Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18402/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/05/2023 promossa da
1) Parte_1
Nata il 15/03/1988 a CUBA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. MARIA GRAZIA RUSSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 04/06/1983 a VIMERCATE (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv.ti CAROLINA DI GIORGIO e ANTONIO DI GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte convenuta
, nato il [...], in [...] curatore speciale avv. ALICE TALPINI, in proprio CP_1 ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.6.2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI congiunte rassegnate da entrambe le parti e dal curatore speciale con note scritte del 29.1.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:
1. disporre l'affido del minore in modo condiviso ai genitori, reintegrando i Persona_1 genitori nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore;
2. disporre che i tempi di permanenza di presso e con ciascun genitore siano Persona_1 suddivisi in modo paritetico tra i genitori, sulla base dei turni/ferie della madre e del padre, secondo una organizzazione specifica che i genitori condivideranno comunicandola anticipatamente in forma scritta tra loro;
ciascun genitore garantirà che non resti da solo e, prima dell'inizio del PE proprio periodo di competenza, dovrà occuparsi di recuperare a casa dell'altro genitore tutti i libri e il materiale scolastico necessario al figlio;
3. Confermare la fissazione della residenza anagrafica di presso la madre a Persona_1
EZ L'DD in via Santa Marta, n. 16;
4. incaricare il Servizio Sociale presso il Comune di EZ L'DD (competente per il minore e la madre) e il Servizio Sociale presso il Comune AG (competente per il padre) di mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo e sulla condizione psicofisica di attraverso colloqui periodici PE con i genitori e con il minore e contatti con le insegnanti, segnalando senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio alla competente Autorità Giudiziaria;
5. incaricare il Servizio Sociale presso il Comune di EZ L'DD (competente per il minore e la madre) e il Servizio Sociale presso il Comune AG (competente per il padre), anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio, affinché in particolare provveda a:
* verificare la prosecuzione da parte del nucleo famigliare della presa in carico presso il Consultorio familiare competente per territorio, secondo le indicazioni dei terapeuti, acquisendo periodicamente informazioni L'andamento;
* qualora necessario, attivare una educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori oppure valutare l'inserimento di in un Centro diurno che svolga attività di aiuto compiti, PE ludico-ricreative in un contesto di pari (anche post scuola, oratorio, etc);
6. confermare che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento di nei tempi di PE rispettiva spettanza con il minore, altresì sostenendo nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno individuate come da Linee guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. confermare che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il padre verserà a titolo di contributo abitativo per il figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della mamma, la somma mensile di € 300,00. Le parti concordano che, ferma la cointestazione del contratto di locazione, il relativo canone, comprensivo delle spese condominiali, verrà integralmente sostenuto dalla signora;
in caso di inadempimento da parte della Parte_1 signora all'obbligo di pagamento del canone, le parti concordano Parte_1 che vi provvederà in via diretta il signor con contestuale sospensione Parte_2 dell'obbligo di versamento del contributo abitativo in favore di;
Persona_1
8. confermare che l'Assegno Unico Universale per il figlio venga percepito al 100% dalla madre, la quale si impegna a versare al padre il 50% dell'importo percepito mensilmente;
9. dare atto che le parti concordano che ciascuna di esse provvederà in ragione del 50% alla restituzione in favore del del contributo erogato ai fini del versamento della Parte_3 cauzione richiesta per la locazione dell'immobile di EZ D'DD per complessivi € 2.538,00; il contributo secondo quanto concordato con i SS verrà restituito dalle parti in n. 46 rate con decorrenza dal 15 giugno 2024. avrà diritto a percepire il 50% della Parte_2 somma versata a titolo di cauzione al locatore al momento della restituzione della stessa. Nelle ipotesi in cui la cauzione non dovesse essere restituita, avrà diritto a Parte_2 percepire il 50% della somma versata da;
Parte_1
10. dare atto che i genitori si impegnano a rimettere le rispettive denunce/querele (con accettazione reciproca) di cui al procedimento 2548/2023 RGNR, dr.ssa Menegazzo (Tribunale Penale di Milano)
o in riferimento ad altri eventuali procedimenti penali non noti nei quali i coniugi risultassero persona offesa dal reato o indagato/imputato; 11. spese legali compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Cuba il 22/12/2010 (atto trascritto nei Registri del Comune di
AV di IA, anno 2011, n. 10, parte II, Serie A).
Dall'unione è nato il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11.5.2023 Parte_1
a chiesto la pronuncia di separazione e la conferma del decreto provvisorio del Tribunale
[...] per i Minorenni di Milano del 16.3.2021 (con cui era stato disposto l'affido all'Ente del figlio minore
) con collocamento dello stesso presso e con la mamma e frequentazioni padre/figlio CP_1 secondo modalità e tempistiche stabilite dai Servizi sociali incaricati. Parte attrice ha, altresì, domandato di assegnare la casa coniugale a sé, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento dell'importo mensile di euro 300,00.
Il Giudice delegato con decreto del 31.5.2023 ha incaricato i Servizi sociali del Comune di AG della immediata presa in carico del nucleo, delegandoli ad effettuare colloqui conoscitivi con le parti, effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e assumere informazioni dalle ulteriori figure di riferimento per il minore.
Con memoria depositata in data 3.7.2023 si è costituita in giudizio parte convenuta che, d'accordo sulla domanda di separazione, ha chiesto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento alternato paritario dello stesso. Parte convenuta ha, altresì, domandato di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in via diretta nei tempi di rispettiva permanenza e di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio minore, nonché di rigettare la richiesta della moglie di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 18.7.2023 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto che:
- pende tra le parti procedimento N. 2623/2020 avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del quale sono stati emessi due decreti provvisori, il primo in data 3.12.2020 e il secondo in data 16.03.2021, con conseguente incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario a decidere in ordine a tutte le questioni concernenti l'affidamento, il collocamento e la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore del figlio minore della coppia;
- in forza dei predetti provvedimenti, risulta essere affidato all'Ente (Comune di Persona_2
AG) con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per tutte le decisioni in materia di collocamento e per le scelte educative e sanitarie relative al minore, con espresso incarico ai SS dell'ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici sul territorio, di effettuare una valutazione psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo, attivare un percorso di supporto psicologico e alla genitorialità in favore della coppia, attivare un percorso di supporto psicologico per il minore e attivare l'educativa domiciliare;
- la relazione dei SS datata marzo 2023, prodotta da parte ricorrente senza le allegate relazioni relative alle valutazioni psicodiagnostiche effettuate, dà conto dell'indisponibilità delle parti ad attivare i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità e dell'avvenuta interruzione dell'educativa domiciliare, a causa della mancata reale comprensione da parte dei genitori (in particolare della madre) della necessità dell'intervento nell'interesse del figlio minore e della funzione svolta dall'educatore, certamente non corrispondente a quella di un servizio di babysitteraggio a chiamata;
- nella relazione 4 luglio 2023, richiesta da questo Tribunale con il decreto di fissazione dell'udienza,
i SS dell'Ente affidatario evidenziano una situazione di grave malessere di , Persona_2 triangolato in un lacerante conflitto di lealtà ed esposto ai continui litigi dei genitori, nonché a svariati accessi dei CC (chiamati da entrambe le parti) e ad accessi dello stesso minore al PS con esito negativo, rappresentando la necessità di mantenere l'affido all'Ente già disposto dall'autorità procedente (Tribunale per i Minorenni) e di disporre di maggior tempo per valutare le ipotesi di collocamento e regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, in relazione alle quali sussiste la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti. I SS evidenziano tuttavia l'importanza, al fine di evitare l'acuirsi delle ricadute gravemente pregiudizievoli sul benessere psico fisico di (al quale la NPI ha riscontrato lieve ritardo cognitivo e un disturbo Persona_2 emozionale dell'infanzia) di risolvere nel più breve tempo possibile la questione abitativa, ponendo fine alla convivenza tra i genitori.
A questo punto il Giudice delegato, evidenziato che qualunque decisione del Tribunale in ordine all'assegnazione della casa famigliare e alla determinazione del contributo al mantenimento del minore non avrebbe potuto essere assunta senza che prima l'autorità procedente e competente
(Tribunale per i Minorenni) avesse definito quantomeno in via provvisoria le questioni attinenti la regolamentazione del collocamento e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, dopo aver proceduto alla audizione delle parti, ha proposto in via assolutamente provvisoria, nell'esclusivo interesse del minore - stante l'indicazione dei SS di porre senza ritardo fine alla convivenza tra le parti - la seguente regolamentazione:
-la casa famigliare, di proprietà esclusiva del resistente, resta nella disponibilità di
[...]
che sosterrà le spese condominiali ordinarie e le utenze;
Parte_1
- rilascerà la casa famigliare entro il 20.08.2023 e provvederà a reperire Parte_2 nuova soluzione abitativa idonea ad ospitare il figlio minore;
AN starà con ciascun genitore secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Per_2
Sociali dell'Ente affidatario. Medio tempore, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore. Le parti provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore con suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%. L'assegno unico universale verrà suddiviso in ragione del 50%.
Le parti hanno aderito alla proposta in via assolutamente temporanea.
Il Giudice delegato ha, quindi, su istanza congiunta, rinviato la causa per la discussione in ordine ai provvedimenti temporanei e alle istanze istruttorie all'udienza del 9.11.2023, incaricando i SS del
(già intervenuti nell'ambio del pendente procedimento avanti il TM) di Parte_3 trasmettere entro il termine del 30.10.2023 una relazione di aggiornamento che dia conto della situazione del minore e del nucleo con particolare riferimento al collocamento e alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore maggiormente rispondete all'interesse esclusivo dello stesso, all'attivazione e all'andamento dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, all'avvio del percorso di supporto psicologico per il minore, all'adesione delle parti ai supporti proposti in loro favore (in specie supporto alla genitorialità), allegando alla relazione anche le valutazioni psicodiagnostiche già effettuate e la valutazione NPI del minore.
All'udienza del 9.11.2023, esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione dei Servizi sociali del
Comune di AG depositata in data 7.11.2023 con cui i Servizi sociali hanno rappresentato innanzitutto l'avvenuta definizione del procedimento N. 2623/2020 pendente avanti il TM e che con decreto del 20.09.2023 il TM ha chiuso il procedimento con conferma delle statuizioni di cui ai precedenti decreti provvisori, le parti si sono dichiarate disponibili a valutare la seguente proposta conciliativa:
- resta collocato ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma;
PE
- il minore trascorrerà con il papà 15 giorni al mese organizzati su base settimanale in funzione dei propri turni di lavoro con un minimo di due giorni consecutivi. A tal fine il papà si dichiara disponibile a richiedere tre giorni al mese di ferie da aggiungere ai 12 che ha già di riposo;
- ciascuno provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio minore nei rispettivi tempi di permanenza;
- le spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano verranno condivise tra i genitori in ragione del 50%;
- la casa familiare viene assegnata al resistente, proprietario esclusivo;
- il resistente verserà in favore della ricorrente a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio (in particolare contributo abitativo) la somma mensile di € 400,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
-la madre e il figlio minore si trasferiranno nell'abitazione attualmente condotta in locazione dal padre, subentrando nel relativo contratto;
- i SS proseguiranno nella presa in carico del nucleo con espresso mandato a: Cont avviare l'immediata presa in carico delle parti al per le valutazioni di competenza e per valutare la successiva presa in carico dell'interno nucleo al Consultorio familiare per un lavoro di rete;
attivare una significativa educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori ovvero l'inserimento del minore in un centro diurno che effettui il servizio aiuto compiti/post scuola/ di socializzazione in un gruppo di pari;
attivare il monitoraggio psicologico per il minore.
I procuratori delle parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno domandato un rinvio della udienza per consentire ai propri assistiti di valutare attentamente la proposta conciliativa sopra integralmente trascritta. Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato la causa per la prosecuzione della prima udienza disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 30.11.2023.
Con ordinanza del 15.12.2023 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato, rilevato che le parti hanno rappresentato di non essere riuscite a perfezionare l'accordo ipotizzato alla precedente udienza, ha fissato nuova udienza per il giorno
16.1.2024 (successivamente rinviata, su richiesta del procuratore di parte attrice, all'udienza del
15.2.2024).
All'udienza del 15.2.2024, presente solo parte convenuta, all'esito della discussione, il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei:
1.nomina di un curatore speciale;
2.conferma dell'affido all'ente;
3.incarico ai SS dell'ente affidatario di regolamentare modalità e tempi di permanenza del minore presso e con ciascun genitore garantendo che trascorra con il padre 15 giorni al mese. Si Per_3 precisa che il minore resterà collocato ai meri fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma;
In particolare, i SS, sentite le parti e il curatore speciale, sulla base del prospetto turni/ferie del padre dovranno predisporre un calendario quantomeno trimestrale indicando con precisione i giorni di ciascuna settimana che il minore trascorrerà con il papà e quelli che trascorrerà con la mamma.
Ciascun genitore, prima dell'inizio del proprio periodo di competenza, dovrà occuparsi di recuperare a casa dell'altro genitore tutti i libri e il materiale scolastico necessario al figlio.
4.incarico ai SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei Servizi specialistici sul territorio, con l'ausilio del curatore speciale di:
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra del minore;
-attivare senza ritardo l'educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori;
-inserire il minore in un contesto (post scuola, oratorio, centri diurni) che si occupi di attività post scolastica di aiuto compiti/sport/attività ludico ricreativa;
-attivare senza ritardo un supporto psicologico per il minore;
-attivare senza ritardo un massiccio supporto psicologico e alla genitorialità in favore dei genitori
5.la casa coniugale, di proprietà esclusiva di viene assegnata a quest'ultimo. Parte_2 dovrà rilasciare l'abitazione entro la fine del mese di giugno 2024; Parte_1
6. dal momento del rilascio della casa coniugale da parte della madre, il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee
Guida del Protocollo del Tribunale di Milano. Fino a quel momento ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario ferma restando la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%;
7.dalla mensilità successiva al rilascio della casa coniugale da parte di Parte_1
l'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla madre.
Il convenuto ha dichiarato di accettare la proposta del Giudice, mentre il procuratore di parte attrice ha chiesto un breve termine per sottoporre la proposta alla propria assistita (non presente in udienza).
Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato il procedimento per la chiusura dell'udienza ex art. 473bis.22
c.p.c. disponendo la sostituzione dell'udienza con il depisto di note scritte fino al 26.02.2024.
Con ordinanza del 27.2.2024 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato, rilevato che parte attrice non ha aderito alla proposta formulata dal
Giudice quanto all'adozione dei provvedimenti temporanei con specifico riferimento alle statuizioni di natura economica e che parte convenuta ha, invece, confermato l'adesione alla proposta già verbalizzata all'udienza del 15.2.2024, si è riservato. Con ordinanza dell'1.3.2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Premesso che:
Le parti hanno contratto matrimonio a Cuba il 22/12/2010 (atto trascritto nei Registri del Comune di AV di IA A. 2011-N. 10- P.II- S.A)
Dall'unione è nato a [...] [...] Persona_1
Le parti sono comparse per la prima volta avanti il Giudice delegato all'udienza del 18.07.2023.
In tale sede il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto che:
-pende tra le parti procedimento N. 2623/2020 avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del quale sono stati emessi due decreti provvisori, il primo in data 3.12.2020 e il secondo in data 16.03.2021, con conseguente incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario a decidere in ordine a tutte le questioni concernenti l'affidamento, il collocamento e la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore del figlio minore della coppia;
- in forza dei predetti provvedimenti, risulta essere affidato all'ente ( Persona_2 Parte_3
) con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per tutte le decisioni
[...] in materia di collocamento e per le scelte educative e sanitarie relative al minore, con espresso incarico ai SS dell'ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici sul territorio, di effettuare una valutazione psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo, attivare un percorso di supporto psicologico e alla genitorialità in favore della coppia, attivare un percorso di supporto psicologico per il minore e attivare l'educativa domiciliare;
-la relazione dei SS datata marzo 2023, prodotta da parte ricorrente senza le allegate relazioni relative alle valutazioni psicodiagnostiche effettuate, dà conto dell'indisponibilità delle parti ad attivare i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità e dell'avvenuta interruzione dell'educativa domiciliare, a causa della mancata reale comprensione da parte dei genitori (in particolare della madre) della necessità dell'intervento nell'interesse del figlio minore e della funzione svolta dall'educatore, certamente non corrispondente a quella di un servizio di babysitteraggio a chiamata;
-nella relazione 4 luglio 2023, richiesta da questo Tribunale con il decreto di fissazione dell'udienza,
i SS dell'Ente affidatario evidenziano una situazione di grave malessere di , Persona_2 triangolato in un lacerante conflitto di lealtà ed esposto ai continui litigi dei genitori, nonché a svariati accessi dei CC (chiamati da entrambe le parti) e ad accessi dello stesso minore al PS con esito negativo, rappresentando la necessità di mantenere l'affido all'Ente già disposto dall'autorità procedente (Tribunale per i Minorenni) e di disporre di maggior tempo per valutare le ipotesi di collocamento e regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, in relazione alle quali sussiste la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti. I SS evidenziano tuttavia l'importanza, al fine di evitare l'acuirsi delle ricadute gravemente pregiudizievoli sul benessere psico fisico di (al quale la NPI ha riscontrato lieve ritardo cognitivo e un disturbo Persona_2 emozionale dell'infanzia) di risolvere nel più breve tempo possibile la questione abitativa, ponendo fine alla convivenza tra i genitori;
A questo punto il Giudice delegato, evidenziato che qualunque decisione del Tribunale in ordine all'assegnazione della casa famigliare e alla determinazione del contributo al mantenimento del minore non avrebbe potuto essere assunta senza che prima l'autorità procedente e competente
(Tribunale per i Minorenni) avesse definito quantomeno in via provvisoria le questioni attinenti la regolamentazione del collocamento e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, sentite le parti, ha proposto in via assolutamente provvisoria, nell'esclusivo interesse del minore - stante l'indicazione dei SS di porre senza ritardo fine alla convivenza tra le parti - la seguente regolamentazione:
-la casa famigliare, di proprietà esclusiva del resistente, resta nella disponibilità di
[...]
che sosterà le spese condominiali ordinarie e le utenze. Parte_1
TA rilascerà la casa famigliare entro il 20.08.2023 e provvederà a reperire Parte_2 nuova soluzione abitativa idonea ad ospitare il figlio minore.
starà con ciascun genitore secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Persona_2
Sociali dell'Ente affidatario. Medio tempore, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore. Le parti provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore con suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%. L'assegno unico universale verrà suddiviso in ragione del 50%.
Le parti, assistite dai propri difensori, hanno aderito alla proposta in via assolutamente temporanea. La causa, quindi, su istanza congiunta, è stata rinviata per la discussione in ordine ai provvedimenti temporanei e alle istanze istruttorie e il giudice delegato incaricando i SS del Comune di AG
(già intervenuti nell'ambio del pendente procedimento avanti il TM) di trasmettere entro il termine del 30.10.2023 una relazione di aggiornamento che dia conto della situazione del minore e del nucleo con particolare riferimento al collocamento e alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore maggiormente rispondete all'interesse esclusivo dello stesso, all'attivazione e all'andamento dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, all'avvio del percorso di supporto psicologico per il minore, all'adesione delle parti ai supporti proposti in loro favore (in specie supporto alla genitorialità), allegando alla relazione anche le valutazioni psicodiagnostiche già effettuate e la valutazione NPI del minore
In data 7.11.2023 i SS del Comune di AG, ente affidatario, hanno trasmesso la relazione richiesta, rappresentando innanzitutto l'avvenuta definizione del procedimento N. 2623/2020 pendente avanti il TM che con decreto del 20.09.2023 ha chiuso il procedimento con conferma delle statuizioni di cui ai precedenti decreti provvisori, stante la pendenza del presente procedimento. I
SS, inoltre, hanno dato atto che l'odierno convenuto, in ottemperanza a quanto concordato tra le parti all'udienza del 18.07.2023, ha lasciato la casa coniugale reperendo un'abitazione in locazione, sufficientemente adeguata ad accogliere il figlio minore, evidenziando una situazione di pregiudizio per lo stesso – triangolato nel conflitto – e sottolineando la sostanziale indisponibilità della madre ad attivarsi secondo le indicazioni fornite dai SS e una fragilità, anche psicologica del padre, indicando la necessità dell'attivazione dell'educativa domiciliare e della presa in carico terapeutica dell'intero nucleo da parte del Consultorio “La Famiglia” di EZ L'DD. Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza di presso e con ciascun genitore i SS Persona_2 hanno riportato il fallimento del tentativo di effettuare un collocamento a settimane alternate, riferendo altresì come il minore verbalizzi di trovarsi maggiormente a suo agio con il padre, a causa delle condotte verbalmente aggressive e svalutanti della madre, che si rivolgerebbe al ragazzo con espressioni del tenore di bastardo, morto di fame .
All'udienza del 9.11.2023, esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione depositata dai SS, i difensori hanno espressamente rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno chiesto un rinvio per valutare la possibilità di definire una cornice condivisa quanto alle questioni economiche, ferma restando l'adesione ai supporti indicati dai SS e la conferma dell'affido all'ente. E' infatti emerso che la parte attrice ha reperito attività lavorativa part time da Mc Donald's e percepisce una retribuzione mensile di circa € 800,00 nette mese. La donna non ha spese abitative né indebitamenti documentati. Il convenuto percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.900,00 sostiene integralmente il mutuo della casa coniugale pari ad € 700,00 mensili e il canone di locazione dell'immobile dove si è dovuto trasferire pari ad € 700,00 mensili e così un totale di € 1.400,00 mensile per le sole spese abitative.
Ne consegue che, al netto delle spese abitative, la parte attrice ha a disposizione la somma mensile di € 800 e il convenuto la somma mensile di € 500,00. Ogni tentativo di trovare una soluzione condivisa è successivamente fallito, stante l'indisponibilità della parte attrice a lasciare la casa coniugale anche a fronte della corresponsione di un contributo perequativo al mantenimento del minore – di fatto allo stato e in attesa di ulteriori provvedimenti collocato pari tempo presso e con ciascun genitore – e alla percezione integrale dell'assegno unico.
Ritenuto che
Alla luce della preoccupante relazione trasmessa dai SS del comune di AG deve innanzitutto essere confermato l'affido del minore nato a [...] il [...] all'Ente Persona_1 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti quanto alle decisioni maggiormente rilevanti relative alla residenza anagrafica, alla salute, all'istruzione e all'espletamento di ogni natura amministrativa nell'interesse del minore, ivi compreso il rilascio e il rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio.
In favore di deve, inoltre, essere nominato un curatore speciale, che ne rappresenti Persona_2 gli interessi sostanziali e processuali stante l'inidoneità - allo stato – di entrambi i genitori. I SS dell'ente affidatario di concerto con il curatore speciale del minore, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio – devono essere espressamente incaricati di:
- curare l'immediato avvio del nucleo famigliare per la presa in carico terapeutica presso il consultorio competente per territorio;
- attivare senza ritardo l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
- acquisire dettagliate informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di con particolare Persona_2 riferimento al di lui stato di benessere psico fisico, alla qualità della relazione con i pari e con gli adulti, a particolari fragilità/necessità del minore
-acquisire la valutazione NPI del minore (già delegata dal Tribunale per i Minorenni) e garantire, se necessario, al minore il supporto scolastico di cui necessita (sostegno, educatore);
-inserire senza ritardo il minore in un centro diurno che svolga attività di aiuto compiti, ludico - ricreative in un contesto di pari;
-verificare la presenza sul territorio di famiglie di appoggio che possano coadiuvare i genitori nella gestione e nell'accudimento del minore
-fattivamente supportare la madre nell'espletamento delle pratiche per l'erogazione dell'assegno unico universale e al reperimento di un immobile con canone convenzionato/calmierato/housing sociale;
-regolamentare, fino all'assunzione di diversi provvedimenti del Tribunale, i tempi di permanenza di presso e con ciascun genitore nel mos che segue: i SS, sentite le parti e il curatore Persona_2 speciale, sulla base del prospetto turni/ferie del padre dovranno predisporre un calendario quantomeno trimestrale indicando con precisione i giorni di ciascuna settimana che il minore trascorrerà con il papà e quelli che trascorrerà con la mamma. Ciascun genitore, prima dell'inizio del proprio periodo di competenza, dovrà occuparsi di recuperare a casa dell'altro genitore tutti i libri e il materiale scolastico necessario al figlio. Ferma la delega espressa ai SS, sentito il curatore speciale, a diversamente regolamentare i tempi di permanenza di con ciascun Persona_2 genitore tenuto esclusivamente conto dell'esclusivo interesse del minore.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale deve rilevarsi l'impossibilità di assumere provvedimenti senza aver prima definito la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore maggiormente rispondente all'esclusivo interesse di che, in Persona_2 ragione dell'età dello stesso e tenuto conto delle dichiarazioni rese ai SS, dovrà essere sentito dal
Giudice.
Come anticipato allo stato, L'accordo delle parti, trascorre pari tempo con ciascun PE genitore.
La situazione reddituale delle parti per come emersa in corso di causa è la seguente: la parte attrice ha reperito attività lavorativa part time da Mc Donald's e percepisce una retribuzione mensile di circa € 800,00 nette mese, non ha spese abitative né indebitamenti documentati, gode della disponibilità della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito;
il convenuto percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.900,00 sostiene integralmente il mutuo della casa coniugale pari ad € 700,00 mensili e il canone di locazione dell'immobile dove si è dovuto trasferire pari ad € 700,00 mensili e così un totale di € 1.400,00 mensile per le sole spese abitative.
Pertanto, al netto delle spese abitative, la parte attrice ha a disposizione la somma mensile di € 800
e il convenuto la somma mensile di € 500,00. Alla luce di quanto sopra, riservata ogni decisione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, previa determinazione della miglior regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso e con ciascun genitore e verificata la possibilità per la parte attrice di accedere ad immobili con canone convenzionato/calmierato/housing sociale demandata ai SS, nonché all'eventuale conseguente rideterminazione degli oneri contributivi al mantenimento del minore, deve allo stato essere disposto che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento di nei rispettivi tempi di PE permanenza, che le spese straordinarie siano suddivise tra gli stessi in ragione del 50% e che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dal padre
QM
Il Giudice delegato, richiamata l'autorizzazione a vivere separati già pronunciata all'udienza del
18.07.2023, adotta i seguenti provvedimenti temporanei:
1.nomina in favore di nato a [...] il [...] un curatore speciale PE Persona_1 individuato nell'Avv. Alice TALPINI assegnando alla stessa termine fino 31.03.2024 per costituirsi nell'interesse del minore
2.conferma l'affido del minore nato a [...] il [...] all'Ente Persona_1
Comune di AG con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti quanto alle decisioni maggiormente rilevanti relative alla residenza anagrafica, alla salute, all'istruzione e all'espletamento di ogni pratica di natura amministrativa nell'interesse del minore, ivi compreso il rilascio e il rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio e la richiesta di bonus o altra erogazione di natura pubblica per il minore.
Le decisioni verranno assunte dall'ente affidatario, sentite le parti e il curatore speciale, con oneri a carico delle parti in ragione del 50%
3.dispone che, fino all'assunzione di diversi provvedimenti del Tribunale, i tempi di permanenza di presso e con ciascun genitore nel modo che segue: i SS, sentite le parti e il curatore Persona_2 speciale, sulla base del prospetto turni/ferie del padre dovranno predisporre un calendario quantomeno trimestrale indicando con precisione i giorni di ciascuna settimana che il minore trascorrerà con il papà e quelli che trascorrerà con la mamma. Ciascun genitore, prima dell'inizio del proprio periodo di competenza, dovrà occuparsi di recuperare a casa dell'altro genitore tutti i libri e il materiale scolastico necessario al figlio. Ferma la delega espressa ai SS, sentito il curatore speciale, a diversamente regolamentare i tempi di permanenza di con ciascun Persona_2 genitore tenuto esclusivamente conto dell'esclusivo interesse del minore.
4.incarica i SS dell'ente affidatario di concerto con il curatore speciale del minore, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio –di:
-curare l'immediato avvio del nucleo famigliare per la presa in carico terapeutica presso il consultorio competente per territorio
-attivare senza ritardo l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
-acquisire dettagliate informazioni dalle insegnanti e al pediatra di con particolare Persona_2 riferimento al di lui stato di benessere psico fisico, alla qualità della relazione con i pari e con gli adulti, a particolari fragilità/necessità del minore
-acquisire la valutazione NPI del minore (già delegata dal Tribunale per i Minorenni) e garantire, se necessario, al minore il supporto scolastico di cui necessita (sostegno, educatore) -inserire senza ritardo il minore in un centro diurno che svolga attività di aiuto compiti, ludico - ricreative in un contesto di pari (anche post scuola, oratorio, etc)
-verificare la presenza sul territorio di famiglie di appoggio che possano coadiuvare i genitori nella gestione e nell'accudimento del minore
-fattivamente supportare la madre nell'espletamento delle pratiche per il reperimento di un immobile con canone convenzionato/calmierato/housing sociale;
5.dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di nei PE rispettivi tempi di permanenza e che le spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano siano suddivise tra gli stessi in ragione del 50%
6.dispone che l'assegno unico universale venga percepito in ragione del 100% dal padre.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
***
Assegna ai SS del Comune di AG termine fino al 20.05.2024 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento che dia conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti disposti
(educativa domiciliare, presa in carico terapeutica dei genitori e del minore presso il consultorio), delle informazioni assunte dalle insegnanti e dal pediatra di , della disponibilità di Persona_2 alloggi convenzionati/calmierati/housing sociale per la signora e dell'esito delle valutazioni demandate (NPI, valutazione psico diagnostica genitori già demandate dal TM nell'ambito del procedimento N. 2623/2020 ), nonché del progetto elaborato in favore del minore e della regolamentazione dei tempi di permanenza presso e con ciascun genitore ritenuta maggiormente rispondente all'esclusivo interesse dello stesso;
Rinvia la causa per l'esame della relazione e per l'ascolto del minore all'udienza del 4.06.2024 ore
14.30.
A tale udienza è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione dei Servizi sociali del
Comune di AG depositata in data 21.5.2024 nella quale è stato evidenziato un miglioramento nella relazione tra i genitori e rappresentato che, allo stato, nessun intervento è stato avviato e, successivamente, si è proceduto all'ascolto del minore. All'esito dell'ascolto, dopo ampia discussione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle questioni economiche:
1. Con decorrenza dal 15 giugno 2024 la parte attrice si trasferirà nell'abitazione di EZ L'DD, via Santa Marta, n. 16 condotta in locazione con contratto cointestato tra i coniugi che prevede un canone di locazione mensile di euro 480,00, oltre ad euro 40,00 di spese condominiali;
2. Con decorrenza dal 15 giungo 2024 la casa coniugale, sita in AG, via Puglia, n.1, rientrerà nella disponibilità di , proprietario esclusivo;
Parte_2
3. trascorrerà con ciascun genitore pari tempo secondo un calendario organizzato PE settimanalmente sulla base dei turni lavorativi dei genitori e manterrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale di AG, via Puglia, n.1;
4. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di nei rispettivi PE tempi di permanenza;
5. Con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 il papà verserà a titolo di contributo abitativo per il figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della mamma, la somma mensile di euro 300,00. Le parti concordano che, ferma la cointestazione del contratto di locazione, il relativo canone verrà integralmente sostenuto dalla signora In caso di Parte_1 inadempimento da parte della signora all'obbligo di pagamento del canone, le parti concordano che vi provvederà in via diretta il signor con contestuale sospensione Parte_2 dell'obbligo di versamento del contributo abitativo in favore di;
PE
6. Le parti concordano che ciascuna di esse provvederà in ragione del 50% alla restituzione in favore del del contributo erogato ai fini del versamento della cauzione richiesta per Parte_3 la locazione dell'immobile di EZ D'DD per complessivi euro 2.538,00. Il contributo secondo quanto concordato con i SS verrà restituito dalle parti in n. 46 rate con decorrenza dal 15 giugno
2024;
7. Le parti concordano che le spese straordinarie relative al figlio minore verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%;
8. L'assegno unico relativo a verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50%; PE
9. Le parti concordano che, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro della signora con mansione di addetta alle pulizie, l'assegno unico verrà percepito in ragione del 100% dalla madre.
Entrambe le parti hanno, infine, dato atto dell'intenzione di rimettere reciprocamente le querele sporte l'una nei confronti dell'altra.
A questo punto il Giudice delegato, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei assunti con ordinanza dell'1.3.2023, anche L'accordo raggiunto dalle parti, sentito il curatore speciale, ha così provveduto:
1.conferma l'affido di ai SS del Comun di AG nonché tutti gli incarichi già Persona_1 conferiti con ordinanza del 1.03.2024, con la precisazione che gli stessi dovranno essere avviati/proseguiti in stretta collaborazione, per quanto di competenza, con i SS del Comune di
EZ L'DD, Comune di residenza e di domicilio di a Parte_1 far data dal 15.06.2024
1. dà atto che con decorrenza dal 15 giugno 2024 i trasferirà Parte_1 nell'abitazione di EZ L'DD, via Santa Marta, n. 16 condotta in locazione con contratto cointestato tra i coniugi che prevede un canone di locazione mensile di euro 480,00, oltre ad euro
40,00 di spese condominiali;
2. dispone che decorrenza dal 15 giungo 2024 la casa coniugale, sita in AG, via Puglia, n.1, rientri nella disponibilità di , proprietario esclusivo;
Parte_2
3. dispone che trascorra con ciascun genitore pari tempo secondo un calendario organizzato PE settimanalmente sulla base dei turni lavorativi dei genitori e mantenga, allo stato, la residenza anagrafica presso la casa coniugale di AG, via Puglia, n.1, ferma diversa valutazione delle parti e del curatore speciale in relazione all'eventuale maggiore disponibilità di risorse dei SS del comune di EZ L'DD;
4. dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di nei PE rispettivi tempi di permanenza;
5. Pone, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo abitativo per il figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della mamma, la somma mensile di euro 300,00.
6. Dà atto che le parti concordano che, ferma la cointestazione del contratto di locazione, il relativo canone verrà integralmente sostenuto dalla signora In caso di inadempimento Parte_1 da parte della signora all'obbligo di pagamento del canone, le parti concordano che vi provvederà in via diretta il signor con contestuale sospensione dell'obbligo di Parte_2 versamento del contributo abitativo in favore di;
PE
7. Dà atto che le parti concordano che ciascuna di esse provvederà in ragione del 50% alla restituzione in favore del del contributo erogato ai fini del versamento della Parte_3 cauzione richiesta per la locazione dell'immobile di EZ D'DD per complessivi euro 2.538,00.
Il contributo secondo quanto concordato con i SS verrà restituito dalle parti in n. 46 rate con decorrenza dal 15 giugno 2024;
8.Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie relative al figlio minore individuate come da linee Guida del protocollo del tribunale di Milano in ragione del 50%
9.dispone che l'assegno unico relativo a verrà percepito da entrambi i genitori in ragione PE del 50%;
10. Dà atto che le parti concordano che, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro della signora con mansione di addetta alle pulizie, l'assegno unico verrà percepito in ragione del 100% dalla madre.
Il Giudice delegato ha, quindi, assegnato ai Servizi sociali del Comune di AG e di EZ L'DD termine per trasmettere una relazione di aggiornamento e ha rinviato la causa all'udienza del 6 novembre 2024 per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi sociali. All'udienza del 6.11.2024, esaminate nel contraddittorio delle parti le relazioni dei Servizi sociali del AG e del Comune di EZ L'DD depositate in data 28.10.2024 e 29.102024, Parte_3 il curatore speciale ha riferito che, alla luce di quanto emerso nelle relazioni dei Servizi sociali depositate, si potrebbe disporre la reintegrazione dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale mantenendo un monitoraggio dei SS in quanto è in fase di avvio la presa in carico da parte del consultorio per avviare il supporto alla genitorialità e uno spazio di supporto psicologico per il minore.
I difensori delle parti e il curatore speciale hanno, quindi, domandato un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni e hanno dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il Giudice delegato ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio per la decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 31.01.2025.
Con ordinanza del 31.1.2025 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. depositate dalle parti nel termine assegnato e dato atto che le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025.
*******
Con riferimento alla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale del minore, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di AG da ultimo rassegnate nella relazione depositata in data 28.10.2024, debba essere disposto il reintegro di entrambi i genitori nella responsabilità genitoriale e, dunque, l'affido condiviso di ad entrambi i PE genitori.
La relazione dei Servizi sociali depositata in data 28.10.2024 ha evidenziato una situazione famigliare più stabile e più serena. In particolare, è stato evidenziato che “la condizione separativa ha permesso una distanza funzionale tra la signora e il signor , che, centrandosi maggiormente Parte_1 Pt_2 su , sono stati in grado conseguentemente di ridurre la conflittualità di coppia. Al contempo PE
i genitori di hanno sviluppato una migliore capacità di comunicazione e collaborazione PE nell'interesse del figlio” e che “ trascorre il suo tempo alternativamente con la madre ed il PE padre, i quali continuano a dimostrare la loro capacità di organizzarsi in modo puntuale e funzionale per il figlio in base alla turnistica lavorativa di entrambi, garantendogli anche la possibilità di accedere e svolgere attività extra-scolastiche”.
Le insegnanti del minore in una relazione del 25.10.2024 hanno, altresì, riportato che “per quanto riguarda le autorizzazioni e le comunicazioni da firmare, la famiglia ha rispettato le scadenze e le giustificazioni per le assenze sono sempre state presentate regolarmente” e che “dall'inizio dell'anno scolastico non si sono verificati episodi di conflittualità manifesta tra i genitori” (cfr. allegato alla relazione dei SS del Comune di AG depositata in data 28.10.2024).
Anche la relazione depositata dai Servizi sociali del Comune di AG in data 21.5.2024 ha sottolineato che dopo la ordinanza del Giudice delegato del 1.3.2024 e la nomina di una curatore speciale vi è stato un depotenziamento della dinamica recriminatoria e conflittuale tra i genitori e una loro maggiore capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di , che la madre PE negli ultimi mesi è apparsa più contenuta emotivamente e in generale più tranquilla, che il padre si è mostrato in grado di rendere gli operatori del Servizio più partecipi nella gestione condivisa di e che anche è apparso più tranquillo, più aperto e disponibile a parlare di sé. In PE PE particolare, lo stesso ha riferito agli operatori dei SS di una dinamica più serena tra la madre e il padre, raccontando anche di una occasione finalizzata all'acquisto della sua nuova bicicletta in cui il tempo passato insieme ad entrambi i genitori è stato piacevole. Anche il curatore speciale nelle note depositate in data 29.1.2025 ha dato atto che ad oggi appare emotivamente sereno. PE
Quanto sopra porta il Collegio a ritenere che le conclusioni congiunte delle parti come sopra trascritte recettive delle indicazioni dei SS del Comune di AG e delle osservazioni del curatore speciale possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Quanto al collocamento di e ai tempi e alle modalità di frequentazione dello stesso con PE ciascuno dei genitori, tenuto conto che nelle relazioni dei Servizi sociali del Comune di AG depositate in data 21.5.2024 e in data 28.10.2024 in merito al calendario relativo ai tempi di frequentazione di con i genitori è stato riportato che questi ultimi “sono stati in grado di PE organizzarsi settimanalmente per il proprio periodo di competenza sulla base del prospetto dei rispettivi turni/ferie lavorativi e di occuparsi degli spostamenti del minore dalla casa di un genitore all'altro”, considerato, altresì, che la nuova abitazione della madre a EZ L'DD è risultata idonea ad accogliere , in assenza di elementi di pregiudizio per il minore e considerato che PE
trascorre ormai da tempo con ciascun genitore pari tempo, non essendo emerse ragioni per PE derogare a tale assetto , il Collegio ritiene in linea con l'interesse del minore disporre in conformità all'accordo delle parti e, quindi, che continui a trascorrere con ciascun genitore pari CP_1 tempo secondo un calendario organizzato sulla base dei turni/ferie lavorativi dei genitori e secondo una organizzazione che i genitori condivideranno comunicandola anticipatamente in forma scritta tra loro. Ciascun genitore si è impegnato a garantire che non resti da solo e a recuperare, prima PE dell'inizio del proprio periodo di competenza, a casa dell'altro genitore tutti i libri e il materiale scolastico necessario al figlio.
Considerate le vicissitudini del nucleo famigliare che hanno per lungo tempo e fino a poco tempo fa visto triangolato in un lacerante conflitto di lealtà ed esposto ai continui litigi dei genitori PE
(che sono scaturiti in svariati accessi dei CC – chiamati da entrambe le parti - , in denunce reciproche – da ultimo parte ricorrente in data 3.3.2023 ha denunciato il marito per maltrattamenti e stalking e parte convenuta in data 7.6.2023 ha denunciato la moglie per aver colpito il figlio in due occasioni -, nella apertura di due procedimenti penali e di un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di
Milano) , considerato che il minore di recente ha verbalizzato agli operatori del Servizio sociale che persistono alcune situazioni in cui si sente infastidito perché la mamma “scatta” e si arrabbia in modo esagerato (cfr. relazione dei Servizi sociali del 28.10.2024) , il Collegio ritiene che deve essere dato mandato ai Servizi sociali del Comune di EZ L'DD (luogo della attuale residenza della madre e del minore) e al Servizio Sociale del Comune AG (luogo di residenza del padre), in collaborazione con le competenti ASST, di:
- verificare la prosecuzione da parte del nucleo famigliare della presa in carico presso il Consultorio familiare competente per territorio, secondo le indicazioni dei terapeuti, acquisendo periodicamente informazioni L'andamento e, qualora la struttura non sia in grado di garantire la presa in carico, attivare un percorso di supporto alla genitorialità, prevedendo anche colloqui congiunti, in favore di entrambi i genitori;
- attivare, se necessario, una educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori ovvero l'inserimento del minore in un centro diurno che svolga attività di aiuto compiti, ludico-ricreative in un contesto di pari (anche post scuola, oratorio, etc);
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
Con riferimento al mantenimento della prole
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%. La ricorrente si impegna a versare al padre il 50% dell'importo percepito mensilmente.
Con riferimento alle spese di lite
Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
Le spese del curatore speciale avv. ALICE TALPINI verranno liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
, ogni altra e diversa domanda disattesa o Parte_1 Parte_2 respinta così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
uniti in matrimonio a Cuba di 22/12/2010 (atto trascritto nei Registri del Parte_2
Comune di AV di IA, anno 2011, n. 10, parte 2, serie A);
2. Dispone l'affido condiviso del figlio minorenne , nato il [...]; CP_1
3. Dispone, L'accordo delle parti, che il minore trascorra con ciascun genitore pari CP_1 tempo secondo un calendario organizzato sulla base dei turni/ferie lavorativi dei genitori secondo una organizzazione che i genitori condivideranno comunicandola anticipatamente in forma scritta tra loro, dando atto che i genitori si sono impegnati a garantire che non resti da solo e a recuperare, PE prima dell'inizio del proprio periodo di competenza, a casa dell'altro genitore tutti i libri e il materiale scolastico necessario al figlio;
4. Dispone, L'accordo delle parti, che venga collocato, ai meri fini della residenza Persona_1 anagrafica, presso e con la mamma a EZ L'DD in via Santa Marta, n. 16;
5. Incarica il Servizio Sociale del Comune di EZ L'DD (luogo della attuale residenza dei minori) e il Servizio Sociale del Comune AG (luogo di residenza del padre), in collaborazione con le competenti ASST, di:
- verificare la prosecuzione da parte del nucleo famigliare della presa in carico presso il Consultorio familiare competente per territorio, secondo le indicazioni dei terapeuti, acquisendo periodicamente informazioni L'andamento e, qualora la struttura non sia in grado di garantire la presa in carico, attivare un percorso di supporto alla genitorialità, prevedendo anche colloqui congiunti, in favore di entrambi i genitori;
- attivare, se necessario, una educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori ovvero l'inserimento del minore in un centro diurno che svolga attività di aiuto compiti, ludico-ricreative in un contesto di pari (anche post scuola, oratorio, etc);
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
6. Dispone, L'accordo delle parti, che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di nei rispettivi tempi di permanenza;
PE
7. Pone, L'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Conferma, L'accordo delle parti, che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il padre verserà a titolo di contributo abitativo per il figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della mamma, la somma mensile di € 300,00;
9. Dà atto che le parti concordano che, ferma la cointestazione del contratto di locazione, che il relativo canone, comprensivo delle spese condominiali, verrà integralmente sostenuto dalla signora
. In caso di inadempimento da parte della signora Parte_1 [...]
, al pagamento del canone provvederà in via diretta il signor Parte_1 [...]
con contestuale sospensione dell'obbligo di versamento del contributo abitativo Parte_2 in favore di;
Persona_1
10. Dà atto che le parti concordano che ciascuna di esse provvederà in ragione del 50% alla restituzione in favore del del contributo erogato ai fini del versamento della Parte_3 cauzione richiesta per la locazione dell'immobile di EZ D'DD per complessivi € 2.538,00. Il contributo secondo quanto concordato con i SS verrà restituito dalle parti in n. 46 rate con decorrenza dal 15 giugno 2024. avrà diritto a percepire il 50% della somma versata a Parte_2 titolo di cauzione al locatore al momento della restituzione della stessa. Nelle ipotesi in cui la cauzione non dovesse essere restituita, avrà diritto a percepire il 50% della somma Parte_2 versata da;
Parte_1 11. Dà atto che i genitori si impegnano a rimettere le rispettive denunce/querele (con accettazione reciproca) di cui al procedimento 2548/2023 RGNR, dr.ssa Menegazzo (Tribunale Penale di Milano)
o in riferimento ad altri eventuali procedimenti penali non noti nei quali i coniugi risultassero persona offesa dal reato o indagato/imputato;
12. Dispone, L'accordo delle parti, che l'Assegno Unico Universale per il figlio venga percepito al
100% dalla madre, dandosi atto dell'impegno della madre a versare al padre il 50% dell'importo percepito mensilmente;
13. Compensa tra le parti le spese di lite;
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV di IA (MB) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai Servizi sociali del Comune di AG e del
Comune di EZ L'DD.
Così deciso in Milano, il 05.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato