Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5881/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5881/2022 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie-pendente: TRA
nata a [...], il Parte_1
09.04.1963, (CF: e residente in [...]di Napoli C.F._1
(NA), alla via Casa Criscio n. 10, elettivamente domiciliata in Quarto (NA), alla via Kennedy n. 177, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fruttaldo (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2 calce all'atto di citazione.
-parte attrice- CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 della Commissione Straordinaria, p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione rilasciato in virtù di Determina di affidamento dei servizi legali, dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. ) con il C.F._3 quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio.
-parte convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.11.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.5.21 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli Nord, onde Controparte_1 ottenere risarcimento per le lesioni che assumeva subite il giorno 20.10.2017, alle ore 12:30/13:00 circa, in Marano di Napoli (NA), alla Via 24 Maggio, all'altezza del OZ . Controparte_2
A sostegno delle pretese risarcitorie avanzate, l'istante segnatamente deduceva che nelle circostanze di tempo sopra indicate, mentre camminava a piedi sul marciapiede della strada in Marano di Napoli (NA) alla Via 24 Maggio, rovinava al suolo a causa della disconnessione del manto stradale, non visibile, non prevedibile e in alcun modo segnalata. A seguito della caduta, veniva prontamente soccorsa e trasportata a mezzo autombulanza del 118 presso l'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove le veniva diagnosticata una “fattura scomposta della epifisi prossimale ulna dx”, (referto del pronto soccorso n. 030708). Dimessa il giorno stesso, a seguito dell'immobilizzazione del braccio dx, veniva nuovamente ricoverata in data 23/10/2017 al fine di essere sottoposta ad un intervento chirurgico, eseguito il giorno 7/11/2017, presso l' in Pozzuoli, cui seguivano dimissioni in data Controparte_3
8/11/2017. Seguiva un periodo di visite periodiche volte a definire un programma riabilitativo di FKT (fisiokinesiterapia), controlli e cure specifiche, che lamentava l'attrice, tuttavia, non le consentivano di recuperare appieno la funzionalità del braccio dx. All'uopo deduceva che il 28/9/2018, a seguito dell'ennesimo controllo, si palesava la necessità di un nuovo intervento, volto alla rimozione dei mezzi di sintesi (3 fili metallici + cerchiaggio), che veniva poi eseguito in data 31/10/2018, veniva da ultimo dichiarata ufficialmente guarita con postumi il 15/11/2018. Sulla scorta della perizia di parte a firma del medico legale, Dott. Per_1
, la sig.ra lamentava di aver riportato, a seguito
[...] Parte_1 dell'occorso, lesioni personali quantificate in: 9% Danno Biologico, ITT pari a 40 giorni, ITP al 50% pari a 40 giorni e ITP al 25% pari a 40 giorni, nonché sostenuto spese mediche documentate, per un totale di € 300,00. Imputava la responsabilità per le lesioni patite da ascriversi, in via esclusiva, al in persona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 ed eccepiva essere stati vani i tentativi di bonario componimento esperiti nei confronti dell'ente, giacché contestava rimasta senza alcun riscontro la richiesta di risarcimento inviata in data 05.04.18, a mezzo racc.ta a./r.
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Tanto premesso, citava l'ente convenuto come in epigrafe indicato e rappresentato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 06 ottobre 2021, e concludeva accogliersi le seguenti conclusioni: -Accertare e dichiarare il convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le lesioni personali subite dalla sig.ra
-In via subordinata, accertare e dichiarare il Parte_1 Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per
[...] le lesioni personali subite dalla sig.ra - In ogni caso, per l'effetto Parte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 22.261,45 a titolo di risarcimento per le lesioni patite da parte istante, oltre ad € 300,00 per spese mediche documentate, ovvero in quella diversa somma, minore o maggiore che l'ecc.mo Giudice adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie, anche in seguito alla CTU medico-legale che sin d'ora si chiede, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, anche generali, competenze professionali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario Alla prima udienza, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e ordinata la rinnovazione nei confronti del convenuto, a cura dell'attrice, entro i termini minimi di legge, veniva disposto rinvio all'udienza del 28.2.2022 Si costituiva in giudizio in data 2.02.22 il in persona del Controparte_1
l.r.p.t., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richiesto, in quanto inammissibile, improponibile nonché completamente destituito di fondamento tanto in fatto quanto in diritto. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'avversa citazione, per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum ex art. 163 n.3 e 164 c.p.c., rilevando all'uopo omessi elementi fondamentali ai fini dell'individuazione del diritto al risarcimento, tali da rappresentare un'assoluta incertezza della domanda in ordine al requisito di cui al n.3 dell'art.163 c.p.c. e al n. 4 dello stesso articolo. In particolare, contestava il essere stato informato CP_1 dell'accaduto solo in data successiva con la conseguenza che veniva pregiudicato il suo diritto di difesa ed impedito l'instaurarsi del contraddittorio tra le parti. Nel merito, eccepiva l'assoluta infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto e l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. e dell'art 2043 c.c. Invocava i recenti approdi giurisprudenziali in materia di esclusione di responsabilità ex art. 2051 e argomentava che la responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2043 c.c, per danni derivanti da insidie e trabocchetti, può configurarsi esclusivamente quando la strada presenti per l'utente un pericolo occulto e/o un'insidia e/o un trabocchetto e/o un tranello, che abbia il doppio e concorrente requisito del carattere obiettivo della non visibilità, e di quello subiettivo dell'imprevedibilità del pericolo. Disconoscendo la sussistenza nel caso di specie di entrambi i suddetti requisiti, rivendicava non potersi configurare una responsabilità dell'ente n. 5881/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 15 N. 5881/2021 R.G.A.C.
locale proprietario per comportamento contrastante con il principio del neminem laedere ovvero alterum non laedere ex art. 2043 c.c. Nella specie eccepiva che l'evento dedotto in lite fosse ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima parte attrice, in quanto, riteneva che la stessa, se avesse prestato la dovuta attenzione alle condizioni spazio-temporali entro le quali agiva, avrebbe, sicuramente, potuto vedere ed evitare la presunta insidia Eccepiva in ogni caso la carenza probatoria dell'avversa pretesa, impugnando e contestando la documentazione tutta versata in atti da controparte, non sufficiente a provare il nesso causa – evento – danno. Concludeva, chiedendo: rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. - Nella ipotesi di mancato accoglimento della precedente richiesta conclusiva, liquidare i danni solo nei limiti del giusto e del vero, tenendo conto del concorso di colpa dell'istante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Preso atto delle disposizioni emergenziali, veniva disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; Letto l'art. 221 D.L. 19.05.2020 n. 34, conv. con modif. in L. 17.07.2020 n. 77; concessi i termini di cui al sesto comma dell'art.183 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 26.1.2023 per la valutazione delle eventuali richieste istruttorie. Ritenuta ammissibile la prova testimoniale, veniva fissava ai fini del relativo espletamento, l'udienza del 30.11.2023 per il relativo espletamento. Alla data testé indicata, compariva e veniva escussa la teste di parte attrice: All'esito, rilevata la necessità di Testimone_1 espletamento di una CTU, veniva all'uopo nominato il dott. Per_2
(iscritto al n.665 dell'albo dei CTU tenuto presso questo
[...]
Tribunale), il quale accettava l'incarico e prestava giuramento all'udienza del 12.02.2024. Espletate le operazioni peritali e depositata la relazione in data 25.10.2024, la causa in esame, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 21.11.24 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. Preliminarmente va dato atto che parte attrice ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. Parimenti provata la legittimazione passiva del convenuto giacché è CP_1 incontestata la circostanza che la strada luogo del sinistro dedotto in lite rientra nella perimetrazione di pertinenza del Comune di Marano (Na). Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che dall'esame dell'atto introduttivo, si evincono in maniera chiara ed esaustiva il petitum e la causa petendi.
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Altresì, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attrice ritualmente prodotto raccomandate di messa in mora con richiesta di risarcimento danni ante causam, ex art 2 d.l. 132/2014 (cfr. produzione attrice). 3. Sul merito. Ritiene la scrivente giudicante che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per quanto di ragione. Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. A tale riguardo, non ignora la giudicante che l'applicabilità o meno della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti -come nel caso di specie- di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata
-ed è tuttora- fonte di vivaci disquisizioni dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità - evidentemente- non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile -cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass., 15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699; Cass., 28.10.1998 n. 10759; Cass., 16.6.1998 n. 5990): in conseguenza, la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ. Dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392). Orbene, la distinzione tracciata non rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non n. 5881/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 15 N. 5881/2021 R.G.A.C.
visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Ebbene, tanto doverosamente premesso -e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario- ritiene la scrivente giudicante assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierno attore, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Militano in tal senso, in particolare, alcune considerazioni di carattere generale: a) come già rilevato in precedenza, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente linguistico-terminologico, che consenta di interpretare la disposizione in commento nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A.; b) la medesima norma, anzi, espressamente disciplina e prevede una prova liberatoria: a ben vedere, però, essa è limitata alla dimostrazione del ‹‹caso fortuito›› e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno;
c) lo stesso Supremo organo di nomofilachia (cfr. Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), a ben vedere, tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva -e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno:
‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come
“exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento.
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I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo››; d) a conclusione contraria rispetto alla riduzione dell'ambito di operatività della disposizione in commento sembra infine indurre, per altro verso, anche la Corte Costituzionale la quale, pur disattendendo - per inammissibilità- la questione di legittimità costituzionale sollevata il 7.4.1994 dal Pretore di Lecce, con riferimento proprio all'art. 2051 cod. civ., ‹‹ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini››, con la sentenza 6.3.1995, n. 82, ha precisato che ‹‹tale interpretazione egli non fa propria ma, al contrario, la considera come effetto di deviazione da un corretto procedimento ermeneutico, comportante la "pratica ... disapplicazione di alcune norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale", e non manca poi di osservare - ricordando quanto questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare - che "tra due interpretazioni d'un testo di legge, l'una conforme e l'altra contrastante con la Costituzione, deve sempre preferirsi la prima›› (cfr. Corte Cost. 6.3.1995, n. 82): orbene, in applicazione di tale consolidato principio del Supremo Consesso di legittimità, e considerato il sempre maggiore avvicinamento cui si assiste tra la posizione dei privati cittadini e quella della Pubblica Amministrazione, la quale sta via via perdendo le posizioni di privilegio e di sostanziale immunità che le erano riconosciute, retaggio della legislazione e degli ordinamenti ottocenteschi - e tanto, soprattutto quando si tratta di attività compiuta ovvero da compiersi iure privatorum, quale la manutenzione di una strada- ritiene questo Giudice che una interpretazione restrittiva dell'art. 2051 cod. civ. si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta disparità di trattamento e della irrazionalità, in quanto, così facendo, si finirebbe per legittimare l'applicazione di una disciplina diversa (una volta applicando l'art. 2051 cod. civ., e l'altra l'art. 2043 cod. civ.), pur versandosi in presenza nella medesima fattispecie (danno da cose in custodia). Invero, non induce a conclusioni opposte la successiva pronuncia della medesima Corte (cfr. Corte Cost., n. 10.5.1999, n. 156). Ed infatti, la sentenza da ultimo richiamata si sofferma (cfr. l'articolata motivazione della Corte) su n. 5881/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 15 N. 5881/2021 R.G.A.C.
quello che il Giudice a quo aveva indicato essere il presunto ‹‹diritto vivente›› (che graniticamente configurava l'applicazione, nei casi come quello oggi sottoposto al vaglio di questo Giudice, unicamente dell'art. 2043 cod. civ.) al momento in cui l'ordinanza di rimessione fu estesa, ritenendolo conforme a Costituzione e non tiene invece conto (né poteva, invero, considerati i tempi) delle radicali modificazioni legislative nel frattempo intervenute e relative al rinnovato e diverso modo di intendere i rapporti tra P.A. e privati cittadini (dalla legge 205 del 2000 alle recenti modifiche apportate alla legge 241 del 1990), né delle sempre maggiori aperture della giurisprudenza -anche di legittimità- verso approdi significativamente diversi rispetto a quelli seguiti per tutto il corso del XX secolo in tema di c.d. ‹‹insidie›› (cfr., da ultimo, Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488, citate, nonché a sostegno di una tesi c.d. intermedia, Cass., 23.2.2005, n. 3745) e che hanno, di fatto, indubbiamente modificato il c.d. ‹‹diritto vivente››. Da ultimo, peraltro, e ad ulteriore conforto circa la correttezza e fondatezza del convincimento della scrivente giudicante, mette conto di segnalare tre pronunzie della Suprema Corte (cfr. Cass., 20.2.2006, n. 3651; Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 6.7.2006, n. 15383) le quali, condividendo pressoché in toto il percorso argomentativo che precede, depongono inequivocabilmente nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che ‹‹la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. risulta…non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.›› (cfr. Cass. 20.2.2006, n. 3651, cit.), in quanto
‹‹elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso la localizzazione della strada all'interno di CP_4 tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui CP_1 sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale›› (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383, cit., §§ 8.2 e 6.7) -nel medesimo senso cfr., ancor più recentemente, Cass., 23.1.2009, n. 1691. Concludendo, pertanto, ritiene la scrivente giudicante che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Sotto tale aspetto, peraltro giova precisare che la qualità di “custode” prescinde dalla titolarità
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della proprietà della cosa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere - dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere - dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode” (Cass. civ. sez. III, 09/02/2004, n. 2422). Il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza dell'8 luglio 2024, n. 18518, nell'ambito di un'adunanza camerale dedicata a una pluralità di ricorsi in materia di danno da cose in custodia, secondo una metodologia già adottata con riferimento a peculiari questioni sottoposte al vaglio della medesima Sezione. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. L'ordinanza in commento muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di "caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il
“caso fortuito” con l'assenza di colpa. Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Nel solco di tale principio, la Cassazione (Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142), ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si n. 5881/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 15 N. 5881/2021 R.G.A.C.
distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”. Sempre di recente la Cassazione ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. (Cass., 3 maggio 2024, n. 11942). In precedenza, con ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, la Suprema Corte aveva sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Sviluppando questi rilievi, (Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675) aveva escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa. Ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, sul piano del corretto riparto dell'onere probatorio, resta fermo che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto)
o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione n. 5881/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N. 5881/2021 R.G.A.C.
causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento"(Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. Resta pertanto, onere del danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa (nel nostro caso, presenza di macchia di olio nella stazione di rifornimento) e l'evento di danno (le lesioni), a prescindere dalla pericolosità intrinseca della res. Da ciò discende che eventuali omissioni o violazioni di regole, anche di comune prudenza, da parte del custode rilevano solo ai fini dell'art. 2043 c.c. Le suddette deduzioni possono assumere rilievo ex art. 2051 c.c. solo se dirette a dimostrare lo stato della cosa e la sua idoneità ad arrecare danno. Invece, spetta al custode (nel nostro caso, il gestore della stazione) fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera (che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa). Egli, infatti, può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito. Quest'ultimo può consistere in un fatto naturale o del terzo o del danneggiato ed è caratterizzato dall'imprevedibilità ed inevitabilità «da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Per quanto attiene alla condotta del danneggiato, essa integra il caso fortuito solo se connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. Orbene, ciò posto in punto di diritto, occorre applicare le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, sul punto mette conto evidenziare che la teste di parte attrice, escussa all'udienza del 30.11.23, ha fornito una ricostruzione dei fatti del tutto coincidente rispetto alla prospettazione attorea. Ed invero, mediante propalazioni che non hanno Testimone_1 offerto elementi di inattendibilità, dichiarava : “era il periodo di ottobre, fine ottobre, circa 6/7 anni fa avevo appuntamento con mia sorella per strada per fare delle commissioni, aspettavo che lei veniva da lontano;
avevamo appuntamento in via 24 maggio di Marano di Napoli;
la mia abitazione è ai Camaldoli ho parcheggiato prima, sono scesa dall'auto e raggiungevo mia sorella a piedi, la quale abita un po' più sopra alla via Casa Riscio, dista circa 300/400 metri da luogo del nostro incontro;
dovevamo andare a fare delle commissioni sul Corso di Marano;
mia sorella la vedevo camminare a via 24 Maggio di fronte al Cinema Lily, camminava sul marciapiede;
io aspettavo vicino al Centro Tim;
stavamo a distanza di tre/4 metri;
ha messo il piede nel vuoto, ho visto che ha preso “un'incespicatura” è caduta di lato, non so riferire quale lato;
non riusciva ad alzarsi, lamentava dolore al braccio, non ricordo con precisione forse il sinistro;
sono accorse tante persone, qualcuno ha chiamato l'ambulanza; non riuscivamo ad alzarla da terra anche perché è di peso consistente;
sono arrivati i vigili della municipale;
era mattina;
dopo che era caduta ho visto che sul
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marciapiede che era costituito di porfido color marrone;
mancavano un paio di pezzi.” (cfr. verbale udienza istruttoria del 30.11.23). Le circostanze di tempo e la tipologia di lesioni sono vieppiù confermate dalla documentazione medica in atti (documentazione medica;
produzione parte attrice). Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal nominato ausiliario del giudice, tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti, ritiene la scrivente giudicante che la parte attrice abbia fornito la prova richiestale ex art. 2051 cod. civ. e, cioè, la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra detto evento e la caduta in cui è incorsa a causa della pavimentazione dissestata di via 24 Maggio, Controparte_1
Va dunque affermata la responsabilità del convenuto -tenuto alla CP_1 CP_ custodia della suddetta via e tenuto altresì conto della circostanza che l' convenuto non ha dimostrato la ricorrenza del «caso fortuito» nel caso di specie. Ciò detto, tenuto conto in ogni caso che il dissesto era presente sul manto stradale per natura destinato al transito, deve escludersi che, nella specie, la produzione dell'evento sia stata in parte cagionata dalla condotta imprudente del danneggiato e pertanto non è ravvisabile nel caso di specie, la sussistenza di un concorso di colpa ex art. art. 1227 co. 1 c.c. 4. Sulla liquidazione del danno. Stante in tal modo l'accertamento di responsabilità del sinistro cagionato, è necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice; si precisa che questi ultimi verranno liquidati sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott , ampiamente condivisibili in Persona_2 considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Ritiene la scrivente che l'ausiliario del giudicante abbia adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo ad esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei danni. Orbene, circa il danno risarcibile, ritiene la scrivente giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico- e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali,
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economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale. In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato. Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute. Sul punto il perito incaricato riscontrava:
“postumi stabilizzati di frattura scomposta del processo olecranico a destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi;
pertanto, si configura un danno biologico quantizzabile nella misura del 8% (otto percento). Le lesioni risultano, per la dinamica lesiva, per il momento di evidenziazione clinica, per l'evoluzione riparativa e per la documentazione prodotta, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal pz. e presenti in atti. Sono, infatti, soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici). (cfr.pag.6 relazione peritale) Alla luce di quanto accertato, il CTU concludeva attestando: “La Sig.ra
[...]
a seguito dell'evento traumatico descritto in atti riporta esiti stabilizzati Parte_1 di frattura scomposta del processo olecranico a destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi. In connessione causale con tale evento sono derivati all'attore, a titolo di danno biologico, 30 giorni di inabilità totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. La guarigione è avvenuta con postumi permanenti quantificabili nella misura del 8% (otto percento), la valutazione effettuata si considera comprensiva del danno estetico e del danno menomativo di lieve entità. Gli esiti incidono sulla capacità lavorativa del pz in maniera rilevante quantizzabile in media entità. Sono presenti agli atti spese mediche per circa 164,73 euro” (cfr.pag.7 relazione peritale). Passando alla liquidazione del danno, ai fini della quantificazione di tale danno ritiene questo giudicante che esso vada determinato secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 d.lgs. 2005/209, trattandosi di lesioni micro-permanenti (in base all'ultimo aggiornamento ministeriale), tenuto conto della quantificazione operata dall'ausiliare incaricato e delle linee guida dallo stesso richiamate. Pertanto considerando l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (54 anni) i danni vanno in definitiva così liquidati: 8% di danno biologico euro €
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12.413,42; ITT gg30 euro 1.657,20; gg 30 di ITP al 50% euro 828,60,gg 20 di ITP al 25% euro 276,20, per un totale di danno biologico temporaneo pari ad euro 2.762,00 ed un totale complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno non patrimoniale, calcolato all'attualità, pertanto pari ad €.15.340,15, cui vanno aggiunte euro circa 164,73 euro di spese mediche. Non è invece configurabile, anche alla luce del più recente arresto della Corte di Cassazione, un separato danno risarcibile non patrimoniale inteso come mero danno alla vita di relazione, o estetico, o morale, autonomo rispetto a quello biologico, e che non sia pertanto valutato nell'ambito dell'accertamento e quantificazione del medesimo. Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico. Mette conto evidenziare l'arresto giurisprudenziale sul danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attrice si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (20.10.2017) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € euro 15.504,88 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate e per un totale di euro 15.504,88 è da porsi a carico del in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nella spiegata qualità, tenuto a sostenere i relativi esborsi ex lege 990/1969. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. In applicazione del medesimo principio, peraltro, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta, nella spiegata qualità, le spese della compiuta c.t.u., liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio come da separato decreto.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5881/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e dichiara l'esclusiva responsabilità del
[...] convenuto, nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
e per l'effetto:
-condanna il nella spiegata qualità, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 15.504,88, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data del sinistro (20.10.2017) e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
- condanna, altresì, il convenuto, al pagamento degli interessi al CP_1 saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna, Il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle CP_1 spese di giudizio che si liquidano in €. 237,00 per esborsi ed in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese genarli al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, il tutto da attribuirsi in favore del procuratore costituito nell'interesse di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese della Controparte_1
c.t.u liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 21/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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