Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2202 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GIUSEPPINA CATILLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
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tali censure esprimono quindi una mera valutazione difforme. Difatti nel caso in eame, il CTU ha ben chiarito che l'attività svolta dal è quella di macellaio indicando analiticamente le Pt_1 mansioni ricomprese in tale attività ma chiarendo che, trattandosi di un commerciante, le parti animali vengono trasportate al negozio in pezzi interi da addetti al trasporto, e l'attività svolta consiste essenzialmente nel taglio e porzionamento per la vendita;
che, pertanto il numero possibile di movimenti ripetitivi ,(taglio carne),è limitato così come la movimentazione manuale dei carichi, mentre l'attività più frequente è l'azione di prendere e riporre i pezzi di carne nel banco di esposizione all'atto della vendita. Perveniva, dunque, alla conclusione che le patologie refertate, limitazione funzionale dei movimenti della colonna vertebrale e pregresso intervento alla spalla di destra per lesione della cuffia dei rotatori , non comportavano una riduzione della capacità al lavoro superiore ai due terzi in occupazioni confacenti le personali attitudini. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili, né le diverse conclusioni cui è pervenuto il CTP smentiscono tali conclusioni, in quanto espressione di una diversa valutazione, non condivisibile. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 17/05/2024 Parte_1
2 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 12/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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