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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2863/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2863/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2863 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. SESSA GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MINICHIELLO LUIGI e dall'avv.FARNETANO PAOLO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con contratto di locazione uso commerciale del 08/11/2022 regolarmente registrato presso l'Agenzia
Delle Entrate di Salerno, il sig. concedeva in locazione alla società Parte_1 CP_1
l'immobile sito in AR (SA) alla via Fondo Pagano n. 5C, riportato in NCEU del comune di
AR (SA) al foglio 2, particella 1527, sub 36 categoria C/1, (all.1); il canone veniva concordato in € 9.600,00 all'anno da pagarsi in rate mensili anticipate di € 800,00 ciascuna presso il domicilio del locatore, entro il giorno 5 di ogni mese. Con raccomandata del 20.11.2023; la conduttrice comunicava l'intenzione di esercitare il diritto di recesso, motivato da difficoltà di carattere economico. La non versava i canoni dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio CP_1
c.a., rendendosi così morosa nei confronti del locatore della somma complessiva di € 4.000,00. Per tale ragione il proponeva citazione per intimazione per convalida di sfratto, con contestuale Pt_1
ingiunzione di pagamento.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, dichiarava di CP_1 aver rilasciato l'immobile, e agiva in riconvenzionale onde richiedere il risarcimento dei danni patiti per il fermo attività cagionato dai lavori compiuti, con ritardi, dal locatore.
Il giudice negava i provvedimenti ex art 665 c.p.c. e dispone il mutamento del rito.
Parte intimante nelle proprie memorie insisteva per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
parte intimata eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, insistendo nella riconvenzionale spiegata. Il Giudice rinviava la causa ex art 429 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter c.p.c. decide la controversia con la presente sentenza.
Va, in primo luogo, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio, stante l'intervenuto rilascio del bene, per come dichiarato da entrambe le parti.
Sempre preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda spiegata dalla parte originaria locatrice.
In particolare, deve rilevarsi che la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art 664 c.p.c. avanzata contestualmente all'intimazione di sfratto, rappresenta una ipotesi peculiare di domanda monitoria, funzionalmente connessa alla domanda di sfratto. Ne discende, per consolidata giurisprudenza di merito, che l'ingiunzione non possa essere pronunciata quando, a causa dell'opposizione del conduttore, il giudice non possa pronunciarsi ai sensi dell'art 663 c.p.c.. Il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento è costituito necessariamente dalla pronuncia di convalida dello stesso sfratto, per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore e non dall'ordinanza ex art 665 c.p.c..
Ne discende che laddove il giudice muti il rito a seguito dell'opposizione, giammai la domanda ex art 664 c.p.c. potrà essere considerata autonoma domanda monitoria, equiparabile a quella ex art 633
c.p.c., ma muterà in una ordinaria domanda di pagamento dei canoni, percorribile nell'ambito dell'instaurando giudizio di merito ex art 667 c.p.c..
Ulteriore corollario di tale conclusione è che alla domanda di pagamento dei canoni di cui sopra si applica l'art 5 del dlgs 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, nella parte in cui stabilisce che la suddetta procedura di mediazione non è obbligatoria “nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”. Al contrario, la mediazione diviene condizione di procedibilità a seguito della pronuncia ex art 667 c.p.c. per tutte le domande ivi spiegate, compresa quella di pagamento dei canoni.
Nel caso in esame, non essendo stata esperita la procedura di mediazione, nonostante l'invito del giudice, la domanda di pagamento dei canoni deve essere considerata improcedibile.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata dal conduttore, deve esserne esclusa l'improcedibilità ( in termini Sez. U - , Sentenza n. 3452 del 07/02/2024 per cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”).
La richiesta di risarcimento del danno per perdita degli affari è, comunque, infondata nel merito. La giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 1752 del 28/01/2005, ha stabilito che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche
i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta”.
In sostanza la parte avrebbe dovuto provare non solo che vi è stata una diminuzione degli affari e del fatturato (mediante la produzione, per esempio, dei bilanci delle varie annualità, dei ricavi registrati) ma anche che tale diminuzione è derivata esclusivamente dall'inadempimento dedotto e imputato alla parte odierna attrice, convenuta in riconvenzionale.
Se è vero infatti (in termini Cass. civ. ordinanza n. 25910 del 05/09/2023) che in tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni, è anche vero che, per scongiurare la sussistenza di un danno in re ipsa, tali presunzioni debbano essere plurime, gravi e concordanti, circostanza, questa, che non può assolutamente ritenersi nel caso in esame, laddove l'unico elemento fondante è la scarna relazione peritale depositata, che non ha fornito alcun dato effettivo in ordine al blocco dell'attività solo dedotto e alla concreta diminuzione del ricavato – alias, il danno economico richiesto.
In sostanza, non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'attività sia stata in effetti completamente azzerata per due mesi – come presunto nella relazione- per cui deve concludersi che la convenuta, attrice in riconvenzionale, non abbia soddisfatto il proprio onere.
La domanda va quindi rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio;
b) Dichiara improcedibile la domanda principale;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata;
d) Compensa le spese di lite;
depositato telematicamente in data 03/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2863/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2863 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. SESSA GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MINICHIELLO LUIGI e dall'avv.FARNETANO PAOLO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con contratto di locazione uso commerciale del 08/11/2022 regolarmente registrato presso l'Agenzia
Delle Entrate di Salerno, il sig. concedeva in locazione alla società Parte_1 CP_1
l'immobile sito in AR (SA) alla via Fondo Pagano n. 5C, riportato in NCEU del comune di
AR (SA) al foglio 2, particella 1527, sub 36 categoria C/1, (all.1); il canone veniva concordato in € 9.600,00 all'anno da pagarsi in rate mensili anticipate di € 800,00 ciascuna presso il domicilio del locatore, entro il giorno 5 di ogni mese. Con raccomandata del 20.11.2023; la conduttrice comunicava l'intenzione di esercitare il diritto di recesso, motivato da difficoltà di carattere economico. La non versava i canoni dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio CP_1
c.a., rendendosi così morosa nei confronti del locatore della somma complessiva di € 4.000,00. Per tale ragione il proponeva citazione per intimazione per convalida di sfratto, con contestuale Pt_1
ingiunzione di pagamento.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, dichiarava di CP_1 aver rilasciato l'immobile, e agiva in riconvenzionale onde richiedere il risarcimento dei danni patiti per il fermo attività cagionato dai lavori compiuti, con ritardi, dal locatore.
Il giudice negava i provvedimenti ex art 665 c.p.c. e dispone il mutamento del rito.
Parte intimante nelle proprie memorie insisteva per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
parte intimata eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, insistendo nella riconvenzionale spiegata. Il Giudice rinviava la causa ex art 429 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter c.p.c. decide la controversia con la presente sentenza.
Va, in primo luogo, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio, stante l'intervenuto rilascio del bene, per come dichiarato da entrambe le parti.
Sempre preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda spiegata dalla parte originaria locatrice.
In particolare, deve rilevarsi che la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art 664 c.p.c. avanzata contestualmente all'intimazione di sfratto, rappresenta una ipotesi peculiare di domanda monitoria, funzionalmente connessa alla domanda di sfratto. Ne discende, per consolidata giurisprudenza di merito, che l'ingiunzione non possa essere pronunciata quando, a causa dell'opposizione del conduttore, il giudice non possa pronunciarsi ai sensi dell'art 663 c.p.c.. Il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento è costituito necessariamente dalla pronuncia di convalida dello stesso sfratto, per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore e non dall'ordinanza ex art 665 c.p.c..
Ne discende che laddove il giudice muti il rito a seguito dell'opposizione, giammai la domanda ex art 664 c.p.c. potrà essere considerata autonoma domanda monitoria, equiparabile a quella ex art 633
c.p.c., ma muterà in una ordinaria domanda di pagamento dei canoni, percorribile nell'ambito dell'instaurando giudizio di merito ex art 667 c.p.c..
Ulteriore corollario di tale conclusione è che alla domanda di pagamento dei canoni di cui sopra si applica l'art 5 del dlgs 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, nella parte in cui stabilisce che la suddetta procedura di mediazione non è obbligatoria “nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”. Al contrario, la mediazione diviene condizione di procedibilità a seguito della pronuncia ex art 667 c.p.c. per tutte le domande ivi spiegate, compresa quella di pagamento dei canoni.
Nel caso in esame, non essendo stata esperita la procedura di mediazione, nonostante l'invito del giudice, la domanda di pagamento dei canoni deve essere considerata improcedibile.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata dal conduttore, deve esserne esclusa l'improcedibilità ( in termini Sez. U - , Sentenza n. 3452 del 07/02/2024 per cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”).
La richiesta di risarcimento del danno per perdita degli affari è, comunque, infondata nel merito. La giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 1752 del 28/01/2005, ha stabilito che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche
i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta”.
In sostanza la parte avrebbe dovuto provare non solo che vi è stata una diminuzione degli affari e del fatturato (mediante la produzione, per esempio, dei bilanci delle varie annualità, dei ricavi registrati) ma anche che tale diminuzione è derivata esclusivamente dall'inadempimento dedotto e imputato alla parte odierna attrice, convenuta in riconvenzionale.
Se è vero infatti (in termini Cass. civ. ordinanza n. 25910 del 05/09/2023) che in tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni, è anche vero che, per scongiurare la sussistenza di un danno in re ipsa, tali presunzioni debbano essere plurime, gravi e concordanti, circostanza, questa, che non può assolutamente ritenersi nel caso in esame, laddove l'unico elemento fondante è la scarna relazione peritale depositata, che non ha fornito alcun dato effettivo in ordine al blocco dell'attività solo dedotto e alla concreta diminuzione del ricavato – alias, il danno economico richiesto.
In sostanza, non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'attività sia stata in effetti completamente azzerata per due mesi – come presunto nella relazione- per cui deve concludersi che la convenuta, attrice in riconvenzionale, non abbia soddisfatto il proprio onere.
La domanda va quindi rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio;
b) Dichiara improcedibile la domanda principale;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata;
d) Compensa le spese di lite;
depositato telematicamente in data 03/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco