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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 1828/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di acquisto per usucapione, promossa
DA
, C.F. nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in C.da Scardacucco n.1, , C.F.: , CP_1 C.F._2 nata a [...] il [...], ivi residente in C.da Scardacucco n.1, e
[...]
, C.F.: , nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._3
residente in [...] n. 14, elettivamente domiciliate in Modica, Via
Fosso Tantillo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caccamo, che le rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_2
30.3.1954, residente a [...] in c.da Fabiano s.n., C.F. C.F._4
(altresì, , ), in proprio e nella
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_5 qualità di procuratrice generale di , nata a [...] il Parte_3
20.9.1977, C.F. , e di , nato a [...] CodiceFiscale_6 Controparte_3 il 10.12.1981, C.F. – giusta procura in Notaio CodiceFiscale_7 Per_1 [...]
del 18.4.2002, registrata a Modica il 29.4.2002 al n. 862, rep. 14922, racc.
5141 (all. 1) –, , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4 [...]
, , nata a [...] il C.F._8 Parte_5
13.6.1943 (C.F. ), , nata a [...] il CodiceFiscale_9 Parte_6
4.3.1949 (C.F. ) - a mezzo del procuratore CodiceFiscale_10 CP_4
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_11 giusta procura in Notaio del 4.12.2023, rep 17993 e racc. Persona_2
8715, registrata a Catania il 5.12.2023 al n. 42888, serie 1T (all. 2) – tutte/i rappresentati e difesi per procura su foglio separato ed unito alla memoria costitutiva ex art. 83 cpc, dall'Avv. Sergio Piccolo Salafia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ragusa, via G. Falcone n. 16
RESISTENTI
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso , e SA chiedevano al Parte_1 CP_1 Pt_1
Tribunale adìto “1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che le ricorrenti hanno acquistato, in virtù di maturato usucapione, il diritto di proprietà dello stacco di terreno facente parte della particella di maggiore estensione individuata al n. 1957 foglio 135 del NCT del Comune di Scicli, per come meglio e più precisamente individuata con l'indicazione “AAA” nell'elaborato tecnico a firma del Geom. , allegato al n. 3 del CP_5 presente atto;
2) conseguentemente ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di Ragusa di effettuare le conseguenti 4
trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza, ordinando ove occorra di procedere e dar corso all'atto di frazionamento del fondo in oggetto, per come già predisposto e allegato in atti, ovvero ordinando ogni più opportuno provvedimento per affermare il diritto di proprietà delle ricorrenti;
3) condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore dell' Avv. Salvatore Caccamo che dichiara di non averne riscossi”.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, affinchè possa configurarsi l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ventennale di un immobile altrui si richiede un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Deve trattarsi altresì di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
L'usucapione risponde all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo, e richiede un elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale, e un elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi"). L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione), e perché esso sia configurabile si richiede l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796). 5
Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19568).
Nella specie, a fronte dalla richiesta delle ricorrenti di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale dello stacco di terreno, meglio identificato nel relativo atto introduttivo e nell'allegato 3 unitamente ad esso prodotto, per configurato possesso pubblico, pacifico, ininterrotto su di esso, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, le parti convenute, in seno alla loro comparsa responsiva, hanno dichiarato di aderire alla citata domanda, riconoscendo l'avvenuta instaurazione, ormai da tanti anni, della situazione di fatto quale descritta nel ricorso.
Deve pertanto ritenersi accertato l'avvenuto acquisto del fondo rustico in questione da parte delle ricorrenti per intervenuta usucapione ventennale, stante il possesso di tale immobile prima da parte del padre, Persona_3
a far data dal 1987, e in seguito, all'esito della morte del predetto, nel 2003, senza soluzione di continuità, delle figlie ed eredi dello stesso, in difetto di alcuna interruzione e opposizione avverso tale esercizio di un potere di fatto uti dominus in capo alle medesime.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la condotta processuale tenuta dai resistenti, e il difetto di opposizione di parte ricorrente sul punto.
P.Q.M.
6
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento della domanda delle ricorrenti, , Parte_1 [...]
e CP_1 Parte_2
Dichiara l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. in capo alle stesse del terreno facente parte della particella di maggiore estensione individuata al n.1957 foglio 135 del NCT del Comune di
Scicli, dell'estensione di circa 1000 metri quadrati, provvisoriamente accatastata alla particella AAA dell'atto di frazionamento di cui all'allegato 3 dell'atto di ricorso;
ordina ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di
Ragusa di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività all'uopo necessarie, esonerandoli da ogni responsabilità.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso, in Ragusa il 04 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo