Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2355 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BI IS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzio Longo, Gloria Molteni, Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera Borromeo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
nei confronti
AN Invest S.r.l., non costituito in giudizio;
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e declaratoria
dell’insussistenza del diritto di credito di € 483.355,29 vantato dal Comune di Peschiera Borromeo nei confronti di BI IS a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi sostenuti dall’Amministrazione ex art. 12 della convenzione urbanistica del 18/11/2008 rep. n. 74166 racc. n. 14204, per l’acquisizione di aree esterne al comparto di lottizzazione commerciale D2C;
OVVERO, IN VIA DI SUBORDINE,
per la rideterminazione dell’ammontare del conguaglio ex art. 12 della convenzione eventualmente dovuto dalla ricorrente dagli altri co-lottizzanti, il tutto in ogni caso
E PER L’ ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORRA
della nota del Comune di Peschiera Borromeo del 14/06/2024 prot. n. 22846, con cui l’Ente ha richiesto alla ricorrente il pagamento della somma di € 483.355,29 a titolo di conguaglio ex art. 12 della predetta convenzione urbanistica, nonché della nota del Comune di Peschiera Borromeo del 24/06/2024 prot. n. 24306.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da BI IS S.R.L. il 20.06.2025:
PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA
dell’insussistenza del diritto di credito di € 184.950,70 vantato dal Comune di Peschiera Borromeo nei confronti di BI IS a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi sostenuti dall’Amministrazione ex art. 12 della convenzione urbanistica del 18/11/2008 rep. n. 74166 racc. n. 14204, per l’acquisizione di aree esterne al comparto di lottizzazione commerciale D2C, per come rideterminato e richiesto dal Comune con nota dell’1/04/2025 prot. n. 11447 (doc. 9)
OVVERO, IN VIA DI SUBORDINE,
per la rideterminazione dell’ammontare del conguaglio ex art. 12 della convenzione eventualmente dovuto dalla ricorrente e dagli altri co-lottizzanti, il tutto in ogni caso
E PER L’ ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORRA
della nota del Comune di Peschiera Borromeo dell’1/04/2025 prot. n. 11447 (doc. 9), con cui l’Ente ha rideterminato nella somma di € 184.950,70 il suo presunto credito a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi sostenuti dall’Amministrazione ex art. 12 della convenzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera Borromeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L’esame del ricorso principale e del successivo ricorso per motivi aggiunti postula la ricognizione complessiva della fattispecie, che ha coinvolto soggetti ulteriori rispetto alla parte ricorrente e all’amministrazione resistente e che è stata connotata da diversi interventi giurisdizionali.
1.1) La controversia origina dalla stipulazione di una Convenzione urbanistica, in data 18 novembre 2008 (rep. n. 74166 racc. n. 14204), tra il Comune di Peschiera Borromeo e un gruppo di lottizzanti (Milano Est s.r.l., Chiara Edificatrice Milanese s.r.l. e SPG Immobili s.p.a.), per l’attuazione di un piano di lottizzazione (“Comparto D2C”), teso a realizzare alcune medie strutture e una grande struttura di vendita.
Le parti convenivano, in ordine alla definizione dei rapporti patrimoniali concernenti le aree esterne al perimetro individuato nel Piano di Lottizzazione, che il Comune avrebbe messo a disposizione le aree necessarie per realizzare le opere di urbanizzazione.
In tal senso, l’Amministrazione s’impegnava (art. 12 della Convenzione) ad acquisirne la disponibilità a proprie cure e spese sino all’importo di 350.000,00 euro, salvo il diritto al conguaglio a carico dei lottizzanti, calcolato in una misura non superiore a tre volte il valore agricolo medio per l’anno di riferimento, nel caso in cui l’importo fosse risultato superiore.
BI IS s.r.l. (in seguito anche IS) è vincolata a tale disciplina negoziale perché, pur non essendo una delle originarie società lottizzanti, subentrava a Milano Est S.r.l. in virtù dell’acquisto di aree interessate dall’intervento (atto notarile del 24/09/2009 - rep. n. 76566 racc. n. 14896) e in tale posizione instaurava un rapporto negoziale con il Comune.
Contestualmente alla stipulazione di un patto di accollo, avente ad oggetto le passività maturate in capo ad IS nei confronti del Comune, la ricorrente stipulava con AN Due s.r.l. (oggi denominata AN Invest s.r.l., dinnanzi anche AN) un contratto di cessione pro soluto avente ad oggetto una pluralità di crediti derivanti dalla Convenzione e vantati nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Si trattava, nel dettaglio, di crediti derivanti da:
a) maggior scomputo per gli oneri di urbanizzazione primaria, pari a euro 351.216,55;
b) ulteriore conguaglio per maggiori importi esborsati per opere di urbanizzazione primaria a scomputo, pari a euro 463.709,30;
c) conguaglio dei maggiori importi esborsati per opere di urbanizzazione primaria a titolo gratuito per euro 496.234,67;
d) spese sostenute per la progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria per euro 299.899,87.
Tali voci di credito sono state, in seguito, azionate in giudizio dalla società cessionaria dinnanzi a questo Tribunale.
Con sentenza n. 69 del 14 gennaio 2022 - poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3191 in data 8 aprile 2024 - il Tribunale ha accolto le domande con riferimento ai crediti sub lett. a) e d), condannando il Comune di Peschiera Borromeo alla corresponsione della complessiva somma di euro 651.116,42, oltre agli interessi legali a far data dal 23 maggio 2015.
In data 14 giugno 2024, con nota n. 22846, il Comune intimava ai lottizzanti di versare in suo favore, in forza dell’art. 12 della Convenzione, l’importo di 483.355,29 euro, stante il maggiore esborso sostenuto dall’Amministrazione per le espropriazioni funzionali alla realizzazione del Piano di Lottizzazione.
Nel contempo, AN intimava al Comune la corresponsione della complessiva somma di euro 933.314,60 sulla base delle richiamate sentenze a lei favorevoli.
A seguito di ciò, il Comune: (i) con nota n. 24306 del 24 giugno 2024, ribadiva la messa in mora dei lottizzanti con riferimento agli oneri espropriativi suindicati (euro 483.355,29) e individuava la quota dovuta da BI IS srl nella somma di euro 301.613,70; (ii) in data 5 settembre 2024, comunicava a AN l’avvenuta liquidazione in suo favore della somma di euro 225.180,48, individuata a seguito della compensazione tra il debito (pari a euro 708.535,77) riconosciuto dal Comune nella delibera consiliare n. 44 del 29 maggio 2024 e il credito derivante dalle spese di indennità di esproprio non ancora saldate dai lottizzanti (pari a euro 483.355,29).
1.2) In data 19 settembre 2024, BI IS srl proponeva il ricorso introduttivo teso all’accertamento della non debenza della somma di euro 483.355,29, con contestuale domanda di annullamento delle note contenenti la richiesta di adempimento in quanto asseritamente viziate da violazione di legge (il riferimento va, in particolare alle previsioni degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., nonché artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241 del 1990).
Con il primo motivo, la ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune per il succitato ammontare. In questo senso si evidenziava che le procedure di acquisizione (a vario titolo) delle aree d’interesse dai privati si erano concluse, al più tardi, a fine gennaio 2014, sicché il Comune avrebbe avuto sin da allora piena contezza dell’importo complessivamente sostenuto per espropriare (pari a circa 833.355,29 euro).
A fronte di ciò, l’Amministrazione aveva formulato la domanda di corresponsione del conguaglio (euro 483.355,29) solo in data 14 giugno 2024, ossia ben oltre il termine decennale di prescrizione.
Ai fini dell’interruzione del termine non sarebbero state rilevanti le richieste di pagamento rivolte dal Comune alla cessionaria società AN, posto che il rapporto di accollo intercorrente tra IS e AN non aveva efficacia esterna. Del resto, solo con nota del 24 giugno 2024 l’Amministrazione aveva dichiarato di aderire all’accollo.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduceva l’insussistenza del diritto al conguaglio per la sopraggiunta modifica unilaterale della localizzazione delle aree espropriate.
La tesi veniva sostenuta considerando che, in data 28 giugno 2011, il Comune e - tra le altre società lottizzanti - BI IS avevano concluso un protocollo d’intesa per l’attuazione della delibera della Giunta comunale n. 154 del 23 giugno 2011, con cui si prendeva atto della necessità di addivenire ad un’integrazione della Convenzione e di approvare le valutazioni economiche relative alla modifica del progetto concernente il secondo stralcio di interventi.
Ciò in ragione del fatto che il Comune aveva approvato, tramite la citata delibera, la modifica della localizzazione delle aree da espropriare.
Ad avviso della ricorrente il Comune non potrebbe vantare alcun credito, non avendo dato corso agli impegni di integrazione della convenzione e di rivalutazione economica concernente i maggiori costi. Si lamenta, inoltre, che la portata degli originari oneri espropriativi era ben diversa da quella conseguente alla variazione delle aree da espropriare, variazione non condivisa dal Comune con le controparti.
In via subordinata veniva domandata, con il terzo motivo di ricorso, la rideterminazione del quantum dovuto a titolo di conguaglio a causa del superamento del limite del triplo del valore agricolo medio. Deduce parte ricorrente che il Comune avrebbe violato l’art. 12 della Convenzione sotto questo profilo e aggiunge, a riprova, che: i) il tetto massimo avrebbe dovuto essere individuato in euro 40,74/mq, per un importo massimo di oneri pari a circa 326.000 euro; ii) nella nota n. 22846 del 14 giugno 2024 l’Amministrazione non avrebbe dimostrato di aver calcolato il conguaglio nel rispetto del predetto limite.
Da ciò deriverebbe che il Comune avrebbe erogato ai privati espropriati una somma pari a 712.000 euro in luogo di euro 326.000; la differenza tra questi importi (386.000 euro) andrebbe scomputata dall’importo del credito vantato (483.355,29 euro), con il risultato di ottenere così una riduzione del diritto di credito in capo al Comune nella misura di euro 97.355,29.
Con il quarto motivo veniva censurata un’ulteriore violazione dell’art. 12 della Convenzione, incentrata sulla mancata dimostrazione che l’ammontare degli oneri derivanti dalle cessioni bonarie (pari a euro 200.000) fosse stato approvato dalle lottizzanti; da ciò deriverebbe, in tesi, un’ulteriore riduzione dell’importo eventualmente dovuto al Comune.
1.3) La cessionaria AN, con ricorso depositato in data 4 novembre 2024, ha agito dinanzi al Tribunale per l’ottemperanza alla sentenza n. 69 del 14 gennaio 2022.
Con sentenza n. 935 del 17 marzo 2025, il Tribunale ha parzialmente accolto le doglianze della cessionaria, riconoscendo l’erroneità della compensazione svolta dal Comune.
Infatti, la compensazione sarebbe stata riferita all’intero importo del debito (euro 483.355, 29) e non alla quota del debito (corrispondente al 62,40%) di BI IS assunta da AN con accollo interno (pari a euro 301.613,70).
Adeguandosi alla sentenza di ottemperanza richiamata, il Comune di Peschiera Borromeo, con nota n. 11447 del 1° aprile 2025, ha domandato ad BI IS e alle altre coobbligate in solido la corresponsione della rimanente quota (37,60%) del credito vantato, di ammontare pari a euro 184.950,70 (con inclusione degli interessi legali).
Nell’atto parte ricorrente si premurava di precisare che la domanda di adempimento veniva formulata in sostituzione del precedente atto n. 22846 del 14 giugno 2024.
1.4) La ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 giugno 2025, ha conseguentemente impugnato il sopraggiunto atto d’intimazione, proponendo, in via autonoma, nei confronti della nuova determinazione comunale delle doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate con il ricorso introduttivo e già illustrate.
1.5) In data 10 dicembre 2025 è intervenuta la sentenza n. 9731 del Consiglio di Stato, con la quale il giudice dell’appello ha riformato la sentenza del Tribunale n. 935 del 17 marzo 2025, definitivamente ordinando al “Comune di Peschiera Borromeo di procedere al pagamento del credito come accertato con sentenza n. 69/2022 del T.a.r. per la Lombardia, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 3191/2024, anche per la parte residua illegittimamente trattenuta a titolo di compensazione, oltre interessi legali”, in favore di AN Invest s.r.l..
2) In via preliminare, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, la determinazione originariamente contestata (prot. n. 22846 del 14 giugno 2024), è superata e sostituita dal provvedimento del 1° aprile 2025 prot. n. 11447, che ha rideterminato l’importo vantato dal Comune, passando dalla richiesta di 483.355,29 euro, alla pretesa di euro 184.950,70. Nessuna utilità potrebbe derivare alla ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, che, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3) Il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto solo nei limiti di seguito precisati.
3.1) La prima censura non può essere condivisa.
La ricorrente lamenta l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal Comune di Peschiera Borromeo considerando quale dies a quo del termine decennale di prescrizione il momento conclusivo delle procedure espropriative (terminate nel gennaio 2014) e rilevando che una formale domanda di corresponsione sarebbe stata formulata solo una volta spirato il termine (nel mese di giugno 2024).
La prospettazione non può essere accolta.
Sul punto, il Tribunale aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che individua il momento iniziale di decorrenza del termine decennale di prescrizione nella scadenza del termine di validità della convenzione urbanistica.
In particolare, si ritiene che “una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni. In questa diversa prospettiva, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione - in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini - o con l'ultimazione delle opere medesime - se avvenuta prima di detta scadenza – entro e non oltre il successivo termine decennale di prescrizione” (Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327; idem, 14 maggio 2019 n. 3216; idem, 16 luglio 2021, n. 5358; idem, sez. II, 1 dicembre 2021, n. 8006).
Nel caso di specie si osserva che la naturale scadenza della Convenzione, stipulata nel 2008, avrebbe dovuto intervenire nel 2018.
Tuttavia ciò non si è verificato per l’effetto di sopravvenute proroghe, le quali hanno determinato una perdurante efficacia della Convenzione quantomeno sino al 2024, come del resto accertato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3191 dell’8 aprile 2024, seppure resa in un giudizio intercorso tra il Comune di Peschiera Borromeo e AN.
Ne consegue, all’evidenza, che non può considerarsi prescritto il credito vantato da parte resistente, oggetto di formale intimazione contenuta nella nota (n. prot. 22846) del 14 giugno 2024.
3.2) Anche la seconda censura formulata nel ricorso per motivi aggiunti è destituita di fondamento.
Viene dedotta l’inopponibilità del credito vantato dal Comune in ragione del fatto che l’Amministrazione non avrebbe dato seguito all’impegno, già formalizzato, di convenire con le società lottizzanti la modifica della localizzazione delle aree da espropriare e di rinegoziare i maggiori costi che da ciò sarebbero derivati.
Sul punto va osservato che:
i) il superamento della già citata soglia di euro 350.000 di oneri espropriativi avveniva a causa della modifica della viabilità rientrante nell’ambito del secondo stralcio delle opere di urbanizzazione;
ii) in particolare, tale modifica – contemplata in sede di approvazione del progetto definitivo del secondo stralcio (delibera di Giunta comunale n. 154 del 23 giugno 2011, cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente) – interessava la viabilità del lato est, per la quale veniva ivi stimata una base complessiva di esproprio di euro 760.000;
iii) la modifica delle aree da sottoporre ad espropriazione si era resa necessaria in ragione del sopravvenuto decreto regionale n. 2271 del 19 marzo 2012. Segnatamente, la Regione subordinava la compatibilità ambientale dell’intervento di ampliamento della superficie di vendita del centro commerciale alla realizzazione del sistema di accessibilità al comparto, non completata al momento dell’apertura della struttura, concernente proprio la c.d. viabilità est (cfr. doc. 18, della produzione documentale di parte resistente);
iv) nel contempo, proprio IS si impegnava, con atto unilaterale d’obbligo del 20 marzo 2012, ad “adeguare la viabilità esistente mediante realizzazione della strada di gronda sud parallela alla Paullese raccordandola con la SP per Melegnano” (cfr. doc. 19, della documentazione di parte resistente).
Gli elementi ora richiamati evidenziano che la mancata negoziazione non incide sull’esigibilità del credito vantato dal Comune.
In particolare, la necessità di modificare la convenzione, nei termini dianzi considerati, è stata superata dall’intervento del decreto regionale n. 2271 del 2012, che ha imposto la realizzazione della viabilità Est e che, per quanto risulta gli atti, non è stato contestato dalla ricorrente in sede giurisdizionale.
Il decreto della Regione ha individuato delle modifiche necessarie da apportare alla viabilità, le quali risultano peraltro coincidenti con quelle previste nell’atto comunale di approvazione del secondo stralcio.
Del resto, proprio la ricorrente, con l’atto unilaterale d’obbligo si è vincolata ad adeguare la viabilità esistente.
In tale contesto, l’aumento dei costi di espropriazione non dipende da una scelta estemporanea dell’Amministrazione comunale, ma dalla necessità, imposta a livello regionale e conosciuta dalla ricorrente, di realizzare la viabilità EST al fine di consentire l’esecuzione degli interventi previsti.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.
3.3) È invece fondata la censura, proposta in via subordinata, tesa ad ottenere l’accertamento dell’illegittima determinazione della somma pretesa dal Comune e la conseguente rideterminazione del quantum dovuto a titolo di conguaglio, a causa della mancata considerazione del limite del triplo del valore agricolo medio.
L’art. 12 della Convenzione dispone testualmente, al primo e al secondo capoverso, che “L’A.C. pertanto provvederà ad attivare le necessarie procedure al fine di acquisire le aree stesse a proprie cure e spese […], fino a un importo stimato di Euro 350.000 (trecentocinquantamila), salvo conguaglio a carico dei lottizzanti, in caso di importo superiore. L’eventuale conguaglio deve essere calcolato ai sensi di legge e comunque nella misura non superiore a tre volte il V.A.M. determinato per l’anno in corso e, nel caso di cessione bonaria, riferito ad analoghi criteri e previamente approvato dalle lottizzanti. Nessun onere, costo o ritardo, che sia eventualmente dovuto dall’Amministrazione per vizi del procedimento espropriativo, potrà essere posto a carico delle lottizzanti”.
Il rinvio al valore agricolo medio assume, nel contesto convenzionale, natura rigida, essendo teso a stabilire il limite massimo di valore esigibile a titolo di conguaglio, centrandolo sulla misura del triplo del V.A.M..
Ciò è coerente con le comuni regole di interpretazione contrattuale, a mente degli artt. 1362 e ss. c.c., poiché riflette il senso letterale delle parole, nonché il significato evincibile dal combinato disposto tra il primo e il secondo capoverso dell’art. 12 cit..
La comune intenzione delle parti era chiaramente quella di porre in capo al Comune i maggiori oneri espropriativi sino all’importo di euro 350.000; oltre tale soglia, l’importo sarebbe rimasto a carico delle società lottizzanti, le quali avrebbero beneficiato di una misura di limitazione del quantum debeatur , altrimenti indeterminabile; misura fissata nel triplo del valore agricolo medio.
Contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione, la scelta negoziale delle parti, ossia il riferimento al valore agricolo medio, non è travolta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011.
Con tale decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa (art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, conv. con mod. dalla l. n. 359 del 1992, in combinato disposto con gli artt. 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, l. n. 865 del 1971) che prevedeva la commisurazione dell’indennità di espropriazione per le aree agricole (o non suscettibili di classificazione edificatoria) alla stregua del valore agricolo medio annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali. La ragione di illegittimità individuata dalla Corte riposava sulla natura astratta di tale valore, ritenuto non dimostrativo di una valutazione dei requisiti specifici del bene, in elusione del ragionevole legame con il valore di mercato prescritto dalla giurisprudenza di Strasburgo e del criterio del serio ristoro per l’espropriato, già fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale.
Tale decisione non incide sulla convenzione di cui si tratta.
Difatti, la citata sentenza si occupa della congruità dell’indennità di esproprio nei rapporti tra autorità espropriante e terzo espropriato; nella controversia in esame, invece, viene in gioco il rapporto negoziale tra l’autorità espropriante (Comune di Peschiera Borromeo) e società lottizzanti; le parti hanno convenuto di limitare il quantum debeatur a carico di queste ultime mediante il riferimento ad un parametro, espressivo di un certo valore economico, individuato convenzionalmente.
Il differente ambito di operatività del V.A.M. risulta senz’altro decisivo per stabilire se la sopravvenienza integrata dalla pronuncia della Corte possa incidere sul regolamento negoziale in parola.
È evidente come il valore agricolo medio non sia stato contemplato dalle parti contraenti al fine di limitare il ristoro in capo ai privati espropriati, come per il caso giunto all’attenzione della Corte costituzionale, bensì allo scopo di limitare la responsabilità delle lottizzanti per l’attuazione del Piano convenuto con l’Autorità espropriante.
In definitiva, la tesi dell’eterointegrazione del regolamento negoziale da parte della sentenza della Corte costituzionale, la quale avrebbe imperativamente sostituito il criterio del valore agricolo medio con quello del valore venale del bene, non può essere accolta, perché non si tratta di stabilire l’ammontare dell’indennità di espropriazione, ma di considerare il parametro che le parti convenzionalmente hanno individuato per fissare un limite massimo alla possibilità per il Comune di rivalersi sui lottizzanti per i maggiori oneri espropriativi sostenuti.
Solo un’espressa modifica della convenzione, realizzata sull’accordo delle parti, avrebbe potuto rendere non più attuale il riferimento al triplo del valore agricolo medio, ma non risulta che le parti abbiano negozialmente operato in tale senso.
In via di ulteriore precisazione, va osservato che non può nemmeno sostenersi che la validità del parametro del V.A.M. sarebbe venuta meno in ragione del mutamento della destinazione d’uso di alcuni dei terreni espropriandi, che da agricoli sarebbero divenuti edificabili con l’entrata in vigore (dal 18 gennaio 2013) del nuovo strumento urbanistico.
L’aumento dei costi di espropriazione che è derivato da tale sopravvenienza, rilevante sul piano fattuale e giuridico, non può essere posto a carico delle lottizzanti.
La sopravvenienza è, in primo luogo, riconducibile unicamente all’operato dell’Amministrazione comunale; in secondo luogo, essa non incide sul criterio limitativo della responsabilità delle lottizzanti in ragione del rinvio fisso al valore agricolo medio che le parti hanno effettuato con la Convenzione.
In assenza di una menzione, all’interno del regolamento negoziale, dell’eventualità di un mutamento di destinazione d’uso dei fondi da espropriare, nonché in mancanza di una rinegoziazione dell’art. 12, la vigenza delle previsioni ivi contenute non può essere rimessa in discussione a posteriori.
Del resto, diversamente opinando si giungerebbe a conseguenze non compatibili con le esigenze di tutela dell’autonomia negoziale, poiché si finirebbe per ammettere, in maniera surrettizia, una modifica unilaterale del negozio da parte del Comune, alla cui volontà è, in fondo, riconducibile il mutamento di destinazione di taluni dei terreni espropriandi.
Ribadite la validità e la perdurante efficacia del criterio del triplo del valore agricolo medio di cui all’art. 12 cit., deve a questo punto vagliarsi la fondatezza della rideterminazione del conguaglio prospettata da parte ricorrente.
Si osserva, a tal proposito, che l’individuazione di un V.A.M. pari a euro 13,58/mq con riferimento ai terreni di proprietà della Cooperativa Nuova Sant’Ambrogio e dei sigg.ri Garlaschè – Tagliabue, in ragione della loro classificazione alla stregua di “orto irriguo”, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione provinciale espropri della Provincia di Milano per l’anno 2013, non risulta contestato dalla parte resistente.
In effetti, la classificazione dei terreni emerge in maniera inequivocabile dalla relazione particellare di esproprio (di cui al doc. 8 della produzione di parte ricorrente); parimenti non contestabile risulta il valore monetario previsto per l’anno di riferimento dalla Commissione.
Il conguaglio avrebbe, dunque, dovuto essere calcolato tenendo in considerazione il limite di euro 40,74/mq (pari al triplo del valore di euro 13,58).
Sulla base di questi parametri dovrà essere rimodulata, in via conformativa, la pretesa comunale.
3.4) E’ infondata l’ultima delle censure proposte.
La doglianza, volta a contestare la mancata applicazione degli “analoghi criteri” per la determinazione del conguaglio riferito alle cessioni bonarie avviate dal Comune, è del tutto generica.
Non solo, la censura è priva di effettivi elementi di riscontro rilevanti sul piano probatorio: la ricorrente non dimostra che la quantificazione non è avvenuta secondo criteri sovrapponibili a quelli impiegati per le espropriazioni, come condivisibilmente messo in luce dal Comune resistente.
Parimenti la censura non è condivisibile nella parte in cui lamenta la violazione della Convenzione sotto il profilo della mancata approvazione, da parte sua, dell’ammontare del conguaglio.
Invero, nonostante non sia stata formulata un’approvazione formale, si rileva che il Comune ha senz’altro reso conoscibili ad IS gli importi relativi agli accordi di cessione bonaria stipulati con i privati.
Ciò è ricavabile dalla produzione documentale di parte resistente, da cui è emerge che Promocentro, la società consulente dei lottizzanti, era stata informata degli importi corrisposti.
Non risulta che, a quel tempo, essi siano stati oggetto di contestazione ad opera della ricorrente e nell’ambito dello svolgimento di un rapporto negoziale di durata, caratterizzato da numerose fasi di attuazione, è onere della parte interessata rilevare la ritenuta violazione del regolamento contrattuale, a tutela dell’affidamento della controparte.
Si tratta dell’ordinaria applicazione del canone della buona fede in executivis (art. 1375 cc), da cui discende anche il dovere, per la parte che dissenta sul quomodo dell’esecuzione del negozio, di confrontarsi con la controparte al fine di evitare il prodursi di situazioni patologiche in contrasto con i propri interessi.
Nel caso di specie IS, pur informata dal Comune, non ha opposto alcunché circa la conclusione con soggetti terzi di accordi di cessione bonaria delle aree d’interesse, sicché in applicazione del canone della buona fede deve ritenersi inammissibile la doglianza prospettata sul punto.
4) In definitiva, il ricorso introduttivo del giudizio dev’essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti di quanto esposto in motivazione.
La complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate conduce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) dichiara improcedibile il ricorso principale;
2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei limiti di quanto esposto in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2025, 23 gennaio 2026, 19 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
FA OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | IC GO |
IL SEGRETARIO