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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 230 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2014, pendente tra
P.I. ) E (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Leonardo da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_3
Matteo Sances e dall'avv. Ivan Paladini, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponenti- contro
. , GIÀ Controparte_1 CP_2 [...]
(P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Francesco Colelli n. 58, presso lo studio dell'avv. Luigi Muraca, che la rappresenta e difende in irtù di procura alle liti in atti;
-opposta- nonché
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
p.t., quale mandataria di già Controparte_5 [...]
elettivamente domiciliata in Paola (CS), corso Roma n. 3, presso Controparte_6 lo studio dell'avv. Nicola Gaetano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di intervento
-intervenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta autorizzate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2013, Parte_1 Parte_2 emesso il 13.12.2013, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva loro ingiunto di pagare, in favore della (in seguito Controparte_3 Controparte_7
, la somma complessiva di euro 134.090,14, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
[...]
inerenti ad uno scoperto relativo al conto anticipo fatture n. 0641/950552, al contratto di affidamento n. 5268509 ed alla fideiussione n. 2406248 rilasciata da . Parte_2
Gli opponenti deducevano, in particolare: 1) la nullità del decreto ingiuntivo, che era stato emesso sulla base di estratti di saldaconto, inidonei a valere come prova del credito;
2) la nullità del contratto di conto corrente per applicazione di un tasso usurario;
nullità anche delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto;
3) la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto;
4) l'illegittimità della fideiussione per nullità del contratto principale;
5) l'applicazione di tassi usurari per l'anticipo di fatture. Gli opponenti, pertanto, chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 643/2013 e di accertare l'esatto ammontare dei rapporti di dare/avere tra le parti;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la , che ricostruiva la vicenda esponendo che: sin Controparte_3
dalla fase monitoria erano stati prodotti gli estratti del conto corrente n. 0641/950552, ed in sede di costituzione esibiva anche quelli riferiti all'anno 2011; il tasso di interesse applicato, pari al 7,90%, era al di sotto del tasso soglia;
il legale rappresentante, con un chiaro ed inequivoco riconoscimento del debito, aveva inviato due missive alla banca con l'intento di ripianare l'obbligazione. Contestava, in definitiva, tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Respinta con ordinanza del 4.7.2014 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con espletamento di una CTU contabile redatta dal dott. . Persona_1
Il 3.4.2023 si costituiva in qualità di mandataria di Controparte_4 [...]
già , attuale cessionaria delle ragioni di Controparte_8 CP_9
credito azionate alla banca.
All'udienza del 22.10.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altri giudici istruttori, a cui lo scrivente Magistrato è subentrato solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.4.2023.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che pertanto non meriti accoglimento per quanto di seguito illustrato.
Parte opponente ha contestato la validità del credito azionato in monitorio sotto vari profili: innanzitutto, l'assenza di documentazione adeguata ad ottenere il decreto ingiuntivo, essendosi limitato il creditore procedente, secondo l'impostazione difensiva, ad allegare soltanto i saldaconto e non anche gli estratti conto dettagliati. In secondo luogo, contesta il quantum debeatur, con particolare riferimento alle modalità di applicazione e calcolo degli interessi, che sarebbero stati conteggiati con il superamento della soglia di usura. Infine, lamenta anche la mancata consegna del contratto di fideiussione, e la nullità della fideiussione stessa, come conseguenza della nullità del rapporto principale.
Così fissato in estrema sintesi il thema decidendum, prima di passare specificamente all'esame del merito, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto.
In particolare, si evidenzia come, nel giudizio di opposizione, si assista ad una inversione dell'iniziativa processuale che, tuttavia, lascia impregiudicata la posizione sostanziale delle parti processuali sicché spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) provare il titolo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, allegare e provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi dell'avverso credito.
Orbene, con riferimento al merito della vicenda, va rilevato che la società opposta, sulla quale gravava l'onere probatorio, attesa la posizione sostanziale di attrice che assume nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha fornito, mediante la documentazione versata in atti, la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti di parte opponente.
Difatti la banca creditrice ha prodotto, sin dalla fase monitoria: il contratto di conto corrente n.
0641/950552 del 29.4.2011; il contratto di affidamento n. 5268509 dell'11.5.2011, relativo al rapporto n. 0641/950552; il documento di sintesi della fideiussione n. 2406248 dell'11.5.2011; gli estratti del conto corrente n. 0641/950552 (cfr. all. n. 2, 3, 4 e 6 al fascicolo monitorio). Peraltro, in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione, la banca opposta ha anche depositato gli estratti conto relativi all'anno 2011 (cfr. all. n. 3 della produzione della Controparte_3
).
[...]
Tali documenti confermano l'esistenza di un pregresso e valido rapporto contrattuale tra le odierne parti in lite, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla banca opposta, l'esatto ammontare del credito azionato in monitorio nonché il corretto adempimento, da parte dell'istituto di credito convenuto, delle prestazioni dedotte nel negozio stipulato con gli obbligati. Al contrario, non può dirsi che gli opponenti abbiano assolto all'onere della prova su di essi incombente ex art. 2697, secondo comma, c.c.: anzi, si sono limitati a negare che parte creditrice avesse fornito la prova dell'inadempimento che, in effetti, non può essere dimostrato se non con la sua mera affermazione e con i documenti giustificativi del credito, da cui lo stesso trae origine. In altre parole, secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova, il creditore si limita ad affermare che vi sia stato inadempimento, non potendo dimostrare la circostanza negativa del mancato adempimento del credito, ed è il debitore che dovrebbe fornire la prova dell'avvenuto adempimento. In tal senso si esprime costantemente la giurisprudenza, affermando che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2554).
In sostanza, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, onere che nel caso di specie non è stato assolto, essendosi gli opponenti limitati ad affermare una presunta infondatezza della pretesa creditoria, senza tuttavia allegare elementi concreti per dimostrarla. Tali affermazioni non valgono soltanto in relazione all'an debeatur, ma anche in ordine al quantum, dal momento che le contestazioni sulla quantificazione degli importi e sulla illegittima applicazione di interessi anatocistici non sono state ancorate a nessuna circostanza che ne potesse far rilevare la fondatezza.
La contestazione si appalesa innanzitutto generica, non avendo gli attori, pure a seguito del deposito da parte della banca degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente acceso presso la banca creditrice dal debitore, né i periodi in cui si sarebbero verificati gli addebiti. Peraltro, il contratto di conto corrente è stato acceso nel 2011, ovvero in data successiva alla delibera CICR del 9.2.2000, quando cioè la banca si era già adeguata alla capitalizzazione degli interessi in regime di simmetria tra gli interessi attivi e quelli passivi.
A tale proposito va anche rilevato che la consulenza tecnica espletata nel giudizio ha smentito quanto asserito da controparte confermando la tesi della Il perito ha analizzato il conto affermando CP_3 che: “Dal confronto emerge che la durante il rapporto di conto corrente ha sempre applicato CP_3 dei tassi d'interesse inferiori al tasso usura sia per la categoria anticipi e sconti e sia per la categoria aperture di credito in conto corrente. All'apertura del conto corrente base per non consumatori era stato stabilito il tasso debitore del 7,90% annuo per fidi sulle somme utilizzate. Tale tasso non è mai stato utilizzato essendo stato applicato quello inferiore relativo alla pratica di apertura di credito per anticipi fattura” (cfr. pag. 10 della relazione). Il consulente ha altresì specificato che “non risulta l'addebito di costi non dovuti” (cfr. pag. 11) e, sulla scorta delle sue valutazioni, ha infine concluso:
“è verosimile che il saldo del conto a credito della sia di € 134.990,14 con una differenza di € CP_3
900,00 in più rispetto a quanto evidenziato dalla stessa nel decreto ingiuntivo opposto, attestazione del Dirigente della Banca del 21/10/2013 per € 134.090,14.” (cfr. pag. 12 della Parte_4
consulenza depositata).
Passando all'esame delle eccezioni in ordine alla fideiussione, ed in particolare alla mancata consegna del contratto, tale doglianza è infondata in quanto la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che
“in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità” (Cass., n. 18230 del 3.7.2024). In particolare, la Corte – nella citata decisione - ha specificato che “l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta.
Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U.
19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)”.
Segue il rigetto delle doglianze sollevate dai debitori.
In conclusione, l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M. n.
55/2014 (valore della controversia euro 134.090,14; compensi nei minimi;
esclusione della fase decisoria per la e liquidazione della sola fase decisoria per . CP_10 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/2013 depositato in data 13.12.2013 proposta da
[...] e nei confronti della , poi ogni altra istanza, difesa ed Pt_1 Parte_2 CP_10 CP_4
eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 4.925,00 in favore di
[...]
e in euro 3.403,00 per per compensi professionali, oltre CP_11 Controparte_4
rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 10 marzo 2025.
Il giudice
Teresa Valeria Grieco