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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10607 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/10/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 10607 /2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSSI GIUSEPPE e dell'avv. RUSSI SARA Parte_1
SILVANA ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente
(lettera di impegno all'assunzione, comunicazione di assunzione, buste paga, sub docc. nn. 2, 3 e 4), da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente della resistente, Parte_1 in qualità di aiuto cuoco, dal 3.1.2025 al 2.4.2025, in forza di contratto a tempo Controparte_1 determinato, con inquadramento nel livello 6' del CCNL Pubblici Esercizi Minori e orario di lavoro a tempo pieno;
pagina 1 di 3 2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, l'integrale retribuzione per il mese di febbraio 2025, nonché la retribuzione del mese di marzo, le competenze di fine rapporto e il t.f.r.;
3. - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 3.011,63 per i titoli sopra indicati (di cui € 344,12 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta delle buste paga versate in atti e del conteggio contenuto nel ricorso;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nelle buste paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. estratto CCNL Terziario Confcommercio sub doc. n. 6 e 7); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. - parte resistente, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
6. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
7. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto e della concentrazione del giudizio in una sola udienza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente Controparte_1 [...] la somma lorda di € 3.011,63 per i titoli sopra indicati (di cui € 344,12 lordi a titolo di Parte_1
t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
pagina 2 di 3 condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE
SA AN
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/10/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 10607 /2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSSI GIUSEPPE e dell'avv. RUSSI SARA Parte_1
SILVANA ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente
(lettera di impegno all'assunzione, comunicazione di assunzione, buste paga, sub docc. nn. 2, 3 e 4), da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente della resistente, Parte_1 in qualità di aiuto cuoco, dal 3.1.2025 al 2.4.2025, in forza di contratto a tempo Controparte_1 determinato, con inquadramento nel livello 6' del CCNL Pubblici Esercizi Minori e orario di lavoro a tempo pieno;
pagina 1 di 3 2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, l'integrale retribuzione per il mese di febbraio 2025, nonché la retribuzione del mese di marzo, le competenze di fine rapporto e il t.f.r.;
3. - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 3.011,63 per i titoli sopra indicati (di cui € 344,12 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta delle buste paga versate in atti e del conteggio contenuto nel ricorso;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nelle buste paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. estratto CCNL Terziario Confcommercio sub doc. n. 6 e 7); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. - parte resistente, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
6. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
7. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto e della concentrazione del giudizio in una sola udienza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente Controparte_1 [...] la somma lorda di € 3.011,63 per i titoli sopra indicati (di cui € 344,12 lordi a titolo di Parte_1
t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
pagina 2 di 3 condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE
SA AN
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