Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 2
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "notoria" la sussistenza del requisito dimensionale dell'impresa delle Ferrovie dello Stato, in relazione al numero minimo di dipendenti occupati, ai fini dell'applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970).
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426, costituito da una maggiorazione della retribuzione mensile collegata all'anzianità di servizio del dipendente delle Ferrovie dello Stato, non sono necessari l'accordo sindacale e la delibera della società debitrice. Ne consegue che, pur se delibera e accordo siano intervenuti successivamente, il dipendente poteva agire per la tutela del diritto sin dalla data di entrata in vigore della legge, che rappresenta il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2004, n. 22271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22271 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IL IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 359/01 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 11/12/01 R.G.N. 435/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/04 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Palumbo;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.11.2001 la Corte di Appello di Ancona rigettava, salvo che per il capo sulle spese, l'appello proposto da RL SI NE nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana, avverso sentenza del Tribunale di Ancona ritenendo prescritto il diritto azionato.
Osservava in motivazione che la stabilità del rapporto, requisito per l'applicabilità della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro e connessa alle dimensioni dell'impresa, non necessitava di prova essendo nozione di comune esperienza che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato siano più di quindici, limite per l'art. 35 della legge n. 300 del 1970 per l'applicabilità della stabilità
reale garantita dall'art. 18 della stessa legge. Rilevava che il diritto azionato era fondato sull'art. 4 della legge n. 426 del 1982 e che quindi la prescrizione decorreva dall'entrata in vigore di detta legge e non dalla delibera delle Ferrovie che lo riconosceva. Quanto alla deduzione di applicabilità della prescrizione decennale riteneva l'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità, rilevava comunque che il credito maturava mese per mese e rientrava perciò nella previsione dell'art. 2948 c.c.. In ordine alla interruzione della prescrizione riteneva che l'istanza prodotta e datata 24.7. 1987 non reca la firma del Fasciani e che effetto interruttivo non può riconoscersi ad una istanza del sindacato FISAFS non risultando provata l'adesione a detto sindacato del Fasciani il quale, nel costituirsi in giudizio, aveva dichiarato di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale e di non avere dato alcun mandato;
rilevava infine che gli altri atti interrottivi erano stati inviati dopo l'estinzione del diritto per il decorso del termine quinquennale della prescrizione.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi il Fasciani resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana, che ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2948 c.c., 2935, 2944 e 2697 c.c. ed in vizio di motivazione, il ricorrente prospetta tre profili di censura. Deduce la genericità della eccezione di prescrizione, contesta la natura di fatto notorio del requisito dimensionale dell'azienda e l'individuazione del termine iniziale di decorrenza del diritto.
Le censure sono infondate.
Con i primi due profili, che si esaminano congiuntamente perché connessi il ricorrente lamenta che si sia stata ritenuta ammissibile l'eccezione di prescrizione senza allegazione e deduzione di prova sul requisito dimensionale che costituisce presupposto per il decorso della prescrizione e che si sia ritenuto fatto notorio il requisito dimensionale.
La proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata nel corso del rapporto implica l'allegazione della stabilità reale del medesimo per effetto della dimensione aziendale del datore di lavoro. La possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione i fatti che rientrano nella comune esperienza, prevista dal secondo comma dell'art. 115 c.p.c., costituisce una deroga al principio di dovere porre a base della decisione le prove proposte dalle parti, fissato dal primo comma, e costituisce esercizio di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità" Cass. n. 11701 del 1998. Nella stessa sentenza si è ritenuto che il requisito dimensionale di un impresa possa essere fatto notorio. Non potendo censurarsi sul piano logico la valutazione di fatto, che rientri nella comune esperienza il fatto che le Ferrovie dello Stato avessero più di quindici dipendenti, si deve concludere per l'infondatezza dei due profili di censura.
Il terzo profilo che contesta l'accertamento che il diritto di cui all'art. 4 della legge n. 426 del 1982, costituito da una maggiorazione della retribuzione mensile collegata all'anzianità di servizio, sia fondato solo sulle legge essendo stati necessari per 11 suo riconoscimento un accordo sindacale e una delibera dell'ente. La sentenza impugnata ha interpretato la norma di legge nel senso che non fossero necessari per il sorgere del diritto l'accordo sindacale e la delibera richiamando il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 2445 del 1998. Il fatto che delibera ed accorto siano intervenuti successivamente non implica che il ricorrente non potesse agire per la tutela del diritto sin dalla entrata in vigore della legge, non ha operato quindi nella fattispecie l'art. 2935 c.c. Peraltro la domanda del BI, che ha chiesto i benefici con la decorrenza stabilita dalla legge e non dalla delibera, conferma che il diritto è sorto con legge e non con la delibera. Si deve concludere che è incensurabile l'accertamento della Corte territoriale in ordine al momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., contesta la ritenuta inammissibilità del motivo in appello, concernente l'applicabilità alla fattispecie della prescrizione decennale e non quinquennale, per aver solo richiamato le argomentazioni svolte in primo grado senza riprodurle. La censura è priva di decisività e pertanto inammissibile. Infatti sul punto la motivazione della sentenza, dopo avere affermato la inammissibilità della censura, la esamina per completezza di motivazione affermando che, trattandosi di diritto maturato mese per mese, esso rientra nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. affermando che al diritto azionato si applica la prescrizione quinquennale e non la decennale. Non essendo state censurata questa autonoma ragione del decidere, si palesa inammissibile per carenza di interesse la censura dell'altra autonoma ratio decidendi. Con l'ultimo motivo si critica l'affermazione che gli atti provenienti dal sindacato FISAFS, richiamando giurisprudenza di legittimità che assume sufficiente per l'efficacia interruttiva di un atto posto in essere dal mandatario, il fatto che sia stato conferito mandato anche informalmente e che la mancata adesione al sindacato era stata dedotta dal Fasciani in relazione agli accordi e non agli atti introduttivi.
Anche questo motivo è infondato. Premesso che è onere di chi deduce l'atto interruttivo di provarne la validità, la sentenza impugnata ha escluso la validità delle richieste del sindacato a porre in mora l'azienda relativamente al credito del Fasciani, mancando la prova di un mandato del lavoratore, ed inoltre escludendone l'esistenza in base ad affermazioni del ricorrente contenute nel ricorso introduttivo. Non è in questione la forma del mandato, ma la sua sussistenza. L'asserita erronea valutazione della dichiarazione del lavoratore di non essere aderente al sindacato, che sarebbe stata fatta in relazione agli accordi e non anche alle richieste successive, non prova comunque che il sindacato agisse per mandato del Fasciani. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo, del soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in E. 25, 10 oltre E. 1500, 00 di onorario.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2004