Articolo 2869 del Codice civile
Articolo 2643Articolo 2870
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19 aprile 1942
Art. 2869.

(Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore).

L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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