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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2587\23 /21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2027, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5780\23
e vertente tra rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Giampietro e Matteo Colombi Parte_1
- appellante– E
e difesa dall'avv. Controparte_1 Patrizia Bececco
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto l'opposizione dell'azienda ora appellata (da qui in avanti anche: Policlinico) avverso il decreto ingiuntivo n. 27316\17 , per l'importo di euro 280.330,38, oltre interessi ex art. D.Lgs. n. 231/02, emesso nei suoi confronti e in favore dell'odierna appellante (d'ora in avanti anche: ) del Parte_1 medesimo Tribunale;
il decreto ingiuntivo era stato chiesto e concesso con riferimento a fatture relative al contratto inter partes di cui si dirà; la sentenza de quo, di contro, da un lato ha ritenuto tempestiva l'opposizione del Policlinico, dall'altro ha accertato la nullità, in via incidentale, del contratto surrichiamato;
ha proposto appello, per i seguenti motivi: Parte_1
-1) “ INAMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE PROPOSTA IN PRIMO GRADO PERCHE' TARDIVA E QUINDI INAMMISSIBILE - Capo 4. a) della sentenza impugnata”, p. 3- 7 atto citazione in appello:
-2) “VALIDITA' DEL CONTRATTO DI APPALTO E FONDATEZZA DELLA PRETESA DI PAGAMENTO – Capo 4. B) della sentenza impugnata”, p. 7- 13 atto cit;
-la domanda è stata proposta anche ex art. 2041 c.c., p. 13 ss atto cit;
-il si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello; CP_1
-la Corte, con ordinanza resa all'esito della udienza del 26 settembre 2023, ha fissato per la discussione orale l'udienza del 13 maggio 2025, ex comb. disp. art. 281 sexies e 349 bis c.p.c., udienza differita, con decreto del 29 aprile 2025, nell'ambito della generale riorganizzazione dell'attività sezionale, al 27 maggio 2025;
-parte appellante, come autorizzato, ha depositato memoria conclusionale;
le parti hanno quindi discusso la causa e concluso (come da proprie difese) all'udienza surrichiamata, all'esito della quale la Corte si è riservata la decisione;
Ritenuto che
, a scioglimento della riserva:
-l'appello è infondato e va rigettato;
-quanto al primo motivo di appello (tardività dell'opposizione), le vicende di causa possono così ricostruirsi:
-il decreto ingiuntivo per cui è causa, del 30\11\2017, fu notificato dal ricorrente, ora appellante, all'ingiunto Policlinico a indirizzo pec che non risultava dal Reginde (rectius, si tratta degli indirizzi: ; - Email_1
; il Policlinico, in sede di opposizione, dichiarò comunque che la notifica Email_2 del decreto ingiuntivo era avvenuta il 4 dicembre 2017; l'opposizione fu notificata il 12 gennaio 2018; il Tribunale ne ha pertanto ritenuta la tempestività, ex art. 645 c.p.c.;
- la mancata iscrizione di quell'indirizzo pec al Reginde, all'epoca della notifica, è incontroversa, così come è indiscutibile l'inapplicabilità, ratione temporis, della normativa di cui al d.l. 76\2020 conv. In l. 120\2020; trovava invece applicazione la disciplina di cui alla l. 53\94, art. 3 bis e 16-ter, d.l. 179\12 , conv, in l. 221\12;
-ne segue quindi che, all'epoca, il Policlinico, amministrazione pubblica, non disponeva di indirizzo digitale, presso cui validamente notificare gli atti anche giudiziari (e qui non interessano i profili, pubblicistici, di eventuale responsabilità; peraltro non sfugge che la relata di notifica indicava quell'indirizzo – erroneamente- come risultante dal reginde);
-ne segue ancora, allora, che quella notifica del d.i. fu sicuramente nulla;
-va chiarito che la circostanza – in realtà neppure contestata- che il facesse uso, in via di fatto, di quell'indirizzo CP_1 (sul punto l'appellante si dilunga) non costituisce in nessun modo un equipollente della iscrizione al Reginde, tenuto conto degli interessi anche pubblicistici sottostanti (tenuto poi conto della struttura estremamente complessa del , come CP_1 correttamente dedotto dall'appellato);
-ancora ne consegue che il termine per l'opposizione non poteva decorrere;
al riguardo vanno anche richiamate le fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa;
arg. ex Cass 30038 del 30/10/2023 ; 27154 del 06/10/2021;
-il Tribunale poi del tutto correttamente ha ritenuto che, nella specie, la nullità in parola sia stata sanata , per raggiungimento dello scopo, ex art 156 c.p.c., dalla effettività della conoscenza da parte del Policlinico, manifestato con l'opposizione; ma
– non avendo il ricorrente provato che tale effettività della conoscenza si sia realizzata in data anteriore- la sanatoria in parola deve ritenersi verificata, come indicato dallo stesso Policlinico, in data 4 dicembre 2017 (peraltro l'appellata ha documentato che l'ufficio protocollo registrò l'atto il 4 dicembre 2017 al n.ro 44840 , con assegnazione, nello stesso giorno, all'Ufficio Legale e Contenzioso), da cui decorse il termine di cui al comb. disp. art. 641 e 643 c.p.c.; da qui, come correttamente osservato dal primo giudice, la tempestività della opposizione in parola, e quindi il rigetto del primo motivo di appello;
-quanto al secondo motivo, va premesso che:
.il direttore generale pt del , con delibera n. 72 del 17.02.2007, autorizzò , per ragioni d'urgenza, l'affidamento CP_1 diretto alla odierna appellante della fornitura di filtri per la prevenzione della legionella o di qualsiasi altra prestazione ad essa connessa;
-da qui il contratto inter partes del 7 maggio 2007, per la fornitura di 200 filtri (e non anche, come osserva correttamente il Tribunale del servizio di manutenzione e di analisi microbiologiche di controllo) ; tanto – ex art.
5- per una durata di quattro mesi e “ comunque sino all'aggiudicazione della nuova gara” ;
-una successiva delibera n. 418 dell' 8 07 2013, con a oggetto “ Appalto per la fornitura e posa in opera di dispositivi per la produzione di acqua priva di microrganismi ( compresa la legionella..)sino al punto d'uso comprensiva del servizio di manutenzione sostituzione ed analisi microbiologiche di controllo ..”) fu annullata in sede di autotutela, ex art 21 l. n. 241/90;
-nondimeno l'odierna appellante emise le fatture, in forza delle quali fu chiesto e concesso il d.i. per cui è causa, , e indicanti come causale ' quota periodica servizio filtrazione igiene' riferite ciascuna a periodi mensili compresi tra il 1.05.2014 ed il 30.09.2014;
-da qui la pronuncia incidentale di nullità del rapporto contrattuale da parte della sentenza appellata, in forza dell'art. 125 del dlgs n. 163/06, ratione temporis applicabile;
così il Tribunale: “pur prescindendo dalla dubbia coincidenza delle prestazioni di ' servizio di filtrazione' menzionate nelle fatture cui attiene la domanda monitoria, che infatti indicano il corrispettivo come ' quota periodica', con l'oggetto del contratto dell' 8 05 2007 che, come appena rilevato, ha ad oggetto solo la fornitura di n 200 filtri e non anche servizi di manutenzione o di analisi di controllo, risulta davvero evidente e macroscopica l'eccentricità delle prestazioni di cui alle suddette fatture, svolte tra il 1 05 2014 ed il 30 09 2014, rispetto ai limiti entro i quali la disciplina di rango primario, nel caso di specie posta ratione temporis dall'art 125 d.lgs n 163/200, circoscrive la legittimità del ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture da parte delle amministrazioni cui esso si applica, ed in cui certamente rientra anche l' opponente ex art. 2 punto 25 del d.lgs n. 163/006 nel testo considerato CP_1 alla data di stipulazione del contratto di appalto dell' 8.05. 2007 . -) Ed infatti: a) risultano superati i limiti d'importo, atteso che la protrazione sine die di un appalto del valore mensile, al netto dell'IVA , di euro 19.800,00, di fatto, per quanto consta, protrattosi senza soluzione di continuità per oltre 7 anni , e dunque per almeno 84 mesi, supera grandemente il limite di euro 211.000,00 di cui all'art. 125 co 9 d.lgs n. 163/2006, giungendo ad un importo complessivo non inferiore ad 1.663.000,00 ; b) atteso, poi, anche il superamento del limite di euro 20.000,00 di cui all'art. 125 co 11 d.lgs n. 163/2006 , l'amministrazione opponente avrebbe dovuto rispettare e dar conto del ' rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento' e dell'obbligo di 'previa consultazione di almeno cinque operatori economici' , mentre nel caso di specie risulta documentalmente ( cfr delibera n. 72/2007, cit;
doc. 16 della seconda memoria ex art 183 co 6 c.p.c. di parte opposta, cit.) che l'appalto in esame fu affidato nel lontano 2007 alla ricorrente solo perché affidataria presso l'Azienda di altro servizio, di erogazione di gas medicinali, e dunque senza procedere ad alcuna consultazione di imprese concorrenti, nè soprattutto risulta, per quanto qui rileva, che il rispetto dei suddetti principi e dell'obbligo di consultazione di imprese concorrenti siano estati mai effettuati negli anni successivi, ancorchè la stessa opponente abbia espressamente CP_1 allegato in atto di opposizione l'esistenza di ulteriori imprese concorrenti che praticavano prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dalla ricorrente ed addirittura dell'esistenza, già nel 2013, di una convenzione con Consip spa relativa al servizio di cui si tratta;
-) un appalto oggetto di affidamento diretto che, dopo il primo contratto dell' 8 05 2007 successivo alla deliberazione del Direttore generale pt dell' opponente di febbraio 2007, si è protratto inizialmente per 5 anni prima CP_1 della prima gara indetta nel 2012, poi svoltasi nel 2013 e nello stesso anno annullata, e poi ancora per un altro anno, il
2014, cui attengono le fatture poste a base della domanda monitoria, non rispetta certamente il limite ex art 125 co 10 lett.
c) d.lgs n. 163/06 della ' misura strettamente necessaria' in cui l'affidamento diretto può essere disposto “..nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente..” ; -) parimenti, a fronte di un'urgenza palesatasi, a causa del riscontro di batteri della legionella già a gennaio del 2007, allorchè il Direttore Sanitario ha segnalato al Direttore
Generale la necessità di un intervento immediato, quella affrontata per 7 anni e senza soluzione di continuità con la protrazione di fatto dell'affidamento diretto alla ricorrente dei servizi connessi alla prevenzione della legionella, è diventata intrinsecamente non più qualificabile come “ …. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili..” che alla stregua della successiva lettera d) dell'art. 125 co 10 d.lgs n. 163/06 avrebbe potuto renderla legittima. In definitiva, nel periodo complessivo – 1.05.2014 – 30 09 2014- , cui attengono le prestazioni indicate nelle fatture richiamate nella domanda monitoria, e per il pagamento del cui corrispettivo la ricorrente ha agito, difetta la ravvisabilità di tutti i presupposti e limiti entro i quali è legittima la deroga alla procedura di evidenza pubblica per l' affidamento dei contratti della pubblica amministrazione, in base alla normativa di rango primario ed inderogabile perchè posta a salvaguardia degli interessi generali , di rilevanza costituzionale ed in parte anche comunitaria - cfr art. 97 Cost;
117 Cost - di tutela della legalità e trasparenza dell'agire delle P.A.., di controllo sulla spesa pubblica, di tutela della concorrenza”;
-tale motivazione non è scalfita dal gravame, fondato su considerazioni astratte e che si risolvono in censure del tutto generiche alla pronuncia di primo grado (sicchè il motivo, a ben guardare, è prima che infondato, inammissibile ex art. 342
c.p.c.) e può essere integralmente condivisa dalla Corte;
-qui non si dubita della esecuzione delle prestazioni di cui in parola, ma non è questo il fattore dirimente: di contro, quel che rileva è che le prestazioni sono state eseguite “per chiamata diretta”, ovvero in attuazione di un contratto risalente a oltre sette anni prima, allorchè le ragioni di urgenza – di cui al cit. art. 125 Cod. appalti pubblici – erano venute meno;
né va trascurato- e anzi è profilo di per sé idoneo ad escludere la fondatezza della pretesa dell'appellante- che vi è effettivamente ragione di dubitare, fortemente, della coincidenza tra le prestazioni effettivamente eseguite e quelle previste dal contratto in parola (ricadendo ovviamente l'onere della relativa prova sull'appellante); l'”affidamento diretto”, di prestazioni del rilievo economico in parola (ben oltre il tasso soglia) è avvenuto in palese dispregio della normativa di riferimento surrichiamata, non potendosi più richiamare, nel 2014 (rispetto all'”affidamento” del 2007) nessuna esigenza (sopravvenuta o straordinaria) di urgenza, sicchè correttamente il tribunale ha dichiarato nullo, incidentalmente, il rapporto contrattuale in parola;
-ne segue il rigetto del motivo in parola;
-costituisce domanda nuova (mai proposta in primo grado, come rilevato anche dal Tribunale), e quindi inammissibile in sede di appello, quella proposta ex art. 2041 c.c.; è sufficiente richiamare al riguardo Cass. 18145 del 06/06/2022:
“La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchim ento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”; neppure vanno trascurate, inoltre, le ricadute negative in termini di diritto di difesa di controparte (attesa la diversità dei presupposti dell'azione contrattuale rispetto a quella, appunto nuova, di ingiustificato arricchimento)
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo;
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 13.000,00 oltre competenze di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data della decisione Il Presidente est.