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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1356/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Girolamo Parte_1 C.F._1
Arciuolo, giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Girolamo Arciuolo, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
- ATTORI- contro
Controparte_2
[...]
Controparte_3
Controparte_4
– CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell' 8.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente pagina 1 di 4 riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in giudizio Parte_1 CP_1
, e , perché venisse accertato Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 l'acquisto in loro favore della proprietà degli immobili ubicati nel Comune di Foggia, alla Via Enzo Fioritto n. 27, Scala B, interno 6, piano S1, rispettivamente distinti in Catasto:1) al foglio 96, p.lla
6567 sub 62, Cat. C/2, Cl. 4, ZC 1, consistenza mq 9; 2) al foglio 96, p.lla 6567 sub 72, Cat. C/2, Cl. 4, ZC 1, consistenza mq 2); entrambi intestati catastalmente a per la quota di 1/3, a Controparte_2 [...]
per la quota di 1/3, a per la quota di 1/6 e, infine, a per la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quota di 1/6, per intervenuta usucapione, allegando di possedere animo domini i suddetti immobili da oltre venti anni.
Esponevano gli attori che le quote del prefato immobile, intestate a e , Controparte_2 Controparte_2 provenivano da successione legittima del loro genitore, , deceduto in data 9.7.1977, Persona_1 mentre le quote intestate ai convenuti e provenivano da successione Controparte_3 Controparte_4 testamentaria (trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia al n. 21672.1 /2023 in data
24.11.2023) di , deceduta in data 13.11.2014. Persona_2
Pur ritualmente citati in giudizio, nessuno dei convenuti ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della udienza dell'8.4.2025, nel subentro dello scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte attrice.
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti gli attori hanno posseduto uti dominus, per oltre venti anni, i cespiti oggetto del presente giudizio, sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, come univocamente confermato anche dai testi addotti.
Difatti le dichiarazioni rese dalle testimoni, e , a conoscenza dei fatti di Testimone_1 Testimone_2 causa perché entrambi proprietari di immobili allocati nel medesimo piano sotterraneo in cui si trovano quelli oggetto di usucapione, e della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, hanno confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa dell'immobile da parte degli attori nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera degli stessi, di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
pagina 2 di 4 Il teste , indifferente, proprietario di due locali confinanti con quello per cui è causa, Testimone_1 oltre ad essere residente nello stesso complesso immobiliare di Via E. Fiorito n. 27, ha confermato il possesso dei locali, oggetto di causa, da parte degli attori da epoca precedente all'anno 2000, ovvero in seguito al decesso del precedente proprietario . Ha infatti dichiarato il teste: “ risiedo Persona_1 in quel condominio di Via Fioritto n. 27, e posso dire che i sigg.ri e Parte_1 CP_1 possiedono sin da prima degli anni 2000 la cantinola per cui è causa. Tanto posso affermare con certezza in quanto sono proprietario di due cantinole che si trovano sullo stesso piano seminterrato, dove si trova quella contrassegnata dalla cartina che mi viene mostrata al n. 16 ovvero a sinistra delle scale di accesso al vano”. Riferisce ancora il teste riguardo ad altro locale posseduto dagli Pt_1 attori che “(…) confermo quanto detto innanzi in riferimento al possesso degli attori della cantinola contrassegnata sulla planimetria al n. 6; preciso che le cantinole di mia proprietà sono quelle contraddistinte ai n. 4 e n. 9 ” .
Anche il teste , la cui famiglia è proprietaria di altri due locali che si trovano sullo stesso Testimone_3 piano semi-interrato in cui sono ubicati gli immobili per cui è causa e che ha abitato nel condominio di
Via Fioritto 27, in Foggia, anni addietro, ha confermato di aver visto gli attori, residenti nello stesso fabbricato, occupare le 2 cantinole, oggetto di causa. Ha riferito infatti: “Confermo la circostanza sub 1) e 2) che mi vengono lette, precisando tuttavia che ho abitato nel condominio di via Fioretto n. 27 dal
1970 al 2008 e ho sempre visto in quel periodo i sigg.ri che occupano le 2 cantinole Parte_2 contrassegnate dalla planimetria che mi viene mostrata ai nn. 6 e 16”, precisando inoltre che “ho visto spesso i sigg.ri recarsi nelle cantine per custodire provviste e altri beni propri, nonché Parte_2 spesso li ho incontrati alle assemblee condominiali perché partecipo con mio padre che abita ancora li”.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei richiamati immobili, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova, deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che gli attori abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
non si sono neppure costituiti in giudizio al fine di opporre contestazioni sul punto. CP_4
Tale condotta processuale contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita in corso di causa anche la relazione notarile attestante l'inesistenza nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti l'unità immobiliari per cui è causa, mentre, nel corso del giudizio, è stata prodotta la relazione tecnica di parte contenente la rappresentazione fotografica dell'immobile da parte del tecnico, ing. , che ha confermato la conformità dello stato di fatto dei luoghi di Testimone_4 causa ai dati emergenti dalle planimetrie catastali.
.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dei beni sopra descritti, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
pagina 3 di 4 Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che, nella contumacia dei convenuti, rimangono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e pieni proprietari, per Parte_1 CP_1 intervenuta usucapione, delle unità immobiliari ubicate nel Comune di Foggia, alla Via Fioretto n. 27, Scala B, Piano S1, distinte in catasto fabbricati, l'una, al foglio 96, p.lla 6576, sub 62, Cat. C/2, Classe 4, Consistenza mq 9, e l'altra, al foglio 96, p.lla 6576, sub 72, Cat. C/2, Classe 4, Consistenza mq 17, come meglio individuate in atti, avendole possedute uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
spese di lite non ripetibili. Foggia, 8.4.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1356/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Girolamo Parte_1 C.F._1
Arciuolo, giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Girolamo Arciuolo, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
- ATTORI- contro
Controparte_2
[...]
Controparte_3
Controparte_4
– CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell' 8.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente pagina 1 di 4 riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in giudizio Parte_1 CP_1
, e , perché venisse accertato Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 l'acquisto in loro favore della proprietà degli immobili ubicati nel Comune di Foggia, alla Via Enzo Fioritto n. 27, Scala B, interno 6, piano S1, rispettivamente distinti in Catasto:1) al foglio 96, p.lla
6567 sub 62, Cat. C/2, Cl. 4, ZC 1, consistenza mq 9; 2) al foglio 96, p.lla 6567 sub 72, Cat. C/2, Cl. 4, ZC 1, consistenza mq 2); entrambi intestati catastalmente a per la quota di 1/3, a Controparte_2 [...]
per la quota di 1/3, a per la quota di 1/6 e, infine, a per la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quota di 1/6, per intervenuta usucapione, allegando di possedere animo domini i suddetti immobili da oltre venti anni.
Esponevano gli attori che le quote del prefato immobile, intestate a e , Controparte_2 Controparte_2 provenivano da successione legittima del loro genitore, , deceduto in data 9.7.1977, Persona_1 mentre le quote intestate ai convenuti e provenivano da successione Controparte_3 Controparte_4 testamentaria (trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia al n. 21672.1 /2023 in data
24.11.2023) di , deceduta in data 13.11.2014. Persona_2
Pur ritualmente citati in giudizio, nessuno dei convenuti ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della udienza dell'8.4.2025, nel subentro dello scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte attrice.
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti gli attori hanno posseduto uti dominus, per oltre venti anni, i cespiti oggetto del presente giudizio, sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, come univocamente confermato anche dai testi addotti.
Difatti le dichiarazioni rese dalle testimoni, e , a conoscenza dei fatti di Testimone_1 Testimone_2 causa perché entrambi proprietari di immobili allocati nel medesimo piano sotterraneo in cui si trovano quelli oggetto di usucapione, e della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, hanno confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa dell'immobile da parte degli attori nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera degli stessi, di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
pagina 2 di 4 Il teste , indifferente, proprietario di due locali confinanti con quello per cui è causa, Testimone_1 oltre ad essere residente nello stesso complesso immobiliare di Via E. Fiorito n. 27, ha confermato il possesso dei locali, oggetto di causa, da parte degli attori da epoca precedente all'anno 2000, ovvero in seguito al decesso del precedente proprietario . Ha infatti dichiarato il teste: “ risiedo Persona_1 in quel condominio di Via Fioritto n. 27, e posso dire che i sigg.ri e Parte_1 CP_1 possiedono sin da prima degli anni 2000 la cantinola per cui è causa. Tanto posso affermare con certezza in quanto sono proprietario di due cantinole che si trovano sullo stesso piano seminterrato, dove si trova quella contrassegnata dalla cartina che mi viene mostrata al n. 16 ovvero a sinistra delle scale di accesso al vano”. Riferisce ancora il teste riguardo ad altro locale posseduto dagli Pt_1 attori che “(…) confermo quanto detto innanzi in riferimento al possesso degli attori della cantinola contrassegnata sulla planimetria al n. 6; preciso che le cantinole di mia proprietà sono quelle contraddistinte ai n. 4 e n. 9 ” .
Anche il teste , la cui famiglia è proprietaria di altri due locali che si trovano sullo stesso Testimone_3 piano semi-interrato in cui sono ubicati gli immobili per cui è causa e che ha abitato nel condominio di
Via Fioritto 27, in Foggia, anni addietro, ha confermato di aver visto gli attori, residenti nello stesso fabbricato, occupare le 2 cantinole, oggetto di causa. Ha riferito infatti: “Confermo la circostanza sub 1) e 2) che mi vengono lette, precisando tuttavia che ho abitato nel condominio di via Fioretto n. 27 dal
1970 al 2008 e ho sempre visto in quel periodo i sigg.ri che occupano le 2 cantinole Parte_2 contrassegnate dalla planimetria che mi viene mostrata ai nn. 6 e 16”, precisando inoltre che “ho visto spesso i sigg.ri recarsi nelle cantine per custodire provviste e altri beni propri, nonché Parte_2 spesso li ho incontrati alle assemblee condominiali perché partecipo con mio padre che abita ancora li”.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei richiamati immobili, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova, deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che gli attori abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
non si sono neppure costituiti in giudizio al fine di opporre contestazioni sul punto. CP_4
Tale condotta processuale contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita in corso di causa anche la relazione notarile attestante l'inesistenza nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti l'unità immobiliari per cui è causa, mentre, nel corso del giudizio, è stata prodotta la relazione tecnica di parte contenente la rappresentazione fotografica dell'immobile da parte del tecnico, ing. , che ha confermato la conformità dello stato di fatto dei luoghi di Testimone_4 causa ai dati emergenti dalle planimetrie catastali.
.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dei beni sopra descritti, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
pagina 3 di 4 Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che, nella contumacia dei convenuti, rimangono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e pieni proprietari, per Parte_1 CP_1 intervenuta usucapione, delle unità immobiliari ubicate nel Comune di Foggia, alla Via Fioretto n. 27, Scala B, Piano S1, distinte in catasto fabbricati, l'una, al foglio 96, p.lla 6576, sub 62, Cat. C/2, Classe 4, Consistenza mq 9, e l'altra, al foglio 96, p.lla 6576, sub 72, Cat. C/2, Classe 4, Consistenza mq 17, come meglio individuate in atti, avendole possedute uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
spese di lite non ripetibili. Foggia, 8.4.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4