Articolo 338 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 337Articolo 339
Versione
12 maggio 1963
Art. 338. I residui passivi alla chiusura dell'eser-
cizio 1944-45 sono stabiliti nelle seguenti
somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1944-45 (art. 334) ........................... L. 254.392.205,91 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 336) ............... " 576.640.396,31
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 831.032.602,22
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963