Art. 4. Estrazione del sale a scopi terapeutici.
L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.
L'autorizzazione e' data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.
Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.
L'Amministrazione puo' sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanita'.
L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.
L'autorizzazione e' data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.
Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.
L'Amministrazione puo' sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanita'.