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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2217/2024 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Maria
[...]
Donata Tortorici
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.6.2024 ritualmente notificato il in epigrafe Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 33420240000671656000, CP_1 notificato il 30.4.2024, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi per il periodo 10/2021-8/2023 per l'indebita fruizione dell'agevolazione contributiva ex Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in relazione all'occupazione del lavoratore , chiedendo “[..] Persona_1 previa declaratoria che le pretese patrimoniali per tutte le ragioni CP_1 esposte, sono illegittime, infondate ed indimostrate in fatto e in diritto, dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, nullità, invalidità, illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito impugnato, e che da parte del Consorzio
1 per la Valorizzazione Pesche e Nettarine di Calabria nulla è dovuto all' a CP_1 titolo di contributi e interessi per i periodi di cui all'avviso di addebito impugnato, e, pertanto, dichiarare la illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato e, per l'effetto, revocare e/o annullare lo stesso con ogni conseguenziale provvedimento di legge [..]”.
Dopo aver premesso che l'avviso di addebito opposto traeva origine dalla diffida .2500.19/10/2023.0530359 con la quale l' aveva CP_2 CP_3 contestato la indebita la fruizione dell'esonero contributivo in relazione all'occupazione del citato lavoratore richiedendo la restituzione della somma di
€ 11.909,85, lamentava la illegittimità dell'atto opposto per: 1) difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa, assumendo di aver diritto all'esonero contributivo goduto;
3) omessa indicazione dei criteri di calcolo dei contributi e delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza sostenendo la indebita fruizione dell'esonero contributivo goduto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione, contrariamente a quanto eccepito dall' , è ammissibile CP_3 siccome proposta con ricorso del 5.6.2024 nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 avuto riguardo alla notifica in data 30.4.2024 dell'avviso di addebito opposto.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Per come è pacifico tra le parti la pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto scaturisce dalla diffida Prot.
.2500.19/10/2023.0530359 con la quale l'Ente previdenziale ha CP_1 contestato l'indebita fruizione, da parte dell'opponente, dell'esonero contributivo c.d. “Under 36” previsto dall'art. 1, comma 10, della L. n.
178/2020 in relazione all'occupazione del lavoratore . Persona_1
2 La disposizione adesso menzionata prevede “per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021- 2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”; il comma seguente del medesimo dispone, poi, che
“l'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, e Sardegna”. Pt_1
Trattasi, quindi, di un esonero contributivo che – come anche precisato con
Circolare n. 56/2021 (cfr. fasc. ricorrente) – spetta in caso di nuove CP_1 assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-
2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Ora, costituendosi in giudizio l' a fondamento della pretesa creditoria ha CP_1 dedotto che “[…] Nel caso in esame con riferimento alla posizione del lavoratore si evidenzia come lo stesso è stato assunto nella Persona_1 qualifica di impiegato amministrativo per sei anni consecutivi dall'odierno ricorrente, inoltre il susseguirsi dei contratti a tempo determinato non ha rispettato il termine cd cuscinetto, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine e quindi impossibilità di fruire delle agevolazioni da esonero contributivo per i lavoratori
3 under 36 nel biennio 2021-2022. Il lavoratore in esame ha, infatti, lavorato ininterrottamente dal 12/06/2015 al 11/06/2021 (ossia per 6 anni) presso il medesimo datore di lavoro, nello specifico dal 12/06/2015 sino al 11/06/2018
e dal 14/06/2018 al 12/06/2021 [..]” [cfr. pag. 5 della memoria).
Deduce, quindi, l' che “[..] In tale situazione si configura una delle CP_3 casistiche ex D.L. n. 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, in base al quale "Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza di condizioni che legittimano l'estensione a 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine e che violazione dei limiti comporta la trasformazione
a tempo indeterminato del secondo contratto. Inoltre ex DL 87/2018 occorre rispettare un intervallo, cosiddetto periodo di stop and go o cuscinetto, pari ad almeno: 10 giorni, se il contratto scaduto risulta di durata fino a 6 mesi;
20 giorni, se il contratto scaduto risulta di durata superiore a 6 mesi. La violazione dei limiti comporta la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto [..] Pertanto, l'esonero non è riconoscibile, da qui la diffida [..]” (cfr. pagg.
2-3 della memoria).
L'opponente sostiene, di contro, di aver legittimamente fruito dell'esonero contributivo deducendo e documentando (cfr. fasc. di parte) che: 1) il lavoratore era stato assunto il 11.6.2015 con contratto a Persona_1 tempo determinato, prorogato fino al 11.6.2018 e successivamente con altro contratto a tempo determinato con decorrenza dal 14.6.2018 e trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato a far data dal 12.06.2021; che il predetto lavoratore alla data dell'evento incentivato non aveva compito i
36 anni di età; 3) che l'errore materiale nella trasmissione del flusso del 12/2015, nel quale risultava l'assunzione a tempo Pt_2 indeterminato di detto lavoratore, già a tale data, era stato corretto nel successivo flusso del gennaio 2016. Pt_2
Ha, poi, l'opponete evidenziato che gli artt. 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 hanno autorizzato il CCNL nel settore agricolo a prevedere disposizioni in deroga alla normativa generale in materia di rapporto a termine in punto, rispettivamente, di durata, proroghe, rinnovi e numero
4 complessivo dei contratti a tempo determinato, documentando che, in attuazione della delega legislativa, il CCNL di settore applicabile nella specie
(per i quadri e gli impiegati agricoli, all. 14), ha previsto, all'art. 8, che “per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato (durata massima
e intervalli) e del numero complessivo di contratti a tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 si rinvia all'Accordo sindacale del 23 febbraio 2017 (Allegato “D”) stipulato in attuazione degli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n.
81/2015; ha, quindi, l'opponente rilevato che il predetto Allegato “D” prevede
“in relazione alla particolarità del settore agricolo le Parti, in attuazione dei rinvii legislativi alla contrattazione nazionale previsti dagli artt. 19 c. 2, 21 c. 2
e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui agli art. 19 comma 2 e 21 comma 2 del d.lgs. 81/2015, e la disciplina sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 23 comma 1 del d.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963,
n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico- produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale”.
Assume, quindi, l'opponente che nella specie non vi è stato – proprio in ragione della deroga prevista dal CCNL e dal richiamato Accordo sindacale - alcun superamento del limite di durata del contratto a tempo determinato che ha determinato la conseguente trasformazione del rapporto.
L' sostiene in questa sede che i richiami alle deroga operati per i lavoratori CP_1 agricoli operato dall'opponente siano inconferenti in quanto: 1) nella proroga del contratto a termine e nell'assunzione del lavoratore in questione era inserito “NO” nella casella “lavoro in agricoltura” (all. 3 e 4 fasc. ; 2) il CP_1 lavoratore in parola non aveva lavorato in correlazione con il ciclo produttivo;
3) le deroghe alla normativa generale sul contratto a termine erano riferite solo agli operai agricoli e non già ad altre categorie del settore (impiegati, dirigenti, quadri) sicchè non interessavano il lavoratore in parola poiché inquadrato come impiegato.
5 L'assunto dell' non merita condivisione. CP_3
È documentato (cfr. fasc. opponente) che l'occupazione del lavoratore sia avvenuta da parte di datore inquadrato nel settore agricolo e Per_1 come tale iscritto all'Enpaia – Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura e che al rapporto di lavoro in questione (a termine e a tempo indeterminato) sia stato applicato il CCNL per il settore impiegati agricoltura (cfr. contratti in atti).
Ebbene, l'art. 8 del CCNL in questione – che disciplina l'assunzione a tempo indeterminato e a termine dell'impiegato – prevede, come detto, al comma 7, il rinvio all'Accordo sindacale del 23 febbraio 2017 (Allegato “D”) per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato (durata massima e intervalli) e del numero complessivo di contratti a tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 e detto Accordo sindacale stabilisce che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato e quella sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 23 comma 1 del d.lgs. 81/2015, non trova applicazione né nelle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n.
1525 né in tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale sicchè l'ampia definizione che della deroga è data porta, da un lato, a ritenere, anzitutto, che la stessa riguardi senza dubbio l'assunzione a termine degli impiegati del settore agricolo, qual è quella di specie (essendo, come detto, il rinvio all'Accordo sindacale in questione operato dall'art. 8 del
CCNL che è riferito alle assunzioni a termine e a tempo indeterminato degli impiegati) e, dall'altro, che non rilevi la circostanza che il lavoratore in questione non abbia, secondo l'assunto dell' , lavorato in correlazione al CP_1 ciclo produttivo poiché la deroga, come detto, non riguarda soltanto le attività stagionali e quelle legate ai cicli biologici naturali ma anche tutte quelle legate alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Non sussiste, dunque, nella specie, ad avviso del giudice il superamento del limite di durata del contratto a tempo determinato né quello del mancato
6 rispetto del c.d. periodo cuscinetto, e dunque la violazione dei limiti vincolistici il cui superamento l' assume a fondamento della ritenuta indebita CP_3 fruizione dell'esonero contributivo ex art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020, sicchè la pretesa creditoria fatta valere dall' è infondata avendo CP_1
l'opponente goduto dell'esonero in questione sussistendone i presupposti normativi.
A tanto consegue, in accoglimento del ricorso, la declaratoria di non debenza delle somme pretese dall' con l'avviso di addebito opposto. CP_3
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessive € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2217/2024 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Maria
[...]
Donata Tortorici
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.6.2024 ritualmente notificato il in epigrafe Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 33420240000671656000, CP_1 notificato il 30.4.2024, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi per il periodo 10/2021-8/2023 per l'indebita fruizione dell'agevolazione contributiva ex Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in relazione all'occupazione del lavoratore , chiedendo “[..] Persona_1 previa declaratoria che le pretese patrimoniali per tutte le ragioni CP_1 esposte, sono illegittime, infondate ed indimostrate in fatto e in diritto, dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, nullità, invalidità, illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito impugnato, e che da parte del Consorzio
1 per la Valorizzazione Pesche e Nettarine di Calabria nulla è dovuto all' a CP_1 titolo di contributi e interessi per i periodi di cui all'avviso di addebito impugnato, e, pertanto, dichiarare la illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato e, per l'effetto, revocare e/o annullare lo stesso con ogni conseguenziale provvedimento di legge [..]”.
Dopo aver premesso che l'avviso di addebito opposto traeva origine dalla diffida .2500.19/10/2023.0530359 con la quale l' aveva CP_2 CP_3 contestato la indebita la fruizione dell'esonero contributivo in relazione all'occupazione del citato lavoratore richiedendo la restituzione della somma di
€ 11.909,85, lamentava la illegittimità dell'atto opposto per: 1) difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa, assumendo di aver diritto all'esonero contributivo goduto;
3) omessa indicazione dei criteri di calcolo dei contributi e delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza sostenendo la indebita fruizione dell'esonero contributivo goduto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione, contrariamente a quanto eccepito dall' , è ammissibile CP_3 siccome proposta con ricorso del 5.6.2024 nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 avuto riguardo alla notifica in data 30.4.2024 dell'avviso di addebito opposto.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Per come è pacifico tra le parti la pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto scaturisce dalla diffida Prot.
.2500.19/10/2023.0530359 con la quale l'Ente previdenziale ha CP_1 contestato l'indebita fruizione, da parte dell'opponente, dell'esonero contributivo c.d. “Under 36” previsto dall'art. 1, comma 10, della L. n.
178/2020 in relazione all'occupazione del lavoratore . Persona_1
2 La disposizione adesso menzionata prevede “per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021- 2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”; il comma seguente del medesimo dispone, poi, che
“l'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, e Sardegna”. Pt_1
Trattasi, quindi, di un esonero contributivo che – come anche precisato con
Circolare n. 56/2021 (cfr. fasc. ricorrente) – spetta in caso di nuove CP_1 assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-
2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Ora, costituendosi in giudizio l' a fondamento della pretesa creditoria ha CP_1 dedotto che “[…] Nel caso in esame con riferimento alla posizione del lavoratore si evidenzia come lo stesso è stato assunto nella Persona_1 qualifica di impiegato amministrativo per sei anni consecutivi dall'odierno ricorrente, inoltre il susseguirsi dei contratti a tempo determinato non ha rispettato il termine cd cuscinetto, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine e quindi impossibilità di fruire delle agevolazioni da esonero contributivo per i lavoratori
3 under 36 nel biennio 2021-2022. Il lavoratore in esame ha, infatti, lavorato ininterrottamente dal 12/06/2015 al 11/06/2021 (ossia per 6 anni) presso il medesimo datore di lavoro, nello specifico dal 12/06/2015 sino al 11/06/2018
e dal 14/06/2018 al 12/06/2021 [..]” [cfr. pag. 5 della memoria).
Deduce, quindi, l' che “[..] In tale situazione si configura una delle CP_3 casistiche ex D.L. n. 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, in base al quale "Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza di condizioni che legittimano l'estensione a 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine e che violazione dei limiti comporta la trasformazione
a tempo indeterminato del secondo contratto. Inoltre ex DL 87/2018 occorre rispettare un intervallo, cosiddetto periodo di stop and go o cuscinetto, pari ad almeno: 10 giorni, se il contratto scaduto risulta di durata fino a 6 mesi;
20 giorni, se il contratto scaduto risulta di durata superiore a 6 mesi. La violazione dei limiti comporta la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto [..] Pertanto, l'esonero non è riconoscibile, da qui la diffida [..]” (cfr. pagg.
2-3 della memoria).
L'opponente sostiene, di contro, di aver legittimamente fruito dell'esonero contributivo deducendo e documentando (cfr. fasc. di parte) che: 1) il lavoratore era stato assunto il 11.6.2015 con contratto a Persona_1 tempo determinato, prorogato fino al 11.6.2018 e successivamente con altro contratto a tempo determinato con decorrenza dal 14.6.2018 e trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato a far data dal 12.06.2021; che il predetto lavoratore alla data dell'evento incentivato non aveva compito i
36 anni di età; 3) che l'errore materiale nella trasmissione del flusso del 12/2015, nel quale risultava l'assunzione a tempo Pt_2 indeterminato di detto lavoratore, già a tale data, era stato corretto nel successivo flusso del gennaio 2016. Pt_2
Ha, poi, l'opponete evidenziato che gli artt. 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 hanno autorizzato il CCNL nel settore agricolo a prevedere disposizioni in deroga alla normativa generale in materia di rapporto a termine in punto, rispettivamente, di durata, proroghe, rinnovi e numero
4 complessivo dei contratti a tempo determinato, documentando che, in attuazione della delega legislativa, il CCNL di settore applicabile nella specie
(per i quadri e gli impiegati agricoli, all. 14), ha previsto, all'art. 8, che “per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato (durata massima
e intervalli) e del numero complessivo di contratti a tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 si rinvia all'Accordo sindacale del 23 febbraio 2017 (Allegato “D”) stipulato in attuazione degli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n.
81/2015; ha, quindi, l'opponente rilevato che il predetto Allegato “D” prevede
“in relazione alla particolarità del settore agricolo le Parti, in attuazione dei rinvii legislativi alla contrattazione nazionale previsti dagli artt. 19 c. 2, 21 c. 2
e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui agli art. 19 comma 2 e 21 comma 2 del d.lgs. 81/2015, e la disciplina sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 23 comma 1 del d.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963,
n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico- produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale”.
Assume, quindi, l'opponente che nella specie non vi è stato – proprio in ragione della deroga prevista dal CCNL e dal richiamato Accordo sindacale - alcun superamento del limite di durata del contratto a tempo determinato che ha determinato la conseguente trasformazione del rapporto.
L' sostiene in questa sede che i richiami alle deroga operati per i lavoratori CP_1 agricoli operato dall'opponente siano inconferenti in quanto: 1) nella proroga del contratto a termine e nell'assunzione del lavoratore in questione era inserito “NO” nella casella “lavoro in agricoltura” (all. 3 e 4 fasc. ; 2) il CP_1 lavoratore in parola non aveva lavorato in correlazione con il ciclo produttivo;
3) le deroghe alla normativa generale sul contratto a termine erano riferite solo agli operai agricoli e non già ad altre categorie del settore (impiegati, dirigenti, quadri) sicchè non interessavano il lavoratore in parola poiché inquadrato come impiegato.
5 L'assunto dell' non merita condivisione. CP_3
È documentato (cfr. fasc. opponente) che l'occupazione del lavoratore sia avvenuta da parte di datore inquadrato nel settore agricolo e Per_1 come tale iscritto all'Enpaia – Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura e che al rapporto di lavoro in questione (a termine e a tempo indeterminato) sia stato applicato il CCNL per il settore impiegati agricoltura (cfr. contratti in atti).
Ebbene, l'art. 8 del CCNL in questione – che disciplina l'assunzione a tempo indeterminato e a termine dell'impiegato – prevede, come detto, al comma 7, il rinvio all'Accordo sindacale del 23 febbraio 2017 (Allegato “D”) per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato (durata massima e intervalli) e del numero complessivo di contratti a tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 e detto Accordo sindacale stabilisce che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato e quella sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 23 comma 1 del d.lgs. 81/2015, non trova applicazione né nelle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n.
1525 né in tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale sicchè l'ampia definizione che della deroga è data porta, da un lato, a ritenere, anzitutto, che la stessa riguardi senza dubbio l'assunzione a termine degli impiegati del settore agricolo, qual è quella di specie (essendo, come detto, il rinvio all'Accordo sindacale in questione operato dall'art. 8 del
CCNL che è riferito alle assunzioni a termine e a tempo indeterminato degli impiegati) e, dall'altro, che non rilevi la circostanza che il lavoratore in questione non abbia, secondo l'assunto dell' , lavorato in correlazione al CP_1 ciclo produttivo poiché la deroga, come detto, non riguarda soltanto le attività stagionali e quelle legate ai cicli biologici naturali ma anche tutte quelle legate alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Non sussiste, dunque, nella specie, ad avviso del giudice il superamento del limite di durata del contratto a tempo determinato né quello del mancato
6 rispetto del c.d. periodo cuscinetto, e dunque la violazione dei limiti vincolistici il cui superamento l' assume a fondamento della ritenuta indebita CP_3 fruizione dell'esonero contributivo ex art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020, sicchè la pretesa creditoria fatta valere dall' è infondata avendo CP_1
l'opponente goduto dell'esonero in questione sussistendone i presupposti normativi.
A tanto consegue, in accoglimento del ricorso, la declaratoria di non debenza delle somme pretese dall' con l'avviso di addebito opposto. CP_3
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessive € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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