Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello con oggetto separazione giudiziale proposta da:
IG. , nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Caffa 11/P, presso lo studio dell'Avv. Lo Cigno Giovanni che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata nel giudizio di primo grado
- Appellante -
-
contro
-
IG.ra , residente in [...]7, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Genova, via Marcello Durazzo 1/9, presso e nello studio dell'Avv. Francesca
Ruzzetta del Foro di Genova, che la rappresenta e difende come da mandato posto sul ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
-Appellata-
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avverso la sentenza n. 2237/2024, emessa dal tribunale di Genova, depositata in data 6/8/2024 e notificata in data
13/9/2024
Conclusioni delle parti
“Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione con
assegnazione del termine per la costituzione del convenuto, ed indicazione del termine per la notifica del
ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la
sentenza del tribunale di Genova indicata in epigrafe, e specificamente: IN VIA CAUTELARE, stante
l'assoluto ed evidente squilibrio che si determinerebbe nell'esecuzione del provvedimento impugnato,
disporre inaudita altera parte la sospensione della esecutorietà della sentenza n. 2237/2024, emessa dal
Tribunale di Genova nel procedimento R.G. n. 8800/2022, depositata in data 6 agosto e notificata il
giorno13 settembre 2024
A. in via preliminare a. accertare e dichiarare la nullità della procedura radicata per insussistenza dei
presupposti di separazione: i due coniugi oltre a continuare la loro convivenza, hanno una condivisione
a tutti gli effetti della vita quotidiana, caratteristica del rapporto di coniugio;
b. per l'effetto annullare o
comunque revocare il provvedimento di separazione e conseguente obbligo di corresponsione di
qualsivoglia contributo al mantenimento della moglie da parte del marito a far data dal febbraio 2024,
non risultando non solo mai rilasciato l'immobile coniugale ma soprattutto non essendo mai
effettivamente cessata la comunione coniugale;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
domanda formulata in via preliminare B. in via principale: c. Nella denegata ipotesi del mancato
accoglimento della domanda di cui al punto A. che precede, anche considerata la modesta durata del
matrimonio, comunque rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla
moglie nella misura di Euro 300,00 o la somma meglio vista e quantificata dal Giudice adito, che potrà
essere corrisposta solamente a seguito del rilascio dell'abitazione coniugale, di proprietà del sig.
; d. Comunque, condannare la sig.ra al risarcimento del danno per temerarietà Pt_1 CP_1
della lite ex art. 96 c.p.c., avendo essa addotto quale fondamento della domanda di separazione
l'intollerabilità della convivenza e, ciononostante, anche a seguito di autorizzazione a vivere separatamente dal marito, non ha provveduto al rilascio dell'abitazione; C. in via istruttoria, e. si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate dinanzi al Tribunale di prime cure, e dunque per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della domanda per l'ottenimento della pensione sociale INPS,
oltre che degli estratti degli ultimi 3 anni del conto corrente di appoggio della pensione polacca. f. si
insta per l'accoglimento delle formulate istanze di prova orale, rigettate dal Giudice di prime cure, nonché per l'escussione dei medesimi testimoni, sig. e sig. sui Testimone_1 Testimone_2
seguenti capitoli di prova, necessitati dagli eventi verificatisi recentemente oltre che dal rigetto della
domanda di addebito formulata:
1. Vero che la sig.ra ancora oggi viene regolarmente CP_1
accompagnata e sostenuta dal marito alle proprie necessità e bisogni, tra cui le visite mediche, le
commissioni quotidiane quali la spesa ecc., a mezzo delle auto da lei tanto denigrate perché a suo dire vecchie;
2. Vero che la sig.ra continua a vivere all'interno dell'abitazione del sig. , CP_1 Pt_1
e prepara i pasti spontaneamente e senza alcuna pressione o richiesta, che vengono consumati assieme
al marito sig. ;
3. Vero che la sig.ra , che da un lato rinfacciava al marito di essere Pt_1 CP_1
troppo tirchio, dichiarava di non intendere procedere con il rilascio dell'immobile fino a che il marito
non le avesse corrisposto la somma di Euro 1.000,00 mensili;
D. con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare infondato l'appello
proposto dal sig. e conseguentemente confermare la sentenza n. 2237/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Genova in data 06/08/2024 nel procedimento n. 8800/2022 RG” Con ogni provvedimento
necessario ed opportuno. Vinte le spese e competenze del presente giudizio”
Il Procuratore Generale della Repubblica: è intervenuto ritenendo di non dover rassegnare alcuna conclusione, affermando di non esservi tenuto e che sia stato sufficiente essere stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, che,
nella specie, non ha reputato di esplicare non essendovi prole minore, si è rimesso al prudente apprezzamento della Corte.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La causa originava dal ricorso presentato in data 13/10/2022 da parte della NO CP_1
per la separazione giudiziale dal coniuge con il quale aveva contratto
[...] Parte_1
matrimonio in data 22/8/2009, dal quale non erano nati figli.
1.2. La ricorrente, a sostegno della propria domanda, affermava che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati per i comportamenti del marito, che erano diventati per lei intollerabili. Lamentava infatti che dopo qualche anno dalle nozze, il signor aveva cominciato ad ignorarla tenendola al di fuori di Pt_1
tutto ciò che riguardava la gestione del menage familiare, non rivolgendole più la parola e comunicando solo attraverso biglietti scritti, con la conseguenza che anche la vita sociale della coppia era andata scemando.
1.3. Rilevava poi di essere in uno stato precario di salute e che il marito, violando il dovere di assistenza morale e materiale nel matrimonio, non si era mai occupato di tali condizioni della moglie. Inoltre, poneva in evidenza il fatto che le era stato proibito di prelevare i soldi dal conto corrente che veniva utilizzato per le spese necessarie al fabbisogno della famiglia e sul quale la stessa aveva la delega, e che il signor Pt_1
le riconosceva saltuariamente una cifra compresa tra i 20 e i 50 euro. Oltre a ciò, la NO CP_1
poteva godere solo della pensione di invalidità rilasciatale dall'ente di previdenza polacco pari a circa euro 350,00 mensili.
Sosteneva poi che il marito invece godesse di una buona situazione economica, percependo una pensione di circa euro 1500,00 mensili oltre ad essere proprietario di immobili e pestare attività lavorativa come autista ed insegnante di guida presso Autolinee Allasia.
2. Si costituiva in giudizio il signor , il quale esponeva che la rappresentazione del rapporto Parte_1
coniugale effettuata da controparte fosse fuorviante, in quanto egli stesso sarebbe stato uomo mite e di poche pretese, il quale avrebbe preso atto dell'atteggiamento ostile mostrato dalla moglie negli ultimi tempi: moglie alla quale non avrebbe mai fatto mancare nulla, come dimostra il fatto che quest'ultima vivesse ancora nella casa coniugale di proprietà del convenuto, totalmente a carico di quest'ultimo.
2.1. Affermava inoltre che dal punto di vista patrimoniale, i documenti reddituali e patrimoniali allegati fosse esaustivi, rimarcando però il fatto che oltre ai soldi versati mensilmente alla moglie (circa euro
400,00), lo stesso si occupava di provvedere ad ogni spesa e necessità familiare domestica, pagava le utenze e le spese di amministrazione, coprendo anche gli oneri delle spese di spedizione dei pacchi che la ricorrente invia a cadenza regolare ai parenti e familiari rimasti in Polonia.
3. Con ordinanza Presidenziale, emessa a seguito di udienza di comparizione personale delle parti, in data
10 febbraio 2023, il giudice autorizzava le parti a vivere separate e disponeva che il sig. Pt_1
corrispondesse la somma totale di euro 750,00 mensili, cifra che derivava dalla considerazione del persistere della convivenza, valutato che la NO comunque poteva provvedere autonomamente per euro
250,00 mensili.
3.1. Con sentenza n. 2237/2024 il Tribunale dava atto che dalla documentazione reddituale prodotta dalle parti nella fase istruttoria risultava, da un lato, che la pensione polacca della sig.ra CP_1
ammontava ad euro 475,00 mensili e, dall'altro, che, nonostante nei due anni di imposta precedenti il sig. avesse percepito un reddito medio mensile per Euro 1.500,00, nell'anno di imposta 2022 questo Pt_1
risultava superiore proprio per lo svolgimento di una ulteriore attività temporanea a contratto determinato e, dunque, per euro 2.595,00. Quindi dichiarava la separazione dei coniugi e confermava la somma già
prevista nell'ordinanza presidenziale.
4. Avverso la predetta sentenza il signor propone appello sulla base di 3 motivi: Parte_1
- con il primo motivo rileva l'erroneità della sentenza nel punto in cui si afferma che le decise affermazioni delle parti circa l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, da tempo cessata,
pongono in chiara evidenza un'insanabile frattura dei rapporti tra gli stessi.
Ritiene che non sussistano i presupposti per la dichiarata separazione, risultando la NO CP_1
ancora convivente con l'appellante.
La situazione dei coniugi sarebbe rimasta del tutto invariata, risultando identica a quella esistente prima della pronuncia di separazione. La difesa del signor cita un'ordinanza della Cassazione (n. Pt_1
9839/2023) la quale ha affermato che gli effetti della separazione giudiziale possono venir meno anche in presenza “di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco"
Il Tribunale non avrebbe ben valutato la situazione segnalata dal convenuto, dalla quale deriverebbe piuttosto l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione tra i coniugi. Infatti, rileva i coniugi vivono all'interno della stessa abitazione, che la NO provvede a preparare i pasti per CP_1
entrambi ed a mantenere in ordine l'abitazione coniugale mentre l'appellante continua a sostenere integralmente le spese per il vitto di tutti e due, oltre che per l'alloggio, accompagna la moglie alle visite mediche nonché a svolgere le commissioni quotidiane;
- con il secondo motivo impugna la parte di sentenza che prevede che entrambi i coniugi abbiano disatteso l'ordinanza presidenziale (la moglie perché non ha lasciato l'abitazione, il marito perché non ha versato la cifra mensile) e conseguentemente la parte di sentenza che prevede che il marito versi 750,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT. Infatti, l'appellante sottolinea come, godendo la moglie di vitto e alloggio senza spese, ha ritenuto di versare alla moglie euro 300,00 mensili, cifra comunque superiore a quella imposta dal tribunale sottratta della somma destinata alla locazione di un immobile. Diversamente si sarebbe creato un ingiustificato squilibrio ed un indebito arricchimento in capo alla moglie. Anzi poiché si è in presenza di occupazione senza titolo, il signor potrebbe chiedere un risarcimento valutato secondo il criterio del "valore Pt_1
locativo".
Rileva poi l'errata quantificazione del contributo economico ritenendolo sproporzionato, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto tenere anche conto delle necessità di vita dello stesso appellante e delle spese relative alla gestione degli immobili di cui è proprietario pro quota;
- con il terzo motivo ritiene che le spese, sussistendo responsabilità della NO per CP_1
temerarietà della lite, debbano essere poste a carico dell'appellata riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
4.1. In via cautelare l'appellante chiedeva la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata
"inaudita altera parte", la quale veniva rigettata dalla Corte con ordinanza in data 15/11/2024.
5. Si è costituita in giudizio la NO , sostenendo che era da censurare qualsivoglia CP_1
affermazione di controparte circa l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, come dimostrava il fatto che i coniugi non avevano mai manifestato la volontà di riconciliarsi. Osservava che le parti stessero semplicemente portando avanti un rapporto di amicizia nel quale si aiutano nei momenti di bisogno.
5.1. Non sarebbe vero poi che le parti in causa hanno continuato la loro vita domestica come prima della separazione. Nel corso del primo giudizio, infatti, la NO sarebbe stata in Polonia per CP_1
molto tempo al fine di aiutare una parente malata, e una volta rientrata in Italia sarebbe stata accolta a casa dal signor per il fatto che altrimenti sarebbe rimasta senza una dimora in cui andare. Tra l'altro la Pt_1
NO svolge i lavori di pulizia, cucina e in generale pensa alla gestione della casa, CP_1
affrontando le altre spese (medicine, visite mediche, vestiti, viveri, utenza telefonica) da sola, con una cifra che considerati la cifra versata dal marito e la pensione polacca, si aggira attorno ai 700 euro.
5.2. Inoltre, sosteneva che la domanda da essa formulata in primo grado riguardo all'addebito della separazione in capo al marito non potesse ritenersi temeraria. A sostegno di ciò evidenzia che già nel 2020
l'esponente aveva maturato la volontà di separarsi, salvo poi cambiare idea in quanto il marito aveva giurato che le cose tra di loro sarebbero cambiate. Ciò non si è verificato e il rapporto si sarebbe deteriorato in conseguenza dei comportamenti del signor Pt_1
Una volta instaurato il giudizio l'appellante aveva cambiato atteggiamento mostrandosi più rispettoso ed
è per questo che la NO aveva rinunciato alla domanda di addebito. CP_1
6. La causa veniva istruita con le prove documentali, all'udienza del 29.1.2025 le parti presentavano le loro note di trattazione scritta e la causa era decisa con camera di consiglio telematica.
***
7. L'appello è parzialmente fondato e merita quindi parziale accoglimento.
7.1. In via preliminare, relativamente all'istanza istruttoria dell'appellante, anche in questa sede è da condividere l'impostazione del GI di primo grado il quale, con ordinanza in data 17.7.2023, aveva ritenuto le prove orali dedotte dall'allora resistente inammissibili in quanto i capitoli di prova risultavano avere ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione, ovvero generiche e/o valutative.
7.2. Il primo motivo di appello, relativo alla mancanza dei presupposti per la pronuncia della separazione,
è infondato.
Occorre infatti rilevare come la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui la stessa Ord.
9839/2023, citata da parte appellante, afferma che “il ripristino della coabitazione può essere uno degli
indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di
una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione,
ma dall'esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà,
alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale e spirituale di vita, come
espressamente affermato dall'art. 1 della legge 898/1970 e come si evince dall'art. 143 c.c., che disciplina
il matrimonio attraverso la previsione di un insieme di doveri che integrandosi reciprocamente ne definiscono i contenuti.” La Suprema Corte sostiene ancora che “la mera coabitazione non è sufficiente
a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita
e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale”.
Nel caso di specie i coniugi non hanno mai espresso la volontà di riconciliarsi né tantomeno può dirsi sussistente un ripristino spirituale e materiale di vita o la volontà di ricostruire un progetto di vita comune:
infatti, da un lato, la NO , che sin dal 2020 ha affermato la volontà di volersi separare, CP_1
continua ad abitare nella casa coniugale in quanto impossibilitata, per ragioni economiche, a reperire un'altra abitazione;
dall'altro lato, il signor mostra tolleranza alla coabitazione proprio perché Pt_1
altrimenti parte appellata si ritroverebbe a non avere una fissa dimora.
7.3. il secondo motivo di appello, che riguarda l'erronea interpretazione dell'ordinanza Presidenziale e la conseguente erronea quantificazione del contributo economico è fondato e quindi da accogliere.
È da condividere infatti il ragionamento di parte appellante secondo cui il permanere della NO
nell'abitazione comporta che la corresponsione da parte del signor della cifra di CP_1 Pt_1
euro 750,00 mensili - i quali comprendono anche la somma, valutata dal Tribunale in euro 500,00 mensili,
da impiegare per il pagamento del canone di locazione - risulti ingiustificata, non dovendo la stessa appellata provvedere a spese per vitto e alloggio.
Allo stesso tempo quest'ultima necessita della disponibilità di una cifra sufficiente ad adempiere all'eventuale richiesta del futuro locatore circa cauzioni o mensilità anticipate, che, senza nessun contributo da parte dell'appellante prima che controparte lasci l'immobile, non potrebbe essere soddisfatta, con conseguente perdurare dell'impossibilità della NO di trasferirsi CP_1
altrove.
Quindi, in ossequio a quanto detto sopra, questa Corte ritiene di operare una distinzione ed imporre al signor Pt_1
- fino al permanere della situazione di coabitazione, l'obbligo di versare a controparte una somma di euro
300,00 mensili;
- dal momento in cui parte appellata avrà lasciato la casa coniugale, l'obbligo di versare in favore di quest'ultima una somma di euro 750,00 mensili.
Da qui l'accoglimento parziale del motivo in esame.
7.4. il terzo motivo, riguardante la responsabilità della NO ex art. 96 c.p.c., è del tutto CP_1
infondato poiché nel caso di specie non è ravvisabile mala fede o colpa grave o comunque temerarietà nell'azione dell'attrice in primo grado.
Anzi, a ben vedere, l'atteggiamento dell'odierna appellata, che nel corso del giudizio di prime cure, a seguito di una modifica in positivo del comportamento da parte del signor aveva rinunciato alla Pt_1
domanda di addebito della separazione inizialmente formulata, dimostra la buona fede della stessa e la sua volontà di non arrecare danno al marito.
8. Le spese processuali, stante la natura della causa e l'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza appellata n. 2237/2024 del Tribunale di Genova, depositata in data 6/8/2024,
- Ridetermina l'assegno a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, in euro 300,00,
rivalutabili ex lege, mensili fino al permanere della coabitazione con la NO Controparte_1
e impone allo stesso l'obbligo, dal momento in cui quest'ultima lascerà la casa coniugale, di versarle
[...]
la somma di euro 750,00 mensili, rivalutabili ex lege,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, il 30.1.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni