TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
APOLIDIA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento civile trattato con rito ex art 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al n.26308-2023 R.G., avente ad oggetto: riconoscimento status apolide
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Ioimo Gennaro , del Foro di Napoli C.F._1 domiciliato in Napoli, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
in persona del Ministro in carica dom. ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 parte ricorrente i ha narrato quanto segue: “è nato in [...] il [...] da genitori verosimilmente serbi di cui poiché sono note soltanto le generalità del padre identificato in tale Persona_1
(come da estratto atto di nascita); Lo stesso ha vissuto da sempre in territorio italiano”. .
• Non dimostra e non esibisce che un certificato di nascita del padre (estratto nascita del padre nato a [...]);
• All'udienza del 10 febbraio 2025 la causa viene riservata per la decisione ma priva di qualsivoglia documento di identità e risulta quindi priva dello status di cittadino di alcun paese;
Ritiene questo giudicante che non sussiste alcuna la prova per accogliere la domanda di apolidia
Il non è costituito. Controparte_1
Tutto ciò premesso e affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale la ricorrente chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n.907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il Tribunale osserva - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 2887312008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia dei giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "Il può certificare Controparte_1 la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ... ") e che la legge n.91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione Controparte_1 di apolide. La domanda non merita accoglimento.
È apolide la persona che nessuno stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineato dall'art.10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/62 e successive modifiche;
in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.
Non può non considerare che la norma serba, legge n.135/041 quale testo normativo vigente disciplinante l'acquisto della cittadinanza nell'Ordinamento della Repubblica di Serbia, che:
a. all'art. 9, co. 1 (per i minori) stabilisce che il figlio nato all'estero acquisisce la cittadinanza serba se uno dei genitori è cittadino serbo al momento della nascita e questi lo registri presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare fino al compimento dei 18 1 GU Serbia, n. 135/04 (entrata in vigore il 29 dic. 2004, la cui attuazione è iniziata il 27 febbr. 2005), n. 90/07 e 24/18. anni;
all'art. 10 (per i maggiorenni), prevede che il figlio di età superiore ai 18 anni, nato all'estero da genitore serbo, acquisisce la cittadinanza serba se, entro il 23esimo anno d'età, presenta domanda di iscrizione al registro dei cittadini all'autorità competente nella
Repubblica di Serbia, a condizione che non abbia acquisito la cittadinanza serba ai sensi dell'art.9, co.
1. Nel caso di specie, il ricorrente apolide, ha adito l'autorità giudiziaria al fine di chiedere l'attribuzione delle generalità indicate nel ricorso;
ha depositato un unico documento che non risulta sufficiente al fine di riconoscere lo stato di apolide Nel caso che ci occupa in conclusione non è stata dimostrata la nascita del ricorrente in Italia. Per l'effetto, la domanda non merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda
- nulla per spese.
Napoli, 6 marzo 2025
Il Gop A.De Simone