Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2869.
(Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore).
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
(Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore).
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Commentari • 4
- 1. Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datorehttps://www.brocardi.it/ · 260.7167
Relazione al Codice Civile (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 1169 L'art. 2868 del c.c. — che, come i successivi art. 2869 del c.c., art. 2870 del c.c. e art. 2871 del c.c., è di nuova formulazione — non ammette a favore dei terzo datore d'ipoteca il beneficium excussionis, salvo che tale beneficio sia stato convenuto. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 56
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 08/11/2024, n. 7061Provvedimento: […] 10 § 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << la violazione dell'art. 2869 Cod. civ. >>, censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale omesso di pronunciare sull'estinzione automatica del pegno in ragione dell'azione proposta ex art. 2869 c.c., applicabile anche al pegno. A sostegno del motivo evidenziavaLeggi di più...
- estinzione pegno·
- art. 348-bis c.p.c.·
- giudicato·
- opposizione ad esecuzione·
- responsabilità creditore·
- contributo unificato·
- pegno su azioni·
- danno risarcibile·
- art. 2869 c.c.