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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/09/2024, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 15/01/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 662/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Cacciola (cod. fisc. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Capo C.F._2
D'Orlando, via Roma n. 61 (Pec: fax n.0941 912843), giusta Email_1 procura in atti,
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, geom. CP_1 CP_2
con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. , P. Iva
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald Bonura, cod. fisc. , P.IVA_2 C.F._3
Pec numero di fax 06.45595064, come da Email_2
procura in atti;
L' Riscossione (ADER), con sede in Roma via Controparte_3
G. Grezar 14 con c.f. e p. Iva , in persona del Procuratore Vincenzo Pavone a ciò P.IVA_3 autorizzato per procura speciale autenticata per atto notaio Notaio – Roma, Persona_1
Repertorio n. 180134, raccolta nr. 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Ferraù (C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina in C.F._4
Piazza Antonello Galleria Vittorio Emanuele III (indirizzo P.E.C. ; Email_3 Resistenti
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29520229008010129/000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 06/03/2023, adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo di aver ricevuto dall' l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
29520229008010129/000, dell'importo complessivo di € 39.851,46 (fondata su n. 6 cartelle esattoriali rispettivamente dell'importo di € 5.723,62, di € 5.524,13, € 5.553,36, € 7.194,31, €
7.667,91 e € 8.188,13), notificata in data 13/02/2023 (cfr. in atti).
Parte ricorrente avanzava, pertanto, domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente all'importo di essa fondata sulle cartelle di pagamento n.
29520080045454722000 dell'importo di € 5.723,62, n. 29520100019331081000 dell'importo di €
5.524,13, n. 29520160004360302000 dell'importo di € 5.553,36, ed aventi ad oggetto i crediti vantati dalla di Previdenza ed dei geometri per gli anni 2007, 2008, 2013. Parte_2 Parte_3
, nel merito, rilevava la nullità del provvedimento impugnato, attesa Parte_1
la mancata notificazione delle cartelle di pagamento ad esso sottese ed evidenziava che l'intimazione in oggetto era illegittima in quanto i crediti su cui si fondavano le cartelle di pagamento nn. 29520080045454722000, 29520100019331081000, 29520160004360302000 erano inesistenti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il ricorrente avanzava, pertanto, richiesta di rifusione delle spese di lite.
La si costituiva in giudizio con memoria del 10/11/2023 e, preliminarmente, CP_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze di parte ricorrente riguardavano la regolarità formale del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e, pertanto, a suo dire la legittimazione passiva in giudizio ricadeva sull'ente titolare della riscossione ( ) e non già sull'ente Controparte_4
impositore. Nel merito, domandava che venisse accertata la legittimità della propria attività e l'illegittimità delle pretese di parte ricorrente per infondatezza ed illegittimità del ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e compensi.
L si costituiva in giudizio con memoria del 28/11/2023 e, Controparte_4 rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato con il presente giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate e inammissibili in diritto, con vittoria di spese e compensi.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Oggetto della domanda di è l'annullamento dell'intimazione di Parte_1 Parte_1 pagamento n. 29520229008010129/000, limitatamente all'importo complessivo di € 16.801,11 fondato sulle cartelle di pagamento n. 29520080045454722000 (di € 5.723,62), n.
29520100019331081000 (di € 5.524,13), n. 29520160004360302000 (di € 5.553,36) ed aventi ad oggetto i contributi dovuti alla per gli anni Parte_4
2007, 2008, 2013.
Prioritariamente, va rilevata la tardività della costituzione tardiva dell' Controparte_4
e ciò impedisce di vagliare la documentazione prodotta in atti dalla stessa.
[...]
La giurisprudenza di legittimità recentemente ha stabilito che, sulla base del combinato disposto degli artt. 415 e 416 c.p.c., la costituzione del convenuto “deve avvenire -a pena di decadenza dei mezzi istruttori dei quali intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che deve depositare- con la memoria difensiva, nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, locuzione che va riferita alla udienza fissata, ex art. 420 cpc, per la comparizione delle parti e la compiuta esplicazione delle attività assertive delle parti, con definizione del thema decidendum;
alcun rilievo assume, invece, la fissazione, come nella specie, di altra e più ravvicinata udienza
(peraltro del tutto eventuale) per la delibazione, in via preliminare, sull'istanza di «sospensione»
(nella specie, dell'intimazione di pagamento)” (Cassazione Civile ordinanza n. 19451 del
10/07/2023).
Pertanto, i documenti non possono essere utilizzati e non sono ammessi all'interno del fascicolo processuale, atteso che secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, la documentazione, depositata dal convenuto costituitosi tardivamente, non può essere acquisita al processo e, conseguentemente, non può essere utilizzata ai fini della decisione, se è stata proposta tempestiva opposizione in merito alla tardiva produzione e se non si tratta di documenti sopravvenuti nella disponibilità delle parti ovvero formatisi in un momento successivo all'instaurazione del giudizio (Cass. sentenza n. 3467/2019; Cassazione 09/10/2019, n. 25346).
È doveroso precisare che, nel caso in esame, nemmeno il giudice potrebbe sanare la decadenza in cui è incorsa la parte convenuta, costituendosi tardivamente, attraverso l'esercizio dei poteri istruttori conferitegli dall'art. 421 c.p.c., poiché lo strumento affidato al giudice dalla norma menzionata assume un ruolo sostanzialmente integrativo rispetto ai mezzi di prova esperiti su istanza delle parti, e, conseguentemente, il suddetto giudice può fare ricorso a tali poteri allorquando si trovi in una situazione di incertezza nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio. Infatti, la Suprema Corte ha recentemente precisato che l'uso dei poteri istruttori nel rito del lavoro non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto. (Cass. Sez. Civ., n. 21204 del 2020), poiché un uso arbitrario degli stessi andrebbe ad incidere negativamente sull'equilibrio del contraddittorio fondato sulla corretta osservanza delle regole processuali.
Nella fattispecie di causa l' si è costituita con memoria Controparte_4
depositata in data 28/11/2023 a fronte della data della prima udienza fissata il 23/11/2023, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Ed ancora, prima di addentrarsi nel merito della questione per cui è causa risulta doveroso affrontare la questione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla CP_1
A tal proposito, va rammentato il condivisibile orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, formatosi in fattispecie analoga alla presente, secondo il quale “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore” (nel caso esaminato dai giudici di legittimità era l'INPS), mentre
“se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”
(Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
E ciò in quanto “il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112… disponeva, nel testo originario, che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Poichè la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza
8/03/2022, n. 7514).
In applicazione di tale norma, la Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009
n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 – l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. “L'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”
(Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
In definitiva, “nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012” (Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Tutto ciò premesso, risulta evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte della CP_1
Nel merito, l'odierna impugnazione è circoscritta all'importo complessivo di € 16.801,11, relativo ai contributi dovuti alla per geometri per le annualità 2007, 2008, Parte_4 2013 e vantanti nelle cartelle di pagamento nn. 29520080045454722000, 29520100019331081000,
29520160004360302000.
Ciò detto, tenendo conto del consolidato principio processuale della ragione più liquida, va verificata fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente in riferimento ai crediti indicati nelle anzidette cartelle e vantati da (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9936 del CP_1
08/05/2014, Cass. n. 363 del 09/01/2019; Cass, Sentenza 29 novembre 2019, n. 3128).
La normativa di riferimento, l'art. 3 comma 9 L. 335/1995, stabilisce che “…Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…”.
A riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto che “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti
e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
nè rileva
l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U.,
23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014)” (Corte di Cassazione ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37570).
Più a chiare lettere ha affermato la giurisprudenza di merito che “il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che continua ad essere assoggettato per legge ad una disciplina specifica, la quale prevede un termine per la prescrizione del credito previdenziale di 5 anni (art 3 co. 9 l. 335/1995)” (Tribunale di Palermo, Sentenza
n. 2473/2024 del 30/05/2024).
Detto ciò, resta da valutare il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale poiché “l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 31343del 24-10-2022; Cass. civ., sez. IV, sent. 7 novembre 2022, n. 32682).
È ormai acclarato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto tale dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (in tali termini, Cass. 31.10.2018, n. 27950;
Cass. Civ. Sez. L., ord. N. 5379/2019, confermata da Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. 02.07.2020
n. 13601; Corte di Cassazione, sent. 25.03.2021, n. 8419).
Per la la norma di riferimento si rinviene nel Regolamento sui contributi che Parte_4 all'art. 7 prescrive “I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso CP_1 dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della Le eventuali eccedenze Pt_5 rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e all'articolo2, comma 4, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalle persone giuridiche di cui CP_1 all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno”.
Dunque, applicando i suesposti (condivisibili) principi individuando il dies a quo con la data di scadenza dell'ultima rata annuale il termine prescrizionale comincia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Ritenuto che le annualità di riferimento dei crediti previdenziali oggetto delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento impugnato riguardano gli anni 2007, 2008 e 2013 e agli atti del presente giudizio non risulta che siano stati prodotti atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale
(tenuto conto della sospensione ex. D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69 ) da parte di deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata da parte CP_1
ricorrente.
Conseguentemente, va annullata l'intimazione di pagamento n. 29520229008010129/000, notificata in data 13/02/2023, limitatamente alla somma di € 16.801,11 fondate sulle cartelle di pagamento nn.
29520080045454722000, 29520100019331081000, 29520160004360302000.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Tenuto conto della soccombenza, in considerazione della materia previdenziale e del valore della controversia (limitato da parte ricorrente al solo importo di € 16.801,11) e della complessità delle questioni, le spese di lite si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
1) annulla l'intimazione di pagamento n. 29520229008010129/000 notificata in data
13/02/2023, limitatamente all'importo di € 16.801,11 e fondato sulle cartelle nn.
29520080045454722000, 29520100019331081000, 29520160004360302000, per i motivi di cui sopra;
2) annulla ogni altro atto presupposto o conseguente;
3) condanna in solido la e l' , in persona dei CP_1 Controparte_4
rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Patti, 4/9/2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata