Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
In tema di collocamento obbligatorio, mentre in una prima fase, relativa agli accertamenti della pubblica amministrazione in ordine alla invalidità, volti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, il lavoratore è titolare esclusivamente di interessi legittimi, in una seconda fase, consequenziale al positivo esito della prima con l'accertamento dello status di invalido, diviene titolare delle posizioni di diritto soggettivo che si fondano sull'art. 38 della Costituzione, cioè del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale attribuito a ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e del diritto dell'inabile e del minorato all'educazione ed all'avviamento professionale, attraverso organi ed istituti predisposti ed integrati dallo Stato. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia instaurata da un invalido, avviato quale centralinista cieco per l'assunzione presso un ente regionale, per ottenere il risarcimento del danno, sofferto a causa della mancata o ritardata assunzione (ivi compreso in tale secondo caso il pregiudizio per la mancata decorrenza degli effetti economici e giuridici della costituzione del rapporto di pubblico impiego oggetto dell'avviamento, per il periodo precedente la ritardata assunzione), poiché la "causa petendi" dell'azione è costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, il diritto all'assunzione, il quale, sussistendo a prescindere dalla decorrenza degli effetti giuridici del rapporto stesso, non può considerarsi da esso derivante o ad esso inerente e deve essere osservato dalla Pubblica Amministrazione attraverso un'attività vincolata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI FR EB, domiciliato in ROMA, pressa LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ONOFRIO PATANELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, domiciliati in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERAIE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3092/96 del Tribunale di PALERMO, depositata il 30/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Palermo il signor ST Di AN, avviato al lavoro il 24 giugno 1992, quale centralinista telefonico cieco, presso la Regione Siciliana, chiedeva che quest'ultima fosse condannata al pagamento di una somma pari al trattamento economico corrispondente alla classe iniziale ed ai benefici afferenti sia al suo status di dipendente regionale sia alla progressione di carriera, con decorrenza dal luglio 1992 e fino all'immissione in servizio, a titolo di integrale ristoro del danno derivante dall'illegittimo ritardo nell'effettiva assunzione, avvenuta il giorno 19 settembre 1993, indicato dall'Amministrazione come giorno di decorrenza, oltre che degli effetti economici, anche di quelli giuridici.
Il Pretore adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Di AN interponeva gravame, cui resistevano la Regione Siciliana e l'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana. Il Tribunale di Palermo rigettava l'appello, osservando quanto segue.
Nei confronti dell'Amministrazione Regionale, quale datore di lavoro destinatario dell'avviamento, l'invalido avviato può vantare soltanto un interesse legittimo al regolare espletamento del complesso procedimento previsto per la costituzione del rapporto di pubblico impiego, il quale si realizza mediante una serie di accertamenti relativi al possesso dei requisiti di legge, che culminano nel decreto di nomina dell'impiegato, la cui efficacia è subordinata all'esito positivo del controllo di legittimità, ma non anche al rispetto di termini perentori, non previsti dalla legge regionale n. 76 del 1960. La controversia instaurata dal Di AN, pertanto, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta l'accertamento dell'illegittimità dell'originario diniego ( poi ritardo ) di assunzione, costituente l'antecedente logico giuridico indefettibile di ogni eventuale statuizione sul risarcimento del danno.
Avverso questa sentenza il Di AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memorie.
L'Avvocatura Generale dello Stato per le controparti ha presentato controricorso
Motivi della decisione
Il ricorrente, deducendo violazione della legge n. 113 del 1985, della legge regionale n. 60 del 1976, dell'art. 3 legge n. 778 del 1960 e degli artt. 116 e "360 n. 3 e 5" cod. proc. civ., assume che la controversia in esame debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le norme sul collocamento obbligatorio - quali quelle che regolano l'assunzione dei centralinisti non vedenti - appartengono alla categoria delle così dette norme di relazione, dalle quali discendono diritti soggettivi perfetti in favore del beneficiario. Tra questi rientra il diritto al risarcimento del danno, derivante dal fatto che la Regione ha collocato la data di inizio del rapporto, sia ai fini economici sia ai fini giuridici, nella data dell'assunzione ( 16 giugno 1993 ) anziché in quella dell'avviamento ( avvenuto il 24 giugno 1992 ) , e risalente alla fase prodromica del rapporto di impiego pubblico, a quest'ultimo, dunque, assolutamente non collegato, neppure sotto il profilo della valutazione in via esclusiva da parte della P.A. - con correlativa configurabilità di soli interessi legittimi - del possesso dei requisiti di legge che "culmina(no) nel decreto di nomina". D'altra parte, anche se si ritenesse instaurato il rapporto di pubblico impiego con il semplice atto di nomina, e dunque con una decorrenza giuridica diversa ed anteriore rispetto a quella economica, la controversia avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per le retribuzioni non ricevute apparterrebbe bensì alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma non si deve omettere di considerare che nella specie un elemento assai rilevante è costituito da quel tratto temporale che va dalla data di avviamento a quella della nomina, e che, "collocandosi totalmente fuori dalla decorrenza giuridica del rapporto, indubbiamente radica la giurisdizione della connessa domanda risarcitoria sul G. 0.". Il ricorso è sostanzialmente fondato.
In tema di collocamento obbligatorio debbono essere distinti due momenti ben precisi: una prima fase puramente amministrativa, relativa agli accertamenti, circa l'invalidità, atti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, e posti in essere dalla pubblica amministrazione, a fronte dei quali sussistono per il lavoratore esclusivamente interessi legittimi;
una seconda fase, conseguenziale alla prima, con la quale, accertate le menomazioni e quindi lo status di invalido, è possibile ravvisare la nascita di diritti soggettivi, comportando detta seconda fase la rilevanza dell'individuo in rapporto diretto con la pubblica amministrazione e la "personalizzazione" della tutela costituzionale di cui all'art. 38, che prevede il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e, al quarto e quinto comma, il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e all'avviamento professionale a cui provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Ne consegue che nel caso in cui l'invalido agisca per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla sua mancata o ritardata assunzione, e, in tale secondo caso, per il periodo precedente la decorrenza degli effetti non solo economici ma anche giuridici della costituzione del rapporto di pubblico impiego, la controversia spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, poiché la causa petendi è costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, il diritto all'assunzione, che, in quanto tale e, quindi, sussistente a prescindere dalla decorrenza degli effetti giuridici del rapporto, non può evidentemente ritenersi derivante dal rapporto medesimo o ad esso inerente, e che comunque la pubblica amministrazione deve osservare, ponendo in essere un'attività vincolata (v. Cass. SU n. 5806 del 1998; n. 5338 del 1993, ed altre). Il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere cassata con rinvio della causa al primo giudice, attesa la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in entrambi i gradi del giudizio di merito. Allo stesso giudice si ritiene di rimettere la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., se ne deve escludere l'esame, essendo stata proposta con la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999