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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/07/2025, n. 10066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10066 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 50650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta n. 50650/2023 R.G. posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/04/2025, vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Foggia, via Parte_1 C.F._1
Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
- ricorrenti
e
(c.f. in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 72, presso lo studio dell'avv. Fabio
Coco che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opposta
Conclusioni della parte ricorrente:“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la
Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
Conclusioni per la parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della signora , per tutti i Parte_1
Pag. 1 a 5 motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
- rigettare le domande formulate dalla signora nei confronti di , poiché Parte_1 CP_1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti e argomentati in narrativa;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, e condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente;
Con ogni più ampia riserva istruttoria e documentale”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio di merito veniva introdotto nelle forme dell'art. 281 undecies c.p.c. dall'odierna ricorrente al fine di ottenere la consegna del contratto relativo al rapporto di credito revolving identificato con il n. 0010155000430970.
A fondamento del ricorso la deduceva: Parte_1
- di aver stipulato con la un contratto di credito revolving n. Controparte_3
0010155000430970;
- di aver richiesto con pec del 26/05/2023 l'invio di copia del contratto e dell'estratto conto storico;
- di aver ricevuto esclusivamente quest'ultimo documento, ma non anche il contratto costitutivo del rapporto;
- di esseri pertanto trovata nella necessità di dover introdurre il presente giudizio al fine di ottenere la consegna di detto documento, in ossequio a quanto previsto dagli artt.
117, 119 e 125 bis D.Lgs. 385/1993.
La resistente si costituiva eccependo di aver tempestivamente risposto alla richiesta stragiudiziale formulata dalla parte ricorrente, avendole comunicato in data 29/08/2023
l'impossibilità di consegnare copia del contratto originario, essendo quest'ultimo andato smarrito per cause non dipendenti dalla sua volontà.
Alla luce di tale circostanza, la resistente censurava la condotta processuale di parte ricorrente, la quale, benché consapevole dell'impossibilità materiale di ottenere l'esecuzione dell'invocata condanna alla consegna di documentazione, si sarebbe in ogni caso determinata ad introdurre il presente giudizio, pur in assenza di un concreto interesse ad agire.
Pag. 2 a 5 Inoltre, sempre a detta della resistente, ove le richieste fossero intese come formulate ai sensi dell'art. 119 TUB, allora le stesse sarebbero da respingersi, in quanto avanzate dopo il decorso del termine di prescrizione previsto dal comma quarto di detta disposizione.
Pertanto, chiedeva disporsi il rigetto della domanda di parte ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà della domanda proposta.
All'udienza di discussione del ricorso, tenutasi in forma cartolare, la replicava alle Parte_1 deduzioni di controparte rappresentando che, ai fini del decidere, sarebbe del tutto irrilevante la dichiarazione operata dalla con la email del 29/08/2023 atteso che, per un verso, CP_1 lo smarrimento del documento – meramente dichiarato dalla resistente – non sarebbe allo stato provato e che, per altro verso, detto evento – quand'anche dimostrato – non farebbe venir meno l'obbligo di consegna di quanto richiesto.
All'udienza del 04/06/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per la decisione della controversia sulla base della sola documentazione depositata agli atti del giudizio.
Pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/01/2025, in occasione della quale le parti procedevano alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avvenuta mediante lo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del 14/04/2025.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie non sono in contestazione né la pregressa esistenza della linea di credito – non più in essere dal 24/12/2018 – tra la ricorrente e la resistente, né il diritto di quest'ultima ad ottenere copia della documentazione contrattuale ad essa inerente ai sensi dell'art. 117
TUB.
Esaminando le difese della parte resistente, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata, atteso che l'obbligo di consegna dei documenti contrattuali, a differenza di quello inerente alla consegna della documentazione contabile, non
è disciplinato dall'art. 119 co. 4 TUB, quanto piuttosto dall'art. 117 di detto testo unico.
Lo stesso, quindi “non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB poiché non
Pag. 3 a 5 trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente (cfr. ex multis Corte App. Roma Sez. III, 03/11/2022, n.6933).
Nel caso di specie è pacifico che tra la chiusura del rapporto (24/12/2018) ed il compimento del primo atto interruttivo da parte della ricorrente (26/05/2023) fosse decorso un lasso di tempo inferiore al decennio.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che , nel costituirsi, rappresentava di aver tentato CP_1 di dare corso alla richiesta formulata dalla e, tuttavia, di non esserci riuscita a Parte_1 causa dello smarrimento della copia del contratto rimasta in proprio possesso.
Da tale circostanza deriverebbe una carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, la quale, quand'anche conseguisse una pronuncia di condanna, non potrebbe in ogni caso portarla in esecuzione, trattandosi di condanna ad un facere impossibile, qual è la consegna di un documento andato smarrito.
Orbene, osserva il Tribunale che l'eccezione di parte resistente non trova alcun riscontro probatorio, nemmeno indiziario, non avendo quest'ultima dato prova, anche solo indiretta, della materiale indisponibilità e della perdurante irreperibilità del documento richiesto.
In particolare, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito prodotta dalla ricorrente, cui si ritiene di dover dare seguito, “lo smarrimento del contratto, al pari del documento, determina l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di dare (art. 1463 c.p.c.), avente ad oggetto un cosa specifica […] Dovendo però la prova essere fornita dall'obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto non appare che l'estinzione dell'obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata;
la denuncia consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento, al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa. La mera dichiarazione di mancato rinvenimento, inoltre, potrebbe essere compatibile anche con il carattere meramente temporaneo dell'impossibilità” (cfr. Trib. Firenze
3523/2023).
In definitiva, deve ritenersi che lo smarrimento del contratto, meramente asserito dalla parte resistente, non può dirsi provato nel caso di specie nemmeno in via presuntiva. Se ne desume che, mancando la prova di tale circostanza, deve al contempo essere rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Pag. 4 a 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, attesa la peculiarità del rito prescelto dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna la a consegnare alla ricorrente copia del contratto di credito Controparte_1 revolving n. 0010155000430970;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 06/07/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta n. 50650/2023 R.G. posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/04/2025, vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Foggia, via Parte_1 C.F._1
Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
- ricorrenti
e
(c.f. in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 72, presso lo studio dell'avv. Fabio
Coco che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opposta
Conclusioni della parte ricorrente:“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la
Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
Conclusioni per la parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della signora , per tutti i Parte_1
Pag. 1 a 5 motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
- rigettare le domande formulate dalla signora nei confronti di , poiché Parte_1 CP_1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti e argomentati in narrativa;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, e condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente;
Con ogni più ampia riserva istruttoria e documentale”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio di merito veniva introdotto nelle forme dell'art. 281 undecies c.p.c. dall'odierna ricorrente al fine di ottenere la consegna del contratto relativo al rapporto di credito revolving identificato con il n. 0010155000430970.
A fondamento del ricorso la deduceva: Parte_1
- di aver stipulato con la un contratto di credito revolving n. Controparte_3
0010155000430970;
- di aver richiesto con pec del 26/05/2023 l'invio di copia del contratto e dell'estratto conto storico;
- di aver ricevuto esclusivamente quest'ultimo documento, ma non anche il contratto costitutivo del rapporto;
- di esseri pertanto trovata nella necessità di dover introdurre il presente giudizio al fine di ottenere la consegna di detto documento, in ossequio a quanto previsto dagli artt.
117, 119 e 125 bis D.Lgs. 385/1993.
La resistente si costituiva eccependo di aver tempestivamente risposto alla richiesta stragiudiziale formulata dalla parte ricorrente, avendole comunicato in data 29/08/2023
l'impossibilità di consegnare copia del contratto originario, essendo quest'ultimo andato smarrito per cause non dipendenti dalla sua volontà.
Alla luce di tale circostanza, la resistente censurava la condotta processuale di parte ricorrente, la quale, benché consapevole dell'impossibilità materiale di ottenere l'esecuzione dell'invocata condanna alla consegna di documentazione, si sarebbe in ogni caso determinata ad introdurre il presente giudizio, pur in assenza di un concreto interesse ad agire.
Pag. 2 a 5 Inoltre, sempre a detta della resistente, ove le richieste fossero intese come formulate ai sensi dell'art. 119 TUB, allora le stesse sarebbero da respingersi, in quanto avanzate dopo il decorso del termine di prescrizione previsto dal comma quarto di detta disposizione.
Pertanto, chiedeva disporsi il rigetto della domanda di parte ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà della domanda proposta.
All'udienza di discussione del ricorso, tenutasi in forma cartolare, la replicava alle Parte_1 deduzioni di controparte rappresentando che, ai fini del decidere, sarebbe del tutto irrilevante la dichiarazione operata dalla con la email del 29/08/2023 atteso che, per un verso, CP_1 lo smarrimento del documento – meramente dichiarato dalla resistente – non sarebbe allo stato provato e che, per altro verso, detto evento – quand'anche dimostrato – non farebbe venir meno l'obbligo di consegna di quanto richiesto.
All'udienza del 04/06/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per la decisione della controversia sulla base della sola documentazione depositata agli atti del giudizio.
Pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/01/2025, in occasione della quale le parti procedevano alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avvenuta mediante lo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del 14/04/2025.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie non sono in contestazione né la pregressa esistenza della linea di credito – non più in essere dal 24/12/2018 – tra la ricorrente e la resistente, né il diritto di quest'ultima ad ottenere copia della documentazione contrattuale ad essa inerente ai sensi dell'art. 117
TUB.
Esaminando le difese della parte resistente, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata, atteso che l'obbligo di consegna dei documenti contrattuali, a differenza di quello inerente alla consegna della documentazione contabile, non
è disciplinato dall'art. 119 co. 4 TUB, quanto piuttosto dall'art. 117 di detto testo unico.
Lo stesso, quindi “non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB poiché non
Pag. 3 a 5 trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente (cfr. ex multis Corte App. Roma Sez. III, 03/11/2022, n.6933).
Nel caso di specie è pacifico che tra la chiusura del rapporto (24/12/2018) ed il compimento del primo atto interruttivo da parte della ricorrente (26/05/2023) fosse decorso un lasso di tempo inferiore al decennio.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che , nel costituirsi, rappresentava di aver tentato CP_1 di dare corso alla richiesta formulata dalla e, tuttavia, di non esserci riuscita a Parte_1 causa dello smarrimento della copia del contratto rimasta in proprio possesso.
Da tale circostanza deriverebbe una carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, la quale, quand'anche conseguisse una pronuncia di condanna, non potrebbe in ogni caso portarla in esecuzione, trattandosi di condanna ad un facere impossibile, qual è la consegna di un documento andato smarrito.
Orbene, osserva il Tribunale che l'eccezione di parte resistente non trova alcun riscontro probatorio, nemmeno indiziario, non avendo quest'ultima dato prova, anche solo indiretta, della materiale indisponibilità e della perdurante irreperibilità del documento richiesto.
In particolare, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito prodotta dalla ricorrente, cui si ritiene di dover dare seguito, “lo smarrimento del contratto, al pari del documento, determina l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di dare (art. 1463 c.p.c.), avente ad oggetto un cosa specifica […] Dovendo però la prova essere fornita dall'obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto non appare che l'estinzione dell'obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata;
la denuncia consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento, al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa. La mera dichiarazione di mancato rinvenimento, inoltre, potrebbe essere compatibile anche con il carattere meramente temporaneo dell'impossibilità” (cfr. Trib. Firenze
3523/2023).
In definitiva, deve ritenersi che lo smarrimento del contratto, meramente asserito dalla parte resistente, non può dirsi provato nel caso di specie nemmeno in via presuntiva. Se ne desume che, mancando la prova di tale circostanza, deve al contempo essere rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Pag. 4 a 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, attesa la peculiarità del rito prescelto dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna la a consegnare alla ricorrente copia del contratto di credito Controparte_1 revolving n. 0010155000430970;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 06/07/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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