Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1059
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1970
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 625 milioni di dollari a 1.000 milioni di dollari, della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, in attuazione della risoluzione n. 25.3 del 9 febbraio 1970, del consiglio dei governatori del Fondo stesso relativa all'aumento delle quote di partecipazione dei paesi membri, ai sensi dell'articolo III, sezione 2, dello statuto del Fondo approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Entrata in vigore il 31 dicembre 1970