Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1070/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1070/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Tuberti
ATTORE-OPPONENTE
nei confronti di e per essa (P.I. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Casella Pacca
di Matrice
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
ha formulato opposizione avverso il precetto notificatogli da e Parte_1 Controparte_1
per essa, quale procuratrice, con il quale gli veniva intimato di Controparte_2
corrispondere la somma di € 1.446.542,86 a titolo di debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 808/14
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1070/2024
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.4.2014, nei confronti di e Parte_1 Per_1
, munito di formula esecutiva in data 8.5.2014, notificato in data 16.5.2014 a e
[...] Persona_1
in data 23.5.2014 a e non opposto. Nell'atto di opposizione il sig. ha Parte_1 Parte_1
contestato: - il difetto di legittimazione attiva della società procuratrice per nullità della procura;
-
l'omessa prova del contratto di cessione del credito precettato e della sua inclusione tra quelli ceduti;
-
l'indeterminatezza dell'atto di precetto e il superamento dell'importo massimo garantito.
L'opponente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale:
«voglia il Tribunale adito: - in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con
provvedimento inaudita altera parte ed evitare in tal modo che e per essa quale procuratrice Controparte_1 [...]
possa promuovere l'esecuzione in danno del sig. ; - in tesi: dichiarare Controparte_2 Parte_1 il difetto di legittimazione attiva della intimante società per la nullità del mandato Controparte_2
di cui a procura nelle firme dal notaio Dott. in data 18.10.2022 da - mandante - a Persona_2 Controparte_1
- mandataria - per le ragioni espresse in narrativa, secondo le previsioni di cui agli Controparte_2
artt. 1410, 1324 e 1346 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto;
- accertare altresì il difetto di
legittimazione attiva della intimante per omessa individuazione del credito intimato quale credito oggetto di asserita
Con cessione in blocco in favore di e poi a seguito di “cartolarizzazione” acquistato da e CP_1 CP_1
dichiarare, per l'effetto, la nullità del precetto opposto. - accertare e dichiarare la carenza della titolarità del diritto
sostanziale fatto valere in capo a - in subordine: accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità o Controparte_1 comunque l'irregolarità del precetto opposto attesa la carenza dei presupposti di certezza e determinabilità nella
quantificazione dell'importo intimato oltre ad essere comunque superiore all'importo massimo garantito dalle
fideiussioni sottoscritte dal sig. come descritto e precisato in narrativa. - dichiarare che e Parte_1 Controparte_1
per essa quale procuratrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per Controparte_2
tutti i motivi esposti e dedotti in premessa. Si insiste nella istanza di sospensione della esecutività del titolo de quo
con provvedimento inaudita altera parte ex art. 615 comma I cpv c.p.c., richiamando quanto dedotto al punto 4) del
presente atto, con riserva di allegazione di specifico ricorso ex art. 615 comma I cpv c.p.c. - condannare controparti al
pagamento LE spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore che si dichiara
antistatario».
Si è costituita a mezzo della mandataria , Controparte_1 Controparte_2
ricostruendo le vicende successorie relative al credito ingiunto e contestando le avverse deduzioni. Ha
concluso nei seguenti termini:
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«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione ex
adverso formulata, confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto nella misura intimata, con conseguente
rigetto della spiegata opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto. Vittoria di spese e compensi
di giudizio».
Nell'ambito del sub-procedimento 1070-1/2024 aperto per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, all'udienza del 26.6.2024, parte opponente ha altresì sollevato eccezione relativa al difetto di legittimazione della controparte a svolgere le attività di recupero crediti per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.6.2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione acquisita in atti ed è stata rinviata all'udienza ai sensi dell'art. 189, comma 4, c.p.c. al 6.3.2025, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnando termini fino a 60 giorni prima per la precisazione LE conclusioni, fino a
30 giorni prima per la comparsa conclusionale e fino a 15 giorni prima per la replica. Con decreto del
7.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
●●●●●●●
In primo luogo, parte attrice ha contestato la nullità della procura conferita dall'attuale (asserito)
titolare del credito ( alla mandataria processuale ( Controparte_1 Controparte_2
per la mancata indicazione dello specifico credito o della tipologia di credito oggetto del mandato.
Il motivo è privo di pregio.
Risulta infatti prodotta in giudizio la procura speciale per atto notarile del 20.10.2022 con cui
[...]
conferiva a il potere di «agire in nome e per conto della CP_1 Controparte_2
Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo
svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società».
Nell'atto sono poi specificati tali compiti e, tra gli altri, si legge: « 4) eleggere domicilio e sottoscrivere atti
di costituzione in mora, revoca e risoluzione di contratti bancari anche a mezzo notificazione da parte di
Pubblico Ufficiale, fare precetti e ricorsi anche in materia di volontaria giurisdizione», nonché « 14) curare
innanzi ad ogni Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa competente ogni azione, ivi comprese le opposizioni,
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compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare i Crediti e/o le relative garanzie promuovendo, se del caso,
le azioni giudiziali o resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad
esaurimento» (doc. 1 opposta). La procura, dunque, non solo esiste, ma ha un oggetto ben determinato e tutt'altro che “evanescente”.
Con il secondo motivo di opposizione, il sig. ha contestato il difetto di legittimazione attiva Parte_1
di quale mandataria di asserendo la mancata Controparte_2 Controparte_1
dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito precettato e della sua asserita inclusione nell'operazione di cessione in blocco a A tal proposito ha argomentato che Controparte_4
non sarebbe sufficiente il riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco,
in difetto di prova della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
Giova ricordare che, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione (anche, specificamente,
con ordinanza n. 17944/2023), «in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato
credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della
notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo
fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al
perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica
contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi,
anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da
parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della
notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi,
fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente
ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”
non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli
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individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se
il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».
La Suprema Corte ritiene pertanto che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non possa ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E tale principio, precisa la Cassazione, «vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in
qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di
regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla
banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.».
Se, quindi, la mera pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di cessione non è ritenuta di per sé idonea ai fini della prova della cessione, la stessa può comunque essere presa in considerazione dal giudice e liberamente valutata insieme ad altri specifici elementi presuntivi ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione. Ed invero, come ulteriormente precisato dalla S.C. nell'ordinanza sopra richiamata: «a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la
questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del
credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.».
Possono quindi profilarsi due distinte ipotesi: a) quella in cui, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione
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in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari;
in questo caso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'indicazione LE caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
b) quella in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e,
quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
«D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato
come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva
della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della
stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre
particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza
della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla
valutazione LE prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da
adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità» (cfr. Cass. n. 17944/2023; conformi le successive Cass. n. 10860/2024 e n. 3405/2024).
Dunque, a fronte della richiesta di produzione del contratto di cessione (che presuppone, per implicito, una contestazione della sua esistenza) e della specifica contestazione da parte del debitore ceduto del difetto di prova che tra i crediti ceduti a rientri quello qui azionato, l'applicazione dei richiamati principi al caso in esame richiede di verificare se la cessionaria, odierna opposta, abbia o meno fornito adeguata dimostrazione, anzitutto dell'esistenza del contratto, in secondo luogo dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti.
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Orbene, parte opposta ha ampiamente descritto le vicende che hanno portato al trasferimento del credito per cui è causa, precisando che, in attuazione del programma di risoluzione di quattro Banche
(tra cui BA Popolare dell'Etruria e del Lazio, originaria creditrice) disciplinato dal d.lgs. n. 180/2015
e dal d.l. n. 183/2015, è stato disposto l'iniziale trasferimento del credito dalla BA Popolare
dell'Etruria e del Lazio in favore del proprio dante causa. Più in particolare, ha rappresentato che con d.l. n. 183/2015 è stata costituita la al fine svolgere i compiti di Controparte_5
ente-ponte ai sensi del d.lgs. n. 180/2015; contemporaneamente a favore della stessa CP_5
e del Lazio è stata disposta, con provvedimento della BA d'Italia del 22.11.2015, la
[...]
cessione dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della BA Popolare dell'Etruria e del Lazio (doc. nn. 7 e 7a opposta, estratto della G.U. n. 302 del 30.12.2015 e relativo supplemento ordinario sulla quale è stata data notizia della costituzione, tra le altre, della società CP_5
e del Lazio avente per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'art.
[...]
42, d. lgs. 180/2015 con riguardo alla BPEL in risoluzione). L' è quindi succeduto, senza CP_6
soluzione di continuità, al corrispondente ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività
(doc. 8 opposta, estratto del provvedimento del 22.11.2015 con cui BA d'Italia ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della
[...]
, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, Controparte_7
posta in risoluzione con provvedimento della BA d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal
Ministro dell'Economia e LE Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 – (ente in risoluzione) a favore della del con sede in Roma). Controparte_5 CP_8
Successivamente, con provvedimento della BA d'Italia del 26.1.2016, è stato imposto il trasferimento alla “società veicolo” denominata “ ” di tutti i crediti Controparte_4
appostati a sofferenza alla data della risoluzione (22.11.2015) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n.
180/2015 (doc. 9 opposta, estratto della G.U. n. 64 del 17.3.2016 sulla quale è stata data notizia, ai sensi del d. lgs. n. 180/2015, che «la BA d'Italia, con provvedimento del 26.1.2016 ha disposto che i crediti in
sofferenza risultanti dalla situazione contrabile individuale di BA Popolare dell'Etruria e del CP_7
al 30 settembre 2015 per effetto del provvedimento n. 1241114 del 22 novembre 2015 di cessione
[...]
LE attività e passività siano ceduti a ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Controparte_9
legislativo n. 180/2015»).
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Ebbene sul punto deve evidenziarsi che tra i crediti qualificati “in sofferenza” alla data della risoluzione, ossia al 22.11.2015, debbono indubbiamente farsi rientrare i rapporti oggetto di causa,
posto che il decreto ingiuntivo alla base del precetto opposto è stato emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.4.2014, munito di formula esecutiva in data 8.5.2014, notificato in data 16.5.2014 a Per_1
e in data 23.5.2014 a e non opposto.
[...] Parte_1
Infine, in data 15.6.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/1999, si colloca l'acquisto da parte di di una pluralità di crediti Controparte_1
individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. rientranti nella titolarità di Controparte_4
L'opposta non ha prodotto copia del contratto concluso tra le parti, ma non è seriamente
[...]
dubitabile che esso esista atteso che il dott. Nicola Atlante, notaio in Roma, con due certificazioni datate 24.6.2024, ha attestato che i crediti vantati nei confronti della Controparte_10
sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da
[...] Controparte_4
in favore di con atto di cessione avvenuto il 15.6.2017 (doc. 5 e 6).
[...] CP_1
Insomma, un pubblico ufficiale ha certificato l'esistenza del contratto di cessione, confermando oltretutto la ricomprensione dei crediti nei confronti della società (della quale il CP_10
era fideiussore) tra quelli oggetto di cessione, con tanto di elenchi certificati recanti i numeri Parte_1
di NDG associati ai vari rapporti in sofferenza.
Non solo, dunque, la cessione esiste, ma il credito oggetto di causa ne costituisce senza ombra di dubbio parte integrante. Anche volendo trascurare la suddetta certificazione notarile, non può non valorizzarsi il fatto stesso che dispone materialmente della copia esecutiva del titolo CP_1
esecutivo (segnatamente del decreto ingiuntivo n. 808/2014 emesso dal Tribunale di Arezzo;
doc. 13
opposta), che non può che essere stata consegnata alla cessionaria dalla relativa cedente proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto soggettivo.
Parte convenuta ha dunque allegato una serie di elementi che possono ritenersi, conformemente ai criteri presuntivi di matrice pretoria sopra richiamati, indizi gravi, precisi e concordanti della titolarità
del credito in capo alla medesima. Al riguardo, va peraltro anche rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del
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relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 15884/2019 e Cass. n. 31188/2017; il principio sopra richiamato risulta, peraltro, ulteriormente corroborato dalla recente pronuncia n. 25400/2023,
resa dalla Suprema Corte sullo specifico tema della prova della cessione in favore di da CP_1
parte della ove si è affermato che «dall'esame dell'allegato 4 si evince che i crediti Controparte_4
ceduti sono i crediti di cui il cedente era titolare, derivanti da finanziamenti regolati Controparte_4
dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria,
classificati in sofferenza, trasferiti da NU BA LE CH SP (unitamente ad altre banche) al cedente ai
sensi degli artt. 46 e 47 del decreto 180 con i provvedimenti di BA d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863
del 26 gennaio 2016 e da NU BA LE CH SP (unitamente ad altre banche) al cedente ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto 180 con i provvedimenti di BA d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del
30 dicembre 2016. La cessione "in blocco" a ha dunque riguardato tutti i crediti classificati in CP_1
sofferenza di NU BA LE CH (tra cui quello azionato), già ceduti "in blocco" a Controparte_4
la cui legittimazione ad agire in giudizio non è stata peraltro contestata dalle ricorrenti nella precedente fase di
giudizio»).
In conclusione, è, quindi, possibile affermare che parte convenuta ha fornito adeguata prova sia della stessa sussistenza del contratto di cessione, sia dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti, considerato, tra l'altro, che l'eccezione dell'opponente, invece, deve ritenersi generica, essendo limitata a contestare il trasferimento dei crediti oggetto di giudizio, senza prospettare alcun elemento concreto per dubitare della veridicità
LE specifiche allegazioni del successore o dell'effettiva inclusione dei titoli nell'oggetto della cessione. Le doglianze sul punto meritano, pertanto, di essere respinte.
Del pari infondata è l'eccezione, sollevata in occasione dell'udienza del 26.6.2024, concernente la violazione LE previsioni di cui alla L. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, per asserita mancata iscrizione della opposta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Giova preliminarmente precisare che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n.
130/1999, la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più
crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o
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altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o
special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi, incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Nello specifico, l'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico,
presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli, il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali. Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, «il
prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti
incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento». Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge «i servizi
indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono
prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del
medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti» L'art. 2, comma 6-bis, prevede infine che «i soggetti
di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo».
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il
“servicer” (o “master servicer”), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del
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credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato dal master servicer a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.
Ciò chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, deve evidenziarsi che merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che «non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del
settore bancario (e, più in generale, LE attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente
tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
BA d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per
trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze LE condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di
crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche
esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo
sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del
T.U.B.» (cfr. Cass. n. 7243/2024).
Anche in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, chiamato in causa con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi, nel maggio scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quella appena menzionata, nonché la n. 4427/2024 che tuttavia non pare pertinente nella fattispecie, n.d.r.) delineano
un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal
giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per
l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari),
e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito»
(Decreto Primo Pres. n. 13749 del 17 maggio 2024).
Questo giudicante, pur ben conscio dell'esistenza di pronunce dissonanti presso la giurisprudenza di merito (per il vero per lo più antecedenti o coeve agli arresti della giurisprudenza di legittimità
appena esaminati), ritiene di dover condividere gli approdi ai quali è pervenuto il giudice nomofilattico (peraltro recentemente già fatti propri anche dal collegio competente sui reclami avverso
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i provvedimenti del G.E. di questo Tribunale, nonché dalla Corte d'Appello di Firenze: si vedano le pronuncia del 20.9.2024 e del 23.3.2025, reperibili nella banca dati di merito cui può accedersi dal sito del ministero della giustizia), dovendosi peraltro privilegiare l'uniforme applicazione del diritto a livello nazionale soprattutto nell'ambito di tematiche a tal punto rilevanti e “seriali” dal punto di vista sistematico.
Con l'ultimo motivo di opposizione, il sig. contesta la validità dell'atto di precetto opposto Parte_1
per incertezza, indeterminatezza e indeterminabilità del credito intimato nel suo ammontare nonché
per il superamento dell'importo massimo di € 819.000,00 garantito tramite le fideiussioni sottoscritte rispettivamente nelle date del 20.11.2007, 30.04.2008, 17.02.2009 e 08.08.2011.
Deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata, non essendo necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito (Cass. n. 11281/1993; Cass. n.
4008/2013).
Quanto invece ai limiti della fideiussione prestata, dalla documentazione in atti emerge che il titolo esecutivo posto alla base del precetto rispetta il massimale predetto, posto che il decreto ingiuntivo pone a carico dei fideiussori e la somma di € 666.426,78, oltre Parte_1 Persona_1
interessi convenzionali, il tutto entro i limiti LE fideiussioni prestate, oltre spese ed onorari del procedimento monitorio. (doc. 2 opponente). Tale somma si è accresciuta successivamente all'emissione di tale decreto, stante il protratto inadempimento degli obbligati e il maturare degli interessi.
Ebbene, occorre osservare che, da un lato, la fideiussione si estende, ai sensi dell'art. 1942 c.c., agli accessori del debito principale, i quali sì vincolano il fideiussore entro il massimo garantito;
dall'altro lato, tuttavia, a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore , sono iniziati a decorrere gli interessi di mora, addebitabili in proprio allo stesso.
L'incremento che in tal modo subisce il debito del fideiussore (in quanto imputabile a suo specifico inadempimento) è svincolato da una correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia ed è
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autonomamente rilevante e non soggiace - a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso - al limite del massimale della fideiussione.
In materia, fin dalla pronuncia n. 103/1985, la Suprema Corte ha sostenuto che la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto - salva diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore sul punto - ai normali effetti di cui all'art. 1224 c.c. e, quindi,
all'obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito,
soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale;
tale orientamento si è mantenuto sino ai pronunciamenti più recenti in cui si osserva che «l'orientamento più volte concordemente espresso da
questa Corte (cfr. tra le altre: Sez. 3 16.1.1985 n. 103; Sez. 1 12.6.2001 n. 7885; Sez. 3 23.6.2009 n. 14621), cui
il Collegio aderisce, è nel senso: a) che l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della
garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura
ultralegale pattuita;
b) che quindi la mora del fideiussore nel pagamento al creditore dell'importo garantito non
può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto (salva diretta pattuizione tra fideiussore e
creditore, che nella specie non risulta esser stata tempestivamente allegata dalla banca nel giudizio di merito) ai
normali effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., cioè all'obbligo del fideiussore in mora di corrispondere, oltre il tetto
massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale (salva la prova di un maggior danno,
che tuttavia la sentenza definitiva non ha in alcun modo ravvisato e che del resto la sentenza non definitiva
aveva già escluso senza ricevere censure da parte della banca)» (Cass. n. 15370/2015).
Nella fattispecie in esame il precetto indica la somma complessiva di € 1.452.100,45, precisando che €
1.446.542,86 si riferiscono all'ammontare relativo alla sorte capitale e agli interessi (liquidati fino alla data dell'11.3.2024) derivanti dal decreto ingiuntivo n. 808/14 emesso dal Tribunale di Arezzo in data
30.4.2014., mentre il residuo è dovuto alle competenze liquidate nel procedimento monitorio e agli onorari riferiti all'atto di precetto oltre il costo della notifica e agli «interessi contrattualmente previsti
maturati e maturandi sino al saldo e le eventuali spese successive occorrende». Di conseguenza, poiché
nessuna particolare pattuizione è stata invocata dalla creditrice, deve ritenersi ingiustificata la pretesa di interessi nella misura convenzionale oltre il limite dell'importo garantito di € 819.000,00,
limitandosi il debito del sig. per l'eccedenza della garanzia, agli interessi nella sola misura Parte_1
legale.
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Tanto precisato, deve rammentarsi il principio per cui l'eccessività della somma portata dal precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. n. 5515/2008, richiamata anche in Cass. n.
27032/2014).
Per tali motivi, in definitiva, l'importo del debito di nei riguardi della società Parte_1
precettante è di € 666.426.,78 oltre interessi al tasso contrattuale come ingiunti nel decreto ingiuntivo n. 808/2014 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.4.2014, sino al limite dell'importo garantito di €
819.000,00 e, per l'eccedenza, al tasso legale, con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo n.
808/2014 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.4.2014, oltre spese e onorari del procedimento monitorio e dell'atto di precetto. In tali termini, pertanto, merita accoglimento parziale l'ultimo motivo di opposizione, dovendosi dichiarare il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per la somma come sopra stabilita.
Passando infine alle spese di lite, si rileva che «in tema di spese processuali, quando nel giudizio di
opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una
somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è
illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione LE spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa
possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente» (Cass.
n. 20374/2016). Nel caso di specie, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, il rigetto degli ulteriori motivi di opposizione, e considerando che la questione concernente l'applicazione dell'art. 106 TUB è stata risolta in maniera difforme dalla giurisprudenza di merito e che solo recentemente la Cassazione ha espresso un orientamento idoneo a garantire l'uniformità
LE decisioni nella materia in esame, si rinvengono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione integrale LE spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, accerta e dichiara che e per essa, quale procuratrice,
[...] Controparte_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma Controparte_2
di € 666.426,78 oltre interessi al tasso contrattuale come ingiunti dal d.i. n. 808/2014 emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 30.4.2014 sino al limite dell'importo garantito di € 819.000,00 e per l'eccedenza al tasso legale, con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 808/2014
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.4.2014, oltre spese e onorari del procedimento monitorio e dell'atto di precetto;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, 29 marzo 2025
Il giudice
Dott. Federico Pani
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