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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2178/2024 RGL introdotta da nata a [...] il [...], residente a [...]
Pietrebianche n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gervasi del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mendicino (CS), alla via Candelisi, 4/A, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano Bonofiglio
( ) e ( ), funzionari in servizio presso C.F._1 Controparte_3 C.F._2
l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via
Romualdo Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 3/6/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il e del e premettendo di lavorare alle sue dipendenze in qualità di Controparte_1 CP_1 docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica dall'01/09/2013 retrodatata all'01/09/2010 ed economica dall'01/09/2014 retrodatata all'01/09/2010 (con sentenza n°
1001/2014 del Tribunale di Castrovillari) esponeva che, prima dell'immissione in ruolo, dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2009/2010 ha prestato servizio, in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato;
che, all'atto dell'immissione in ruolo, il servizio per ruolo prestato è stato valutato in maniera parziale;
che, in particolare, il decreto di ricostruzione della carriera emanato in data 24/02/2018 dal Dirigente Scolastico dell' Controparte_4
, non contempla per intero, ai fini della carriera, il servizio
[...]
svolto a tempo determinato, prevedendo, appunto, il riconoscimento soltanto parziale del servizio pre- ruolo, in aperto contrasto con quanto disposto dalla normativa costituzionale e dal diritto comunitario che impongono il divieto di discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato (Direttiva 1999/70/CE); richiamati i principi posti dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, affermava che deve essere, pertanto, riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, con riferimento sia alle supplenze annuali sia a quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche, purchè siano stati prestati almeno 180 giorni di lavoro durante l'anno scolastico di riferimento, con condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente inquadramento dalla data del primo contratto e, segnatamente, previo riconoscimento del diritto ad essere collocata nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto a partire dal primo contratto con decorrenza 02/10/2002, nella posizione stipendiale di riferimento Fascia 09/14 di cui alla Tabella B allegata al CCNL per il Comparto Scuola, per come risulta dal conteggio allegato, chiedeva la condanna del resistente al pagamento in suo delle differenze retributive maturate per effetto CP_1
del differente inquadramento dalla data del primo contratto del 02/10/2002 e di cui al suddetto conteggio per € 5.870,41 (euro cinquemilaottocentosettanta/41), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il , ritualmente citato, resisteva al ricorso sollevando, in via Controparte_1
preliminare, eccezione di prescrizione delle rivendicate differenze retributive e, in ogni caso, sostenendo che non sussiste – in concreto – alcuno svantaggio in danno della ricorrente siccome La ricorrente durante il periodo di supplenza: dal 02/10/2002 al 31/08/2010 ha prestato servizio effettivamente per n.2407 giorni maturando un'anzianità di anni 6 mesi 7 e giorni 7. Di conseguenza alla data di conferma in ruolo: 01/09/2015 ha maturato una anzianità effettiva (e non virtuale) di anni
11 mesi 7 e giorni 7. Considerando la NON validità di tutto l'anno 2013, l'interessata maturerebbe eventualmente una anzianità effettiva di ANNI 10 MESI 7 E GIORNI 7.
Ciò posto, considerando come principio di paragone tale anzianità (anni 10 mesi 7 e giorni 7) e confrontando con il decreto di ricostruzione n 239/2018 emesso dalla Scuola si rileva che la suddetta ricostruzione riconosce alla data di conferma in ruolo (01/09/2015) un'anzianità utile ai fini giuridici economici di ANNI 10 E MESI 8 e un'anzianità utile ai soli fini economici di ANNI 1 E MESI 4.
Mentre l'anzianità effettiva raggiunta alla data del 01/09/2015 risulta essere di ANNI 10 E MESI 7.
Pertanto la ricostruzione ufficiale effettuata dalla scuola risulta essere più favorevole e non necessità di essere disapplicata come nel caso previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n 31149/2019.
Concludeva, quindi, per la reiezione del ricorso ed il favore delle spese di lite.
La causa – matura per la decisione sulla base della documentazione offerta dalle parti – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 c.p.c.
La ricorrente in sintesi lamenta il mancato riconoscimento integrale – a fini economici e giuridici – del servizio pre ruolo prestato, assumendo di vantare al momento dell'immissione in ruolo un'anzianità superiore rispetto a quella riconosciuta, stante il riconoscimento integrale dei soli primi quattro anni e la valorizzazione dei successivi solo per due terzi;
deduce che, avendo prestato, durante i servizi pre- ruolo, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, si realizzava una violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emesse al riguardo dalla
CGUE ed in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro. Lamentava, pertanto, l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e concludeva chiedendo, previo riconoscimento integrale del servizio pre ruolo prestato, la condanna del convenuto al CP_1
pagamento della somma di euro 5.870,41 (per il periodo dal 02/10/2002 e fino al 31/08/2010) a titolo di differenze retributive sulla base della progressione stipendiale spettante avuto riguardo all'effettiva anzianità maturata. Valga premettere che dalla documentazione allegata e, segnatamente dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione della carriera, risulta che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2013 retrodatata al 01/09/2010 e decorrenza economica 01/09/2014, retrodatata al
1.9.2010 in virtù di sentenza del Tribunale di Castrovillari.
Con decreto di ricostruzione della carriera del 24/2/2018 n. 249, è stata riconosciuta un'anzianità pre ruolo ai fini giuridici ed economici pari a anni 6, mesi 8 e giorni zero;
orbene, parte ricorrente – premesso il servizio pre ruolo prestato dall'a.s. 2002/2003 – lamenta la mancata progressione stipendiale conforme all'anzianità di servizio effettiva, agendo per le differenze retributive conseguenti.
Orbene, in termini preliminari ed assorbenti, sulla base della c.d. ragione più liquida, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Invero, secondo orientamento consolidato della SC, L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C.
Sez. L, Sentenza n. 9060 del 12/05/2004 ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti).
Con particolare riferimento alla ricostruzione di carriera di docente alle dipendenze del
[...]
, con ordinanza n. 2232/2020, la SC ha premesso (punto 2.2. e ss della motivazione) che Controparte_1
l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis,
Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio
2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio pre ruolo svolto quale docente negli a.s. indicati antecedenti all'immissione in ruolo.
Per come chiarito dalla SC, essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559 -); ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile
2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio
1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass.
n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che
l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente rivendica le differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva per il periodo 2002/2010.
Cont A fronte dell'eccezione di prescrizione del , nelle note scritte parte ricorrente ne assume l'infondatezza richiamando orientamento di merito che indica il dies a quo nella data del decreto di ricostruzione di carriera, sostenendo che l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera del docente. (Cfr., ex multis, Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 901 del 15.06.2023; Tribunale di Crotone, sentenza 731/2022).
Orbene, posto che il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., nel caso di specie, proprio applicando i principi affermati dalla sentenza della Corte di Appello invocata da parte ricorrente, si perviene all'affermazione della prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Invero, l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto
a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore. E poiché nella specie la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 26.1.2017, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, che risale al 2020, il credito retributivo azionato non può dirsi prescritto (così il punto 11.4 della sentenza n. 901/2023).
Nel caso di specie, invero, la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 24 febbraio
2018 e non consta il compimento di alcun atto interruttivo nel successivo quinquennio, essendo in atti diffida stragiudiziale ricevuta il 16 novembre del 2023, quando il termine era già spirato.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2178/2024 RGL introdotta da nata a [...] il [...], residente a [...]
Pietrebianche n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gervasi del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mendicino (CS), alla via Candelisi, 4/A, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano Bonofiglio
( ) e ( ), funzionari in servizio presso C.F._1 Controparte_3 C.F._2
l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via
Romualdo Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 3/6/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il e del e premettendo di lavorare alle sue dipendenze in qualità di Controparte_1 CP_1 docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica dall'01/09/2013 retrodatata all'01/09/2010 ed economica dall'01/09/2014 retrodatata all'01/09/2010 (con sentenza n°
1001/2014 del Tribunale di Castrovillari) esponeva che, prima dell'immissione in ruolo, dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2009/2010 ha prestato servizio, in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato;
che, all'atto dell'immissione in ruolo, il servizio per ruolo prestato è stato valutato in maniera parziale;
che, in particolare, il decreto di ricostruzione della carriera emanato in data 24/02/2018 dal Dirigente Scolastico dell' Controparte_4
, non contempla per intero, ai fini della carriera, il servizio
[...]
svolto a tempo determinato, prevedendo, appunto, il riconoscimento soltanto parziale del servizio pre- ruolo, in aperto contrasto con quanto disposto dalla normativa costituzionale e dal diritto comunitario che impongono il divieto di discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato (Direttiva 1999/70/CE); richiamati i principi posti dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, affermava che deve essere, pertanto, riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, con riferimento sia alle supplenze annuali sia a quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche, purchè siano stati prestati almeno 180 giorni di lavoro durante l'anno scolastico di riferimento, con condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente inquadramento dalla data del primo contratto e, segnatamente, previo riconoscimento del diritto ad essere collocata nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto a partire dal primo contratto con decorrenza 02/10/2002, nella posizione stipendiale di riferimento Fascia 09/14 di cui alla Tabella B allegata al CCNL per il Comparto Scuola, per come risulta dal conteggio allegato, chiedeva la condanna del resistente al pagamento in suo delle differenze retributive maturate per effetto CP_1
del differente inquadramento dalla data del primo contratto del 02/10/2002 e di cui al suddetto conteggio per € 5.870,41 (euro cinquemilaottocentosettanta/41), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il , ritualmente citato, resisteva al ricorso sollevando, in via Controparte_1
preliminare, eccezione di prescrizione delle rivendicate differenze retributive e, in ogni caso, sostenendo che non sussiste – in concreto – alcuno svantaggio in danno della ricorrente siccome La ricorrente durante il periodo di supplenza: dal 02/10/2002 al 31/08/2010 ha prestato servizio effettivamente per n.2407 giorni maturando un'anzianità di anni 6 mesi 7 e giorni 7. Di conseguenza alla data di conferma in ruolo: 01/09/2015 ha maturato una anzianità effettiva (e non virtuale) di anni
11 mesi 7 e giorni 7. Considerando la NON validità di tutto l'anno 2013, l'interessata maturerebbe eventualmente una anzianità effettiva di ANNI 10 MESI 7 E GIORNI 7.
Ciò posto, considerando come principio di paragone tale anzianità (anni 10 mesi 7 e giorni 7) e confrontando con il decreto di ricostruzione n 239/2018 emesso dalla Scuola si rileva che la suddetta ricostruzione riconosce alla data di conferma in ruolo (01/09/2015) un'anzianità utile ai fini giuridici economici di ANNI 10 E MESI 8 e un'anzianità utile ai soli fini economici di ANNI 1 E MESI 4.
Mentre l'anzianità effettiva raggiunta alla data del 01/09/2015 risulta essere di ANNI 10 E MESI 7.
Pertanto la ricostruzione ufficiale effettuata dalla scuola risulta essere più favorevole e non necessità di essere disapplicata come nel caso previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n 31149/2019.
Concludeva, quindi, per la reiezione del ricorso ed il favore delle spese di lite.
La causa – matura per la decisione sulla base della documentazione offerta dalle parti – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 c.p.c.
La ricorrente in sintesi lamenta il mancato riconoscimento integrale – a fini economici e giuridici – del servizio pre ruolo prestato, assumendo di vantare al momento dell'immissione in ruolo un'anzianità superiore rispetto a quella riconosciuta, stante il riconoscimento integrale dei soli primi quattro anni e la valorizzazione dei successivi solo per due terzi;
deduce che, avendo prestato, durante i servizi pre- ruolo, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, si realizzava una violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emesse al riguardo dalla
CGUE ed in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro. Lamentava, pertanto, l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e concludeva chiedendo, previo riconoscimento integrale del servizio pre ruolo prestato, la condanna del convenuto al CP_1
pagamento della somma di euro 5.870,41 (per il periodo dal 02/10/2002 e fino al 31/08/2010) a titolo di differenze retributive sulla base della progressione stipendiale spettante avuto riguardo all'effettiva anzianità maturata. Valga premettere che dalla documentazione allegata e, segnatamente dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione della carriera, risulta che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2013 retrodatata al 01/09/2010 e decorrenza economica 01/09/2014, retrodatata al
1.9.2010 in virtù di sentenza del Tribunale di Castrovillari.
Con decreto di ricostruzione della carriera del 24/2/2018 n. 249, è stata riconosciuta un'anzianità pre ruolo ai fini giuridici ed economici pari a anni 6, mesi 8 e giorni zero;
orbene, parte ricorrente – premesso il servizio pre ruolo prestato dall'a.s. 2002/2003 – lamenta la mancata progressione stipendiale conforme all'anzianità di servizio effettiva, agendo per le differenze retributive conseguenti.
Orbene, in termini preliminari ed assorbenti, sulla base della c.d. ragione più liquida, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Invero, secondo orientamento consolidato della SC, L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C.
Sez. L, Sentenza n. 9060 del 12/05/2004 ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti).
Con particolare riferimento alla ricostruzione di carriera di docente alle dipendenze del
[...]
, con ordinanza n. 2232/2020, la SC ha premesso (punto 2.2. e ss della motivazione) che Controparte_1
l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis,
Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio
2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio pre ruolo svolto quale docente negli a.s. indicati antecedenti all'immissione in ruolo.
Per come chiarito dalla SC, essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559 -); ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile
2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio
1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass.
n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che
l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente rivendica le differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva per il periodo 2002/2010.
Cont A fronte dell'eccezione di prescrizione del , nelle note scritte parte ricorrente ne assume l'infondatezza richiamando orientamento di merito che indica il dies a quo nella data del decreto di ricostruzione di carriera, sostenendo che l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera del docente. (Cfr., ex multis, Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 901 del 15.06.2023; Tribunale di Crotone, sentenza 731/2022).
Orbene, posto che il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., nel caso di specie, proprio applicando i principi affermati dalla sentenza della Corte di Appello invocata da parte ricorrente, si perviene all'affermazione della prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Invero, l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto
a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore. E poiché nella specie la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 26.1.2017, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, che risale al 2020, il credito retributivo azionato non può dirsi prescritto (così il punto 11.4 della sentenza n. 901/2023).
Nel caso di specie, invero, la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 24 febbraio
2018 e non consta il compimento di alcun atto interruttivo nel successivo quinquennio, essendo in atti diffida stragiudiziale ricevuta il 16 novembre del 2023, quando il termine era già spirato.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti