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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/11/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DE MARCHI DENIS, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GANASSINI COSTANZA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori e , con collocamento Parte_1 Controparte_1
prevalente presso la residenza materna.
2. Contribuzione al mantenimento della figlia minore da Persona_1
parte del padre con corresponsione in favore della Controparte_1
madre della somma mensile pari ad € 300,00, da Parte_1
versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alla mensilità di mantenimento precedente;
3. Corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra Controparte_1
dell'ulteriore somma pari ad € 2.600,00, quale Parte_1
importo ad oggi residuo, a titolo di contributo al mantenimento arretrati per la figlia minore . Persona_1
4. La somma di cui al punto che precede verrà corrisposta dal sig. in Per_1
favore della sig.ra mediante rate mensili di importo ciascuna Parte_1
pari ad € 50,00 in aggiunta al sopraindicato contributo mensile per il mantenimento di cui al punto 2 della figlia minore (e Persona_1
dunque € 50,00 + € 300,00 = € 350,00 mensili).
5. Corrisposta integralmente la somma di cui al punto n. 3 secondo le modalità indicate al punto n. 4, il sig. contribuirà al mantenimento Per_1
della figlia così come concordato al punto n. 2.
pagina 2 di 4 6. Diritto/dovere di visita del padre a weekend alterni dal Controparte_1
venerdì post scuola al lunedì mattina, quando lo stesso riaccompagnerà
la figlia a scuola;
un pomeriggio a settimana, con pernottamento presso il padre sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
Persona_1
7. Con riferimento alle vacanze estive, il padre terrà la Controparte_1
minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
8. Nelle festività natalizie e pasquali, la minore starà a Natale con un genitore e a Capodanno con l'altro, a Pasqua con un genitore e a
Pasquetta con l'altro, al-ternando lo schema l'anno successivo;
9. Relativamente ad eventuali variazioni del diritto/dovere di visita che si rendessero necessarie, i genitori esprimono sin d'ora il rispettivo consenso ad apportare le eventuali modifiche e/o variazioni che si renderanno necessarie al ca-lendario stabilito con il presente accordo, in virtù degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore
[...]
. Per_1
10. Le parti altresì convengono sulla rinuncia dell'esperimento della CTU per la valutazione della complessiva condizione psicologica, nonché sulla rinuncia dell'audizione della minore così come disposte dal Per_1
Giudice Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano nell'ordinanza del
29.05.2025;
11. Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 26-
27/10/25, le parti, a modifica delle condizioni di cui al ricorso congiunto predisposto dalle parti in data 01/06/21 (cfr. doc. 1 attoreo) recepite con decreto del Tribunale di Verona, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1
alle condizioni sopra riportate. Controparte_1
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 31/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DE MARCHI DENIS, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GANASSINI COSTANZA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori e , con collocamento Parte_1 Controparte_1
prevalente presso la residenza materna.
2. Contribuzione al mantenimento della figlia minore da Persona_1
parte del padre con corresponsione in favore della Controparte_1
madre della somma mensile pari ad € 300,00, da Parte_1
versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alla mensilità di mantenimento precedente;
3. Corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra Controparte_1
dell'ulteriore somma pari ad € 2.600,00, quale Parte_1
importo ad oggi residuo, a titolo di contributo al mantenimento arretrati per la figlia minore . Persona_1
4. La somma di cui al punto che precede verrà corrisposta dal sig. in Per_1
favore della sig.ra mediante rate mensili di importo ciascuna Parte_1
pari ad € 50,00 in aggiunta al sopraindicato contributo mensile per il mantenimento di cui al punto 2 della figlia minore (e Persona_1
dunque € 50,00 + € 300,00 = € 350,00 mensili).
5. Corrisposta integralmente la somma di cui al punto n. 3 secondo le modalità indicate al punto n. 4, il sig. contribuirà al mantenimento Per_1
della figlia così come concordato al punto n. 2.
pagina 2 di 4 6. Diritto/dovere di visita del padre a weekend alterni dal Controparte_1
venerdì post scuola al lunedì mattina, quando lo stesso riaccompagnerà
la figlia a scuola;
un pomeriggio a settimana, con pernottamento presso il padre sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
Persona_1
7. Con riferimento alle vacanze estive, il padre terrà la Controparte_1
minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
8. Nelle festività natalizie e pasquali, la minore starà a Natale con un genitore e a Capodanno con l'altro, a Pasqua con un genitore e a
Pasquetta con l'altro, al-ternando lo schema l'anno successivo;
9. Relativamente ad eventuali variazioni del diritto/dovere di visita che si rendessero necessarie, i genitori esprimono sin d'ora il rispettivo consenso ad apportare le eventuali modifiche e/o variazioni che si renderanno necessarie al ca-lendario stabilito con il presente accordo, in virtù degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore
[...]
. Per_1
10. Le parti altresì convengono sulla rinuncia dell'esperimento della CTU per la valutazione della complessiva condizione psicologica, nonché sulla rinuncia dell'audizione della minore così come disposte dal Per_1
Giudice Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano nell'ordinanza del
29.05.2025;
11. Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 26-
27/10/25, le parti, a modifica delle condizioni di cui al ricorso congiunto predisposto dalle parti in data 01/06/21 (cfr. doc. 1 attoreo) recepite con decreto del Tribunale di Verona, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1
alle condizioni sopra riportate. Controparte_1
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 31/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4