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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 4940 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
- C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Peluso (C.F.:
); C.F._1
Appellante
in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale Controparte_1 mandataria, (denominazione assunta da ); CP_2 CP_3
Interventore
(C.F.: ); CP_4 C.F._2
Appellato, contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 7.5.2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_4
chiedendo: Controparte_5
“in rito e in via preliminare: - accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione dell'efficacia del pignoramento, per tutti i motivi di cui in narrativa, e dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la presente esecuzione non si fonda su titolo esecutivo e per l'effetto dichiararne
l'improcedibilità e la conseguente estinzione. Nel merito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: a. accertare e dichiarare senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità del contratto di mutuo e dei contratti ad esso funzionalmente collegati, l'insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato esecutivamente ovvero, in via meramente subordinata e residuale, ridurne sensibilmente l'ammontare, per tutte le ragioni esposte nella presente opposizione da intendersi ivi per integralmente trascritte e previo espletamento di ctu contabile che sin d'ora si richiede;
b. accertare e dichiarare la nullità delle clausole espressive di interessi, commissioni, spese, capitalizzazioni, siano essi trimestrali e/o di diversa durata, commissioni di massimo scoperto, trimestrali e/o di diversa durata, antergazione e postergazione delle valute, commissioni di estinzione anticipata, nonché di tutti gli accessori, oneri e costi comunque denominati, di cui al contratto di mutuo ed in ciascuno dei contratti ad esso funzionalmente collegati, per tutte le ragioni specificamente indicate nel corpo della presente opposizione e da intendersi ivi per integralmente trascritte;
c. accertare e dichiarare, previa epurazione dei contratti dalle clausole nulle ed esatta rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente, su cui è confluito il contratto di mutuo e gli altri rapporti/garanzie ad esso funzionalmente collegati, che nulla è dovuto, con condanna della controparte al pagamento, al netto di ogni eventuale compensazione, di tutte le maggiori somme illegittimamente addebitate e/o comunque riscosse, oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché spese di consulenza;
d. in ragione di tutte le eccezioni e deduzioni, di cui alla presente opposizione e da intendersi ivi per integralmente trascritte, accertare la responsabilità
2 della controparte, con condanna al pagamento dei danni subiti, come provati ed accertati nel corso di causa e comunque entro i limiti della pretesa creditoria esecutivamente azionata, con ordine di cancellazione di ogni segnalazione alla
Centrale Rischi con efficacia retroattiva e pubblicazione rettificativa, nonché cancellazione della trascrizione del pignoramento;
e. con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, deduceva che:
- in data 14/07/2016 la Controparte_6
notificava contratto di mutuo chirografario a medio termine, Rep. 103434
[...]
e Raccolta 41630 e contestuale quietanza, con formula esecutiva apposta in data
10.01.2014, a rogito dott. proc. , Notaio, per la somma di euro Persona_1
500.000,00 oltre interessi, per un totale di € 586.984,53;
- il contratto di mutuo chirografario a medio/lungo termine veniva stipulato, in data
07/08/2013, dalla con sede in Carinaro (CE), zona industriale ASI Controparte_7
Aversa Nord;
- nel suddetto contratto si costituivano fideiussori, sino alla concorrenza di € 750.000,00 nato a [...] Parte_2
09/05/1953, CF nato a [...], il C.F._3 CP_4
12/02/1981, CF , e , nata a [...], il C.F._2 CP_8
13/03/1959, CF;
C.F._4
-il Tribunale di Napoli Nord, in data 22.04.2016 dichiarava il Fallimento della
- in data 14/15.07.2016 l' Controparte_7 Controparte_9 notificava al fideiussore, atto di precetto con
[...] CP_4 intimazione a pagare l'importo di euro 314.388,37, così determinata: residuo capitale di n. 6 rate, euro 49.515,73; interessi rate insolute € 9.182,69; mora maturata € 1.295,73; residuo sorta/quota capitale € 253.529,73; rateo € 855,49; spese incasso rate insolute € 9,00;
-in data 09/08/2016 seguiva pignoramento immobiliare, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c., avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dell'odierno opponente e nella specie, la piena proprietà dell'appartamento sito in LA (CE), alla Strada
Vicinale Salzano, snc, piano T/1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di
LA (CE), al foglio 5, p.lla 5682, sub 1, cat. A/2, 8,5 vani;
la piena proprietà del locale autorimessa sita in LA (CE), sulla Strada Vicinale Salzano, snc, piano
3 S/1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di LA (CE), al foglio 5, p.lla
5682, sub.2, cat. C/6, 230 mq;
- in data 13/09/2016 il pignoramento veniva iscritto a ruolo e, previo deposito dell'istanza di vendita del 29/09/2016, si provvedeva alla nomina dello esperto stimatore, con fissazione dell'udienza del 19.11.2018 per la comparizione delle parti e autorizzazione alla vendita;
- con ricorso contenente istanza di sospensione dell'esecuzione, CP_4 proponeva opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n. 534/2016, lamentando:” 1) l'inefficacia del pignoramento;
2) l'inidoneità del mutuo, in quanto atto pubblico condizionato, a costituire titolo esecutivo;
3) l'avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI;
4) la nullità della fideiussione in quanto rilasciata da consumatore;
5) la nullità del mutuo per usura, anatocismo, nullità dei contratti collegati;
6) la nullità del contratto per abuso del diritto;
7) l'inviolabilità del diritto di abitazione;
- il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12.03.2019, rigettava l'istanza di sospensione e fissava termine sino al 16.05.2019 per l'introduzione del giudizio di merito;
- avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. RGEI 534/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.03.2019, comunicata il 14.03.2019, G.E. dott.ssa veniva proposto Persona_2 reclamo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'opposizione all'esecuzione e delle relative domande poiché inammissibili ed infondate.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata il 24.5.2021 N. 1429/2021 in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto della
[...] di procedere ad esecuzione forzata per la somma Parte_1 indicata in precetto eccedente euro 120.000,00 e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
In motivazione affermava il giudice di primo grado che:
4 - la qualificazione giuridica delle doglianze attoree fossero ascrivibili nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.2 c.p.c.;
- non era corretta l'equiparazione ai sensi dell'art. 577 c.p.c. tra il mancato deposito e l'atto privo di alcune pagine;
- era infondata la doglianza secondo cui la creditrice aveva depositato tardivamente la certificazione notarile avendola invece depositata tempestivamente e successivamente avendo provveduto ad integrarla poiché incompleta;
- era infondata la doglianza relativa al tardivo deposito della nota di trascrizione poiché se la trascrizione del pignoramento è necessaria per completare la fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, non altrettanto può dirsi in ordine alla necessità che la stessa sia presente nel fascicolo dell'esecuzione sin dall'iscrizione a ruolo del pignoramento;
- il deposito della nota di trascrizione pur essendo un adempimento necessario al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo perfezionamento o quanto meno l'efficacia (e quindi l'opponibilità) del pignoramento stesso, non è previsto un termine entro cui lo stesso deve essere effettuato a pena di inefficacia;
- era infondata la doglianza sull'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in quanto contratto condizionato;
- il contratto condizionato di mutuo, non documentando l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro non costituisce titolo esecutivo;
- nel caso in esame il contratto della banca non è un contratto condizionato ma un contratto reale di mutuo essendovi stata l'erogazione della somma;
- era infondata la doglianza relativa alla nullità della fideiussione in quanto l'opponente seppure non essendo socio della società e non essendo incaricato formalmente della gestione della stessa non poteva considerarsi estraneo all'attività imprenditoriale in quanto figlio dell'amministratore unico e dipendente della società;
- non fosse ravvisabile l'eccepita violazione di cui all'art. 1957 c.c. poiché nel caso in oggetto il debito era relativo al contratto di mutuo chirografario contratto dalla
Controparte_7
- prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima (avvenuta il 22.04.2016), la creditrice aveva inviato alla debitrice (ed ai garanti) una lettera di messa in mora per
5 il pagamento dell'intero debito e, intervenuto il fallimento, depositava domanda di ammissione al passivo;
- il richiamo dell'art. 1956 c.c. fosse erroneo, poiché, il principio sotteso a detta norma non si applica al contratto di mutuo in esame, in cui l'erogazione è avvenuta in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della garanzia;
- in ordine alla nullità originaria e derivata del mutuo, l'opponente non aveva titolo per dolersi della mera previsione di una penale di cui non ha dovuto sopportare il peso;
- dovesse escludersi che la penale prevista per l'estinzione anticipata andasse sommata al tasso di interessi corrispettivo, assolvendo le due previsioni a finalità tra di loro del tutto eterogenee ed essendo destinate ad applicarsi in situazioni assolutamente non sovrapponibili;
- in ordine all'individuazione dell'opponente nel caso di specie, di un contratto di ammortamento alla francese, dovesse distinguersi l'interesse composto dall'anatocismo e che solo quest'ultimo comportava l'aggiunta degli interessi al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo successivo;
- in ordine alla nullità del mutuo per illiceità/assenza della causa poiché la somma mutuata sarebbe stata utilizzata per l'estinzione di debiti pregressi, che nel caso di specie, non necessariamente dovesse integrarsi un'ipotesi di simulazione del mutuo o novazione ma potesse integrarsi un procedimento negoziale indiretto;
- nel caso di specie, il contratto non era un mutuo ipotecario e non era un mutuo di scopo, per cui poteva essere utilizzato per finalità varie, ma in ogni caso quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea alla causa del mutuo, non per questo ne discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa;
- eventuali doglianze avverso i rapporti confluenti nel rapporto di conto corrente andavano fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'infondatezza del motivo inerente la nullità del contratto per abuso del diritto, non ravvisandosi alcun comportamento illegittimo della banca;
- la doglianza relativa all'inviolabilità del diritto di abitazione non veniva reiterata in sede di conclusionali;
6 - la doglianza relativa all'avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI fosse fondata, in quanto l'opponente documentava di aver ricevuto la cartella di pagamento n. 02820180002495157002 per un credito di euro 120.000,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, della
[...]
“che ben potrebbe fondarsi sul Controparte_10 medesimo titolo azionato dall' ” e poiché si evinceva dal precetto che CP_9
l'operazione fosse assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico di garanzia ex L.
662/96, (gestito dalla , non Controparte_11 negando la banca l'avvenuta escussione del fondo di garanzia, limitandosi a riportare nella comparsa quanto già dichiarato nella comparsa nella fase sommaria dell'opposizione e nella memoria nella fase di reclamo e, cioè, che l'escussione non è avvenuta prima dell'inizio della procedura e che il fondo potrà intervenire nella procedura e far valere eventuali diritti di surroga, per cui la questione atterrebbe alla fase di riparto;
- in ordine all'entità del credito della banca, premesso l'esercizio del diritto di surroga
(avutosi con la notifica della cartella di pagamento) che la banca non era più legittimata ad agire per la parte di credito escussa presso il fondo che, come si ricavato dalla cartella di pagamento, ammontava ad Euro 120.000,00:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto della
[...] di procedere ad esecuzione forzata per la somma Parte_1 indicata in precetto eccedente Euro 120.000,00.
B. Giudizio d'Appello
La ha proposto appello chiedendo:” 1.- accogliere il Controparte_5 presente appello e, per gli effetti, in parziale riforma della sentenza n. 1429/2021 del
Tribunale di Napoli Nord, dichiarare che la ha diritto di Controparte_5 agire in sede esecutiva nei confronti del sig. in base all'atto di precetto CP_4 notificato senza alcuna decurtazione e/o limite di € 120.000 per non essere provata alcuna escussione della garanzia in relazione al contratto di Controparte_10 mutuo azionato e/o la surroga del nei confronti dell'impresa Controparte_10 inadempiente e dei suoi garanti;
2.- con vittorie delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
7 Con primo ed unico motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c..
In particolare, considera erronea l'affermazione del Tribunale in ordine alla avvenuta prova dell'escussione da parte del della garanzia esistente Controparte_10 sull'operazione relativa al contratto di mutuo azionato.
Aggiunge che non vi sia stata escussione e surroga e che la cartella esattoriale esibita dalla controparte appare priva delle pagine in cui è evidenziato l'emissione del ruolo, il dettaglio degli importi dovuti e la comunicazione di surroga del che è mancante, in altri termini, di tutto ciò che possa Controparte_10 dimostrare la riconducibilità – non provata da controparte - della stessa all'operazione inerente al mutuo.
In ultimo, censura la sentenza di prime cure in riferimento alla liquidazione delle spese di lite ritenendo che non sussistano gravi motivi per compensare quest'ultime, ma debbano essere addossate alla controparte integralmente.
Si costituisce la facendo proprie le domande e le Controparte_12 conclusioni già formulate da negli Parte_1 atti già depositati, da intendersi ivi ritrascritte, chiedendone l'integrale accoglimento, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge;
- eccepisce sin d'ora, ad ogni buon conto, la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in merito ad accertamenti e/o condanne di natura risarcitoria e/o restitutoria, conseguenti ad atti o fatti riconducibili alla cedente.”
Deduce che:
- a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 13 dicembre 2021 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385), ha concluso, rispettivamente, con le banche Controparte_1 puntualmente indicate in atti - tra le quali figura l'appellante - complessivamente dodici contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione” e ciascuno di essi un “Contratto di Cessione”);
8 - ha acquistato “pro-soluto” dalle Banche Cedenti, portafogli di crediti pecuniari
(derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) vantati verso debitori classificati dalle relative Banche Cedenti a sofferenza, in conformità alla
Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, tra i crediti ceduti è compreso anche quello dell'appellante CP_4
- unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai Controparte_1 sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione;
- ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Cessionaria, anche per conto delle Banche Cedenti i dati indicativi dei Crediti sono disponibili sul sito indicato nell'atto difensivo di detta società;
- ha conferito a procura per Controparte_1 CP_2
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante. non si è costituito risultando contumace. CP_4
Con ordinanza del 5.4.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
13.5.2025.
Con decreto presidenziale del 16.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 13.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
16.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 20.5.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
9 C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Premessa la tempestività dell'appello proposto, il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Fondata invero ad avviso del Collegio appare il motivo di appello relativo alla erronea affermazione del Tribunale in ordine alla avvenuta prova dell'escussione da parte del della garanzia esistente sull'operazione relativa al contratto di Controparte_10 mutuo azionato, essendo la cartella esattoriale esibita dalla controparte priva delle pagine in cui è evidenziato l'emissione del ruolo, il dettaglio degli importi dovuti e la comunicazione di surroga del , mancando in altri termini, di Controparte_10 tutto ciò che possa dimostrare la riconducibilità – non provata da controparte - della stessa all'operazione inerente al mutuo.
Deve invero ritenersi che nella cartella esattoriale esibita da controparte non sussista alcun elemento di riconducibilità all'operazione di mutuo con la
[...]
. Controparte_5
Ed invero, il giudice di prime cure, erroneamente ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI, sul presupposto che l'opponente aveva documentato di aver ricevuto la cartella di pagamento n. 02820180002495157002 per un credito di euro
120.000,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, della
[...]
“che ben potrebbe fondarsi sul Controparte_10 medesimo titolo azionato dall' ”, evincendosi peraltro poiché si evinceva dal CP_9 precetto che l'operazione fosse assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96, (gestito dalla Controparte_11
, non negando la banca l'avvenuta escussione del fondo di garanzia,
[...] ma limitandosi ad affermare che l'escussione non è avvenuta prima dell'inizio della procedura, potendo il fondo intervenire nella procedura e far valere eventuali diritti di surroga, per cui la questione atterrebbe alla fase di riparto.
Va innanzitutto premesso, al riguardo che i finanziamenti bancari con garanzia a copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia, sono disciplinati dalla Legge
662/1996; in caso di escussione della garanzia da parte della banca, una volta
10 effettuato il pagamento, il Fondo subentra nel rapporto di credito, acquisendo il diritto di rivalsa sul debitore inadempiente, recuperando le somme escusse, gli interessi e le relative sanzioni, attraverso l'iscrizione a ruolo mediante Agenzia delle
Entrate Riscossione che notifica al debitore una cartella di pagamento.
Per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta a a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dal Controparte_10 beneficiario inadempiente, anche nei confronti del fideiussore delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo finanziamento, l'ente creditore deve prima munirsi, utilizzando gli ordinari strumenti processualcivilistici, di un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo.
In tema di interventi di pubblica utilità per il sostegno dello sviluppo delle attività produttive erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di comporta Controparte_10 la surrogazione di quest'ultimo nella posizione del debitore garantito e determina la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più vòlto al recupero del credito di diritto comune derivante dall'originario finanziamento, ma mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 del d.lgs. n. 46 del
1999.
In tale ottica di pone la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr. Cass., 3, n. 1005 del
11 16/1/2023; Cassazione civile sez. III, 13/04/2025, (ud. 19/11/2024, dep.
13/04/2025 n.9678).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, non può ritenersi provata nel caso in esame la avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le
PMI, non essendovi la prova del pagamento, mancando agli atti del giudizio di primo grado qualsivoglia documento che attesti il pagamento da parte di CP_10
alla legittimandone la surroga quale può essere
[...] Controparte_5 una quietanza della A ciò si aggiunga che non costituisce prova del CP_5 pagamento la cartella di pagamento n. 02820180002495157002 per un credito di euro 120.000,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, ricevuta dall'opponente in primo grado dalla Controparte_13
si riferisce ad altro presunto rapporto, senza che possa sussistere alcun
[...] elemento di riconducibilità della cartella in questione all'operazione di mutuo con la
. Controparte_5
L'accoglimento del motivo di appello sul punto comporta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto della Parte_1 di procedere ad esecuzione forzata per la somma indicata in
[...] precetto eccedente Euro 120.000,00 e per l'effetto in totale accoglimento della domanda in primo grado formulata da parte opposta, va dichiarato il diritto della di procedere ad esecuzione forzata Parte_1 per l'intera somma indicata in precetto.
Dall'accoglimento di tale motivo di appello ne deriva l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello inerente la erronea compensazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure, procedendosi alla liquidazione delle spese di lite secondo quanto di seguito indicato.
B. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
12 E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico dell' appellato le spese di entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante e all'interventore, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva da ciascuno di essi complessivamente svolta in primo e secondo grado per l'appellante e solo in secondo grado per l'interventore in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla
Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.52,001,00 ad
€.260.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di
[...] [...]
, avverso la sentenza del Napoli Nord depositata il 24.5.2021 N. CP_4
1429/2021, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
13 1) in riforma della sentenza, in totale accoglimento della domanda formulata da parte opposta, va dichiarato il diritto della Parte_1 di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma indicata in
[...] precetto;
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di CP_4 [...] delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 8.000,00 per il primo grado (euro 8.000,00 per compensi professionali) ed in euro 9.759,00 per il secondo (di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di CP_4 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale mandataria, Controparte_1
(denominazione assunta da ), delle spese del secondo CP_2 CP_3 grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.000,00 (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 29.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 4940 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
- C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Peluso (C.F.:
); C.F._1
Appellante
in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale Controparte_1 mandataria, (denominazione assunta da ); CP_2 CP_3
Interventore
(C.F.: ); CP_4 C.F._2
Appellato, contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 7.5.2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_4
chiedendo: Controparte_5
“in rito e in via preliminare: - accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione dell'efficacia del pignoramento, per tutti i motivi di cui in narrativa, e dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la presente esecuzione non si fonda su titolo esecutivo e per l'effetto dichiararne
l'improcedibilità e la conseguente estinzione. Nel merito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: a. accertare e dichiarare senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità del contratto di mutuo e dei contratti ad esso funzionalmente collegati, l'insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato esecutivamente ovvero, in via meramente subordinata e residuale, ridurne sensibilmente l'ammontare, per tutte le ragioni esposte nella presente opposizione da intendersi ivi per integralmente trascritte e previo espletamento di ctu contabile che sin d'ora si richiede;
b. accertare e dichiarare la nullità delle clausole espressive di interessi, commissioni, spese, capitalizzazioni, siano essi trimestrali e/o di diversa durata, commissioni di massimo scoperto, trimestrali e/o di diversa durata, antergazione e postergazione delle valute, commissioni di estinzione anticipata, nonché di tutti gli accessori, oneri e costi comunque denominati, di cui al contratto di mutuo ed in ciascuno dei contratti ad esso funzionalmente collegati, per tutte le ragioni specificamente indicate nel corpo della presente opposizione e da intendersi ivi per integralmente trascritte;
c. accertare e dichiarare, previa epurazione dei contratti dalle clausole nulle ed esatta rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente, su cui è confluito il contratto di mutuo e gli altri rapporti/garanzie ad esso funzionalmente collegati, che nulla è dovuto, con condanna della controparte al pagamento, al netto di ogni eventuale compensazione, di tutte le maggiori somme illegittimamente addebitate e/o comunque riscosse, oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché spese di consulenza;
d. in ragione di tutte le eccezioni e deduzioni, di cui alla presente opposizione e da intendersi ivi per integralmente trascritte, accertare la responsabilità
2 della controparte, con condanna al pagamento dei danni subiti, come provati ed accertati nel corso di causa e comunque entro i limiti della pretesa creditoria esecutivamente azionata, con ordine di cancellazione di ogni segnalazione alla
Centrale Rischi con efficacia retroattiva e pubblicazione rettificativa, nonché cancellazione della trascrizione del pignoramento;
e. con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, deduceva che:
- in data 14/07/2016 la Controparte_6
notificava contratto di mutuo chirografario a medio termine, Rep. 103434
[...]
e Raccolta 41630 e contestuale quietanza, con formula esecutiva apposta in data
10.01.2014, a rogito dott. proc. , Notaio, per la somma di euro Persona_1
500.000,00 oltre interessi, per un totale di € 586.984,53;
- il contratto di mutuo chirografario a medio/lungo termine veniva stipulato, in data
07/08/2013, dalla con sede in Carinaro (CE), zona industriale ASI Controparte_7
Aversa Nord;
- nel suddetto contratto si costituivano fideiussori, sino alla concorrenza di € 750.000,00 nato a [...] Parte_2
09/05/1953, CF nato a [...], il C.F._3 CP_4
12/02/1981, CF , e , nata a [...], il C.F._2 CP_8
13/03/1959, CF;
C.F._4
-il Tribunale di Napoli Nord, in data 22.04.2016 dichiarava il Fallimento della
- in data 14/15.07.2016 l' Controparte_7 Controparte_9 notificava al fideiussore, atto di precetto con
[...] CP_4 intimazione a pagare l'importo di euro 314.388,37, così determinata: residuo capitale di n. 6 rate, euro 49.515,73; interessi rate insolute € 9.182,69; mora maturata € 1.295,73; residuo sorta/quota capitale € 253.529,73; rateo € 855,49; spese incasso rate insolute € 9,00;
-in data 09/08/2016 seguiva pignoramento immobiliare, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c., avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dell'odierno opponente e nella specie, la piena proprietà dell'appartamento sito in LA (CE), alla Strada
Vicinale Salzano, snc, piano T/1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di
LA (CE), al foglio 5, p.lla 5682, sub 1, cat. A/2, 8,5 vani;
la piena proprietà del locale autorimessa sita in LA (CE), sulla Strada Vicinale Salzano, snc, piano
3 S/1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di LA (CE), al foglio 5, p.lla
5682, sub.2, cat. C/6, 230 mq;
- in data 13/09/2016 il pignoramento veniva iscritto a ruolo e, previo deposito dell'istanza di vendita del 29/09/2016, si provvedeva alla nomina dello esperto stimatore, con fissazione dell'udienza del 19.11.2018 per la comparizione delle parti e autorizzazione alla vendita;
- con ricorso contenente istanza di sospensione dell'esecuzione, CP_4 proponeva opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n. 534/2016, lamentando:” 1) l'inefficacia del pignoramento;
2) l'inidoneità del mutuo, in quanto atto pubblico condizionato, a costituire titolo esecutivo;
3) l'avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI;
4) la nullità della fideiussione in quanto rilasciata da consumatore;
5) la nullità del mutuo per usura, anatocismo, nullità dei contratti collegati;
6) la nullità del contratto per abuso del diritto;
7) l'inviolabilità del diritto di abitazione;
- il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12.03.2019, rigettava l'istanza di sospensione e fissava termine sino al 16.05.2019 per l'introduzione del giudizio di merito;
- avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. RGEI 534/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.03.2019, comunicata il 14.03.2019, G.E. dott.ssa veniva proposto Persona_2 reclamo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'opposizione all'esecuzione e delle relative domande poiché inammissibili ed infondate.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata il 24.5.2021 N. 1429/2021 in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto della
[...] di procedere ad esecuzione forzata per la somma Parte_1 indicata in precetto eccedente euro 120.000,00 e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
In motivazione affermava il giudice di primo grado che:
4 - la qualificazione giuridica delle doglianze attoree fossero ascrivibili nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.2 c.p.c.;
- non era corretta l'equiparazione ai sensi dell'art. 577 c.p.c. tra il mancato deposito e l'atto privo di alcune pagine;
- era infondata la doglianza secondo cui la creditrice aveva depositato tardivamente la certificazione notarile avendola invece depositata tempestivamente e successivamente avendo provveduto ad integrarla poiché incompleta;
- era infondata la doglianza relativa al tardivo deposito della nota di trascrizione poiché se la trascrizione del pignoramento è necessaria per completare la fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, non altrettanto può dirsi in ordine alla necessità che la stessa sia presente nel fascicolo dell'esecuzione sin dall'iscrizione a ruolo del pignoramento;
- il deposito della nota di trascrizione pur essendo un adempimento necessario al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo perfezionamento o quanto meno l'efficacia (e quindi l'opponibilità) del pignoramento stesso, non è previsto un termine entro cui lo stesso deve essere effettuato a pena di inefficacia;
- era infondata la doglianza sull'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in quanto contratto condizionato;
- il contratto condizionato di mutuo, non documentando l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro non costituisce titolo esecutivo;
- nel caso in esame il contratto della banca non è un contratto condizionato ma un contratto reale di mutuo essendovi stata l'erogazione della somma;
- era infondata la doglianza relativa alla nullità della fideiussione in quanto l'opponente seppure non essendo socio della società e non essendo incaricato formalmente della gestione della stessa non poteva considerarsi estraneo all'attività imprenditoriale in quanto figlio dell'amministratore unico e dipendente della società;
- non fosse ravvisabile l'eccepita violazione di cui all'art. 1957 c.c. poiché nel caso in oggetto il debito era relativo al contratto di mutuo chirografario contratto dalla
Controparte_7
- prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima (avvenuta il 22.04.2016), la creditrice aveva inviato alla debitrice (ed ai garanti) una lettera di messa in mora per
5 il pagamento dell'intero debito e, intervenuto il fallimento, depositava domanda di ammissione al passivo;
- il richiamo dell'art. 1956 c.c. fosse erroneo, poiché, il principio sotteso a detta norma non si applica al contratto di mutuo in esame, in cui l'erogazione è avvenuta in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della garanzia;
- in ordine alla nullità originaria e derivata del mutuo, l'opponente non aveva titolo per dolersi della mera previsione di una penale di cui non ha dovuto sopportare il peso;
- dovesse escludersi che la penale prevista per l'estinzione anticipata andasse sommata al tasso di interessi corrispettivo, assolvendo le due previsioni a finalità tra di loro del tutto eterogenee ed essendo destinate ad applicarsi in situazioni assolutamente non sovrapponibili;
- in ordine all'individuazione dell'opponente nel caso di specie, di un contratto di ammortamento alla francese, dovesse distinguersi l'interesse composto dall'anatocismo e che solo quest'ultimo comportava l'aggiunta degli interessi al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo successivo;
- in ordine alla nullità del mutuo per illiceità/assenza della causa poiché la somma mutuata sarebbe stata utilizzata per l'estinzione di debiti pregressi, che nel caso di specie, non necessariamente dovesse integrarsi un'ipotesi di simulazione del mutuo o novazione ma potesse integrarsi un procedimento negoziale indiretto;
- nel caso di specie, il contratto non era un mutuo ipotecario e non era un mutuo di scopo, per cui poteva essere utilizzato per finalità varie, ma in ogni caso quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea alla causa del mutuo, non per questo ne discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa;
- eventuali doglianze avverso i rapporti confluenti nel rapporto di conto corrente andavano fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'infondatezza del motivo inerente la nullità del contratto per abuso del diritto, non ravvisandosi alcun comportamento illegittimo della banca;
- la doglianza relativa all'inviolabilità del diritto di abitazione non veniva reiterata in sede di conclusionali;
6 - la doglianza relativa all'avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI fosse fondata, in quanto l'opponente documentava di aver ricevuto la cartella di pagamento n. 02820180002495157002 per un credito di euro 120.000,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, della
[...]
“che ben potrebbe fondarsi sul Controparte_10 medesimo titolo azionato dall' ” e poiché si evinceva dal precetto che CP_9
l'operazione fosse assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico di garanzia ex L.
662/96, (gestito dalla , non Controparte_11 negando la banca l'avvenuta escussione del fondo di garanzia, limitandosi a riportare nella comparsa quanto già dichiarato nella comparsa nella fase sommaria dell'opposizione e nella memoria nella fase di reclamo e, cioè, che l'escussione non è avvenuta prima dell'inizio della procedura e che il fondo potrà intervenire nella procedura e far valere eventuali diritti di surroga, per cui la questione atterrebbe alla fase di riparto;
- in ordine all'entità del credito della banca, premesso l'esercizio del diritto di surroga
(avutosi con la notifica della cartella di pagamento) che la banca non era più legittimata ad agire per la parte di credito escussa presso il fondo che, come si ricavato dalla cartella di pagamento, ammontava ad Euro 120.000,00:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto della
[...] di procedere ad esecuzione forzata per la somma Parte_1 indicata in precetto eccedente Euro 120.000,00.
B. Giudizio d'Appello
La ha proposto appello chiedendo:” 1.- accogliere il Controparte_5 presente appello e, per gli effetti, in parziale riforma della sentenza n. 1429/2021 del
Tribunale di Napoli Nord, dichiarare che la ha diritto di Controparte_5 agire in sede esecutiva nei confronti del sig. in base all'atto di precetto CP_4 notificato senza alcuna decurtazione e/o limite di € 120.000 per non essere provata alcuna escussione della garanzia in relazione al contratto di Controparte_10 mutuo azionato e/o la surroga del nei confronti dell'impresa Controparte_10 inadempiente e dei suoi garanti;
2.- con vittorie delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
7 Con primo ed unico motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c..
In particolare, considera erronea l'affermazione del Tribunale in ordine alla avvenuta prova dell'escussione da parte del della garanzia esistente Controparte_10 sull'operazione relativa al contratto di mutuo azionato.
Aggiunge che non vi sia stata escussione e surroga e che la cartella esattoriale esibita dalla controparte appare priva delle pagine in cui è evidenziato l'emissione del ruolo, il dettaglio degli importi dovuti e la comunicazione di surroga del che è mancante, in altri termini, di tutto ciò che possa Controparte_10 dimostrare la riconducibilità – non provata da controparte - della stessa all'operazione inerente al mutuo.
In ultimo, censura la sentenza di prime cure in riferimento alla liquidazione delle spese di lite ritenendo che non sussistano gravi motivi per compensare quest'ultime, ma debbano essere addossate alla controparte integralmente.
Si costituisce la facendo proprie le domande e le Controparte_12 conclusioni già formulate da negli Parte_1 atti già depositati, da intendersi ivi ritrascritte, chiedendone l'integrale accoglimento, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge;
- eccepisce sin d'ora, ad ogni buon conto, la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in merito ad accertamenti e/o condanne di natura risarcitoria e/o restitutoria, conseguenti ad atti o fatti riconducibili alla cedente.”
Deduce che:
- a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 13 dicembre 2021 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385), ha concluso, rispettivamente, con le banche Controparte_1 puntualmente indicate in atti - tra le quali figura l'appellante - complessivamente dodici contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione” e ciascuno di essi un “Contratto di Cessione”);
8 - ha acquistato “pro-soluto” dalle Banche Cedenti, portafogli di crediti pecuniari
(derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) vantati verso debitori classificati dalle relative Banche Cedenti a sofferenza, in conformità alla
Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, tra i crediti ceduti è compreso anche quello dell'appellante CP_4
- unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai Controparte_1 sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione;
- ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Cessionaria, anche per conto delle Banche Cedenti i dati indicativi dei Crediti sono disponibili sul sito indicato nell'atto difensivo di detta società;
- ha conferito a procura per Controparte_1 CP_2
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante. non si è costituito risultando contumace. CP_4
Con ordinanza del 5.4.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
13.5.2025.
Con decreto presidenziale del 16.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 13.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
16.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 20.5.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
9 C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Premessa la tempestività dell'appello proposto, il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Fondata invero ad avviso del Collegio appare il motivo di appello relativo alla erronea affermazione del Tribunale in ordine alla avvenuta prova dell'escussione da parte del della garanzia esistente sull'operazione relativa al contratto di Controparte_10 mutuo azionato, essendo la cartella esattoriale esibita dalla controparte priva delle pagine in cui è evidenziato l'emissione del ruolo, il dettaglio degli importi dovuti e la comunicazione di surroga del , mancando in altri termini, di Controparte_10 tutto ciò che possa dimostrare la riconducibilità – non provata da controparte - della stessa all'operazione inerente al mutuo.
Deve invero ritenersi che nella cartella esattoriale esibita da controparte non sussista alcun elemento di riconducibilità all'operazione di mutuo con la
[...]
. Controparte_5
Ed invero, il giudice di prime cure, erroneamente ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI, sul presupposto che l'opponente aveva documentato di aver ricevuto la cartella di pagamento n. 02820180002495157002 per un credito di euro
120.000,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, della
[...]
“che ben potrebbe fondarsi sul Controparte_10 medesimo titolo azionato dall' ”, evincendosi peraltro poiché si evinceva dal CP_9 precetto che l'operazione fosse assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96, (gestito dalla Controparte_11
, non negando la banca l'avvenuta escussione del fondo di garanzia,
[...] ma limitandosi ad affermare che l'escussione non è avvenuta prima dell'inizio della procedura, potendo il fondo intervenire nella procedura e far valere eventuali diritti di surroga, per cui la questione atterrebbe alla fase di riparto.
Va innanzitutto premesso, al riguardo che i finanziamenti bancari con garanzia a copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia, sono disciplinati dalla Legge
662/1996; in caso di escussione della garanzia da parte della banca, una volta
10 effettuato il pagamento, il Fondo subentra nel rapporto di credito, acquisendo il diritto di rivalsa sul debitore inadempiente, recuperando le somme escusse, gli interessi e le relative sanzioni, attraverso l'iscrizione a ruolo mediante Agenzia delle
Entrate Riscossione che notifica al debitore una cartella di pagamento.
Per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta a a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dal Controparte_10 beneficiario inadempiente, anche nei confronti del fideiussore delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo finanziamento, l'ente creditore deve prima munirsi, utilizzando gli ordinari strumenti processualcivilistici, di un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo.
In tema di interventi di pubblica utilità per il sostegno dello sviluppo delle attività produttive erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di comporta Controparte_10 la surrogazione di quest'ultimo nella posizione del debitore garantito e determina la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più vòlto al recupero del credito di diritto comune derivante dall'originario finanziamento, ma mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 del d.lgs. n. 46 del
1999.
In tale ottica di pone la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr. Cass., 3, n. 1005 del
11 16/1/2023; Cassazione civile sez. III, 13/04/2025, (ud. 19/11/2024, dep.
13/04/2025 n.9678).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, non può ritenersi provata nel caso in esame la avvenuta escussione della garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le
PMI, non essendovi la prova del pagamento, mancando agli atti del giudizio di primo grado qualsivoglia documento che attesti il pagamento da parte di CP_10
alla legittimandone la surroga quale può essere
[...] Controparte_5 una quietanza della A ciò si aggiunga che non costituisce prova del CP_5 pagamento la cartella di pagamento n. 02820180002495157002 per un credito di euro 120.000,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, ricevuta dall'opponente in primo grado dalla Controparte_13
si riferisce ad altro presunto rapporto, senza che possa sussistere alcun
[...] elemento di riconducibilità della cartella in questione all'operazione di mutuo con la
. Controparte_5
L'accoglimento del motivo di appello sul punto comporta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto della Parte_1 di procedere ad esecuzione forzata per la somma indicata in
[...] precetto eccedente Euro 120.000,00 e per l'effetto in totale accoglimento della domanda in primo grado formulata da parte opposta, va dichiarato il diritto della di procedere ad esecuzione forzata Parte_1 per l'intera somma indicata in precetto.
Dall'accoglimento di tale motivo di appello ne deriva l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello inerente la erronea compensazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure, procedendosi alla liquidazione delle spese di lite secondo quanto di seguito indicato.
B. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
12 E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico dell' appellato le spese di entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante e all'interventore, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva da ciascuno di essi complessivamente svolta in primo e secondo grado per l'appellante e solo in secondo grado per l'interventore in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla
Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.52,001,00 ad
€.260.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di
[...] [...]
, avverso la sentenza del Napoli Nord depositata il 24.5.2021 N. CP_4
1429/2021, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
13 1) in riforma della sentenza, in totale accoglimento della domanda formulata da parte opposta, va dichiarato il diritto della Parte_1 di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma indicata in
[...] precetto;
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di CP_4 [...] delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 8.000,00 per il primo grado (euro 8.000,00 per compensi professionali) ed in euro 9.759,00 per il secondo (di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di CP_4 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale mandataria, Controparte_1
(denominazione assunta da ), delle spese del secondo CP_2 CP_3 grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.000,00 (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 29.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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