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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20737/2024 con ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
Con l'avv. CRISTINA SARTO
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv. FABIO BRUNI
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.
Conclusioni del resistente: come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 dopo premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 07/08/2009 iscritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Monfalcone (GO); che dall'unione è nata la figlia (23/12/2009), ad oggi minorenne;
Per_1
che da tempo è venuta meno la comunione morale e spirituale tra i coniugi;
che le condotte aggressive poste in essere dal sig. dapprima nei confronti della moglie e CP_1
recentemente anche nei confronti di , figlia della coppia, e di – figlio, ad oggi Per_1 Per_2
maggiorenne, che la ricorrente ha avuto da una precedente relazione – hanno indotto la sig.ra sporgere denuncia-querela nei confronti del marito il 13 luglio 2024 presso i Carabinieri Parte_1
di Cavarzere, integrata il 15 luglio 2024; che, a seguito della suddetta denuncia, è stato aperto procedimento pensale N. 6239/2024 R.G. N.R. presso la Procura della Repubblica presso codesto Tribunale – tuttora pendente –; tanto premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della stessa a carico del marito, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, e chiedendo in particolare l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre Per_1
e la sospensione della potestà genitoriale a carico del padre, con eventuale sospensione del suo diritto di visita.
Il resistente, costituitosi in giudizio il 05/03/2025, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione e alla richiesta di contributo nella misura di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della minore, ma ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande ex adverso formulate, opponendosi in particolare alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale e chiedendo il ripristino dei contatti telefonici con la figlia come anche il ripristino – eventualmente attraverso incontri protetti tramite i Servizi Sociali – del proprio diritto di visita;
il tutto come da comparsa di costituzione e risposta.
Eccepita con memoria dep. 20/03/2025 la tardività della costituzione di parte convenuta e le relative decadenze di legge, all'udienza di comparizione le parti hanno dato atto che il nucleo familiare non è in carico ai Servizi Sociali e che, a seguito di udienza avanti al GIP dott.ssa Franceschetti, il procedimento penale è stato rinviato all'udienza del 22/05/2025; precisato dalla difesa attorea che è da intendersi proposta anche domanda di sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c., le parti hanno chiesto di pronunciarsi sentenza non definitiva sulla separazione con, all'esito, la rimessione della causa in istruttoria;
preso atto di quanto sopra, il Giudice ha autorizzato i difensori a precisare le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, i quali hanno precisato come da rispettivi atti introduttivi.
In data 19/05/2025 il P.M. è intervenuto e ha rinunciato all'impugnazione della sentenza sullo status.
Ciò posto, la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
D'altra parte, la richiesta di declaratoria di addebito della separazione stessa, che è stata avanzata ai sensi dell'art. 151 secondo comma cod. civ. dalla ricorrente, ha natura di domanda autonoma, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni della pronuncia di separazione, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri distinti effetti, di guisa che la pronuncia di separazione è scindibile dalla pronuncia di addebito, all'interno del processo in cui l'una e l'altra sono state richieste, ed è perciò ammissibile la sentenza non definitiva sulla separazione, con rinvio all'espletamento di ulteriore istruzione sulla domanda di addebito (v. Cass. sez. un. 04/12/2001 n. 15729).
Va dunque dichiarata, con sentenza non definitiva, la separazione delle parti con rinvio all'espletamento di ulteriore istruttoria sulle restanti domande.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 07/08/2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monfalcone (GO) al n. 18, parte 1, dell'anno 2009; - ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monfalcone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20737/2024 con ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
Con l'avv. CRISTINA SARTO
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv. FABIO BRUNI
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.
Conclusioni del resistente: come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 dopo premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 07/08/2009 iscritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Monfalcone (GO); che dall'unione è nata la figlia (23/12/2009), ad oggi minorenne;
Per_1
che da tempo è venuta meno la comunione morale e spirituale tra i coniugi;
che le condotte aggressive poste in essere dal sig. dapprima nei confronti della moglie e CP_1
recentemente anche nei confronti di , figlia della coppia, e di – figlio, ad oggi Per_1 Per_2
maggiorenne, che la ricorrente ha avuto da una precedente relazione – hanno indotto la sig.ra sporgere denuncia-querela nei confronti del marito il 13 luglio 2024 presso i Carabinieri Parte_1
di Cavarzere, integrata il 15 luglio 2024; che, a seguito della suddetta denuncia, è stato aperto procedimento pensale N. 6239/2024 R.G. N.R. presso la Procura della Repubblica presso codesto Tribunale – tuttora pendente –; tanto premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della stessa a carico del marito, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, e chiedendo in particolare l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre Per_1
e la sospensione della potestà genitoriale a carico del padre, con eventuale sospensione del suo diritto di visita.
Il resistente, costituitosi in giudizio il 05/03/2025, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione e alla richiesta di contributo nella misura di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della minore, ma ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande ex adverso formulate, opponendosi in particolare alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale e chiedendo il ripristino dei contatti telefonici con la figlia come anche il ripristino – eventualmente attraverso incontri protetti tramite i Servizi Sociali – del proprio diritto di visita;
il tutto come da comparsa di costituzione e risposta.
Eccepita con memoria dep. 20/03/2025 la tardività della costituzione di parte convenuta e le relative decadenze di legge, all'udienza di comparizione le parti hanno dato atto che il nucleo familiare non è in carico ai Servizi Sociali e che, a seguito di udienza avanti al GIP dott.ssa Franceschetti, il procedimento penale è stato rinviato all'udienza del 22/05/2025; precisato dalla difesa attorea che è da intendersi proposta anche domanda di sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c., le parti hanno chiesto di pronunciarsi sentenza non definitiva sulla separazione con, all'esito, la rimessione della causa in istruttoria;
preso atto di quanto sopra, il Giudice ha autorizzato i difensori a precisare le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, i quali hanno precisato come da rispettivi atti introduttivi.
In data 19/05/2025 il P.M. è intervenuto e ha rinunciato all'impugnazione della sentenza sullo status.
Ciò posto, la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
D'altra parte, la richiesta di declaratoria di addebito della separazione stessa, che è stata avanzata ai sensi dell'art. 151 secondo comma cod. civ. dalla ricorrente, ha natura di domanda autonoma, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni della pronuncia di separazione, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri distinti effetti, di guisa che la pronuncia di separazione è scindibile dalla pronuncia di addebito, all'interno del processo in cui l'una e l'altra sono state richieste, ed è perciò ammissibile la sentenza non definitiva sulla separazione, con rinvio all'espletamento di ulteriore istruzione sulla domanda di addebito (v. Cass. sez. un. 04/12/2001 n. 15729).
Va dunque dichiarata, con sentenza non definitiva, la separazione delle parti con rinvio all'espletamento di ulteriore istruttoria sulle restanti domande.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 07/08/2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monfalcone (GO) al n. 18, parte 1, dell'anno 2009; - ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monfalcone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Barison