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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 221 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 18/4/2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Buccafurri Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petruzzi Controparte_1
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello avverso l'ordinanza di convalida, emessa dal Tribunale di Taranto in data 29.4.2024 nel procedimento iscritto al n. 1465 RG 2024
Conclusioni dell'appellante:“1) In riforma dell'ordinanza R.G. n. 1465/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, depositata in data 29.4.24 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: Voglia il Tribunale adìto fissare per il 30 settembre 2025 la data di rilascio dell'immobile de quo, o per quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.” Conclusioni dell'appellato: 1) Confermare l'ordinanza di convalida e rigettare l'appello. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione, emessa dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 24.4.2024, nel proc. iscritto al n 1465/2024 R.G., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, proprietario e locatore dell'immobile, sito in Taranto, alla via Controparte_1
Capotagliata n. 16, e, nella mancata opposizione ex art. 665 c.p.c. di Parte_1
, conduttore del predetto, immobile, è stato accertato che il contratto tra le parti
[...] avesse la scadenza del 31.4.2024, è stato convalidato lo sfratto per finita locazione, ed è stato ordinato al l rilascio dell'immobile per la data del 31.12.24. Parte_1
Il conduttore intimato, non opponendosi alla convalida dello sfratto per finita locazione, aveva richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 431/1998, il termine di esecuzione del rilascio fosse differito di 18 mesi, sussistendo i presupposti di applicazione della norma, e nella misura massima, in ragione dei gravi problemi di salute e del fatto di essere portatore di handicap in situazione di gravità.
Con l'ordinanza di convalida il primo giudice aveva parzialmente accolto l'istanza dell'intimato, fissando il rilascio per la data del 31.12.24, differendo di 9 mesi il rilascio dell'immobile, ma l'odierno appellante ha chiesto, in riforma della medesima ordinanza, il suo pieno accoglimento e, pertanto la fissazione del termine di rilascio alla data del 30.9.25.
Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si è ritualmente costituito il per insistere nel rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione e nel rigetto dell'appello, ritenendo che il primo giudice avesse adeguatamente valutato la fattispecie in esame e ben esercitato il potere discrezionale sotteso alla norma richiamata.
Con ordinanza emessa in data 15.11.2024, la corte ha accolto l'istanza inibitoria e la causa, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., è stata rinviata all'udienza del 18.4.25 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello merita accoglimento, ritenendo la corte che lo stato di salute del già riconosciuto come grave portatore di handicap dagli organi Parte_1 di competenza ed affetto da demenza senile, insufficienza respiratoria ipoassiemica, cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa, diabete mellito, tiroidectomia, ipoacusia neurosensoriale, poliartrosi e protesi ginocchio dx, obesità, nodulo polmonare (cfr. documentazione in atti), giustifichi la concessione del differimento del termine di rilascio nella misura massima consentita dalla legge, poiché sebbene l'art. 6 della L. n. 431/1998 riconosca tale beneficio, nella misura ponderatamente scelta dal giudice, ai portatori di handicap ed ai malati terminali, nella concreta fattispecie in esame, si ritiene la situazione del di estrema Parte_1 gravità.
Lo stesso non solo è stato definito come portatore di handicap grave, ma, pur non essendo malato terminale, è afflitto da plurime e serissime patologie, attinenti a diversi apparati umani, e che incidono in modo molto pesante sulla qualità della vita quotidiana, senza aspettative di risoluzione o di miglioramento, come dimostrato dall'acquisizione, in sede di trattazione dell'istanza di inibitoria, di documentazione sanitaria successiva (nuovo piano terapeutico di ossigenoterapia a lungo termine, con scadenza ad aprile 2025; referto dello pneumologo del 18.10.24, con prescrizione di saturometria notturna e di tac torace tra 6 mesi), che, ammissibile in quanto esaustiva sia del fumus che del periculum dell'istanza di sospensione dell'ordine di rilascio, dimostra proprio la serietà e durevolezza del grave stato di salute dell'appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto, e, in riforma dell'ordinanza di convalida che ha ordinato al il rilascio dell'immobile Parte_1 entro il 31.12.2024, deve fissarsi quale data di ri obile, quella (più lunga) del 30.9.2025.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della sua scarsa complessità e dell'attività processuale effettivamente svolta (le memorie conclusive non sono state depositate), nonché della scarsa complessità della lite, si liquidano in euro 600,00 per compensi, quindi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al d.m. 147/22, ed euro 174,00 per spese.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio di primo grado (l'appellante ha chiesto la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio), in quanto l'ordinanza di convalida non provvede anche sulle spese processuali, che vengono ordinariamente richieste e liquidate in separata sede, con ulteriore provvedimento giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza di Parte_1 convalida dello sfratto per finita loc bunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 24.4.2024, nel proc. iscritto al n 1465/2024 R.G., nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE l'appello, ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
1)ORDINA a il rilascio dell'immobile, indicato nell'atto di Parte_1 intimazione, alla data del 30.9.2025.
2)CONDANNA l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 600,00 per compenso e 174,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
Taranto, così deciso in data 16.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 221 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 18/4/2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Buccafurri Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petruzzi Controparte_1
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello avverso l'ordinanza di convalida, emessa dal Tribunale di Taranto in data 29.4.2024 nel procedimento iscritto al n. 1465 RG 2024
Conclusioni dell'appellante:“1) In riforma dell'ordinanza R.G. n. 1465/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, depositata in data 29.4.24 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: Voglia il Tribunale adìto fissare per il 30 settembre 2025 la data di rilascio dell'immobile de quo, o per quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.” Conclusioni dell'appellato: 1) Confermare l'ordinanza di convalida e rigettare l'appello. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione, emessa dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 24.4.2024, nel proc. iscritto al n 1465/2024 R.G., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, proprietario e locatore dell'immobile, sito in Taranto, alla via Controparte_1
Capotagliata n. 16, e, nella mancata opposizione ex art. 665 c.p.c. di Parte_1
, conduttore del predetto, immobile, è stato accertato che il contratto tra le parti
[...] avesse la scadenza del 31.4.2024, è stato convalidato lo sfratto per finita locazione, ed è stato ordinato al l rilascio dell'immobile per la data del 31.12.24. Parte_1
Il conduttore intimato, non opponendosi alla convalida dello sfratto per finita locazione, aveva richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 431/1998, il termine di esecuzione del rilascio fosse differito di 18 mesi, sussistendo i presupposti di applicazione della norma, e nella misura massima, in ragione dei gravi problemi di salute e del fatto di essere portatore di handicap in situazione di gravità.
Con l'ordinanza di convalida il primo giudice aveva parzialmente accolto l'istanza dell'intimato, fissando il rilascio per la data del 31.12.24, differendo di 9 mesi il rilascio dell'immobile, ma l'odierno appellante ha chiesto, in riforma della medesima ordinanza, il suo pieno accoglimento e, pertanto la fissazione del termine di rilascio alla data del 30.9.25.
Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si è ritualmente costituito il per insistere nel rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione e nel rigetto dell'appello, ritenendo che il primo giudice avesse adeguatamente valutato la fattispecie in esame e ben esercitato il potere discrezionale sotteso alla norma richiamata.
Con ordinanza emessa in data 15.11.2024, la corte ha accolto l'istanza inibitoria e la causa, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., è stata rinviata all'udienza del 18.4.25 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello merita accoglimento, ritenendo la corte che lo stato di salute del già riconosciuto come grave portatore di handicap dagli organi Parte_1 di competenza ed affetto da demenza senile, insufficienza respiratoria ipoassiemica, cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa, diabete mellito, tiroidectomia, ipoacusia neurosensoriale, poliartrosi e protesi ginocchio dx, obesità, nodulo polmonare (cfr. documentazione in atti), giustifichi la concessione del differimento del termine di rilascio nella misura massima consentita dalla legge, poiché sebbene l'art. 6 della L. n. 431/1998 riconosca tale beneficio, nella misura ponderatamente scelta dal giudice, ai portatori di handicap ed ai malati terminali, nella concreta fattispecie in esame, si ritiene la situazione del di estrema Parte_1 gravità.
Lo stesso non solo è stato definito come portatore di handicap grave, ma, pur non essendo malato terminale, è afflitto da plurime e serissime patologie, attinenti a diversi apparati umani, e che incidono in modo molto pesante sulla qualità della vita quotidiana, senza aspettative di risoluzione o di miglioramento, come dimostrato dall'acquisizione, in sede di trattazione dell'istanza di inibitoria, di documentazione sanitaria successiva (nuovo piano terapeutico di ossigenoterapia a lungo termine, con scadenza ad aprile 2025; referto dello pneumologo del 18.10.24, con prescrizione di saturometria notturna e di tac torace tra 6 mesi), che, ammissibile in quanto esaustiva sia del fumus che del periculum dell'istanza di sospensione dell'ordine di rilascio, dimostra proprio la serietà e durevolezza del grave stato di salute dell'appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto, e, in riforma dell'ordinanza di convalida che ha ordinato al il rilascio dell'immobile Parte_1 entro il 31.12.2024, deve fissarsi quale data di ri obile, quella (più lunga) del 30.9.2025.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della sua scarsa complessità e dell'attività processuale effettivamente svolta (le memorie conclusive non sono state depositate), nonché della scarsa complessità della lite, si liquidano in euro 600,00 per compensi, quindi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al d.m. 147/22, ed euro 174,00 per spese.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio di primo grado (l'appellante ha chiesto la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio), in quanto l'ordinanza di convalida non provvede anche sulle spese processuali, che vengono ordinariamente richieste e liquidate in separata sede, con ulteriore provvedimento giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza di Parte_1 convalida dello sfratto per finita loc bunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 24.4.2024, nel proc. iscritto al n 1465/2024 R.G., nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE l'appello, ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
1)ORDINA a il rilascio dell'immobile, indicato nell'atto di Parte_1 intimazione, alla data del 30.9.2025.
2)CONDANNA l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 600,00 per compenso e 174,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
Taranto, così deciso in data 16.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra