Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri “Marche”, Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero della Difesa - Comando Provinciale Carabinieri Marche;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro n. -OMISSIS- di protocollo, datato 4 giugno 2021, notificato il 17 giugno 2021, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall''odierno istante avverso il provvedimento disciplinare definito con la sanzione della “consegna per giorni 1”;
- del presupposto provvedimento sanzionatorio con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di consegna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri “Marche” e del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Gianluca MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al ricorrente, ES RE dei Carabinieri, veniva inflitta la sanzione disciplinare di consegna per giorni uno, con la seguente motivazione finale: “… ha utilizzato l’email di appartenenza per scopi personali e non attinenti all’attività istituzionale in orario notturno allorquando era libero dal servizio. Il ES RE ha trasmesso alla Polizia Municipale giustificazioni su un preavviso di accertata violazione redatto a carico della propria autovettura per una violazione in nessun modo riconducibile al servizio istituzionale, violando così le disposizioni contenute nella Pubblicazione P-7 Politica di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri - Edizione 2003”.
La sanzione veniva impugnata con ricorso gerarchico poi respinto.
Tali atti sono stati impugnati con l’odierno ricorso.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Prima di trattare il ricorso di merito, va ricordato che con ordinanza 8/5/2025 n. 340, veniva dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso giurisdizionale con riferimento alle censure che non trovavano riscontro nel precedente ricorso gerarchico proposto avverso la medesima sanzione.
Il ricorrente ha fornito le proprie deduzioni con memoria depositata il 6/6/2025 ma che non forniscono, al Collegio, elementi convincenti per mutare opinione.
Il ricorso giurisdizionale sarà quindi trattato nel limiti delle censure che trovano riscontro nel ricorso gerarchico secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1/3/2024 n. 2028; id. Sez. II, 5/10/2023 n. 8678; Sez. III, 18.9.2023, n. 8419; Sez. VI, 21/11/2022 n. 10230; Sez. VI, 19/11/2018, n. 6491; Sez. III, 17/4/2018, n. 2286; Sez. VI, 2/7/2015, n. 3299; Sez. V, 15/3/2012, n. 1444; TAR Piemonte, Sez. III, 16/4/2025 n. 657; TAR Toscana, Sez. I, 4/4/2025 n. 626; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24/2/2025 n. 623; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9/4/2024 n. 290).
3. Il ricorso gerarchico è affidato ad un’unica ed articolata censura di violazione degli artt. 1397, comma 1 e 1398 comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010 circa la tempistica di rilevazione dell’inflazione e di instaurazione del procedimento disciplinare. In particolare viene dedotto che l’utilizzo della posta elettronica dell’ufficio, per ritenuti scopi personali, è avvenuta con una mail inoltrata alla Polizia Municipale in data 19/9/2020, ma l’amministrazione riferisce, senza alcuna dimostrazione, che sarebbe venuta a conoscenza del fatto solo in un periodo compreso tra il 17 e il 24 novembre successivo. Il Comandante della Stazione, diretto superiore del ricorrente, aveva invece il dovere di esercitare una vigilanza quotidiana sull’operato dei militari ad esso sottoposti (compresa la verifica della casella di posta elettronica dell’ufficio che utilizza anche lui) affinché potesse rilevare immediatamente l’infrazione e adempiere “senza ritardo” agli oneri procedurali ex art. 1397, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010. Invece tra il fatto ritenuto illecito disciplinare (del 19/9/2020) e la contestazione degli addebiti (del 25/11/2020) sono ingiustificatamente trascorsi più di 60 giorni. Tutte queste doglianze trovano riscontro nel ricorso giurisdizionale.
Le censure sono infondate.
Vai innanzitutto ricordato che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la clausola “senza ritardo” reca una “regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti”, che postula il contemperamento dell'esigenza dell'Amministrazione “di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa. L'espressione normativa deve essere dunque intesa non nel senso che l'avvio debba avvenire immediatamente, bensì secondo la ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. II, n. 5344 del 2023; id. n. 3720 del 2022; id. n. 6058 del 2020; id. n. 1296 del 2020; id. Sez. IV, n. 1779 del 2010).
Nel caso in esame il fatto da cui è scaturita la sanzione si è svolto in maniera bifasica, ovvero con l’inoltro della mail alla Polizia Municipale (avvenuto in data 19/9/2020) e con la relativa risposta del 17/11/2020. Da quest’ultima mail si è poi ricostruita la vicenda che ha dato luogo all’avvio del procedimento disciplinare.
Il ricorrente afferma di aver inoltrato la mail 19/9/2020 per ragioni istituzionali e collaborative tra amministrazioni, ovvero per segnalare, al Comune, anomalie della segnaletica stradale (con particolare riferimento al divieto di sosta) tali da poter indurre in errore l’utente della strada. La Polizia Municipale aveva poi riconosciuto l’esistenza di tale anomalie.
Al riguardo il Collegio osserva che, se così fosse, la mail del 19/9/2020 poteva forse generare qualche dubbio, tuttavia chiarito con la risposta del Comune di avvenuta archiviazione del verbale e dalla quale il Comando Carabinieri ha poi tratto la conclusione che, in realtà, il ricorrente avesse agito esclusivamente per ragioni personali al fine di evitare il pagamento di una sanzione per divieto di sosta.
Non si può quindi affermare che l’amministrazione abbia agito con incolpevole ritardo, soprattutto se si esaminano i fatti successivi alla risposta della Polizia Municipale del 17/11/2020, cui è seguito, in tempi estremamente celeri, il procedimento disciplinare.
Anche se sono complessivamente decorsi circa due mesi, trattasi comunque di un periodo relativamente breve che non ha compromesso il diritto di difesa del ricorrente trattandosi di vicenda ancora attuale e di fresca memoria.
Potrebbe semmai esserci stata qualche negligenza, da parte del Comandante della Stazione, nell’accorgersi tempestivamente dell’avvenuto inoltro della mail 19/9/2020, ma non emerge alcun elemento per ritenere che egli ne fosse venuto a conoscenza restando tuttavia ingiustificatamente inerte anziché provvedere “senza ritardo” agli adempimenti di propria competenza, tanto è vero che il fatto è stato “scoperto” dal Comandante di Compagnia, durante un’ispezione, che poi ha chiesto i necessari chiarimenti.
L’amministrazione tuttavia nega che il Comandante di Stazione avesse l’obbligo di controllo quotidiano delle mail dell’ufficio (soprattutto di quelle in uscita) e ciò può risultare essere verosimile secondo nozioni di comune esperienza di chi utilizza sistemi di posta elettronica e che, normalmente, si limita a controllare se ci sono delle novità nella sola posta in arrivo; qui, come ricordato, la novità è stata rappresentata proprio dalla mail della Polizia Municipale in arrivo il giorno 17/11/2020 da cui si è potuto poi risalire alla posta in uscita di due mesi prima.
4. Gli ulteriori motivi del ricorso sono invece inammissibili per le ragioni già spiegate nel precedente paragrafo 2.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso in epigrafe e lo respinge per il resto come in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio 2025 e 11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
TA AS, Presidente
Gianluca MO, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca MO | TA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.