Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11386 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Laterza Enrica;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- Controparte_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. D'agostino Giorgio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio pre- Parte_1 messo di aver contratto matrimonio con a Palermo il Controparte_1
1
il 5.1.1998 e il 19.8.2002, ha esposto di essersi separato con Pt_2 Per_2 decreto di omologa n. 1331/2011 del 16.02.2011, e ha chiesto in questa se- de che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
14.05.2025 ha aderito alla domanda di divorzio.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 20.05.2025, il Giudice delegato, ha posto la causa in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 7.12.2010. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologazione della separazione consensuale n.
1331/2011 pronunziato da questo Tribunale il 16.02.2011.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata propo- sta nel presente giudizio.
5. Le spese del giudizio
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussiste- re giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le par- ti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, il 29/08/1995, da nato a [...] il Parte_1
13/02/1974, e da , nata a [...] il [...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 89, parte II
- 2 - serie A, dell'anno 1995;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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