Art. 8. Azioni programmate e progetti-obiettivo 1. Per il triennio 1986-88 sono indicate le seguenti azioni programmate:
a) la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 20 , 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con particolare riferimento all'individuazione, all'accertamento e al controllo dei fattori di rischio, fissando i relativi limiti di tolleranza alla esposizione agli agenti inquinanti e nocivi e riducendone progressivamente la presenza al di sotto dei limiti anzidetti;
b) la lotta alle malattie neoplastiche;
c) la lotta alle malattie cardiovascolari;
d) la tutela dei nefropatici cronici, attraverso l'elaborazione di una strategia complessiva della pratica terapeutica dialitica e dei trapianti di organo diretta alla attivazione o al potenziamento della organizzazione dei servizi e allo sviluppo della educazione sanitaria;
e) la sanita' pubblica veterinaria.
2. Per lo stesso triennio sono indicati i seguenti progetti-obiettivo, da realizzare mediante la integrazione funzionale operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo il disposto dell' articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , in materia di attribuzione degli oneri relativi:
a) la tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternita'; la lotta alla mortalita' infantile e la tutela della salute nella eta' evolutiva; la prevenzione e la cura delle malattie congenite ed ereditarie;
b) la tutela della salute degli anziani;
c) la tutela della salute mentale e la risocializzazione dei disabili psichici;
d) la prevenzione degli handicap, la riabilitazione e la socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
e) la prevenzione delle tossicomanie e la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti.
3. Ai fini del coordinamento delle attivita' di cui a1 commi 1 e 2, per garantirne un efficace svolgimento, il Governo puo' emanare specifici atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , previo parere del Consiglio superiore di sanita'.
4. Le attivita' di formazione e di aggiornamento professionale e le iniziative di ricerca finalizzate del triennio devono privilegiare le esigenze connesse con gli interventi di cui ai commi precedenti.
5. Per i fini indicati nei precedenti commi, le unita' sanitarie locali, nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dalla regione, conformemente agli indirizzi espressi nel piano sanitario regionale, possono avvalersi delle competenze istituzionali dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' degli istituti e dipartimenti universitari mediante rapporti convenzionali in base alla normativa vigente in materia.
Nota all'art. 8, comma 1, lettera a):
I testi degli articoli 20 , 21 e 22 della legge n. 833/1978 , sono i seguenti:
"Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente secondo sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoranti interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificata, congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva".
"Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai presidi e ai servizi di cui al successivo articolo 22, assumano ai sensi delle vigenti leggi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato".
"Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
- La legge regionale, in relazione all'ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:
a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'articolo 18".
Nota all'art. 8, comma 2:
Il testo dell' art. 30 della legge n. 730/1983 , e' il seguente:
"Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate".
Nota all'art. 8, comma 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 833/1978 , e' il seguente:
"Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, Fuori dei casi in cui si provveda, con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In caso di persistenti inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".
a) la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 20 , 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con particolare riferimento all'individuazione, all'accertamento e al controllo dei fattori di rischio, fissando i relativi limiti di tolleranza alla esposizione agli agenti inquinanti e nocivi e riducendone progressivamente la presenza al di sotto dei limiti anzidetti;
b) la lotta alle malattie neoplastiche;
c) la lotta alle malattie cardiovascolari;
d) la tutela dei nefropatici cronici, attraverso l'elaborazione di una strategia complessiva della pratica terapeutica dialitica e dei trapianti di organo diretta alla attivazione o al potenziamento della organizzazione dei servizi e allo sviluppo della educazione sanitaria;
e) la sanita' pubblica veterinaria.
2. Per lo stesso triennio sono indicati i seguenti progetti-obiettivo, da realizzare mediante la integrazione funzionale operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo il disposto dell' articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , in materia di attribuzione degli oneri relativi:
a) la tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternita'; la lotta alla mortalita' infantile e la tutela della salute nella eta' evolutiva; la prevenzione e la cura delle malattie congenite ed ereditarie;
b) la tutela della salute degli anziani;
c) la tutela della salute mentale e la risocializzazione dei disabili psichici;
d) la prevenzione degli handicap, la riabilitazione e la socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
e) la prevenzione delle tossicomanie e la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti.
3. Ai fini del coordinamento delle attivita' di cui a1 commi 1 e 2, per garantirne un efficace svolgimento, il Governo puo' emanare specifici atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , previo parere del Consiglio superiore di sanita'.
4. Le attivita' di formazione e di aggiornamento professionale e le iniziative di ricerca finalizzate del triennio devono privilegiare le esigenze connesse con gli interventi di cui ai commi precedenti.
5. Per i fini indicati nei precedenti commi, le unita' sanitarie locali, nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dalla regione, conformemente agli indirizzi espressi nel piano sanitario regionale, possono avvalersi delle competenze istituzionali dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' degli istituti e dipartimenti universitari mediante rapporti convenzionali in base alla normativa vigente in materia.
Nota all'art. 8, comma 1, lettera a):
I testi degli articoli 20 , 21 e 22 della legge n. 833/1978 , sono i seguenti:
"Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente secondo sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoranti interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificata, congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva".
"Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai presidi e ai servizi di cui al successivo articolo 22, assumano ai sensi delle vigenti leggi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato".
"Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
- La legge regionale, in relazione all'ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:
a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'articolo 18".
Nota all'art. 8, comma 2:
Il testo dell' art. 30 della legge n. 730/1983 , e' il seguente:
"Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate".
Nota all'art. 8, comma 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 833/1978 , e' il seguente:
"Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, Fuori dei casi in cui si provveda, con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In caso di persistenti inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".