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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1892/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1892/2015 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MACINO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA DUOMO N.30 GIOIA
TAURO presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
PIETROPAOLO FERDINANDO ed elettivamente domiciliato in VIA P. TARALLO N. 13
VIBO VALENTIA presso il difensore;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
CORIGLIANO NICOLINA ed elettivamente domiciliato in VIA S.S.18 8 IONADI presso il difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 10
Con ricorso ex art. 703 e 669 bis e ss c.p.c. la sig.ra evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia l'
[...]
e al fine Controparte_2 Parte_2 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“l'On.le Tribunale adìto voglia disporre la reintegrazione e manutenzione nel possesso dei terreni in favore della sig.ra , ordinando all' Parte_1 Controparte_2
del Clero ed al sig. : a) di restituire i fondi de
[...] Parte_2 quibus nella piena ed esclusiva disponibilità della ricorrente, reintegrandola e manutenendola nel possesso ed inibendo ogni turbativa di fatto e di diritto;
b) condannare personalmente e/o in solido l' Controparte_2
ed il sig. alle spese ed onorari di giudizio.
[...] Parte_2
A fondamento della domanda esponeva:
- di avere il possesso ultra ventennale, pacifico, esclusivo, pubblico, animo domini dei terreni siti in località “Imbarola” del Comune di Dinami (VV), censiti in quel rustico catasto al foglio di mappa 33 particelle 125, 149 e 150 dell'estensione di mq. 20.360 (fondo denominato anche “Santa Costanza”).
- che detti terreni sono nella piena disponibilità della famiglia dal Persona_1
03/03/1973 quando il fondo fu concesso in affitto dalla proprietaria al defunto marito della ricorrente;
Per_2 Parte_3
- che per detti fondi la ricorrente è titolare di fascicolo aziendale che a pag. 2 indica tra i fondi coltivati le specifiche particelle 125, 150 e 149 originariamente in affitto dalla PR Parrocchiale di Dinami;
- che con raccomandata a/r del 23/10/2013 l'Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero (Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea), a mezzo del suo presidente don , ha contestato alla ricorrente l'occupazione Per_3 Pt_2 attuale delle dette particelle 125, 149 e 150 ritenendola abusiva;
- che, pur consapevole della occupazione dei terreni da parte della sig.ra
, il predetto ha stipulato un contratto di affitto con il Pt_1 Controparte_1 sig. sulle particelle 125 e 150 del fondo sopra menzionato, Parte_2
pagina 2 di 10 coltivato e occupato dalla ricorrente fin dal 1973 unitamente al marito _4
;
[...]
- che alla fine del mese di maggio 2014, il sig. , pur Parte_2 consapevole e personalmente avvertito della situazione di fatto e di diritto della ricorrente, ha occupato le particelle 125 e 150, provvedendo a lavorare il terreno e a tagliare - senza alcun permesso e consenso - gli alberi ivi impiantati.
Pertanto, chiedeva venisse disposta la reintegrazione e manutenzione del possesso dei predetti terreni in proprio favore formulando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l' il quale contestava CP_1 CP_2 Controparte_2
l'avversa domanda rilevando che difettava nella fattispecie il requisito del possesso di cui la ricorrente invocava la tutela avendo la stessa confessato di essere affittuaria dei predetti terreni in forza di contratto stipulato dal defunto marito. Pertanto, precisava che, ove concessa la tutela della detenzione qualificata, il Giudice sarebbe incorso in una inammissibile pronuncia ultrapetita e che l'eventuale accertamento del rapporto di affitto agrario rientrava nella cognizione della compente Sezione specializzata Agraria innanzi al quale le Parti avrebbero dovuto essere rimesse.
Eccepiva che, a prescindere dall'esistenza di un titolo legittimante il godimento, non era provato il possesso ultraannuale versando i terreni, al momento delle lavorazioni eseguite dal , in condizione di totale abbandono. Aggiungeva che la Pt_2 ricorrente, all'esito dell'incontro avvenuto alla presenza del e del tecnico Pt_2 dell'ente deducente nonché della figlia della ricorrente, aveva rinunciato ad ogni pretesa sulle particelle 125 e 150, ciò in quanto avrebbe dovuto pagare gli arretrati dei canoni di affitto e farsi carico di un maggior canone per gli anni a venire.
Si costituita altresì il quale chiedeva il rigetto del ricorso Parte_2 eccependo di aver stipulato regolare contratto di affitto in data 11.09.2013 in relazione alle particelle per cui è causa a seguito di un incontro dal medesimo voluto durante il quale la ricorrente aveva dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa sulle particelle 125 150.
Escussi gli informatori il G.I., dott. Giuseppe Cardone, riservava la decisione. Con ordinanza del 20/10/2015, il Giudice così disponeva: “- accoglie la domanda
pagina 3 di 10 avanzata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e per l'effetto ordina a quest'ultimo la reintegrazione della ricorrente nel possesso dei fondi distinti in catasto terreni del Comune di Dinami al foglio 23, particelle 125 e 150, mediante la loro immediata restituzione alla Pt_1 nella sua piena ed esclusiva disponibilità; -condanna l'
[...]
a rifondere in favore di Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. Parte_1
1.370,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, cpa ed iva come per legge;
-rigetta la domanda di reintegrazione avanzata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
; - condanna a rifondere in favore di le
[...] Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.370,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, cpa ed iva come per legge distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell''avv. Nicolina Corigliano”.
L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero proponeva reclamo al Collegio avverso l'ordinanza sopra indicata. Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale Pt_1 contrastava il dedotto avversario.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2015 introduceva Parte_1
l'attuale giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale di Vibo Valentia adito - ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
• accogliere la presente domanda e conseguentemente: • confermare la statuizione del
Primo Giudice del cautelare che ha riconosciuto nei confronti dell'
[...]
il diritto invocato dalla sig.ra e conseguentemente Controparte_2 Pt_1 ha ordinato la sua reintegrazione nel possesso del terreno de quo;
• ritenere e dichiarare che il sig. ha ugualmente posto in essere atti e Parte_2 comportamenti costituenti violazione del diritto dell'attrice a possedere pacificamente il terreno de quo e per gli effetti: • ordinare anche nei confronti del sig. Parte_2
l'immediato rilascio del fondo e il reintegro dell'attrice nel terreno de quo;
•
[...] ritenere e dichiarare nullo di pieno diritto il contratto asseritamente intervenuto tra
l' ed il sig. dichiarando comunque lo stesso inesistente e non Controparte_1 Pt_2 concluso alla data del 23/10/2013; • con vittoria di spese ed onorari”.
pagina 4 di 10 Si costituivano nel già instaurato giudizio di merito, l'istituto diocesano e il sig.
[...]
che ribadivano le posizioni espresse nel giudizio cautelare. Pt_2
Nelle more del giudizio di merito, il Tribunale in composizione Collegiale con ordinanza del 11.7.2016 accoglieva il reclamo e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rigettava la domanda svolte da nei confronti Parte_1 dell'Istituto diocesano reclamante.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita mediante escussione testimoniale veniva rinviata all'udienza del 17 settembre 2020 dal Mutato Giudice
Istruttore per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.01.25, all'esito dell'udienza del 25.11.25 svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dopo numerosi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del fascicolo, a seguito di provvedimento presidenziale del 22 gennaio 2024, previa concessione alle Parti die termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere rigettata in quanto destituita di fondamento.
La ricorrente ha chiesto di essere reintegrata nel possesso dei Parte_1 terreni meglio identificati in atti. Nella specie, oggetto del presente giudizio sono esclusivamente le particelle 125 e 150, essendo, al contrario, pacifico e non contestato che la particella 149 sia nella disponibilità della ricorrente. La ha Pt_1 lamentato di aver subito lo spoglio delle suddette particelle a seguito dell'occupazione dei terreni da parte del il quale li aveva avuti in Parte_2 concessione dall' in forza di regolare contratto di affitto. Controparte_1
Invero, la ricorrente ha dedotto di avere la disponibilità dei predetti terreni in forza di contratto di affitto stipulato dal defunto marito con l'originaria proprietaria
PR Parrocchia di Dinami fin dal 3.03.73. A riprova di ciò la ricorrente ha prodotto oltre l'originario contratto di affitto anche il fascicolo aziendale “ Arcea” da cui emerge che la ha chiesto di accedere alle provvidenze di legge in Parte_4 materia di agricoltura denunciando quale titolo di godimento delle particelle 125 e
150 del foglio di mappa 23 del Nct del Comune di Dinami, per cui è causa, di esserne affittuaria.
pagina 5 di 10 Ciò premesso, e appurato che, alla stregua delle deduzioni e allegazioni articolate con il ricorso, la assume di essere detentore qualificato dei terreni, si deve Pt_1 subito osservare che il regime probatorio (e, in particolare, la distribuzione dell'onere della prova tra le parti) nel procedimento possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è notevolmente diverso da quello a tutela del possesso in senso proprio (ossia corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), atteso che mentre, in quest'ultimo caso, il titolo da cui si assume avere origine il possesso non può esser fatto valere per dimostrare la esistenza dello ius possidendi ma solo ad colorandam possessionem e cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, nel primo procedimento, invece, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 03 marzo 1994, n. 2111)
Pertanto la ricorrente, che ha fatto valere la propria pretesa detenzione qualificata, era dunque tenuta a dimostrare l'esistenza del contratto di affitto del fondo legittimante la propria detenzione: onere probatorio al quale non ha pienamente assolto.
Impregiudicata ogni definitiva valutazione di merito circa il rapporto agrario dedotto dal ricorrente, evidentemente rientrante nella competenza funzionale della Sezione
Specializzata Agraria, al giudice della situazione possessoria è comunque rimesso un accertamento incidenter tantum in ordine alla validità ed efficacia di detto rapporto, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della tutela richiesta (Cass. 9226/2005 rv. 581190).
Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto provare di essere subentrata in qualità di erede nel contratto di affitto stipulato dal defunto marito
Ora, come più volte affermato dalla Cassazione, in tema di contratti agrari, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49, comma 1, si configura la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il de cuius soltanto nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge. Pertanto, è onere di chi intenda subentrare nel rapporto non soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario e fornire la prova di essere pagina 6 di 10 "imprenditore agricolo a titolo principale" (ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1), coltivatore diretto (o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti L. n. 203 del 1982, ex art. 7, comma 2), ma anche dimostrare di avere esercitato, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius (tra le tante, cfr. Cass.
18/04/2016, n. 7630; Cass. 31/01/2013, n. 2254; Cass. 13/06/2006, n. 13645;
Cass. 29/11/2005, n. 26045).
Ebbene, sul punto e sulla ricorrenza delle condizioni ex art. 49 della L. n. 203 del
1982 nulla la ricorrente ha dedotto né tanto meno provato come sarebbe stato suo onere. L'unico capitolo formulato sul punto appare del tutto generico e inidoneo a provare che l'erede abbia esercitato e continuato ad esercitare, al momento della apertura della successione, una qualche attività agricola sui fondi oggetto del contendere, non avendo fornito alcuna descrizione delle attività materiali concretamente compiute sui fondi, delle coltivazioni, delle opere eseguite con specifico riferimento alle annate agrarie, rimanendo pertanto - l'assunto - sfornito della benché minima specifica allegazione, prima ancora che di prova.
A fronte di quanto sopra, non avendo la ricorrente provato il titolo giustificativo della detenzione, appare irrilevante indagare su quanto eccepito dai resistenti in merito alla rinuncia alle particelle per cui è causa da parte della ricorrente la quale avrebbe acconsentito alla loro concessione a favore del . Pt_2
Anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni e ritenere che la ricorrente abbia invocato la tutela possessoria dei terreni in questione deve convenirsi con quanto affermato dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza emessa in sede di reclamo le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.
In primo luogo, in linea con quanto affermato dal Tribunale in sede di reclamo dell'ordinanza possessoria, non può riconoscersi alla raccomandata del 23/10/2013 con cui l' contestava alla ricorrente Controparte_2
l'occupazione attuale delle dette particelle 125, 149 e 150 ritenendola abusiva alcun valore confessorio. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la
Sentenza n. 7381/2013, hanno affermato, in merito ai requisiti della confessione che “perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare pagina 7 di 10 di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione” (richiamandosi a Cass. nn. 2495/2010 e 16127/2002). Nella specie, difetta l'elemento soggettivo della consapevolezza non avendo la dichiarazione alcun valore ricognitivo ma esclusivamente volitivo in quanto volta ad ottenere chiarimenti in ordine alla situazione giuridica e di fatto dei beni.
Escluso ogni valenza confessoria alla predetta missiva giova evidenziare che, invero, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esercizio del possesso con connotati di attualità al momento del perpetrato spoglio. L'escussione dei testi ha, al contrario, suffragato la tesi dei resistenti per cui i terreni di cui alle particelle oggetto di causa versassero in uno stato di totale abbandono. A riprova di tale circostanza rilevano le dichiarazioni rese dai testi escussi e, in particolare,:
- ha dichiarato di avere lavorato i terreni per cui è causa su Persona_5 incarico della e prima ancora del defunto marito fino al 1990/95; Pt_1
- ha dichiarato di non essere più andato dal 1989 su quei terreni, Testimone_1 su cui si era recato in precedenza per conto del marito della ricorrente;
Persona_4
- pur avendo dichiarato di avere lavorato per conto della Controparte_4 Pt_1 quei terreni fino al 2014, ha espressamente precisato di averlo fatto solo nella parte centrale che, come emerge chiaramente dagli atti di causa, corrisponde alla p.lla catastale 149 che non è stata oggetto del preteso spoglio lamentato dalla ricorrente e con riferimento alla quale pertanto nessuna domanda è stata ex adverso formulata.
- ha dichiarato di aver aiutato il a rimuovere dai terreni Testimone_2 Pt_2 nell'anno 2013 rovi e sterpaglie.
- ha dichiarato che nella parte vicina al fiume, quando il fondo era Testimone_3 coltivato dal defunto marito, vi erano piantati degli ortaggi;
che al momento dell'accesso del vi erano sterpaglie e sporcizia tanto che lo stesso ha Pt_2 provveduto alla pulizia integrale di quei due spezzoni di terreno, rimuovendo i rovi pagina 8 di 10 che li infestavano e abbattendo alcuni alberi oramai secchi e improduttivi;
che, quanto alla parte collinare, prima del 2013 vi fù una gelata che rovinò parte della coltivazione di agrumeto coltivata dal defunto marito della dopo la morte del Pt_1 quale gli alberi di agrumeto sono andati bruciati e non più ripristinati;
Pertanto, ritiene questo Tribunale che, dalle risultanze probatorie in atti, è emerso in modo univoco lo stato di abbandono in cui versavano le particelle 125 e 150 oggetto dell'odierno giudizio, del tutto incompatibile con l'esercizio di un'attività da parte della ricorrente denotante il possesso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto tutte le domande avanzate nei confronti dei convenuti devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, tariffe media e dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposta dall'attrice
- -Condanna l'attrice a rimborsare le spese di lite a favore dell
[...]
che liquida per ciascuno Controparte_5 Parte_2 in euro 2.552 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge da distrarsi a favore del legale di dichiaratosi antistatario;
Parte_2
Così deciso in Vibo Valentia il 25 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1892/2015 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MACINO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA DUOMO N.30 GIOIA
TAURO presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
PIETROPAOLO FERDINANDO ed elettivamente domiciliato in VIA P. TARALLO N. 13
VIBO VALENTIA presso il difensore;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
CORIGLIANO NICOLINA ed elettivamente domiciliato in VIA S.S.18 8 IONADI presso il difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 10
Con ricorso ex art. 703 e 669 bis e ss c.p.c. la sig.ra evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia l'
[...]
e al fine Controparte_2 Parte_2 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“l'On.le Tribunale adìto voglia disporre la reintegrazione e manutenzione nel possesso dei terreni in favore della sig.ra , ordinando all' Parte_1 Controparte_2
del Clero ed al sig. : a) di restituire i fondi de
[...] Parte_2 quibus nella piena ed esclusiva disponibilità della ricorrente, reintegrandola e manutenendola nel possesso ed inibendo ogni turbativa di fatto e di diritto;
b) condannare personalmente e/o in solido l' Controparte_2
ed il sig. alle spese ed onorari di giudizio.
[...] Parte_2
A fondamento della domanda esponeva:
- di avere il possesso ultra ventennale, pacifico, esclusivo, pubblico, animo domini dei terreni siti in località “Imbarola” del Comune di Dinami (VV), censiti in quel rustico catasto al foglio di mappa 33 particelle 125, 149 e 150 dell'estensione di mq. 20.360 (fondo denominato anche “Santa Costanza”).
- che detti terreni sono nella piena disponibilità della famiglia dal Persona_1
03/03/1973 quando il fondo fu concesso in affitto dalla proprietaria al defunto marito della ricorrente;
Per_2 Parte_3
- che per detti fondi la ricorrente è titolare di fascicolo aziendale che a pag. 2 indica tra i fondi coltivati le specifiche particelle 125, 150 e 149 originariamente in affitto dalla PR Parrocchiale di Dinami;
- che con raccomandata a/r del 23/10/2013 l'Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero (Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea), a mezzo del suo presidente don , ha contestato alla ricorrente l'occupazione Per_3 Pt_2 attuale delle dette particelle 125, 149 e 150 ritenendola abusiva;
- che, pur consapevole della occupazione dei terreni da parte della sig.ra
, il predetto ha stipulato un contratto di affitto con il Pt_1 Controparte_1 sig. sulle particelle 125 e 150 del fondo sopra menzionato, Parte_2
pagina 2 di 10 coltivato e occupato dalla ricorrente fin dal 1973 unitamente al marito _4
;
[...]
- che alla fine del mese di maggio 2014, il sig. , pur Parte_2 consapevole e personalmente avvertito della situazione di fatto e di diritto della ricorrente, ha occupato le particelle 125 e 150, provvedendo a lavorare il terreno e a tagliare - senza alcun permesso e consenso - gli alberi ivi impiantati.
Pertanto, chiedeva venisse disposta la reintegrazione e manutenzione del possesso dei predetti terreni in proprio favore formulando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l' il quale contestava CP_1 CP_2 Controparte_2
l'avversa domanda rilevando che difettava nella fattispecie il requisito del possesso di cui la ricorrente invocava la tutela avendo la stessa confessato di essere affittuaria dei predetti terreni in forza di contratto stipulato dal defunto marito. Pertanto, precisava che, ove concessa la tutela della detenzione qualificata, il Giudice sarebbe incorso in una inammissibile pronuncia ultrapetita e che l'eventuale accertamento del rapporto di affitto agrario rientrava nella cognizione della compente Sezione specializzata Agraria innanzi al quale le Parti avrebbero dovuto essere rimesse.
Eccepiva che, a prescindere dall'esistenza di un titolo legittimante il godimento, non era provato il possesso ultraannuale versando i terreni, al momento delle lavorazioni eseguite dal , in condizione di totale abbandono. Aggiungeva che la Pt_2 ricorrente, all'esito dell'incontro avvenuto alla presenza del e del tecnico Pt_2 dell'ente deducente nonché della figlia della ricorrente, aveva rinunciato ad ogni pretesa sulle particelle 125 e 150, ciò in quanto avrebbe dovuto pagare gli arretrati dei canoni di affitto e farsi carico di un maggior canone per gli anni a venire.
Si costituita altresì il quale chiedeva il rigetto del ricorso Parte_2 eccependo di aver stipulato regolare contratto di affitto in data 11.09.2013 in relazione alle particelle per cui è causa a seguito di un incontro dal medesimo voluto durante il quale la ricorrente aveva dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa sulle particelle 125 150.
Escussi gli informatori il G.I., dott. Giuseppe Cardone, riservava la decisione. Con ordinanza del 20/10/2015, il Giudice così disponeva: “- accoglie la domanda
pagina 3 di 10 avanzata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e per l'effetto ordina a quest'ultimo la reintegrazione della ricorrente nel possesso dei fondi distinti in catasto terreni del Comune di Dinami al foglio 23, particelle 125 e 150, mediante la loro immediata restituzione alla Pt_1 nella sua piena ed esclusiva disponibilità; -condanna l'
[...]
a rifondere in favore di Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. Parte_1
1.370,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, cpa ed iva come per legge;
-rigetta la domanda di reintegrazione avanzata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
; - condanna a rifondere in favore di le
[...] Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.370,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, cpa ed iva come per legge distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell''avv. Nicolina Corigliano”.
L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero proponeva reclamo al Collegio avverso l'ordinanza sopra indicata. Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale Pt_1 contrastava il dedotto avversario.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2015 introduceva Parte_1
l'attuale giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale di Vibo Valentia adito - ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
• accogliere la presente domanda e conseguentemente: • confermare la statuizione del
Primo Giudice del cautelare che ha riconosciuto nei confronti dell'
[...]
il diritto invocato dalla sig.ra e conseguentemente Controparte_2 Pt_1 ha ordinato la sua reintegrazione nel possesso del terreno de quo;
• ritenere e dichiarare che il sig. ha ugualmente posto in essere atti e Parte_2 comportamenti costituenti violazione del diritto dell'attrice a possedere pacificamente il terreno de quo e per gli effetti: • ordinare anche nei confronti del sig. Parte_2
l'immediato rilascio del fondo e il reintegro dell'attrice nel terreno de quo;
•
[...] ritenere e dichiarare nullo di pieno diritto il contratto asseritamente intervenuto tra
l' ed il sig. dichiarando comunque lo stesso inesistente e non Controparte_1 Pt_2 concluso alla data del 23/10/2013; • con vittoria di spese ed onorari”.
pagina 4 di 10 Si costituivano nel già instaurato giudizio di merito, l'istituto diocesano e il sig.
[...]
che ribadivano le posizioni espresse nel giudizio cautelare. Pt_2
Nelle more del giudizio di merito, il Tribunale in composizione Collegiale con ordinanza del 11.7.2016 accoglieva il reclamo e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rigettava la domanda svolte da nei confronti Parte_1 dell'Istituto diocesano reclamante.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita mediante escussione testimoniale veniva rinviata all'udienza del 17 settembre 2020 dal Mutato Giudice
Istruttore per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.01.25, all'esito dell'udienza del 25.11.25 svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dopo numerosi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del fascicolo, a seguito di provvedimento presidenziale del 22 gennaio 2024, previa concessione alle Parti die termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere rigettata in quanto destituita di fondamento.
La ricorrente ha chiesto di essere reintegrata nel possesso dei Parte_1 terreni meglio identificati in atti. Nella specie, oggetto del presente giudizio sono esclusivamente le particelle 125 e 150, essendo, al contrario, pacifico e non contestato che la particella 149 sia nella disponibilità della ricorrente. La ha Pt_1 lamentato di aver subito lo spoglio delle suddette particelle a seguito dell'occupazione dei terreni da parte del il quale li aveva avuti in Parte_2 concessione dall' in forza di regolare contratto di affitto. Controparte_1
Invero, la ricorrente ha dedotto di avere la disponibilità dei predetti terreni in forza di contratto di affitto stipulato dal defunto marito con l'originaria proprietaria
PR Parrocchia di Dinami fin dal 3.03.73. A riprova di ciò la ricorrente ha prodotto oltre l'originario contratto di affitto anche il fascicolo aziendale “ Arcea” da cui emerge che la ha chiesto di accedere alle provvidenze di legge in Parte_4 materia di agricoltura denunciando quale titolo di godimento delle particelle 125 e
150 del foglio di mappa 23 del Nct del Comune di Dinami, per cui è causa, di esserne affittuaria.
pagina 5 di 10 Ciò premesso, e appurato che, alla stregua delle deduzioni e allegazioni articolate con il ricorso, la assume di essere detentore qualificato dei terreni, si deve Pt_1 subito osservare che il regime probatorio (e, in particolare, la distribuzione dell'onere della prova tra le parti) nel procedimento possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è notevolmente diverso da quello a tutela del possesso in senso proprio (ossia corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), atteso che mentre, in quest'ultimo caso, il titolo da cui si assume avere origine il possesso non può esser fatto valere per dimostrare la esistenza dello ius possidendi ma solo ad colorandam possessionem e cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, nel primo procedimento, invece, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 03 marzo 1994, n. 2111)
Pertanto la ricorrente, che ha fatto valere la propria pretesa detenzione qualificata, era dunque tenuta a dimostrare l'esistenza del contratto di affitto del fondo legittimante la propria detenzione: onere probatorio al quale non ha pienamente assolto.
Impregiudicata ogni definitiva valutazione di merito circa il rapporto agrario dedotto dal ricorrente, evidentemente rientrante nella competenza funzionale della Sezione
Specializzata Agraria, al giudice della situazione possessoria è comunque rimesso un accertamento incidenter tantum in ordine alla validità ed efficacia di detto rapporto, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della tutela richiesta (Cass. 9226/2005 rv. 581190).
Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto provare di essere subentrata in qualità di erede nel contratto di affitto stipulato dal defunto marito
Ora, come più volte affermato dalla Cassazione, in tema di contratti agrari, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49, comma 1, si configura la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il de cuius soltanto nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge. Pertanto, è onere di chi intenda subentrare nel rapporto non soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario e fornire la prova di essere pagina 6 di 10 "imprenditore agricolo a titolo principale" (ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1), coltivatore diretto (o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti L. n. 203 del 1982, ex art. 7, comma 2), ma anche dimostrare di avere esercitato, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius (tra le tante, cfr. Cass.
18/04/2016, n. 7630; Cass. 31/01/2013, n. 2254; Cass. 13/06/2006, n. 13645;
Cass. 29/11/2005, n. 26045).
Ebbene, sul punto e sulla ricorrenza delle condizioni ex art. 49 della L. n. 203 del
1982 nulla la ricorrente ha dedotto né tanto meno provato come sarebbe stato suo onere. L'unico capitolo formulato sul punto appare del tutto generico e inidoneo a provare che l'erede abbia esercitato e continuato ad esercitare, al momento della apertura della successione, una qualche attività agricola sui fondi oggetto del contendere, non avendo fornito alcuna descrizione delle attività materiali concretamente compiute sui fondi, delle coltivazioni, delle opere eseguite con specifico riferimento alle annate agrarie, rimanendo pertanto - l'assunto - sfornito della benché minima specifica allegazione, prima ancora che di prova.
A fronte di quanto sopra, non avendo la ricorrente provato il titolo giustificativo della detenzione, appare irrilevante indagare su quanto eccepito dai resistenti in merito alla rinuncia alle particelle per cui è causa da parte della ricorrente la quale avrebbe acconsentito alla loro concessione a favore del . Pt_2
Anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni e ritenere che la ricorrente abbia invocato la tutela possessoria dei terreni in questione deve convenirsi con quanto affermato dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza emessa in sede di reclamo le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.
In primo luogo, in linea con quanto affermato dal Tribunale in sede di reclamo dell'ordinanza possessoria, non può riconoscersi alla raccomandata del 23/10/2013 con cui l' contestava alla ricorrente Controparte_2
l'occupazione attuale delle dette particelle 125, 149 e 150 ritenendola abusiva alcun valore confessorio. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la
Sentenza n. 7381/2013, hanno affermato, in merito ai requisiti della confessione che “perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare pagina 7 di 10 di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione” (richiamandosi a Cass. nn. 2495/2010 e 16127/2002). Nella specie, difetta l'elemento soggettivo della consapevolezza non avendo la dichiarazione alcun valore ricognitivo ma esclusivamente volitivo in quanto volta ad ottenere chiarimenti in ordine alla situazione giuridica e di fatto dei beni.
Escluso ogni valenza confessoria alla predetta missiva giova evidenziare che, invero, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esercizio del possesso con connotati di attualità al momento del perpetrato spoglio. L'escussione dei testi ha, al contrario, suffragato la tesi dei resistenti per cui i terreni di cui alle particelle oggetto di causa versassero in uno stato di totale abbandono. A riprova di tale circostanza rilevano le dichiarazioni rese dai testi escussi e, in particolare,:
- ha dichiarato di avere lavorato i terreni per cui è causa su Persona_5 incarico della e prima ancora del defunto marito fino al 1990/95; Pt_1
- ha dichiarato di non essere più andato dal 1989 su quei terreni, Testimone_1 su cui si era recato in precedenza per conto del marito della ricorrente;
Persona_4
- pur avendo dichiarato di avere lavorato per conto della Controparte_4 Pt_1 quei terreni fino al 2014, ha espressamente precisato di averlo fatto solo nella parte centrale che, come emerge chiaramente dagli atti di causa, corrisponde alla p.lla catastale 149 che non è stata oggetto del preteso spoglio lamentato dalla ricorrente e con riferimento alla quale pertanto nessuna domanda è stata ex adverso formulata.
- ha dichiarato di aver aiutato il a rimuovere dai terreni Testimone_2 Pt_2 nell'anno 2013 rovi e sterpaglie.
- ha dichiarato che nella parte vicina al fiume, quando il fondo era Testimone_3 coltivato dal defunto marito, vi erano piantati degli ortaggi;
che al momento dell'accesso del vi erano sterpaglie e sporcizia tanto che lo stesso ha Pt_2 provveduto alla pulizia integrale di quei due spezzoni di terreno, rimuovendo i rovi pagina 8 di 10 che li infestavano e abbattendo alcuni alberi oramai secchi e improduttivi;
che, quanto alla parte collinare, prima del 2013 vi fù una gelata che rovinò parte della coltivazione di agrumeto coltivata dal defunto marito della dopo la morte del Pt_1 quale gli alberi di agrumeto sono andati bruciati e non più ripristinati;
Pertanto, ritiene questo Tribunale che, dalle risultanze probatorie in atti, è emerso in modo univoco lo stato di abbandono in cui versavano le particelle 125 e 150 oggetto dell'odierno giudizio, del tutto incompatibile con l'esercizio di un'attività da parte della ricorrente denotante il possesso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto tutte le domande avanzate nei confronti dei convenuti devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, tariffe media e dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposta dall'attrice
- -Condanna l'attrice a rimborsare le spese di lite a favore dell
[...]
che liquida per ciascuno Controparte_5 Parte_2 in euro 2.552 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge da distrarsi a favore del legale di dichiaratosi antistatario;
Parte_2
Così deciso in Vibo Valentia il 25 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
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