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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1639/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARGENTO EMANUELE ( ) VIA CESARE BATTISTI N. 31 PESCARA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE BENEDICTIS LUDOVICO P.IVA_1 ( ) VIA C. BATTISTI 61 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
CREDIT MANAGEMENT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSINI P.IVA_2 ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NICOLA DATI N. 42 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSINI ER INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Parte_2 Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro , e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo per l'importo di tre milioni e mezzo di euro, pari al prestito ipotecario concesso dalla originariamente alla non onorato da questa , per cui
CP_1 CP_3 Controparte_4 gli ingiunti prestarono fideiussione. Si oppone lamentando carenza di prova scritta del Parte_1 credito trattandosi di autentica posta su una presunta sintesi degli inadempimenti;
il contratto ha lucrato interessi maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario, con interessi usurari e tassi indeterminati. Le prime quattro rate pagate vanno decurtate dal capitale e gli interessi moratori eccessivi vanno ridotti. Chiede la revoca della provvisoria esecuzione. e poi
CP_1 cessionaria si oppongono difendendo la regolarità del contratto ed il certificato estratto conto
CP_1 presentato in sede di ricorso. Nessuna prova è stata ammessa;
successivamente sulla regolarità del rapporto è stata ammessa consulenza tecnica contabile;
e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Contesta l'opponente l'intervento della sedicente cessionaria in blocco in
CP_1 quanto la cessione non è stata adeguatamente dimostrata. In merito a tale questione l'intervenuta nulla afferma in memoria conclusionale, ove si difende solo nel merito della pretesa una volta della
[...]
Il credito è parte di una cessione in blocco che ha per oggetto tutti i crediti da Controparte_1 finanziamenti ipotecari e chirografari, per cui ha prodotto l'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale. Oggetto sono tutti i finanziamenti sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. Si fa riferimento al link popolarebari.it ove effettivamente è il sito della banca, e si dà un indirizzo di posta elettronica per le informazioni. Come ricordato da Cassazione, 4277/23, In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Principi letteralmente ribaditi con Cassazione 26127/24. Nel caso di specie, tutti i finanziamenti di una pluralità di banche sono stati ceduti, per un periodo di tempo ove è ricompreso il presente credito;
e sono dati link esistenti, oltre che pagina 2 di 3 un servizio di pec, consultabili da tutti gli interessati. Pertanto il credito, nella sua titolarità, è sufficientemente dimostrato;
facendo l'avviso riferimento a link esistenti, consultabili, e dando agli interessati modo di conoscere con esattezza se il loro credito sia stato ceduto;
credito che, essendo caduto nell'ampio ventaglio temporale indicato nella Gazzetta Ufficiale, non può che essere ritenuto oggetto di cessione. La Pop è intervenuta con comparsa dell'8 febbraio 2019; e non può giovarsi in questo caso parte Opponente della sentenza 27/2/25 5190, che riguarda un caso del tutto peculiare, ove fu omessa la produzione anche dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
stante comunque la chiarezza del comunicato, nel caso di specie, che come si è visto individua con precisione il credito a suo tempo vantato dalla e dà agio agli interessati attraverso link esistenti e consultabili, nonché Controparte_1 riferimenti a PEC, la cui non funzionalità non è stata dimostrata da parte opponente, di avere compiute informazioni sulla propria situazione.
Nel caso di specie il Ctu ha affermato che i tassi pattuiti erano facilmente determinabili in quanto previsto dalla clausola contrattuale, quindi tasso determinato, e sempre determinabile in qualsiasi momento, seguendo le clausole contrattuali ed il tasso euribor a cui il contratto fa riferimento. Il tasso sia previsto che concretamente applicato è sempre stato inferiore al tasso soglia. Quindi non è mai stato usurario, né geneticamente né nel corso del contratto. Esistono i parametri di equivalenza economica al tasso determinato, anche come successivamente delineato dalla normativa di riferimento dell'Unione Europea, come analizzata dal Ctu. La discrepanza tra Teg determinato e Teg indicato è minima, con trascurabili effetti ( 0,035%).
Ne consegue pertanto che nessuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento e quindi il ricorso va respinto, con spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo esecutorio anche nei confronti di Parte_1
.
[...]
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte intervenuta Parte_1
nella qualità di mandataria della le Controparte_5 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 49.336 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Teramo, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1639/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARGENTO EMANUELE ( ) VIA CESARE BATTISTI N. 31 PESCARA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE BENEDICTIS LUDOVICO P.IVA_1 ( ) VIA C. BATTISTI 61 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
CREDIT MANAGEMENT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSINI P.IVA_2 ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NICOLA DATI N. 42 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSINI ER INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Parte_2 Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro , e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo per l'importo di tre milioni e mezzo di euro, pari al prestito ipotecario concesso dalla originariamente alla non onorato da questa , per cui
CP_1 CP_3 Controparte_4 gli ingiunti prestarono fideiussione. Si oppone lamentando carenza di prova scritta del Parte_1 credito trattandosi di autentica posta su una presunta sintesi degli inadempimenti;
il contratto ha lucrato interessi maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario, con interessi usurari e tassi indeterminati. Le prime quattro rate pagate vanno decurtate dal capitale e gli interessi moratori eccessivi vanno ridotti. Chiede la revoca della provvisoria esecuzione. e poi
CP_1 cessionaria si oppongono difendendo la regolarità del contratto ed il certificato estratto conto
CP_1 presentato in sede di ricorso. Nessuna prova è stata ammessa;
successivamente sulla regolarità del rapporto è stata ammessa consulenza tecnica contabile;
e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Contesta l'opponente l'intervento della sedicente cessionaria in blocco in
CP_1 quanto la cessione non è stata adeguatamente dimostrata. In merito a tale questione l'intervenuta nulla afferma in memoria conclusionale, ove si difende solo nel merito della pretesa una volta della
[...]
Il credito è parte di una cessione in blocco che ha per oggetto tutti i crediti da Controparte_1 finanziamenti ipotecari e chirografari, per cui ha prodotto l'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale. Oggetto sono tutti i finanziamenti sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. Si fa riferimento al link popolarebari.it ove effettivamente è il sito della banca, e si dà un indirizzo di posta elettronica per le informazioni. Come ricordato da Cassazione, 4277/23, In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Principi letteralmente ribaditi con Cassazione 26127/24. Nel caso di specie, tutti i finanziamenti di una pluralità di banche sono stati ceduti, per un periodo di tempo ove è ricompreso il presente credito;
e sono dati link esistenti, oltre che pagina 2 di 3 un servizio di pec, consultabili da tutti gli interessati. Pertanto il credito, nella sua titolarità, è sufficientemente dimostrato;
facendo l'avviso riferimento a link esistenti, consultabili, e dando agli interessati modo di conoscere con esattezza se il loro credito sia stato ceduto;
credito che, essendo caduto nell'ampio ventaglio temporale indicato nella Gazzetta Ufficiale, non può che essere ritenuto oggetto di cessione. La Pop è intervenuta con comparsa dell'8 febbraio 2019; e non può giovarsi in questo caso parte Opponente della sentenza 27/2/25 5190, che riguarda un caso del tutto peculiare, ove fu omessa la produzione anche dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
stante comunque la chiarezza del comunicato, nel caso di specie, che come si è visto individua con precisione il credito a suo tempo vantato dalla e dà agio agli interessati attraverso link esistenti e consultabili, nonché Controparte_1 riferimenti a PEC, la cui non funzionalità non è stata dimostrata da parte opponente, di avere compiute informazioni sulla propria situazione.
Nel caso di specie il Ctu ha affermato che i tassi pattuiti erano facilmente determinabili in quanto previsto dalla clausola contrattuale, quindi tasso determinato, e sempre determinabile in qualsiasi momento, seguendo le clausole contrattuali ed il tasso euribor a cui il contratto fa riferimento. Il tasso sia previsto che concretamente applicato è sempre stato inferiore al tasso soglia. Quindi non è mai stato usurario, né geneticamente né nel corso del contratto. Esistono i parametri di equivalenza economica al tasso determinato, anche come successivamente delineato dalla normativa di riferimento dell'Unione Europea, come analizzata dal Ctu. La discrepanza tra Teg determinato e Teg indicato è minima, con trascurabili effetti ( 0,035%).
Ne consegue pertanto che nessuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento e quindi il ricorso va respinto, con spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo esecutorio anche nei confronti di Parte_1
.
[...]
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte intervenuta Parte_1
nella qualità di mandataria della le Controparte_5 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 49.336 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Teramo, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
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