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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7/2022 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice designato a scioglimento della assunta riserva e decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 18.10.2022 da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), così come C.F._1 Parte_2 C.F._2 integrato in data 05.12.2022 e in data 27.04.2023, nell'ambito del procedimento unitario n. 7/2022
P.U.; letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 01.02.2024, depositato il 14.02.2024, con il quale veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
letta la relazione del 18.10.2022, anche quella integrativa del 05.12.2022 e quella conclusiva del
05.04.2024, dell'OC dott.SS. , che appare completa di quanto richiesto Controparte_1 dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e
69 CCII per l'ammissione dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
rilevato che nelle date del 05-06.04.2024 l'OC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto in data 08.03.2024 alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine di venti giorni erano pervenute osservazione da parte dei creditori BNL Spa, NT Consumer Bank Spa e IB BA Spa;
lette le osservazioni dei creditori;
lette le risposte alle osservazioni, effettuate dall'OC e dalla difesa dei ricorrenti, volte all'omologa del piano presentato;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere conceSS a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente poSS essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, comma 9, CCII).
Pag. 1 di 10 Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti e ciò alla luce delle considerazioni che seguono.
I ricorrenti e l'OC in merito alle cause del sovraindebitamento hanno dedotto che la situazione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti, coniugi e Parte_1 Parte_2 entrambi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente presso ASL Foggia e MIUR, sia derivata da una progressiva esposizione finanziaria originata da esigenze familiari di natura abitativa, sanitaria e ordinaria. È stato rappresentato che la causa principale dell'indebitamento è riconducibile all'acquisto e alla sistemazione dell'immobile destinato a stabile abitazione familiare, sito in Manfredonia, via Manganaro n. 12, per il quale veniva stipulato in data 27.06.2013 un mutuo ipotecario con S.p.A. dell'importo di €.185.000,00, successivamente surrogato con mutuo CP_2
BNL S.p.A. in data 31.05.2016. L'esposizione residua per tale contratto, comprensiva di interessi, è pari a €.204.886,32. A tale obbligazione si sono aggiunti un finanziamento per la stipula dell'assicurazione obbligatoria conneSS al mutuo (residuo €.11.270,15) e un ulteriore finanziamento chirografario erogato da BNL per la sanatoria delle difformità catastali e urbanistiche dell'immobile
(residuo €.9.856,86). Secondo quanto esposto, nei successivi esercizi i ricorrenti hanno contratto ulteriori obbligazioni al fine di adeguare l'immobile alle esigenze del nucleo familiare e di provvedere all'acquisto del mobilio essenziale. In particolare, è stato dedotto che nel 2017 veniva ottenuto un finanziamento con cessione del quinto presso NT (residuo €15.433,00) e nel 2018 un secondo con (residuo €10.125,00), portando l'onere complessivo mensile a €1.225,00 circa, a fronte CP_3 di un reddito complessivo mensile pari a €3.550,00. Nella prospettazione fornita dai ricorrenti e dall'OC, l'ulteriore ricorso al credito, avvenuto nel 2019 con IB (residuo €23.688,43) e CP_4
(residuo €28.232,04), era finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'immobile, all'acquisto di ulteriori arredi e di un'autovettura. In tale periodo, secondo quanto riferito, gli obblighi mensili da onorare salivano a circa €2.000,00. Nel medesimo arco temporale, i ricorrenti dichiarano di aver affrontato l'insorgenza di eventi straordinari di natura sanitaria, rappresentati dalla diagnosi in capo al figlio minore di disturbi del neurosviluppo, con conseguente necessità di terapie continuative, aggravando le uscite mensili. Inoltre, a seguito di ricovero del 06.12.2019, veniva diagnosticata al una patologia cardiaca, che richiedeva un intervento chirurgico eseguito nel Pt_1
2021. Alla luce di tali sopravvenienze, i ricorrenti riferiscono di aver fatto ricorso a ulteriori finanziamenti nel 2019 con TI (residuo €10.409,55 più €4.380,12) e (residuo Pt_3 complessivo di circa €7.500,00), finalizzati a far fronte alle esigenze mediche e familiari. Il credito
TI è stato ceduto a la quale ha ottenuto decreto ingiuntivo e Controparte_5 successivo atto di precetto nei confronti della sig.ra . Ulteriori esposizioni risultano in essere Pt_2 con AG UC (residuo €5.008,25) e (linea di credito di conto corrente con saldo CP_4 negativo pari a €3.526,14). In base a quanto riportato, alla data della relazione, i ricorrenti sostenevano obbligazioni mensili pari a circa €2.500,00, a fronte di un reddito mensile complessivo invariato pari a €3.550,00, con un residuo disponibile di €1.050,00, ritenuto dall'OC insufficiente per il sostentamento del nucleo familiare composto da cinque persone, di cui tre minori. Permangono ulteriori debiti nei confronti dell' per €353,94 (bolli auto), del Controparte_6
Pag. 2 di 10 Comune di Manfredonia per €1.105,00 (TARI anni 2019–2021) e della per €510,64 CP_7
(bolli auto anni 2020–2021).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, i ricorrenti e l'OC hanno concluso che l'esposizione debitoria, originata da cause riconducibili a esigenze abitative, familiari e sanitarie, risulta divenuta oggettivamente insostenibile rispetto alla capacità reddituale del nucleo familiare, determinando una condizione strutturale di sovraindebitamento dalla quale, secondo la loro prospettazione, può derivare la necessità di accedere alla procedura di composizione della crisi.
Sulla scorta di tali risultanze, deve escludersi la sussistenza di colpa grave in capo ai ricorrenti.
L'originario indebitamento risulta avviato con la stipula, in data 27 giugno 2013, di un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di €.185.000,00 con S.p.A., successivamente surrogato in CP_2 data 31 maggio 2016 con BNL S.p.A., destinato all'acquisto dell'immobile adibito a stabile abitazione familiare. Tale obbligazione veniva assunta in un contesto di stabilità economica, in cui entrambi i ricorrenti risultavano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
(rispettivamente presso ASL Foggia e MIUR), con un reddito mensile complessivo pari a circa
€.3.550,00, sufficiente a garantire la sostenibilità dell'impegno mensile complessivo di circa
€.850,00, derivante dal mutuo ipotecario, dal finanziamento per la sanatoria urbanistica e dall'assicurazione obbligatoria sul mutuo. L'incidenza delle obbligazioni sul reddito risultava pienamente compatibile con le esigenze di mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone, di cui tre minori.
L'indebitamento ha subito un incremento progressivo a partire dall'anno 2017, in concomitanza con la necessità di rendere l'immobile adeguato alle esigenze familiari attraverso l'acquisto del mobilio e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, con accesso a finanziamenti mediante cessione del quinto rispettivamente con NT (€.250,00) e (€.125,00). Anche in tale fase, il carico CP_3 mensile, pari a circa €.1.225,00, risultava compatibile con il reddito familiare, lasciando un margine disponibile di circa €.2.325,00 per le spese ordinarie. I successivi finanziamenti, richiesti nel 2019 con IB e erano destinati a completare i lavori di ristrutturazione, ad acquistare ulteriori CP_4 arredi e un'autovettura, e venivano contratti in un contesto che, pur prossimo al limite della sostenibilità, appariva ancora sorretto da una ragionevole prospettiva di equilibrio economico.
Non emergono elementi dai quali poSS desumersi che le somme ottenute siano state impiegate per finalità voluttuarie o estranee al soddisfacimento di bisogni essenziali;
al contrario, le obbligazioni risultano connesse a esigenze abitative, familiari e sanitarie. L'equilibrio economico del nucleo familiare risulta compromesso solo a partire dal 2019, in concomitanza con il verificarsi di eventi sopravvenuti e imprevedibili, tra cui la diagnosi di problemi di salute del figlio minore, che ha reso neceSSrio il ricorso continuativo a prestazioni specialistiche, e l'emersione della patologia cardiaca del Troiso, diagnosticata nel dicembre 2019, che ha comportato un successivo intervento chirurgico nel 2021. Tali circostanze hanno determinato un aumento del fabbisogno familiare e la necessità di reperire ulteriore liquidità mediante finanziamenti con e TI, con conseguente Pt_3 incremento dell'esposizione mensile a €.2.500,00, a fronte di un reddito invariato. La residua disponibilità mensile pari a circa €.800,00 risultava oggettivamente inadeguata per far fronte al mantenimento del nucleo, segnando una condizione di squilibrio strutturale. L'analisi dell'indebitamento in rapporto ai redditi percepiti e alle esigenze del nucleo familiare consente di ritenere che le obbligazioni siano state assunte con gradualità e in un contesto di iniziale sostenibilità
Pag. 3 di 10 economica, senza superare macroscopicamente la capacità reddituale almeno fino al 2018. Anche negli anni successivi, pur a fronte di un progressivo incremento dell'esposizione, non emergono elementi di imprudenza qualificata o di consapevole disinteresse per l'equilibrio finanziario, bensì condotte connesse alla necessità di fronteggiare spese inderogabili, in un contesto in cui la situazione reddituale appariva — almeno nella fase iniziale — sufficiente a giustificare le obbligazioni assunte.
In tale contesto, l'evoluzione negativa dell'equilibrio finanziario appare riconducibile a fattori oggettivi e progressivi, connessi al peso crescente degli oneri di rimborso rispetto al reddito disponibile, e non a scelte deliberatamente irresponsabili o manifestamente sproporzionate. Né, in relazione ai soggetti e alle loro conoscenze, era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle società finanziarie che hanno concesso i prestiti.
Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile. Si fonda sulla meSS a disposizione dei creditori della somma mensile di €.1.400,00, quale differenza tra entrate mensili (€.3.550,00) e spese per il sostentamento familiare (€.2.150,00) e prevede quanto segue:
(A) I debitori provvederanno al rimborso del 100% del capitale residuo, alla data di presentazione della proposta (maggio 2022) pari ad €.150.669,92 (€.204.886,32 capitale + interessi), vantato dalla
BNL S.p.A. (Creditore Privilegiato) a titolo di mutuo ipotecario del 31.05.2016 (Rep. n. 6398, Racc.
n. 4783, a firma del Notar Dott. , dell'importo originario complessivo di Persona_1
€.175.398,18 da restituirsi in n. 360 rate mensili (30 anni) dell'importo di €.711,41 al tasso legale originale del 2,70% annuo, con termine nell'anno 2046. Al capitale residuo verrà applicato il nuovo tasso di interessi dell'1,35% (pari al 50% del tasso originariamente pattuito, pari al 2,70%);
(A.1) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del credito residuo vantato da BNL S.p.a.
(Creditore Chirografario) a titolo di assicurazione sul mutuo ipotecario, dell'importo complessivo di
€.13.383,46 da restituirsi in 180 rate mensili (15 anni) dell'importo di €.67,81. Il debito residuo, alla data di presentazione della proposta (maggio 2022), ammonta ad €.11.270,15;
(A.2) I debitori provvederanno al rimborso del 100% del credito residuo vantato da BNL S.p.a.
(Creditore privilegiato/ipotecario) a titolo di finanziamento di liquidità identificato con il n. CK
1239532, dell'importo complessivo di €.13.500,00. Il debito residuo alla data di presentazione della proposta (maggio 2022), ammonta a complessivi €.9.856,86 maggiorato degli interessi calcolati al tasso di interesse dell'1,35%;
(B) I debitori provvederanno al rimborso del 60% del credito residuo vantato da Controparte_5
(ex TI) -Creditore Chirografario munito di titolo esecutivo-, pari a complessivi
[...]
€13.263,42 (di cui €11.913,11 di capitale, €.787,92 per compensi legali ed oneri di legge, €.145,50 per esborsi ed €.282,80 per compensi di precetto ed esborsi) giusta Decreto Ingiuntivo n. 1731/2021 del 16.09.2021 (R.G. n. 5313/2021) del Tribunale di Foggia ed atto di precetto del 13.12.2021;
(C) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del credito residuo con Creditore Controparte_8
Chirografario), per finanziamento/cessione del V dello stipendio della sig.ra del 10.10.2018 Pt_2 dell'importo complessivo di €.15.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€.125,00. Il debito residuo, all'attualità (del maggio 2022), ammonta ad €.10.125,00;
(D) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con IB S.p.A. (Creditore
Chirografario), per finanziamento/cessione del V dello stipendio della sig.ra del 05.03.2019 Pt_2
Pag. 4 di 10 dell'importo complessivo di €.39.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€325,00. Il debito residuo, all'attualità (del maggio 2022), ammonta ad €23.688,43;
(E) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con NT S.p.A. (Creditore
Chirografario), per finanziamento/cessione V dello stipendio del sig. del 01.06.2017 Pt_1 dell'importo complessivo di €.26.748,00 da restituirsi in 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€.222,91. Il debito residuo, all'attualità (del maggio 2022), ammonta ad €.15.433,00;
(F) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con AG UC S.p.A., per linea di credito con carta dell'importo residuo di €.5.008,25;
(G) I debitori provvederanno al rimborso del 60% del debito residuo con Compass S.p.A. (Creditore
Chirografario munito di titolo esecutivo), pari a complessivi €.8.266,80 (di cui €7333,38 di capitale,
€.787,92 per compensi legali ed oneri di legge, ed €.145,50 per esborsi) giusta Decreto Ingiuntivo n.
1184/2021 del 17.06.2021 (Tribunale di Foggia, R.G. n. 3618/2021);
(H) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con (Creditore Controparte_9
Chirografario) [1) per finanziamento con cessione del V dello stipendio del sig. del 31.12.2019 Pt_1 dell'importo complessivo di €.30.480,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€.254,00. Il debito residuo, all'attualità (maggio 2022), ammonta ad €.22.067,01; 2) per finanziamento 31.12.2019 dell'importo complessivo di €.3.802,70 da restituirsi in n. 60 rate mensili
(5 anni) dell'importo di €.69,14. Il debito residuo, all'attualità (31.01.2022), ammonta ad €.2.638,89;
-per linea di credito di conto corrente, il cui debito residuo all'attualità (maggio 2022) ammonta ad
€3.526,14] pari a complessivi €.28.232,04;
(I) I debitori provvederanno al rimborso pari al 50% del debito residuo con Agenzia delle Entrate
Riscossione (Privilegiato mobiliare), per il solo sig. , per una debitoria complessiva di €.353,94 Pt_1 per bolli auto non pagati;
(J) I debitori provvederanno al rimborso pari al 50% del debito residuo con Comune di Manfredonia
(Privilegiato mobiliare), per una debitoria complessiva di €.1.105,00 per Tari non pagata;
(K) I debitori provvederanno al rimborso pari al 50% del debito residuo con CP_7
(Privilegiato mobiliare), per una debitoria complessiva di €.510,64 per bolli auto non pagati;
(L) I debitori provvederanno al rimborso dei compensi professionali dei Professionisti che hanno assistito gli stessi nella procedura, per una debitoria complessiva di €.6.800,00;
Le somme dovute alla Professionista delegata a svolgere i compiti e le funzioni di O.C.C., da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere nel corso dei primi n. 7 mesi del piano di rientro, per € 10.000,00.
Le somme come innanzi determinate saranno corrisposte nelle modalità previste nella proposta del
05.12.2022 così come integrata in data 05.04.2025, in seguito alle osservazioni del creditore BNL
Spa in merito al finanziamento di liquidità identificato con il n. CK 1239532.
Per omologare il piano proposto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere conceSS a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente poSS essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.
Pag. 5 di 10 Nella fattispecie in esame sono state sollevate contestazioni alla convenienza del piano da parte dei creditori BNL Spa, e IB BA Spa. Controparte_10
Con riferimento alle osservazioni formulate da BNL S.p.A., l'istituto ha rilevato che, nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai ricorrenti, il finanziamento di liquidità identificato con il n. CK 1239532, originariamente erogato nel 2016 per un importo di €.13.500,00
(residuo attuale pari a €.9.142,00), era stato impropriamente inserito tra i crediti chirografari, con una previsione di soddisfacimento pari al 40% dell'importo residuo, anziché essere correttamente collocato tra i crediti privilegiati/ipotecari, con riconoscimento integrale del credito (100%). Contr Le contestazioni sollevate da BNL S.p.A. sono state accolte sia dall' che dai ricorrenti, i quali hanno riconosciuto l'erronea qualificazione del credito e provveduto a rimodulare la proposta, prevedendo il rimborso integrale (100%) del debito residuo vantato da BNL S.p.A. alla data di presentazione della proposta (maggio 2022), per un ammontare complessivo di €.9.856,86, oltre interessi calcolati al tasso dell'1,35%. Inoltre, l'OC in merito ha riferito: “La scrivente ritiene valida questa rimodulazione della proposta, sottolineando che trattasi prevalentemente di una variazione formale che non incide sulla validità della sostanza satisfattoria del piano di rientro della proposta.
Ciò alla luce della considerazione che, alla data odierna, l'importo del mutuo di cui trattasi si è ridotto da quota capitale di € 9.856,86 (maggio 2022) a € 9.142,00, mentre la quota capitale dell'altro mutuo BNL (Rep. n. 6398, Racc. n. 4783 a firma del Notar Dott. ), di € Persona_1
150.669,92 (maggio 2022) si è ridotto a circa € 143.000,00 e che tutti i debiti saranno sostanzialmente rimodulati al ribasso alla data di omologa”. Pertanto, tale contestazione può considerarsi superata.
Con riferimento alle osservazioni formulate da NT Consumer Bank S.P.A., l'istituto contesta che la situazione di sovraindebitamento del sia imputabile esclusivamente a eventi straordinari, Pt_1 ritenendo invece che derivi da un ricorso al credito reiterato e privo di adeguata valutazione della reale capacità restitutiva. Secondo la banca, i ricorrenti avrebbero contratto debiti in misura non proporzionata al reddito disponibile, agendo con colpa e sopravvalutando le proprie risorse, determinando un'esposizione mensile (pari a €.2.500,00) insostenibile rispetto al reddito (€ 3.550,00 circa), con un residuo di appena € 800,00 ritenuto insufficiente per il sostentamento familiare.
NT eccepisce inoltre l'inammissibilità del piano proposto, evidenziando che la prevista falcidia del 60% del credito, da soddisfarsi nella misura del 40% in 60 rate, comporterebbe un pregiudizio ingiustificato. Trattandosi di finanziamento assistito da cessione del quinto, la banca sottolinea che l'automatismo della trattenuta costituisce garanzia essenziale del contratto, che verrebbe compromeSS dall'omologa del piano. La proposta, a giudizio dell'istituto, determinerebbe uno squilibrio tra il diritto del creditore e l'interesse dei debitori a esdebitarsi, in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Le osservazioni avanzate da NT Consumer Bank S.P.A. vanno respinte.
Con riferimento alla meritevolezza dei ricorrenti, oltre a quanto già rilevato in ordine alla proporzionalità delle obbligazioni assunte rispetto alla capacità reddituale fino al 2018 e all'assenza di elementi sintomatici di imprudenza qualificata o dolo, si evidenzia che alla data di concessione del finanziamento da parte della steSS NT, nell'anno 2017, l'istituto ha ritenuto l'istante affidabile sotto il profilo creditizio, tanto da concedere il prestito mediante cessione del quinto dello stipendio in assenza di garanzie reali. Tale finanziamento, peraltro, rappresentava l'unica esposizione
Pag. 6 di 10 chirografaria attiva in capo al in quel momento, e fu concesso in un contesto economico Pt_1 familiare in equilibrio, con una residua disponibilità mensile pienamente adeguata rispetto al fabbisogno.
Quanto alla doglianza relativa alla perdita della garanzia conneSS alla trattenuta diretta dello stipendio in caso di omologa del piano, la contestazione non tiene conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, del CCII, il quale stabilisce che, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. La norma riconosce, dunque, in maniera chiara ed esplicita,
l'assoggettabilità anche di tali crediti alla falcidia, nel rispetto dell'equilibrio generale della proposta e della parità di trattamento tra creditori della steSS natura.
Ne consegue che, nel rispetto del principio di par condicio creditorum, la previsione di falcidia del credito di NT non può ritenersi né ingiustificata né illegittima, ma consentita dal legislatore.
Pertanto, la garanzia della cessione del quinto, pur essendo elemento tipico del contratto, non può essere ritenuta preclusiva dell'applicabilità della falcidia nell'ambito della procedura.
Con riferimento alle osservazioni formulate da IB BA S.p.A., l'istituto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta di piano del consumatore per carenza del requisito della meritevolezza. A parere della banca, lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti sarebbe riconducibile non a fattori esterni o sopravvenuti, bensì a scelte consapevoli e imprudenti di ricorso al credito, effettuate, in particolare a partire dal 2019, nonostante una situazione economica personale e familiare già caratterizzata da pregressi impegni finanziari. In tale contesto, è contestata la condotta della , che, pur a conoscenza della propria esposizione, avrebbe sottoscritto il finanziamento Pt_2 con IB senza una ragionevole prospettiva di adempimento, configurando una condotta colposa, qualificabile come colpa grave, ostativa all'omologa del piano. IB ha inoltre dedotto l'esistenza di un atto in frode ai creditori, sostenendo che la , al momento della richiesta di finanziamento, Pt_2 avrebbe reso dichiarazioni false all'interno del questionario sul merito creditizio, omettendo l'indicazione di altri finanziamenti in essere. Tale omissione, secondo l'istituto, avrebbe compromesso la corretta valutazione del rischio creditizio, integrando un comportamento in malafede.
Nel merito, la banca ha eccepito la non fattibilità del piano, contestandone l'eccessiva durata (13 anni e 2 mesi, oltre 7 mesi di moratoria), l'esiguità della percentuale di soddisfacimento del credito chirografario (circa 40%) e l'assenza di un effettivo beneficio per i creditori, in particolare per IB, che ad oggi percepisce regolarmente le rate del proprio credito. È stato inoltre rilevato che parte dei redditi della verrebbero destinati anche al soddisfacimento di creditori del , con il Pt_2 Pt_1 quale IB non intrattiene alcun rapporto, in violazione del principio di proporzionalità e della tutela del proprio credito.
Infine, IB ha sottolineato di aver agito correttamente nella fase di concessione del credito, acquisendo il questionario informativo e interpellando il sistema di informazioni creditizie (SIC), senza rilevare anomalie.
Le osservazioni formulate da IB BA S.p.A. sono respinte per le seguenti ragioni.
Con riferimento alla contestazione relativa alla insussistenza del requisito della meritevolezza, si rileva che, come già analiticamente esaminato, i ricorrenti hanno inizialmente mantenuto un
Pag. 7 di 10 comportamento coerente con la propria capacità reddituale, accedendo al credito in misura proporzionata alle proprie entrate da lavoro dipendente a tempo indeterminato. L'equilibrio economico del nucleo familiare risultava sostenibile almeno fino all'anno 2018, quando il rapporto rata/reddito si manteneva al di sotto delle soglie di attenzione generalmente accettate. L'alterazione di tale equilibrio si è verificata soltanto a partire dal 2019, a seguito del sopraggiungere di eventi esterni, imprevedibili e documentati, quali l'insorgenza di gravi patologie psicologiche a carico del figlio minore e l'aggravarsi delle condizioni cardiache del sig. , che ha richiesto un intervento Pt_1 chirurgico nel 2021. Tali eventi hanno comportato spese sanitarie straordinarie non preventivabili, costringendo i ricorrenti a ricorrere a ulteriori linee di credito per far fronte a esigenze familiari primarie. Ne consegue che la situazione di sovraindebitamento non è derivata da condotte arbitrarie, negligenti o contrarie ai principi di ordinaria diligenza economica, bensì da fattori sopravvenuti e non imputabili alla volontà dei debitori.
Con riguardo alla condotta della , si evidenzia che alla data della stipula del contratto con Pt_2
IB (06.03.2019), la ricorrente risultava titolare del solo finanziamento con stipulato il CP_3
10.10.2018, mediante cessione del quinto. Tutti gli altri finanziamenti, compresi quelli in capo al coniuge ovvero accesi in data successiva, non erano riconducibili alla debitrice al momento della dichiarazione rilasciata.
Quanto alla doglianza relativa alla non fattibilità del piano, per la ritenuta eccessiva durata (13 anni e
2 mesi, con 7 mesi di moratoria) e per il presunto squilibrio nel trattamento del credito di IB, si evidenzia che il piano in oggetto è stato predisposto conformemente alla normativa vigente, sulla base del fabbisogno familiare unitario, in quanto i ricorrenti hanno scelto di aderire alla procedura familiare in considerazione del regime patrimoniale di comunione dei beni e della condivisione delle spese e delle entrate, in coerenza con l'impianto sistematico della procedura ex art. 66 CCII.
In relazione alla rilevata perdita della garanzia in caso di omologa della proposta, si osserva che la doglianza è infondata, atteso che l'art. 67, co. 3, CCII prevede che “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione …”.
Infine, non è condivisibile la contestazione di ordine sistemico avanzata da IB BA S.p.A., secondo cui l'effetto esdebitativo dovrebbe gravare su fondi pubblici e non sui creditori. Trattasi di una valutazione di carattere non giuridico, priva di rilevanza in questa sede giudiziale.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le contestazioni formulate dai creditori dissenzienti sono respinte.
Quanto al carattere non deteriore della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 70, co. 7,
CCII), da indagare in ragione delle contestazioni avanzate da NT Consumer Bank S.P.A. e IB
BA S.p.A., si evidenzia quanto segue.
I ricorrenti sono comproprietari dell'immobile, gravato da ipoteca e adibito ad abitazione familiare, sito in Manfredonia alla via Manganaro n. 12, individuato catastalmente al Foglio n. 143, Particella
n. 6581, sub. 37, Piano 1°, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, Rendita
Catastale € 553,90, il cui valore è stato quantificato dall'OC in €.178.000,00. risulta Parte_2 altresì proprietaria di quota parte indivisa dei seguenti immobili: Proprietà per 6/720, MONTE
SANT'ANGELO (FG), Foglio 189, Particella 1286, Sub 11, CORSO VITTORIO EMANUELE
TERZO n. 158, Piano T, Cat. C/1, Classe 09, 53 mq, Euro: 1185,22; proprietà per 6/720, MONTE
SANT'ANGELO (FG), Foglio 188, Particella 3461, Sub 9, PIAZZA DELLA BENEFICENZA n. 11,
Pag. 8 di 10 Piano 4, Cat. A/3, Classe 4, 5 vani, Euro: 529,37. è proprietario dell'autovettura Parte_1
Renault Scenic, targata ED173DP, immatricolata in data 12.05.2010, del valore presumibile di mercato €.4.000,00, come quantificato dall'OC.
Le quote indivise degli immobili intestati alla , così come l'autovettura di proprietà del Pt_2
, sono suscettibili di esclusione dall'eventuale liquidazione in quanto, tenuto conto della Pt_1 limitata rendita catastale riferita alle quote immobiliari e del modesto valore commerciale del veicolo,
i costi di eventuali vendite coattive supererebbero il ricavato ottenibile, rendendo la vendita suscettibile di valutazione di antieconomicità.
Ciò posto, ove l'immobile di proprietà dei ricorrenti fosse sottoposto a esecuzione forzata, il prezzo a base d'asta sarebbe fiSSto in €.178.000,00, in considerazione della valutazione effettuata dall'OC, con offerta minima di €.133.500,00 (decurtazione del 25% ex art. 571, comma 2, c.p.c.), importo rappresentativo del ricavato presumibilmente conseguibile nell'ambito di una procedura esecutiva individuale. Di conseguenza, in caso di liquidazione controllata, l'attivo realizzabile sarebbe pari a
€.133.500,00 a cui si aggiungerebbero €.50.400,00 (€ 1.400,00 x 36 mesi), quale differenza tra entrate mensili dei ricorrenti (€ 3.550,00) e spese per il sostentamento della famiglia (€.2.150,00) per un arco temporale di 3 anni, limite temporale massimo per l'apprensione dei beni futuri nella liquidazione controllata ai sensi dell'art. 272, comma 3, CCII, per un totale di €.183.900,00.
Considerato che il credito residuo vantato dai creditori assistiti da garanzia ipotecaria ammonta complessivamente a €.160.526,78 (di cui €.150.669,92 per il mutuo ipotecario e €.9.856,86 per il finanziamento con garanzia ipotecaria n. CK1239532, entrambi in favore di BNL S.p.A.), il presumibile ricavato derivante dalla liquidazione controllata, pari a €.183.900,00, verrebbe destinato al soddisfacimento dei suddetti creditori e la residua somma, pari a €.23.373,22, agli altri creditori in considerazione del proprio grado di prelazione. Tale somma risulta inferiore rispetto a quanto previsto nella proposta di ristrutturazione, che contempla un pagamento complessivo di €.211.952,46, di cui
€.51.425,68 destinati ai creditori diversi da quelli ipotecari. Ne consegue che il soddisfacimento proposto nel piano ai creditori, risulta non inferiore rispetto al presumibile ricavato derivante dalla liquidazione controllata.
Sul punto è neceSSrio anche sottolineare che la vendita coattiva dell'immobile adibito a residenza dei ricorrenti, potrebbe incidere sul ricavato di una eventuale liquidazione controllata. Infatti, il mantenimento dell'abitazione principale rappresenta un elemento chiave per la stabilità economica dei debitori, poiché l'eventuale necessità di reperire un altro immobile comporterebbe un aggravio di costi, riducendo la capacità economica degli stessi, dovendosi destinare per il sostentamento della famiglia somme maggiori che inciderebbero sull'apprensione dei beni futuri nell'arco temporale dei tre anni in caso di liquidazione.
In conclusione, ricorrono le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva al gestore dell'OC.
Si precisa, infine, che il compenso spettante al gestore OC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che, così come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OC, tenuto conto della diligenza del gestore OC (art. 71, comma 6, CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento. Nel caso in
Pag. 9 di 10 cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito, fatti salvi ulteriori provvedimenti, la somma accantonata come compenso del gestore OC verrà comunque ripartita tra i creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del G.D., dott. Antonio Lacatena:
1) Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura indicata nel piano omologato, previo progetto di ripartizione anche parziale (v. art. 71 CCII), con il correttivo di cui in parte motivata, relativo al compenso all'OC dott.SS , in conformità al Controparte_1 disposto dell'art. 71, comma 4, CCII, secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente
e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OC un acconto sul compenso;
3) Dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
4) Avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
5) Avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto neceSSrio a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
6) Avverte il Gestore dell'OC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se neceSSrio e ponendo in essere ogni attività neceSSria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano;
7) Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OC, del p.m. o di qualsiasi altro intereSSto, in contradditorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8) Che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA
Chiusa la procedura.
Foggia, 22 luglio 2025 Il Giudice delegato Antonio Lacatena
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice designato a scioglimento della assunta riserva e decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 18.10.2022 da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), così come C.F._1 Parte_2 C.F._2 integrato in data 05.12.2022 e in data 27.04.2023, nell'ambito del procedimento unitario n. 7/2022
P.U.; letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 01.02.2024, depositato il 14.02.2024, con il quale veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
letta la relazione del 18.10.2022, anche quella integrativa del 05.12.2022 e quella conclusiva del
05.04.2024, dell'OC dott.SS. , che appare completa di quanto richiesto Controparte_1 dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e
69 CCII per l'ammissione dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
rilevato che nelle date del 05-06.04.2024 l'OC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto in data 08.03.2024 alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine di venti giorni erano pervenute osservazione da parte dei creditori BNL Spa, NT Consumer Bank Spa e IB BA Spa;
lette le osservazioni dei creditori;
lette le risposte alle osservazioni, effettuate dall'OC e dalla difesa dei ricorrenti, volte all'omologa del piano presentato;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere conceSS a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente poSS essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, comma 9, CCII).
Pag. 1 di 10 Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti e ciò alla luce delle considerazioni che seguono.
I ricorrenti e l'OC in merito alle cause del sovraindebitamento hanno dedotto che la situazione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti, coniugi e Parte_1 Parte_2 entrambi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente presso ASL Foggia e MIUR, sia derivata da una progressiva esposizione finanziaria originata da esigenze familiari di natura abitativa, sanitaria e ordinaria. È stato rappresentato che la causa principale dell'indebitamento è riconducibile all'acquisto e alla sistemazione dell'immobile destinato a stabile abitazione familiare, sito in Manfredonia, via Manganaro n. 12, per il quale veniva stipulato in data 27.06.2013 un mutuo ipotecario con S.p.A. dell'importo di €.185.000,00, successivamente surrogato con mutuo CP_2
BNL S.p.A. in data 31.05.2016. L'esposizione residua per tale contratto, comprensiva di interessi, è pari a €.204.886,32. A tale obbligazione si sono aggiunti un finanziamento per la stipula dell'assicurazione obbligatoria conneSS al mutuo (residuo €.11.270,15) e un ulteriore finanziamento chirografario erogato da BNL per la sanatoria delle difformità catastali e urbanistiche dell'immobile
(residuo €.9.856,86). Secondo quanto esposto, nei successivi esercizi i ricorrenti hanno contratto ulteriori obbligazioni al fine di adeguare l'immobile alle esigenze del nucleo familiare e di provvedere all'acquisto del mobilio essenziale. In particolare, è stato dedotto che nel 2017 veniva ottenuto un finanziamento con cessione del quinto presso NT (residuo €15.433,00) e nel 2018 un secondo con (residuo €10.125,00), portando l'onere complessivo mensile a €1.225,00 circa, a fronte CP_3 di un reddito complessivo mensile pari a €3.550,00. Nella prospettazione fornita dai ricorrenti e dall'OC, l'ulteriore ricorso al credito, avvenuto nel 2019 con IB (residuo €23.688,43) e CP_4
(residuo €28.232,04), era finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'immobile, all'acquisto di ulteriori arredi e di un'autovettura. In tale periodo, secondo quanto riferito, gli obblighi mensili da onorare salivano a circa €2.000,00. Nel medesimo arco temporale, i ricorrenti dichiarano di aver affrontato l'insorgenza di eventi straordinari di natura sanitaria, rappresentati dalla diagnosi in capo al figlio minore di disturbi del neurosviluppo, con conseguente necessità di terapie continuative, aggravando le uscite mensili. Inoltre, a seguito di ricovero del 06.12.2019, veniva diagnosticata al una patologia cardiaca, che richiedeva un intervento chirurgico eseguito nel Pt_1
2021. Alla luce di tali sopravvenienze, i ricorrenti riferiscono di aver fatto ricorso a ulteriori finanziamenti nel 2019 con TI (residuo €10.409,55 più €4.380,12) e (residuo Pt_3 complessivo di circa €7.500,00), finalizzati a far fronte alle esigenze mediche e familiari. Il credito
TI è stato ceduto a la quale ha ottenuto decreto ingiuntivo e Controparte_5 successivo atto di precetto nei confronti della sig.ra . Ulteriori esposizioni risultano in essere Pt_2 con AG UC (residuo €5.008,25) e (linea di credito di conto corrente con saldo CP_4 negativo pari a €3.526,14). In base a quanto riportato, alla data della relazione, i ricorrenti sostenevano obbligazioni mensili pari a circa €2.500,00, a fronte di un reddito mensile complessivo invariato pari a €3.550,00, con un residuo disponibile di €1.050,00, ritenuto dall'OC insufficiente per il sostentamento del nucleo familiare composto da cinque persone, di cui tre minori. Permangono ulteriori debiti nei confronti dell' per €353,94 (bolli auto), del Controparte_6
Pag. 2 di 10 Comune di Manfredonia per €1.105,00 (TARI anni 2019–2021) e della per €510,64 CP_7
(bolli auto anni 2020–2021).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, i ricorrenti e l'OC hanno concluso che l'esposizione debitoria, originata da cause riconducibili a esigenze abitative, familiari e sanitarie, risulta divenuta oggettivamente insostenibile rispetto alla capacità reddituale del nucleo familiare, determinando una condizione strutturale di sovraindebitamento dalla quale, secondo la loro prospettazione, può derivare la necessità di accedere alla procedura di composizione della crisi.
Sulla scorta di tali risultanze, deve escludersi la sussistenza di colpa grave in capo ai ricorrenti.
L'originario indebitamento risulta avviato con la stipula, in data 27 giugno 2013, di un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di €.185.000,00 con S.p.A., successivamente surrogato in CP_2 data 31 maggio 2016 con BNL S.p.A., destinato all'acquisto dell'immobile adibito a stabile abitazione familiare. Tale obbligazione veniva assunta in un contesto di stabilità economica, in cui entrambi i ricorrenti risultavano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
(rispettivamente presso ASL Foggia e MIUR), con un reddito mensile complessivo pari a circa
€.3.550,00, sufficiente a garantire la sostenibilità dell'impegno mensile complessivo di circa
€.850,00, derivante dal mutuo ipotecario, dal finanziamento per la sanatoria urbanistica e dall'assicurazione obbligatoria sul mutuo. L'incidenza delle obbligazioni sul reddito risultava pienamente compatibile con le esigenze di mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone, di cui tre minori.
L'indebitamento ha subito un incremento progressivo a partire dall'anno 2017, in concomitanza con la necessità di rendere l'immobile adeguato alle esigenze familiari attraverso l'acquisto del mobilio e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, con accesso a finanziamenti mediante cessione del quinto rispettivamente con NT (€.250,00) e (€.125,00). Anche in tale fase, il carico CP_3 mensile, pari a circa €.1.225,00, risultava compatibile con il reddito familiare, lasciando un margine disponibile di circa €.2.325,00 per le spese ordinarie. I successivi finanziamenti, richiesti nel 2019 con IB e erano destinati a completare i lavori di ristrutturazione, ad acquistare ulteriori CP_4 arredi e un'autovettura, e venivano contratti in un contesto che, pur prossimo al limite della sostenibilità, appariva ancora sorretto da una ragionevole prospettiva di equilibrio economico.
Non emergono elementi dai quali poSS desumersi che le somme ottenute siano state impiegate per finalità voluttuarie o estranee al soddisfacimento di bisogni essenziali;
al contrario, le obbligazioni risultano connesse a esigenze abitative, familiari e sanitarie. L'equilibrio economico del nucleo familiare risulta compromesso solo a partire dal 2019, in concomitanza con il verificarsi di eventi sopravvenuti e imprevedibili, tra cui la diagnosi di problemi di salute del figlio minore, che ha reso neceSSrio il ricorso continuativo a prestazioni specialistiche, e l'emersione della patologia cardiaca del Troiso, diagnosticata nel dicembre 2019, che ha comportato un successivo intervento chirurgico nel 2021. Tali circostanze hanno determinato un aumento del fabbisogno familiare e la necessità di reperire ulteriore liquidità mediante finanziamenti con e TI, con conseguente Pt_3 incremento dell'esposizione mensile a €.2.500,00, a fronte di un reddito invariato. La residua disponibilità mensile pari a circa €.800,00 risultava oggettivamente inadeguata per far fronte al mantenimento del nucleo, segnando una condizione di squilibrio strutturale. L'analisi dell'indebitamento in rapporto ai redditi percepiti e alle esigenze del nucleo familiare consente di ritenere che le obbligazioni siano state assunte con gradualità e in un contesto di iniziale sostenibilità
Pag. 3 di 10 economica, senza superare macroscopicamente la capacità reddituale almeno fino al 2018. Anche negli anni successivi, pur a fronte di un progressivo incremento dell'esposizione, non emergono elementi di imprudenza qualificata o di consapevole disinteresse per l'equilibrio finanziario, bensì condotte connesse alla necessità di fronteggiare spese inderogabili, in un contesto in cui la situazione reddituale appariva — almeno nella fase iniziale — sufficiente a giustificare le obbligazioni assunte.
In tale contesto, l'evoluzione negativa dell'equilibrio finanziario appare riconducibile a fattori oggettivi e progressivi, connessi al peso crescente degli oneri di rimborso rispetto al reddito disponibile, e non a scelte deliberatamente irresponsabili o manifestamente sproporzionate. Né, in relazione ai soggetti e alle loro conoscenze, era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle società finanziarie che hanno concesso i prestiti.
Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile. Si fonda sulla meSS a disposizione dei creditori della somma mensile di €.1.400,00, quale differenza tra entrate mensili (€.3.550,00) e spese per il sostentamento familiare (€.2.150,00) e prevede quanto segue:
(A) I debitori provvederanno al rimborso del 100% del capitale residuo, alla data di presentazione della proposta (maggio 2022) pari ad €.150.669,92 (€.204.886,32 capitale + interessi), vantato dalla
BNL S.p.A. (Creditore Privilegiato) a titolo di mutuo ipotecario del 31.05.2016 (Rep. n. 6398, Racc.
n. 4783, a firma del Notar Dott. , dell'importo originario complessivo di Persona_1
€.175.398,18 da restituirsi in n. 360 rate mensili (30 anni) dell'importo di €.711,41 al tasso legale originale del 2,70% annuo, con termine nell'anno 2046. Al capitale residuo verrà applicato il nuovo tasso di interessi dell'1,35% (pari al 50% del tasso originariamente pattuito, pari al 2,70%);
(A.1) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del credito residuo vantato da BNL S.p.a.
(Creditore Chirografario) a titolo di assicurazione sul mutuo ipotecario, dell'importo complessivo di
€.13.383,46 da restituirsi in 180 rate mensili (15 anni) dell'importo di €.67,81. Il debito residuo, alla data di presentazione della proposta (maggio 2022), ammonta ad €.11.270,15;
(A.2) I debitori provvederanno al rimborso del 100% del credito residuo vantato da BNL S.p.a.
(Creditore privilegiato/ipotecario) a titolo di finanziamento di liquidità identificato con il n. CK
1239532, dell'importo complessivo di €.13.500,00. Il debito residuo alla data di presentazione della proposta (maggio 2022), ammonta a complessivi €.9.856,86 maggiorato degli interessi calcolati al tasso di interesse dell'1,35%;
(B) I debitori provvederanno al rimborso del 60% del credito residuo vantato da Controparte_5
(ex TI) -Creditore Chirografario munito di titolo esecutivo-, pari a complessivi
[...]
€13.263,42 (di cui €11.913,11 di capitale, €.787,92 per compensi legali ed oneri di legge, €.145,50 per esborsi ed €.282,80 per compensi di precetto ed esborsi) giusta Decreto Ingiuntivo n. 1731/2021 del 16.09.2021 (R.G. n. 5313/2021) del Tribunale di Foggia ed atto di precetto del 13.12.2021;
(C) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del credito residuo con Creditore Controparte_8
Chirografario), per finanziamento/cessione del V dello stipendio della sig.ra del 10.10.2018 Pt_2 dell'importo complessivo di €.15.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€.125,00. Il debito residuo, all'attualità (del maggio 2022), ammonta ad €.10.125,00;
(D) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con IB S.p.A. (Creditore
Chirografario), per finanziamento/cessione del V dello stipendio della sig.ra del 05.03.2019 Pt_2
Pag. 4 di 10 dell'importo complessivo di €.39.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€325,00. Il debito residuo, all'attualità (del maggio 2022), ammonta ad €23.688,43;
(E) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con NT S.p.A. (Creditore
Chirografario), per finanziamento/cessione V dello stipendio del sig. del 01.06.2017 Pt_1 dell'importo complessivo di €.26.748,00 da restituirsi in 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€.222,91. Il debito residuo, all'attualità (del maggio 2022), ammonta ad €.15.433,00;
(F) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con AG UC S.p.A., per linea di credito con carta dell'importo residuo di €.5.008,25;
(G) I debitori provvederanno al rimborso del 60% del debito residuo con Compass S.p.A. (Creditore
Chirografario munito di titolo esecutivo), pari a complessivi €.8.266,80 (di cui €7333,38 di capitale,
€.787,92 per compensi legali ed oneri di legge, ed €.145,50 per esborsi) giusta Decreto Ingiuntivo n.
1184/2021 del 17.06.2021 (Tribunale di Foggia, R.G. n. 3618/2021);
(H) I debitori provvederanno al rimborso del 40% del debito residuo con (Creditore Controparte_9
Chirografario) [1) per finanziamento con cessione del V dello stipendio del sig. del 31.12.2019 Pt_1 dell'importo complessivo di €.30.480,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili (10 anni) dell'importo di
€.254,00. Il debito residuo, all'attualità (maggio 2022), ammonta ad €.22.067,01; 2) per finanziamento 31.12.2019 dell'importo complessivo di €.3.802,70 da restituirsi in n. 60 rate mensili
(5 anni) dell'importo di €.69,14. Il debito residuo, all'attualità (31.01.2022), ammonta ad €.2.638,89;
-per linea di credito di conto corrente, il cui debito residuo all'attualità (maggio 2022) ammonta ad
€3.526,14] pari a complessivi €.28.232,04;
(I) I debitori provvederanno al rimborso pari al 50% del debito residuo con Agenzia delle Entrate
Riscossione (Privilegiato mobiliare), per il solo sig. , per una debitoria complessiva di €.353,94 Pt_1 per bolli auto non pagati;
(J) I debitori provvederanno al rimborso pari al 50% del debito residuo con Comune di Manfredonia
(Privilegiato mobiliare), per una debitoria complessiva di €.1.105,00 per Tari non pagata;
(K) I debitori provvederanno al rimborso pari al 50% del debito residuo con CP_7
(Privilegiato mobiliare), per una debitoria complessiva di €.510,64 per bolli auto non pagati;
(L) I debitori provvederanno al rimborso dei compensi professionali dei Professionisti che hanno assistito gli stessi nella procedura, per una debitoria complessiva di €.6.800,00;
Le somme dovute alla Professionista delegata a svolgere i compiti e le funzioni di O.C.C., da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere nel corso dei primi n. 7 mesi del piano di rientro, per € 10.000,00.
Le somme come innanzi determinate saranno corrisposte nelle modalità previste nella proposta del
05.12.2022 così come integrata in data 05.04.2025, in seguito alle osservazioni del creditore BNL
Spa in merito al finanziamento di liquidità identificato con il n. CK 1239532.
Per omologare il piano proposto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere conceSS a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente poSS essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.
Pag. 5 di 10 Nella fattispecie in esame sono state sollevate contestazioni alla convenienza del piano da parte dei creditori BNL Spa, e IB BA Spa. Controparte_10
Con riferimento alle osservazioni formulate da BNL S.p.A., l'istituto ha rilevato che, nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai ricorrenti, il finanziamento di liquidità identificato con il n. CK 1239532, originariamente erogato nel 2016 per un importo di €.13.500,00
(residuo attuale pari a €.9.142,00), era stato impropriamente inserito tra i crediti chirografari, con una previsione di soddisfacimento pari al 40% dell'importo residuo, anziché essere correttamente collocato tra i crediti privilegiati/ipotecari, con riconoscimento integrale del credito (100%). Contr Le contestazioni sollevate da BNL S.p.A. sono state accolte sia dall' che dai ricorrenti, i quali hanno riconosciuto l'erronea qualificazione del credito e provveduto a rimodulare la proposta, prevedendo il rimborso integrale (100%) del debito residuo vantato da BNL S.p.A. alla data di presentazione della proposta (maggio 2022), per un ammontare complessivo di €.9.856,86, oltre interessi calcolati al tasso dell'1,35%. Inoltre, l'OC in merito ha riferito: “La scrivente ritiene valida questa rimodulazione della proposta, sottolineando che trattasi prevalentemente di una variazione formale che non incide sulla validità della sostanza satisfattoria del piano di rientro della proposta.
Ciò alla luce della considerazione che, alla data odierna, l'importo del mutuo di cui trattasi si è ridotto da quota capitale di € 9.856,86 (maggio 2022) a € 9.142,00, mentre la quota capitale dell'altro mutuo BNL (Rep. n. 6398, Racc. n. 4783 a firma del Notar Dott. ), di € Persona_1
150.669,92 (maggio 2022) si è ridotto a circa € 143.000,00 e che tutti i debiti saranno sostanzialmente rimodulati al ribasso alla data di omologa”. Pertanto, tale contestazione può considerarsi superata.
Con riferimento alle osservazioni formulate da NT Consumer Bank S.P.A., l'istituto contesta che la situazione di sovraindebitamento del sia imputabile esclusivamente a eventi straordinari, Pt_1 ritenendo invece che derivi da un ricorso al credito reiterato e privo di adeguata valutazione della reale capacità restitutiva. Secondo la banca, i ricorrenti avrebbero contratto debiti in misura non proporzionata al reddito disponibile, agendo con colpa e sopravvalutando le proprie risorse, determinando un'esposizione mensile (pari a €.2.500,00) insostenibile rispetto al reddito (€ 3.550,00 circa), con un residuo di appena € 800,00 ritenuto insufficiente per il sostentamento familiare.
NT eccepisce inoltre l'inammissibilità del piano proposto, evidenziando che la prevista falcidia del 60% del credito, da soddisfarsi nella misura del 40% in 60 rate, comporterebbe un pregiudizio ingiustificato. Trattandosi di finanziamento assistito da cessione del quinto, la banca sottolinea che l'automatismo della trattenuta costituisce garanzia essenziale del contratto, che verrebbe compromeSS dall'omologa del piano. La proposta, a giudizio dell'istituto, determinerebbe uno squilibrio tra il diritto del creditore e l'interesse dei debitori a esdebitarsi, in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Le osservazioni avanzate da NT Consumer Bank S.P.A. vanno respinte.
Con riferimento alla meritevolezza dei ricorrenti, oltre a quanto già rilevato in ordine alla proporzionalità delle obbligazioni assunte rispetto alla capacità reddituale fino al 2018 e all'assenza di elementi sintomatici di imprudenza qualificata o dolo, si evidenzia che alla data di concessione del finanziamento da parte della steSS NT, nell'anno 2017, l'istituto ha ritenuto l'istante affidabile sotto il profilo creditizio, tanto da concedere il prestito mediante cessione del quinto dello stipendio in assenza di garanzie reali. Tale finanziamento, peraltro, rappresentava l'unica esposizione
Pag. 6 di 10 chirografaria attiva in capo al in quel momento, e fu concesso in un contesto economico Pt_1 familiare in equilibrio, con una residua disponibilità mensile pienamente adeguata rispetto al fabbisogno.
Quanto alla doglianza relativa alla perdita della garanzia conneSS alla trattenuta diretta dello stipendio in caso di omologa del piano, la contestazione non tiene conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, del CCII, il quale stabilisce che, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. La norma riconosce, dunque, in maniera chiara ed esplicita,
l'assoggettabilità anche di tali crediti alla falcidia, nel rispetto dell'equilibrio generale della proposta e della parità di trattamento tra creditori della steSS natura.
Ne consegue che, nel rispetto del principio di par condicio creditorum, la previsione di falcidia del credito di NT non può ritenersi né ingiustificata né illegittima, ma consentita dal legislatore.
Pertanto, la garanzia della cessione del quinto, pur essendo elemento tipico del contratto, non può essere ritenuta preclusiva dell'applicabilità della falcidia nell'ambito della procedura.
Con riferimento alle osservazioni formulate da IB BA S.p.A., l'istituto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta di piano del consumatore per carenza del requisito della meritevolezza. A parere della banca, lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti sarebbe riconducibile non a fattori esterni o sopravvenuti, bensì a scelte consapevoli e imprudenti di ricorso al credito, effettuate, in particolare a partire dal 2019, nonostante una situazione economica personale e familiare già caratterizzata da pregressi impegni finanziari. In tale contesto, è contestata la condotta della , che, pur a conoscenza della propria esposizione, avrebbe sottoscritto il finanziamento Pt_2 con IB senza una ragionevole prospettiva di adempimento, configurando una condotta colposa, qualificabile come colpa grave, ostativa all'omologa del piano. IB ha inoltre dedotto l'esistenza di un atto in frode ai creditori, sostenendo che la , al momento della richiesta di finanziamento, Pt_2 avrebbe reso dichiarazioni false all'interno del questionario sul merito creditizio, omettendo l'indicazione di altri finanziamenti in essere. Tale omissione, secondo l'istituto, avrebbe compromesso la corretta valutazione del rischio creditizio, integrando un comportamento in malafede.
Nel merito, la banca ha eccepito la non fattibilità del piano, contestandone l'eccessiva durata (13 anni e 2 mesi, oltre 7 mesi di moratoria), l'esiguità della percentuale di soddisfacimento del credito chirografario (circa 40%) e l'assenza di un effettivo beneficio per i creditori, in particolare per IB, che ad oggi percepisce regolarmente le rate del proprio credito. È stato inoltre rilevato che parte dei redditi della verrebbero destinati anche al soddisfacimento di creditori del , con il Pt_2 Pt_1 quale IB non intrattiene alcun rapporto, in violazione del principio di proporzionalità e della tutela del proprio credito.
Infine, IB ha sottolineato di aver agito correttamente nella fase di concessione del credito, acquisendo il questionario informativo e interpellando il sistema di informazioni creditizie (SIC), senza rilevare anomalie.
Le osservazioni formulate da IB BA S.p.A. sono respinte per le seguenti ragioni.
Con riferimento alla contestazione relativa alla insussistenza del requisito della meritevolezza, si rileva che, come già analiticamente esaminato, i ricorrenti hanno inizialmente mantenuto un
Pag. 7 di 10 comportamento coerente con la propria capacità reddituale, accedendo al credito in misura proporzionata alle proprie entrate da lavoro dipendente a tempo indeterminato. L'equilibrio economico del nucleo familiare risultava sostenibile almeno fino all'anno 2018, quando il rapporto rata/reddito si manteneva al di sotto delle soglie di attenzione generalmente accettate. L'alterazione di tale equilibrio si è verificata soltanto a partire dal 2019, a seguito del sopraggiungere di eventi esterni, imprevedibili e documentati, quali l'insorgenza di gravi patologie psicologiche a carico del figlio minore e l'aggravarsi delle condizioni cardiache del sig. , che ha richiesto un intervento Pt_1 chirurgico nel 2021. Tali eventi hanno comportato spese sanitarie straordinarie non preventivabili, costringendo i ricorrenti a ricorrere a ulteriori linee di credito per far fronte a esigenze familiari primarie. Ne consegue che la situazione di sovraindebitamento non è derivata da condotte arbitrarie, negligenti o contrarie ai principi di ordinaria diligenza economica, bensì da fattori sopravvenuti e non imputabili alla volontà dei debitori.
Con riguardo alla condotta della , si evidenzia che alla data della stipula del contratto con Pt_2
IB (06.03.2019), la ricorrente risultava titolare del solo finanziamento con stipulato il CP_3
10.10.2018, mediante cessione del quinto. Tutti gli altri finanziamenti, compresi quelli in capo al coniuge ovvero accesi in data successiva, non erano riconducibili alla debitrice al momento della dichiarazione rilasciata.
Quanto alla doglianza relativa alla non fattibilità del piano, per la ritenuta eccessiva durata (13 anni e
2 mesi, con 7 mesi di moratoria) e per il presunto squilibrio nel trattamento del credito di IB, si evidenzia che il piano in oggetto è stato predisposto conformemente alla normativa vigente, sulla base del fabbisogno familiare unitario, in quanto i ricorrenti hanno scelto di aderire alla procedura familiare in considerazione del regime patrimoniale di comunione dei beni e della condivisione delle spese e delle entrate, in coerenza con l'impianto sistematico della procedura ex art. 66 CCII.
In relazione alla rilevata perdita della garanzia in caso di omologa della proposta, si osserva che la doglianza è infondata, atteso che l'art. 67, co. 3, CCII prevede che “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione …”.
Infine, non è condivisibile la contestazione di ordine sistemico avanzata da IB BA S.p.A., secondo cui l'effetto esdebitativo dovrebbe gravare su fondi pubblici e non sui creditori. Trattasi di una valutazione di carattere non giuridico, priva di rilevanza in questa sede giudiziale.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le contestazioni formulate dai creditori dissenzienti sono respinte.
Quanto al carattere non deteriore della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 70, co. 7,
CCII), da indagare in ragione delle contestazioni avanzate da NT Consumer Bank S.P.A. e IB
BA S.p.A., si evidenzia quanto segue.
I ricorrenti sono comproprietari dell'immobile, gravato da ipoteca e adibito ad abitazione familiare, sito in Manfredonia alla via Manganaro n. 12, individuato catastalmente al Foglio n. 143, Particella
n. 6581, sub. 37, Piano 1°, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, Rendita
Catastale € 553,90, il cui valore è stato quantificato dall'OC in €.178.000,00. risulta Parte_2 altresì proprietaria di quota parte indivisa dei seguenti immobili: Proprietà per 6/720, MONTE
SANT'ANGELO (FG), Foglio 189, Particella 1286, Sub 11, CORSO VITTORIO EMANUELE
TERZO n. 158, Piano T, Cat. C/1, Classe 09, 53 mq, Euro: 1185,22; proprietà per 6/720, MONTE
SANT'ANGELO (FG), Foglio 188, Particella 3461, Sub 9, PIAZZA DELLA BENEFICENZA n. 11,
Pag. 8 di 10 Piano 4, Cat. A/3, Classe 4, 5 vani, Euro: 529,37. è proprietario dell'autovettura Parte_1
Renault Scenic, targata ED173DP, immatricolata in data 12.05.2010, del valore presumibile di mercato €.4.000,00, come quantificato dall'OC.
Le quote indivise degli immobili intestati alla , così come l'autovettura di proprietà del Pt_2
, sono suscettibili di esclusione dall'eventuale liquidazione in quanto, tenuto conto della Pt_1 limitata rendita catastale riferita alle quote immobiliari e del modesto valore commerciale del veicolo,
i costi di eventuali vendite coattive supererebbero il ricavato ottenibile, rendendo la vendita suscettibile di valutazione di antieconomicità.
Ciò posto, ove l'immobile di proprietà dei ricorrenti fosse sottoposto a esecuzione forzata, il prezzo a base d'asta sarebbe fiSSto in €.178.000,00, in considerazione della valutazione effettuata dall'OC, con offerta minima di €.133.500,00 (decurtazione del 25% ex art. 571, comma 2, c.p.c.), importo rappresentativo del ricavato presumibilmente conseguibile nell'ambito di una procedura esecutiva individuale. Di conseguenza, in caso di liquidazione controllata, l'attivo realizzabile sarebbe pari a
€.133.500,00 a cui si aggiungerebbero €.50.400,00 (€ 1.400,00 x 36 mesi), quale differenza tra entrate mensili dei ricorrenti (€ 3.550,00) e spese per il sostentamento della famiglia (€.2.150,00) per un arco temporale di 3 anni, limite temporale massimo per l'apprensione dei beni futuri nella liquidazione controllata ai sensi dell'art. 272, comma 3, CCII, per un totale di €.183.900,00.
Considerato che il credito residuo vantato dai creditori assistiti da garanzia ipotecaria ammonta complessivamente a €.160.526,78 (di cui €.150.669,92 per il mutuo ipotecario e €.9.856,86 per il finanziamento con garanzia ipotecaria n. CK1239532, entrambi in favore di BNL S.p.A.), il presumibile ricavato derivante dalla liquidazione controllata, pari a €.183.900,00, verrebbe destinato al soddisfacimento dei suddetti creditori e la residua somma, pari a €.23.373,22, agli altri creditori in considerazione del proprio grado di prelazione. Tale somma risulta inferiore rispetto a quanto previsto nella proposta di ristrutturazione, che contempla un pagamento complessivo di €.211.952,46, di cui
€.51.425,68 destinati ai creditori diversi da quelli ipotecari. Ne consegue che il soddisfacimento proposto nel piano ai creditori, risulta non inferiore rispetto al presumibile ricavato derivante dalla liquidazione controllata.
Sul punto è neceSSrio anche sottolineare che la vendita coattiva dell'immobile adibito a residenza dei ricorrenti, potrebbe incidere sul ricavato di una eventuale liquidazione controllata. Infatti, il mantenimento dell'abitazione principale rappresenta un elemento chiave per la stabilità economica dei debitori, poiché l'eventuale necessità di reperire un altro immobile comporterebbe un aggravio di costi, riducendo la capacità economica degli stessi, dovendosi destinare per il sostentamento della famiglia somme maggiori che inciderebbero sull'apprensione dei beni futuri nell'arco temporale dei tre anni in caso di liquidazione.
In conclusione, ricorrono le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva al gestore dell'OC.
Si precisa, infine, che il compenso spettante al gestore OC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che, così come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OC, tenuto conto della diligenza del gestore OC (art. 71, comma 6, CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento. Nel caso in
Pag. 9 di 10 cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito, fatti salvi ulteriori provvedimenti, la somma accantonata come compenso del gestore OC verrà comunque ripartita tra i creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del G.D., dott. Antonio Lacatena:
1) Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura indicata nel piano omologato, previo progetto di ripartizione anche parziale (v. art. 71 CCII), con il correttivo di cui in parte motivata, relativo al compenso all'OC dott.SS , in conformità al Controparte_1 disposto dell'art. 71, comma 4, CCII, secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente
e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OC un acconto sul compenso;
3) Dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
4) Avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
5) Avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto neceSSrio a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
6) Avverte il Gestore dell'OC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se neceSSrio e ponendo in essere ogni attività neceSSria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano;
7) Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OC, del p.m. o di qualsiasi altro intereSSto, in contradditorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8) Che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA
Chiusa la procedura.
Foggia, 22 luglio 2025 Il Giudice delegato Antonio Lacatena
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