Dispositivo di sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, dispositivo di sentenza 30/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00482/2025REG.PROV.COLL.
N. 00216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2025, proposto da
CPL Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B150066034, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Energetica Municipale S.p.a. – AEM Cremona S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani e Luca Geninatti Satè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Progress Impianti Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase e Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 2 del 9.1.2025 (prot. n. 001/371 del 13.01.2025) della A.E.M. Cremona Spa - Direzione Servizi Pubblici Impianti di Produzione Energia Rinnovabile, con la quale il Direttore Tecnico, preso atto del provvedimento del RUP del 2.12.2024 prot. n. 001/13148, ha dichiarato non congrua l’offerta presentata da CPL Concordia Soc. Coop. ed ha aggiudicato la gara avente ad oggetto “l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico in via Postumia – CIG B150066034” in favore della seconda graduata Progress Impianti Group Srl (doc. 1);
- del verbale di chiusura del procedimento di verifica di anomalia del RUP del 2.12.2024 prot. n. 001/13148, reso noto in data 28.1.2025, all’esito del quale il Responsabile Unico di Progetto ha ritenuto non congrua l’offerta presentata dalla concorrente CPL Concordia Soc. Coop. (doc. 2);
- della comunicazione del 9.1.2025 (prot. 001/375 del 13.1.2025), trasmessa a mezzo pec in data 13.1.2025, con cui il Responsabile Unico di Progetto ha reso noto a CPL Concordia Soc. Coop. le motivazioni sottese alla declaratoria di incongruità dell’offerta dalla stessa presentata (doc. 3);
- della comunicazione di A.E.M. Cremona Spa del 9.1.2025 (prot. n. 001/376 del 13.1.2025), trasmessa a mezzo PEC in data 13.1.2025, con la quale la Stazione appaltante rendeva nota ai concorrenti l’aggiudicazione in favore di Progress Impianti Group Srl (doc. 4);
- della comunicazione di A.E.M. Cremona Spa del 9.1.2025 (prot. n. 001/372 del 13.1.2025), con la quale la Stazione appaltante rendeva nota a Progress Impianti Group Srl l’avvenuta aggiudicazione della gara in suo favore (doc. 5);
- di tutti i verbali di gara (doc. 12) e, in particolare, del verbale della seduta pubblica n. 2 del 17.10.2024, nella parte in cui l’offerta di CPL Concordia Soc. Coop. è stata valutata anomala ai sensi dell’art. 110 del D. lgs. n. 36/2023 (doc. 13), nonché dei verbali delle sedute riservate e dei relativi allegati e, in particolare, delle sedute della Commissione giudicatrice del 16.7.2024, 24.7.2024, 22.8.2024, 16.9.2024 e 15.10.2024 di valutazione delle offerte tecniche [atti non noti];
- per quanto in motivazione, delle note di A.E.M. Cremona SPA del 17.10.2024 (prot. 001/11544) e del 18.11.2024 (prot. 001/12562 del 19.11.2024), con cui si è provveduto a richiedere a CPL, rispettivamente, le giustificazioni e le integrazioni per la verifica di congruità dell’offerta presentata (docc. 14 e 16);
- per quanto occorrer possa, del verbale di chiusura del procedimento di verifica dell’anomalia del RUP del 9.1.2025 (prot. n. 001/255), con cui il Responsabile Unico di Progetto ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla controinteressata Progress Impianti Group Srl (doc. 21);
- degli artt. 1.1, 4.2 e 4.3.1. della Relazione Tecnica Generale e dell’art. 1 della Relazione Tecnica Iter autorizzativi presentati, qualora fossero intesi nel senso di ritenere fisso e invariabile il numero di pannelli richiesti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui è causa (docc. 10 e 11);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto ove medio tempore concluso
per il risarcimento
del danno in forma specifica, mediante il subentro dell’odierna ricorrente nel contratto, ovvero, in via subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aem Cremona Spa e di Progress Impianti Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere ad Azienda Energetica Municipale s.p.a. – AEM Cremona S.p.a. e a Progress Impianti Group S.r.l. le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre oneri di legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO