatoria deve osservandosi che e, come sostenuto da giurisprudenza di legittimità, cui il giudicante ritiene di conformarsi, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico,
pag. 20/21 comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di
Cassazione 9379/2018), approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie.
Tale deroga, inoltre, non può essere considerata vessatoria e conseguentemente neanche nulla ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo, atteso che non risulta
– neanche in via di allegazione - che il sig. abbia agito in veste di Parte_2 consumatore.
Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c.. (Cass. 21867/2013)
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'acclarato difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta e della circostanza che la banca opposta, successivamente all'intervento della non ha Controparte_9 spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della parte intervenuta per i motivi di cui in motivazione;
- rigetta le opposizioni proposte da e Parte_1 Parte_2 confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2021 concesso dal Tribunale di
Sulmona.
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso il 28 marzo 2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 21/21