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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2820/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2820/2024
All'udienza del giorno 29 maggio 2025 innanzi al giudice dott. Andrea
Pappalardo, sono comparsi:
per parte attrice : l'avv. PETRELLA LUIGI ALBERTO;
Parte_1
per la parte convenuta / resistente l'avv. Controparte_1
MANFIOLETTI MARCO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 1 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2820/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PETRELLA LUIGI ALBERTO, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MANFIOLETTI MARCO, domiciliatario;
- parte convenuta -
ed avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito derivante da rapporto locatizio.
CONCLUSIONI
formulate dal procuratore di parte attrice : Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale adito, per i suddetti motivi, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa;
revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.2271/24 in quanto il pagina 2 di 10 sig. non deve restituire l'importo di € 400,00 + interessi al Parte_1
sig. visti i danni dallo stesso cagionati all'immobile del sig CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig.
Controparte_1
si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1) vero che il battiscopa dell'appartamento del sig. presentava Parte_1
danni e necessitava di essere sostituito;
2) vero che le tubature idrauliche dell'appartamento del sig. erano Parte_1
intasate e necessitavano di essere spurgate.
Si indicano a testi i sig.ri:
Testimone_1
“; Testimone_2
formulate dal procuratore di parte convenuta Controparte_1
“nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 914/2024 R.G. n. 2271/2024, e per l'effetto condannare a pagare a le somme come Parte_1 Controparte_1
indicate nel decreto ingiuntivo, per l'importo complessivo di € 640,24, oltre interessi legali e moratori ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. fino al saldo effettivo,
oppure, in via subordinata, condannare a pagare a Parte_1 [...]
le minori somme eventualmente dovute, detraendo dalla somma di CP_1
€ 640,24 l'importo di € 130,00, o tutt'al più di € 175,00, per la sistemazione del pagina 3 di 10 , sempre oltre interessi legali e moratori sulle somme dovute, ex art. Parte_2
1284, commi 1 e 4, c.c., fino al saldo effettivo, rigettata ogni altra pretesa avanzata da;
in via di ulteriore subordine, condannare in ogni Parte_1
caso a pagare a la somma riconosciuta di Parte_1 Controparte_1
€ 165,75, sempre oltre interessi come già specificati;
con vittoria di spese di lite, sia della fase monitoria sia della presente fase di opposizione, nonché delle spese per il procedimento di mediazione,
comprensive dei compensi di avvocato e delle indennità versate all'Organismo
di Mediazione.
In via istruttoria:
- ammettersi interpello formale del sig. sulle circostanze di Parte_1
cui ai punti nn. 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12) della narrativa del presente atto, da intendersi preceduti da “Vero che”;
- ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui ai punti nn. 4), 5), 6), 7),
10), 11), 12) della narrativa del presente atto, da intendersi preceduti da “Vero
che”, epurati da eventuali giudizi o valutazioni e riservata migliore capitolazione.
Si indicano quali testimoni:
1- , residente in [...]; Tes_3
2- dell'agenzia immobiliare Immobilien Studio, corrente in Testimone_4
Bolzano (BZ), viale Druso 287.
Si chiede sin d'ora che i suddetti testi vengano sentiti a controprova sui capitoli di prova eventualmente ammessi per controparte.
pagina 4 di 10 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari in quanto valutativi e generici. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Pacifica l'interruzione del rapporto contrattuale tra le parti avente per oggetto immobile ad uso abitativo, la ricezione da parte del locatore di cauzione per € 2.400,00 e l'avvenuta restituzione del minore importo di € 2.000,00.
Dati per noti i temi del contendere, è documentato ed incontestato che in data 4.8.2023 avveniva la restituzione dell'immobile al locatore.
In particolare, dal relativo verbale (doc. 2 di parte convenuta) si evince che il locatore “… conferma di aver ricevuto l'appartamento … nello stato perfetto, pulito e
senza danni … Il battiscopa nella division(e) della cucina viene sostituita a spese
dell'inquilino, sig. . Esso si era gonfiato a ca(u)sa della fuoriuscita Controparte_1
d'acqua dal freezer…”.
È inoltre incontestato che la sostituzione del battiscopa non sia avvenuta a spese dell'opposto, dichiaratosi più volte disponibile anche mediante l'offerta dell'importo di € 175,00 a tale titolo (doc. 11 di parte opposta).
II.
La domanda dell'opponente, che a motivo della mancata restituzione del restante importo della caparra per € 400,00 eccepiva controcredito per asseriti danni “… di cui il sig. non poteva accorgersi il giorno della restituzione …” CP_2
è infondata per più ragioni.
pagina 5 di 10 In primo luogo, perché la restituzione di tale importo veniva subordinata alla verifica di eventuali debiti per spese condominiali a carico del conduttore -
da porre eventualmente in compensazione – che nella fattispecie sono inesistenti.
Sul punto lo stesso opponente riconosce credito a tale titolo in favore dell'opposto (pag. 2, quart'ultima e terz'ultima riga del ricorso).
In secondo luogo, viene fatto valere il danno al battiscopa, già contemplato del verbale di restituzione, tuttavia per dimensioni ed importo sicuramente non riconducibile a quanto contemplato nell'accordo tra le parti.
In terzo luogo, perché l'ulteriore danno eccepito dall'opponente – avente per oggetto le spese relative allo spurgo della colonna d'acqua – non possono dirsi ragionevolmente riconducibili al conduttore.
In ordine a tutti tali punti questo Giudice, nel provvedere sulla richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, con ordinanza dd.
28.3.2025 rilevava “… che la restituzione dell'importo di € 400,00 era stata
subordinata alla mancanza di arretrati nel pagamento delle spese condominiali da parte
del conduttore-opposto (cfr. verbale di consegna immobile in atti); che il conduttore non
solo non risultava in debito per tali spese, ma addirittura in credito;
che il calcolo degli
interessi legali risulta corretto;
che l'importo di € 165,75 (cfr. pag. 2 del ricorso
monitorio) risulta parimenti corretto e per giunta non contestato (cfr. pag. 2 della
citazione); che, per contro, le spese per l'intervento di Alispurgo ben difficilmente
possono essere poste a carico dell'opposto, sia perché sostenute a distanza di circa 10
mesi dalla riconsegna dell'immobile – che, tra l'altro, non si deduce essere stato occupato
pagina 6 di 10 molto dopo la restituzione da parte del conduttore - sia perché, per comune esperienza, le
spese di spurgo della colonna di scarico sono a carico del condominio e destinate a porre
rimedio ad effetto inevitabile del periodico accumulo di residui vari provenienti dagli
scarichi dei vari condomini;
che le spese per la sostituzione del battiscopa „… nella
divisione della cucina …“ (cfr. verbale di restituzione appartamento dd. 4.8.2023) è
previsto vadano a carico del conduttore-opposto, che per tale titolo di spesa offriva la
somma di € 175,00 (doc. 11 di parte convenuta), mentre controparte produceva
preventivo di spesa per il minore importo di € 130,00; che tale ultimo importo si riferisce
espressamente al limitato intervento su entrambe le lunghezze della parete divisoria, con
ciò dovendosi intendere la spesa contemplata nel verbale de quo, non potendosi invece
ritenere che il verbale si riferisse alla sostituzione di ben 18 metri lineari di battiscopa,
come da preventivo;
che pertanto si ritiene corretto quantificare per l'intervento di
sostituzione del battiscopa l'importo di € 130,00, da rivalutarsi alla data odierna e
pertanto pari ad € 133,90; che tale ultimo importo va detratto dall'importo ingiunto;
che
pertanto l'opposizione non solo non è fondata su prova scritta, ma risulta smentita da
prova scritta e va pertanto concessa la provvisoria esecuzione per il limitato importo di €
506,34, oltre interessi come da domanda monitoria …”.
Vanno qui pertanto richiamati i medesimi elementi argomentativi posti a fondamento dell'ordinanza de qua.
Va infine osservato, come già rilevato nella medesima ordinanza, in ordine alle istanze istruttorie delle parti, che i capitoli di prova formulati da parte opponente non sono ammissibili, perché pacifico il primo, non rilevante ai fini di causa il secondo per le ragioni sopra indicate;
che i capitoli di prova di pagina 7 di 10 controparte sono parimenti inammissibili, perché relativi a fatti irrilevanti o provati per documenti.
Le pretese di parte opposta, recate dall'opposto decreto ingiuntivo,
risultano provate per tabulas.
Parimenti la pretesa risarcitoria di parte opponente relativa al battiscopa nella limitata entità di cui sopra, può quantificarsi nello stesso ammontare indicato dall'opponente (doc. 3 di parte opponente).
L'opponente va pertanto condannato al pagamento delle seguenti somme:
- € 565,75 per capitale (€ 400,00 + € 165,75);
- € 60,82 per interessi legali calcolati su € 2.400,00 dal 1.2.2023 al 4.8.2023);
- € 14,05 per interessi legali calcolati su € 400,00 dal 1.2.2023 al 5.8.2023 al
31.7.2024, data della domanda giudiziale);
per complessivi € 640,62, da cui detrarre l'importo di € 133,90 per le spese di riparazione del battiscopa rivalutato ad oggi (€ 130,00 + € 3,90), per un totale di €
506,72.
Sulla somma capitale di € 431,85 sono inoltre dovuti gli interessi – calcolati ex art. 1284, comma 4 c.c. – dal 1.8.2024 sino al saldo.
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta, ove tuttavia la differenza tra l'importo recato dal decreto ingiuntivo e quella dovuta all'opposto -
costituita dalla spesa relativa al battiscopa oggetto di offerta poi non accettata dall'opponente – non può essere ricondotta a parte opposta.
pagina 8 di 10 L'esito di lite comporta condanna dell'opponente al rimborso a controparte delle spese processuali relative alla fase monitoria, alla fase di negoziazione e al presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna
a pagare, in favore di , per le ragioni Parte_1 Controparte_1
indiate in motivazione, la complessiva somma di € 506,72, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. calcolati sulla somma capitale di € 431,85 dal 1.8.2023 sino al saldo;
condanna
al rimborso in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite:
- della fase monitoria, che liquida per compensi in € 473,00 complessivi,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- del presente processo – compresa la fase di negoziazione - che liquida in €
169,01 per spese vive e in complessivi € 862,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bolzano, il giorno 29/05/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 10 di 10