Sentenza 27 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/04/2022, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2022
N. 00678/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2018, proposto da
IM Di NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Santa Susanna, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza n.14 del 24.4.2018, con la quale il Settore Urbanistica del Comune di Torre Santa Susanna ha ingiunto al ricorrente, proprietario dell'immobile distinto in Catasto al fg. 43 part.557 sub 1,2,3, di provvedere alla rimozione di opere abusive entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento;
- di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto, ivi compreso il provvedimento n.11228 del 3.10.2017, col quale è stato disposto il diniego alla richiesta di permesso di costruire prot. 4897 del 7.6.2017 avente ad oggetto la regolarizzazione ex art. 36 D.P.R. 380/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente, con gravame inviato a notifica il 21 giugno 2018, perfezionatasi il 25 giugno 2018, impugna l’ordinanza di demolizione n. 14 del 24 aprile 2018 e gli atti ad essa presupposti, resa dal Comune di Torre Santa Susanna.
2) Il Comune ha depositato, il 24 settembre 2018, una relazione istruttoria e, con essa, l’ordinanza impugnata e gli atti presupposti.
3) L’ordinanza è riferita ad opere di ampliamento di una costruzione preesistente. La costruzione preesistente fu realizzata con concessione edilizia n. 733 del 13 giugno 1986, avente ad oggetto la costruzione di un immobile a piano terra in ampliamento a quello esistente e con modifiche interne e la costruzione di una abitazione al primo piano.
4) Le opere abusive consistono invece:
- a) nell’ampliamento del piano terra per superficie di 19,65 mq e volume di 85,48 mc;
- b) nell’ampliamento del primo piano per superficie di 192,28 mq e volume di 605,68 mc;
- c) nella trasformazione parziale di un locale in un vano scala per consentire l’accesso all’abitazione al piano superiore.
5) Per tali opere abusive, come risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorrente aveva presentato domanda di sanatoria n. 4897 del 28 aprile 2017, respinta con diniego definitivo prot. n. 11228 del 3 ottobre 2017, che sarebbe stato notificato al ricorrente e al suo progettista in data 6 ottobre 2017.
6) Sempre nell’ordinanza – e nel presupposto diniego di sanatoria, parimenti depositato dal Comune in data 24 settembre 2018 – si chiarisce che:
- a) le opere abusive sono collocate in lotto tipizzato dal Programma di Fabbricazione (PF) comunale come zona “C1, semintensiva, settore7”, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) prevedono che il rilascio delle licenze edilizie sia subordinato alla preventiva redazione ed approvazione di piani di lottizzazione (strumento urbanistico esecutivo) o piani quadro, estesi ad idonei settori di intervento;
- b) il predetto settore 7 non è dotato di piani di lottizzazione.
7) Poi, sempre nell’ordinanza, oltre ad ingiungersi al ricorrente la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, si avverte che in caso di inottemperanza:
- a) il bene e l’area di sedime saranno acquisiti al patrimonio del Comune e la rimozione sarà eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso;
- b) sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro.
8) Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’ordinanza nella parte in cui, nella stessa, si prevede, in caso di inadempimento, l’acquisizione dei beni al patrimonio del Comune e si avverte della irrogazione della sanzione (ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001), mentre, trattandosi di ampliamenti, dovrebbe trovare applicazione l’art. 34 D.P.R. n. 380/2001, che prevede solo la demolizione degli ampliamenti.
9) Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che la mancanza di uno strumento urbanistico esecutivo va riferita alla realizzazione di nuove opere ma non agli ampliamenti, com’è, invece, nel caso di specie. Inoltre, si deduce che l’Ufficio comunale non ha considerato la valenza della delibera di Consiglio Comunale n. 14/2008, volta ad individuare le sub maglie di zona C non necessitanti di opere di urbanizzazione.
10) All’udienza pubblica del 5 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Il ricorso è infondato, in quanto:
- a) è evidente, per quanto emerge dall’ordinanza di demolizione e dal presupposto diniego di sanatoria, che le opere abusive, lungi dal rappresentare un mero ampliamento della costruzione preesistente, integrano una nuova costruzione che si aggiunge a quella già esistente, costruzione data dal nuovo appartamento al primo piano e dal sottostante locale a piano terra (con una scala per accedere all’abitazione nuova);
- b) prova ne sia che parte ricorrente, pur affermando che si tratta di ampliamento, non fornisce alcun dato tecnico in virtù del quale possa ritenersi che ci si trovi di fronte a un mero ampliamento della preesistente struttura;
- c) conseguentemente, il Comune ha fatto corretta applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001;
- d) il Comune, nel diniego di sanatoria n. 11228 del 3 ottobre 2017, ha chiarito che le modifiche consiliari alle NTA del PF costituiscono variante a strumento urbanistico generale vigente e, come tali, richiedono approvazione regionale, che non vi è stata;
- e) in assenza di tale mutamento vale la regola, dedotta dal Comune, della subordinazione del rilascio del permesso di costruire all’adozione di strumenti urbanistici esecutivi, mancanti nel caso di specie.
12) Il ricorso va quindi respinto.
13) Nulla si dispone sulle spese di lite, non essendosi costituito in giudizio il Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO