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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3828/2022 R.A.C.C.
TRA
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco de C.F._1
Pamphilis, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Rita Gaetana Parlato, giusta procura in atti
-
CONVENUTA-
Oggetto: Contratto d'opera
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.1.2023, in riassunzione della causa a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sul regolamento di competenza, la
[...]
ha citato in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 978/2018
pagina 1 di 8 avente ad oggetto la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €
9.375,22 oltre a interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di servizi di recapito.
L'attore deduce che:
- La si è aggiudicata la gara d'appalto promossa da Controparte_1
per il servizio di stampa, imbustamento e consegna fatture e ha CP_2
concluso con un contratto di fornitura di servizi di recapito Parte_1
nel territorio Vestino in data 11.12.2017 della durata di 1 anno;
- in qualità di operatore privato postale, ha effettuato la Parte_2
fornitura di servizi di recapito per conto della Controparte_1
secondo quanto previsto dal contratto concluso tra le parti, tuttavia la società opposta non ha provveduto al pagamento delle fatture per un importo complessivo pari ad € 9.375,22, come di seguito specificato:
a) Fattura del 19.1.2018 – Recapito Corrispondenze € 5.642,99;
b) Fattura del 14.2.2018 – Recapito Corrispondenze € 1.807,55;
c) Fattura del 28.2.2018 – Recapito Corrispondenze € 142,50;
d) Fattura del 04.04.2018 – Recapito Corrispondenze € 1.782,18;
- In data 4.7.2018 la ha proposto ricorso ex art. 638 c.p.c. Parte_1
dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara al fine di far ingiungere alla il pagamento della somma di € 9.375,22, oltre a Controparte_1
interessi e spese;
- In data 21.6.2018, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Pescara ha emesso il decreto ingiuntivo n. 974/2018 e avverso quest'ultimo la
[...]
ha proposto tempestivamente opposizione con domanda Controparte_1
riconvenzionale;
- A motivo dell'opposizione la società ha rilevato l'incompetenza del giudice adito, individuando il foro competente in quello indicato dalle parti nel contratto, ossia il Tribunale di Palermo, ovvero nel Tribunale di Bologna, in quanto ivi si trova la sede legale della società; ha rilevato inoltre una non corretta esecuzione dell'attività di consegna dei plichi da parte della Pt_1
pagina 2 di 8 EC sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha contestato l'idoneità della fattura a fungere da prova dell'ammontare del credito;
ha formulato infine domanda riconvenzionale volta all'applicazione delle penali previste dal contratto nel paragrafo relativo alle Sanzioni relative alla non conformità dei livelli di servizio per un importo complessivo di € 83.566,00;
- A seguito dell'opposizione si è instaurato il procedimento n. 4070/2018 e con la sentenza n. 1110/2021 il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo;
- Avverso tale decisione la ha proposto ricorso per Parte_1
regolamento necessario di competenza innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 42 c.p.c., insistendo per la competenza del Tribunale di
Pescara;
- In data 27.5.2022 la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara, così che la causa è stata riassunta dalla nei termini di legge dinanzi a codesto Tribunale. Parte_1
Sulla scorta di queste deduzioni, l'attore così conclude:
- Rigettare in toto l'opposizione ex adverso proposta e le eccezioni in essa ex adverso sollevate anche in via riconvenzionale, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 9,375,22, oltre le competenze di Parte_1
legge e le spese di lite.
La si è costituita in giudizio insistendo Controparte_1 nell'opposizione al decreto ingiuntivo e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di € 83.566,00 a Parte_1
titolo di penale, secondo quanto previsto nel contratto per la non conformità dei livelli di servizio prestati.
pagina 3 di 8 Precisate le conclusioni all'udienza del 24.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul merito
La domanda di ST EC va accolta.
La statuizione della Suprema Corte a seguito della proposizione del ricorso per regolamento necessario di competenza determina in modo definitivo e vincolante il giudice competente.
Premessa, dunque, l'incontestabilità della competenza del Tribunale di Pescara ai fini della decisione della presente causa, la domanda attorea deve trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierna società convenuta si fonda, oltre che sull'asserita incompetenza del Controparte_1 giudice adito, sull'asserito inadempimento della società attrice Parte_1 nell'esecuzione del contratto di fornitura di servizi di recapito concluso dalle parti.
In particolare, la società convenuta contesta uno scorretto utilizzo da parte della della c.d. “tecnologia S.M.M.A.R.T.”, che prevede l'utilizzo di Parte_1
palmare ottico e rilevatore GPRS attraverso i quali procedere alla lettura del codice a barre univoco presente su ogni corrispondenza, nonché il successivo incasellamento nelle cassette postali nominali ovvero nelle mani del custode dello stabile, con conseguente obbligo di restituzione della corrispondenza non consegnata corredata di distinta riepilogativa entro il termine di cinque giorni dal tentativo di recapito.
A tal proposito, occorre tuttavia rilevare, come emerge dalla nota del 27.2.2018 redatta dal sig. , titolare della e allegata in atti, Parte_1 Parte_1
che la società attrice ha riscontrato sin dall'origine impedimenti alla corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto ascrivibili alla società convenuta.
Tali impedimenti, ai quali la risulta non aver mai posto rimedio, CP_1
consistono nella mancata consegna degli appositi palmari, nella difettosità della pagina 4 di 8 lettura dei barcode al momento della consegna, nonché nell'erroneità della gran parte degli indirizzi di destinazione forniti dalla società convenuta, così da ostacolare il tempestivo recapito dei medesimi.
Emerge inoltre come tali impedimenti, sebbene abbiano comportato ritardi nel recapito delle relative corrispondenze, siano stati efficacemente risolti dai dipendenti della società attrice mediante un sistema di recapito alternativo concordato con la con la conseguenza che la gran parte delle CP_1
consegne risulta essere giunta correttamente a destinazione.
Le suddette circostanze sono confermate dalle dichiarazioni rese dai testimoni, lavoratori dipendenti della società attrice addetti ai servizi di recapito, all'udienza del 3.7.2019 del procedimento riassunto.
Trattasi di atti istruttori validamente utilizzabili ai fini della decisione del presente giudizio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità difatti pacificamente afferma che a seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato (Cass. Civ., sez. I, n. 11234 del
10.5.2013; Cass. Civ., sez. I, n. 21105 del 7.10.2014).
Deve rilevarsi inoltre che nell'ipotesi in cui sussistano, come nel caso di specie, plurimi inadempimenti di entrambe le parti delle rispettive obbligazioni, il giudice è tenuto a una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti.
A tal proposito la giurisprudenza afferma che, nel caso di reciproco inadempimento nei contratti sinallagmatici, il giudice deve comparare la condotta complessiva di ciascuna delle parti per stabilire quale di esse, in rapporto agli interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della violazione più rilevante e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto solo così l'inadempimento potrà essere
pagina 5 di 8 addebitato a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte
(Trib. Lodi, sez. I, n. 692 del 11.10.2024; Trib. Busto Arsizio, sez. III, n. 1193 del 5.8.2022; Corte d'Appello Perugia, n. 495 del 26.8.2021).
Tale valutazione deve avvenire sulla base dell'elemento cronologico, nonché della correlazione causale e della proporzionalità tra le prestazioni inadempiute
(Trib. Cuneo, n. 197 del 13.3.2023).
Ebbene, dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni rese dai testi emerge con chiarezza come l'inesatto adempimento della sia stato Parte_1
causalmente determinato dalla condotta inadempiente della CP_1
consistente nella mancata consegna dei palmari, che hanno precluso alla società attrice l'accesso alle c.d. tecnologie S.M.M.A.R.T., nonché nella predisposizione di un gran numero di indirizzi di consegna errati.
Alle suddette condotte, che fungono da presupposto logico e cronologico della prestazione eseguita dalla società attrice, deve certamente ricondursi l'alterazione del sinallagma contrattuale.
Ne consegue che l'inesatto adempimento della circa l'utilizzo Parte_1
della tecnologia nonché in relazione ai ritardi nel recapito delle CP_1
corrispondenze, risulta giustificato alla luce del previo mancato adempimento da parte della degli incombenti gravanti sulla medesima. CP_1
I principi espressi devono ritenersi applicabili, nell'ambito dei contratti sinallagmatici, sia nell'ipotesi in cui entrambe le parti agiscano per la risoluzione per inadempimento del contratto sia nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui una delle parti invochi l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per legittimare il rifiuto di adempiere la propria prestazione
(Trib. Lodi, sez. I, n. 692 del 11.10.2024).
Occorre rilevare altresì come abbia comunque provveduto a Parte_1
ultimare le consegne a seguito del raggiungimento di un accordo con la CP_1
pagina 6 di 8 Post, volto a rendere operativo un sistema di recapito alternativo a quello previsto contrattualmente.
Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale in ordine all'ammontare del credito, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la fattura, pur costituendo documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, non è idonea da sola a costituire prova del credito nel successivo giudizio di opposizione (Cass. Civ., ord. n. 5827 del 27.2.2023).
La fattura commerciale costituisce difatti un atto a formazione unilaterale, che svolge la funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un rapporto già costituito, quali il prezzo o le modalità di pagamento.
In particolare, il valore probatorio della medesima in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito vantato viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e l'esistenza del credito deve essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., ord. n. 5915 del 11.3.2011).
Nel caso di specie le prestazioni indicate nella fattura e i relativi importi, oltre a trovare conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della società attrice, sono ricavabili alla luce delle tabelle inserite nel contratto e non risultano mai contestati, quanto al loro ammontare, dalla società convenuta.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea va accolta e, per l'effetto, si dispone il rigetto dell'opposizione proposta dalla e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo n. 974 del 2018 emesso dal Tribunale di Pescara.
Si dispone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (secondo il dm 147/22, scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 euro, secondo i parametri).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e conferma il decreto ingiuntivo n. 974 del 2018 emesso dal Tribunale di Pescara;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di , che si liquidano in € 14.103,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 21.1.2025
Il giudice
-dott.ssa Stefania Ursoleo-
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3828/2022 R.A.C.C.
TRA
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco de C.F._1
Pamphilis, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Rita Gaetana Parlato, giusta procura in atti
-
CONVENUTA-
Oggetto: Contratto d'opera
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.1.2023, in riassunzione della causa a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sul regolamento di competenza, la
[...]
ha citato in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 978/2018
pagina 1 di 8 avente ad oggetto la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €
9.375,22 oltre a interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di servizi di recapito.
L'attore deduce che:
- La si è aggiudicata la gara d'appalto promossa da Controparte_1
per il servizio di stampa, imbustamento e consegna fatture e ha CP_2
concluso con un contratto di fornitura di servizi di recapito Parte_1
nel territorio Vestino in data 11.12.2017 della durata di 1 anno;
- in qualità di operatore privato postale, ha effettuato la Parte_2
fornitura di servizi di recapito per conto della Controparte_1
secondo quanto previsto dal contratto concluso tra le parti, tuttavia la società opposta non ha provveduto al pagamento delle fatture per un importo complessivo pari ad € 9.375,22, come di seguito specificato:
a) Fattura del 19.1.2018 – Recapito Corrispondenze € 5.642,99;
b) Fattura del 14.2.2018 – Recapito Corrispondenze € 1.807,55;
c) Fattura del 28.2.2018 – Recapito Corrispondenze € 142,50;
d) Fattura del 04.04.2018 – Recapito Corrispondenze € 1.782,18;
- In data 4.7.2018 la ha proposto ricorso ex art. 638 c.p.c. Parte_1
dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara al fine di far ingiungere alla il pagamento della somma di € 9.375,22, oltre a Controparte_1
interessi e spese;
- In data 21.6.2018, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Pescara ha emesso il decreto ingiuntivo n. 974/2018 e avverso quest'ultimo la
[...]
ha proposto tempestivamente opposizione con domanda Controparte_1
riconvenzionale;
- A motivo dell'opposizione la società ha rilevato l'incompetenza del giudice adito, individuando il foro competente in quello indicato dalle parti nel contratto, ossia il Tribunale di Palermo, ovvero nel Tribunale di Bologna, in quanto ivi si trova la sede legale della società; ha rilevato inoltre una non corretta esecuzione dell'attività di consegna dei plichi da parte della Pt_1
pagina 2 di 8 EC sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha contestato l'idoneità della fattura a fungere da prova dell'ammontare del credito;
ha formulato infine domanda riconvenzionale volta all'applicazione delle penali previste dal contratto nel paragrafo relativo alle Sanzioni relative alla non conformità dei livelli di servizio per un importo complessivo di € 83.566,00;
- A seguito dell'opposizione si è instaurato il procedimento n. 4070/2018 e con la sentenza n. 1110/2021 il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo;
- Avverso tale decisione la ha proposto ricorso per Parte_1
regolamento necessario di competenza innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 42 c.p.c., insistendo per la competenza del Tribunale di
Pescara;
- In data 27.5.2022 la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara, così che la causa è stata riassunta dalla nei termini di legge dinanzi a codesto Tribunale. Parte_1
Sulla scorta di queste deduzioni, l'attore così conclude:
- Rigettare in toto l'opposizione ex adverso proposta e le eccezioni in essa ex adverso sollevate anche in via riconvenzionale, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 9,375,22, oltre le competenze di Parte_1
legge e le spese di lite.
La si è costituita in giudizio insistendo Controparte_1 nell'opposizione al decreto ingiuntivo e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di € 83.566,00 a Parte_1
titolo di penale, secondo quanto previsto nel contratto per la non conformità dei livelli di servizio prestati.
pagina 3 di 8 Precisate le conclusioni all'udienza del 24.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul merito
La domanda di ST EC va accolta.
La statuizione della Suprema Corte a seguito della proposizione del ricorso per regolamento necessario di competenza determina in modo definitivo e vincolante il giudice competente.
Premessa, dunque, l'incontestabilità della competenza del Tribunale di Pescara ai fini della decisione della presente causa, la domanda attorea deve trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierna società convenuta si fonda, oltre che sull'asserita incompetenza del Controparte_1 giudice adito, sull'asserito inadempimento della società attrice Parte_1 nell'esecuzione del contratto di fornitura di servizi di recapito concluso dalle parti.
In particolare, la società convenuta contesta uno scorretto utilizzo da parte della della c.d. “tecnologia S.M.M.A.R.T.”, che prevede l'utilizzo di Parte_1
palmare ottico e rilevatore GPRS attraverso i quali procedere alla lettura del codice a barre univoco presente su ogni corrispondenza, nonché il successivo incasellamento nelle cassette postali nominali ovvero nelle mani del custode dello stabile, con conseguente obbligo di restituzione della corrispondenza non consegnata corredata di distinta riepilogativa entro il termine di cinque giorni dal tentativo di recapito.
A tal proposito, occorre tuttavia rilevare, come emerge dalla nota del 27.2.2018 redatta dal sig. , titolare della e allegata in atti, Parte_1 Parte_1
che la società attrice ha riscontrato sin dall'origine impedimenti alla corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto ascrivibili alla società convenuta.
Tali impedimenti, ai quali la risulta non aver mai posto rimedio, CP_1
consistono nella mancata consegna degli appositi palmari, nella difettosità della pagina 4 di 8 lettura dei barcode al momento della consegna, nonché nell'erroneità della gran parte degli indirizzi di destinazione forniti dalla società convenuta, così da ostacolare il tempestivo recapito dei medesimi.
Emerge inoltre come tali impedimenti, sebbene abbiano comportato ritardi nel recapito delle relative corrispondenze, siano stati efficacemente risolti dai dipendenti della società attrice mediante un sistema di recapito alternativo concordato con la con la conseguenza che la gran parte delle CP_1
consegne risulta essere giunta correttamente a destinazione.
Le suddette circostanze sono confermate dalle dichiarazioni rese dai testimoni, lavoratori dipendenti della società attrice addetti ai servizi di recapito, all'udienza del 3.7.2019 del procedimento riassunto.
Trattasi di atti istruttori validamente utilizzabili ai fini della decisione del presente giudizio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità difatti pacificamente afferma che a seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato (Cass. Civ., sez. I, n. 11234 del
10.5.2013; Cass. Civ., sez. I, n. 21105 del 7.10.2014).
Deve rilevarsi inoltre che nell'ipotesi in cui sussistano, come nel caso di specie, plurimi inadempimenti di entrambe le parti delle rispettive obbligazioni, il giudice è tenuto a una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti.
A tal proposito la giurisprudenza afferma che, nel caso di reciproco inadempimento nei contratti sinallagmatici, il giudice deve comparare la condotta complessiva di ciascuna delle parti per stabilire quale di esse, in rapporto agli interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della violazione più rilevante e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto solo così l'inadempimento potrà essere
pagina 5 di 8 addebitato a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte
(Trib. Lodi, sez. I, n. 692 del 11.10.2024; Trib. Busto Arsizio, sez. III, n. 1193 del 5.8.2022; Corte d'Appello Perugia, n. 495 del 26.8.2021).
Tale valutazione deve avvenire sulla base dell'elemento cronologico, nonché della correlazione causale e della proporzionalità tra le prestazioni inadempiute
(Trib. Cuneo, n. 197 del 13.3.2023).
Ebbene, dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni rese dai testi emerge con chiarezza come l'inesatto adempimento della sia stato Parte_1
causalmente determinato dalla condotta inadempiente della CP_1
consistente nella mancata consegna dei palmari, che hanno precluso alla società attrice l'accesso alle c.d. tecnologie S.M.M.A.R.T., nonché nella predisposizione di un gran numero di indirizzi di consegna errati.
Alle suddette condotte, che fungono da presupposto logico e cronologico della prestazione eseguita dalla società attrice, deve certamente ricondursi l'alterazione del sinallagma contrattuale.
Ne consegue che l'inesatto adempimento della circa l'utilizzo Parte_1
della tecnologia nonché in relazione ai ritardi nel recapito delle CP_1
corrispondenze, risulta giustificato alla luce del previo mancato adempimento da parte della degli incombenti gravanti sulla medesima. CP_1
I principi espressi devono ritenersi applicabili, nell'ambito dei contratti sinallagmatici, sia nell'ipotesi in cui entrambe le parti agiscano per la risoluzione per inadempimento del contratto sia nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui una delle parti invochi l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per legittimare il rifiuto di adempiere la propria prestazione
(Trib. Lodi, sez. I, n. 692 del 11.10.2024).
Occorre rilevare altresì come abbia comunque provveduto a Parte_1
ultimare le consegne a seguito del raggiungimento di un accordo con la CP_1
pagina 6 di 8 Post, volto a rendere operativo un sistema di recapito alternativo a quello previsto contrattualmente.
Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale in ordine all'ammontare del credito, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la fattura, pur costituendo documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, non è idonea da sola a costituire prova del credito nel successivo giudizio di opposizione (Cass. Civ., ord. n. 5827 del 27.2.2023).
La fattura commerciale costituisce difatti un atto a formazione unilaterale, che svolge la funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un rapporto già costituito, quali il prezzo o le modalità di pagamento.
In particolare, il valore probatorio della medesima in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito vantato viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e l'esistenza del credito deve essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., ord. n. 5915 del 11.3.2011).
Nel caso di specie le prestazioni indicate nella fattura e i relativi importi, oltre a trovare conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della società attrice, sono ricavabili alla luce delle tabelle inserite nel contratto e non risultano mai contestati, quanto al loro ammontare, dalla società convenuta.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea va accolta e, per l'effetto, si dispone il rigetto dell'opposizione proposta dalla e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo n. 974 del 2018 emesso dal Tribunale di Pescara.
Si dispone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (secondo il dm 147/22, scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 euro, secondo i parametri).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e conferma il decreto ingiuntivo n. 974 del 2018 emesso dal Tribunale di Pescara;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di , che si liquidano in € 14.103,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 21.1.2025
Il giudice
-dott.ssa Stefania Ursoleo-
pagina 8 di 8