Articolo 5 della Legge 7 giugno 1990, n. 149
Articolo 4
Versione
30 giugno 1990
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.403.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 giugno 1990