Articolo 4 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 ottobre 1942
Art. 4. Estrazione del sale a scopi terapeutici.

L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.

L'autorizzazione e' data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

L'Amministrazione puo' sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942