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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1/2025 RGA avverso la sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 495/2023, pubblicata in data 13.11.2024 (non notificata); avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.3.2025; promossa da:
, ( nato il [...] in [...], residente a Cesena Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 18 presso e nello studio dell'avv. Teresa Santulli, che lo rappresenta e difende in virtù come da procura in atti;
- Appellante;
contro
P.I. , con sede in Frosinone (FR) via Armando Vona n. 103, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante pro-tempore , rappresentato CP_2
e difeso dall'Avv. Nicola Iannarone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Avellino al Corso V. Emanuele II n.15, giusta procura in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come emerge efficacemente dalla sentenza di primo grado, la presente vertenza ha avuto origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, con cui “il ricorrente sig. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento a lui comminato per Parte_1 giustificato motivo soggettivo da con lettera del 10.08.2023, da lui ricevuta il 18. 08.2023. Controparte_1
Ha evidenziato di essere stato assunto presso la resistente prima con rapporto a termine e poi, dal 25.12.2020, a tempo indeterminato, inquadrato al livello D del CCNL legno – arredamenti Industria.
Ha segnalato che, a seguito del suo rifiuto di firmare un verbale di conciliazione sindacale per il riconoscimento di diritti retributivi, la società aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti, divenendo destinatario di molteplici provvedimenti disciplinari.
Segnatamente, circa la contestazione disciplinare da cui era derivato il licenziamento del ricorrente, il sig. ha Parte_1 reso noto di essere stato vittima di infortunio sul lavoro in data 10.07.2023, motivo per il quale era stato esonerato dal lavoro con prognosi di 3 giorni.
Il ricorrente ha evidenziato di essersi ripresentato al lavoro il giorno 19.07.2023, giorno in cui aveva ricevuto un provvedimento disciplinare in cui gli si contestava la sua ingiustificata presenza al lavoro, dal momento che il giorno precedente era stato sospeso per precedenti mancanze. Il ricorrente ha sottolineato di non aver mai ricevuto il provvedimento disciplinare del 18.07.2024, ignorando pertanto di essere stato esonerato dal prestare attività lavorativa nella giornata del 19/07/2024. Nonostante ciò, in data 18.08.2023 il ricorrente aveva ricevuto una lettera con la quale gli veniva comunicato il suo licenziamento” per essersi presentato sul posto di lavoro il giorno 19.7.2023 in cui era stato disciplinarmente sospeso, condotta ritenuta (sempre in sede di lettera di contestazione): “… gravissima infrazione alla disciplina inerente al contratto di lavoro e non consente la prosecuzione del rapporto per via della definitiva ed irreversibile lesione del vincolo fiduciario”.
Tanto premesso, instava per la declaratoria di illegittimità del licenziamento invocando le conseguenti forme di tutele – reali e patrimoniali - deducendo “il mancato rispetto della procedura stabilita per legge in quanto non gli era stata comunicata formalmente la sospensione disciplinare per il 19.07.2023 né tantomeno quella successiva. […] inoltre, la mancata proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione inflitta, segnalando che il fatto a lui contestato (l'essersi presentato al lavoro nonostante la sospensione) sarebbe passibile di una sanzione conservativa, come anche ricavabile dal CCNL di settore. In ogni caso, ha ribadito di non essere stato a conoscenza della sospensione e che, pertanto, ignorava di non potersi recare al lavoro”.
Si costituiva la società resistente, respingendo le deduzioni avversarie evidenziando, come emerge in sede di sentenza gravata: “che la sospensione dal lavoro per la giornata del 19.07.2023 era derivata da una contestazione disciplinare del 29.06.2023 al quale il ricorrente non aveva risposto, così non fornendo le proprie
2 giustificazioni. Per tale motivo, in data 18.07.2023 al ricorrente era stata comunicata la sospensione dal lavoro per la giornata successiva, comunicazione che il sig. in presenza dei sig. e si era rifiutato di firmare. Parte_1 Pt_2 Pt_3
A seguito di tale sospensione, il ricorrente si era presentato comunque sul luogo di lavoro in data 19.07.2023 e, considerato tale comportamento una grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro, la società aveva disposto la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. A tale nuova contestazione disciplinare, ricevuta per raccomandata dal ricorrente in data 31.07.2023, il ricorrente non aveva presentato giustificazioni e, al contrario, aveva continuato a presentarsi al lavoro nonostante la regolare sospensione”: quindi in data 10.08.2023 la resistente provvedeva al licenziamento disciplinare del ricorrente.
Alla luce di tali deduzioni la società resistente evidenziava che il motivo del licenziamento era da rinvenirsi nell' insubordinazione posta in essere dal lavoratore, ribadendo la proporzionalità del licenziamento rispetto ai comportamenti contestati allo stesso;
instava quindi per la conferma del licenziamento ed il rigetto del ricorso avversario.
Svolta attività istruttoria documentale e orale, la causa veniva discussa all'udienza del 13.11.2024 all'esito della quale il Giudice emetteva la sentenza gravata, con cui rigettava tutte le domande svolte dal lavoratore, con compensazione delle spese di lite.
2. Il già ricorrente in I grado interponeva appello veicolando le deduzioni già svolte in primo grado – vizi procedurali, insussistenza del fatto, mancanza di proporzionalità della sanzione – istando, previa riforma della sentenza appellata, quindi per l'accoglimento delle domande svolte in I grado.
Nel costituirsi la società appellata eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, reiterava le deduzioni già svolte, chiedendo il rigetto dell'appello.
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo, ultronea qualsivoglia attività istruttoria, la Corte che l'appello – pur da ritenersi ammissibile in quanto formulato in guisa da soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 434
c.p.c. - sia infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si premette che l'appellante assumeva di non avere mai avuto formale contezza della contestazione disciplinare relativa alla giornata del 29.6.2023, cui seguiva l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per la giornata lavorativa del 19.07.2023 - la cui violazione – integrata dall'appellante per essersi ripresentato sul posto di lavoro - è stata posta a fondamento del licenziamento, la cui legittimità è oggetto di disamina.
Tale doglianza è infondata dovendosi confermare la valutazione svolta dal giudice di prime cure sul punto specifico, laddove ha ritenuto provato – coerentemente con la documentazione versata in atti dal datore di lavoro (cfr. doc. 1 fasc. I grado) - che il ricorrente era stato destinatario della contestazione disciplinare relativa alla condotta tenuta nella giornata lavorativa del 29.6.2023; parimenti corretta deve ritenersi l'applicazione, parte del giudice di I grado, della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., secondo cui, qualora inviata con raccomandata (come nel caso di specie) risulta sufficiente per il mittente (datore di lavoro) provare la compiuta giacenza del plico postale all'indirizzo del
3 destinatario (lavoratore): tale decisione si pone, infatti, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità laddove afferma – con sentenza n 20519/2019, da ritenersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -: “5.1. Va qui ribadito che ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l'invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589) con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà qua”, circostanze queste ultime nemmeno allegate nel caso di specie;
di talché deve ritenersi pienamente operativa la presunzione di conoscenza di cui alla norma civilistica di rifermento, rispetto alla quale la Cassazione, nel contesto motivazionale della sentenza da ultimo citata, ha ulteriormente chiarito che: “ 5.3 […]la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all' indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (cfr. Cass. 23/12/2002 n. 18272 ed anche Cass. 20/01/2003 n. 773).”
Comunque, oltre alla conoscenza legale di cui sopra, va detto che è prova in atti della conoscenza sostanziale della sanzione irrogata.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha posto in rilievo come, dall'istruttoria orale, fosse emersa la circostanza per cui il giorno 18.7.2023 l'appellante era stato reso edotto dell'irrogazione della sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro per la giornata successiva.
A tali conclusione, confermativa delle valutazioni svolte in I grado, si perviene valorizzando le convergenti dichiarazioni rese dai testi (sentito all'udienza dell'11.03.2024) e Testimone_1
(sentito all'udienza del 9.07.2024): essi, infatti, in modo puntuale e coerente, avendo Tes_2 riguardo al doc. 2 parte datoriale (fasc. I grado) - costituito, appunto, dalla sospensione disciplinare per il giorno 19.7.2023 destinata all'odierno appellante - riferivano rispettivamente: (teste ) “ricordo il Pt_3 documento, è un giorno di sospensione del 29.06. Io l'ho chiamato e gli ho detto che c'era un provvedimento disciplina-re per lui. gliel'ho dato io, c'è la mia firma. Non gliel'ho consegnato perché lui non lo ha firmato quindi annotato il rifiuto della firma e quindi inviata a casa. Però io gliel'ho letta a voce al-ta, è così che dice il procedimento. Lui capisce l'italiano”; (teste : “ Io so che è stato licenziato, credo perché si era presentato al lavoro pur essendo Tes_2 sospeso. Sono stato chiamato a firmare quando gli sono state fatte le lettere: la prassi è che se un dipendente non firma la contestazione disciplinare, viene chiamato un preposto a firmare per attestare che avevo visto che gli era stata consegnata la lettera ma non la firmava. Questo è successo. Era fine luglio, poteva essere 18 luglio ma non ricordo. La chiusura aziendale è nelle due settimane centrali di agosto. La chiusura totale c'è nella settimana di ferragosto, la settimana prima chiedono la disponibilità a chi vuole.”
Quanto esposto con riguardo agli esiti probatori – e peraltro già ben messo in rilievo in sede di sentenza gravata – consente, altresì, di ritenere acclarato come il giorno il 19.7.2023 l'appellante si fosse
4 presentato sul luogo di lavoro nonostante fosse a conoscenza della sanzione sospensiva, condotta per cui è stato comminato il licenziamento al ricorrente ed oggetto della presente disamina;
si deve così escludere la rilevanza della condotta posta in essere dal ricorrente nei giorni successivi giacché già dalla stessa comunicazione di sospensione disciplinare emerge, in modo patente, come il lavoratore dovesse rientrare al lavoro il giorno successivo (cfr. doc. 1 parte resistente in I grado: “rientrerà regolarmente in attività il giorno 20/07/2023”), pervenendosi a confermare quanto espresso dal giudice di prime cure laddove afferma che “… quanto aggiunto nella comunicazione di licenziamento circa il contegno assunto dal ricorrente nei giorni successivi al 19 luglio 2024 (“per converso, Lei ha continuato a rifiutarsi di ottemperare – anche nei giorni successivi 19-20-21-27-28-31/07/2023 e 1-2-3-/08/2023- alla sanzione disciplinare inflittale”) non può essere considerato ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento”).
Ebbene, tanto premesso, si ritiene che la condotta del lavoratore integrata dall'essersi presentato al lavoro nonostante fosse a conoscenza di essere stato disciplinarmente sospeso, integri l'ipotesi illecita di “insubordinazione” quale volontaria violazione degli obblighi di natura contrattuale riferiti all'art 2094 c.c., in quanto inequivocabile manifestazione di disapprovazione del potere disciplinare esercitato dal datore di lavoro;
ineccepibile deve, quindi, ritenersi la valutazione svolta sul punto dal giudice di prime cure laddove perviene a ritenere che – “… il mancato rispetto di un precedente provvedimento disciplinare adottato integra un'omissione agli adempimenti contrattuali che, nel lavoro subordinato ex art 2094 c.c., annoverano anche il riconoscimento del potere disciplinare in capo al datore di lavoro o a chi per lui lo esercita”, conclusione che si ritiene rispettosa del principio espresso da Cass. Sez. L. sentenza n. 13411 del 01/07/2020 la quale ha chiarito – per quanto di interesse in tale sede -: “[…] La nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale” (conforme a Cass. Sez. L, Sentenza n. 7795 del 27/03/2017; cfr. altresì, quale conferma dello stesso principio Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4831 del
2023).
Quanto, poi, alla valutazione di proporzionalità della sanzione comminata dal datore di lavoro in ragione di tale condotta illecita in quanto integrante palese infrazione degli obblighi contrattuali – oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante – occorre premettere, ad integrazione della motivazione della sentenza gravata, che ai fini dalla valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice non deve limitarsi ad una acritica applicazione delle valutazioni già svolte in astratto in sede di CCNL, ma deve svolgere una valutazione concreta della incidenza dell'illecito riferibile al lavoratore nel contesto dell'organizzazione aziendale.
Tale valutazione, inoltre, non deve essere concepita in un'ottica atomistica, limitata al singolo fatto contestato, ma deve essere compiuta accedendo ad una visione più ampia, che tenga in debita considerazione il comportamento complessivo del lavoratore nel contesto aziendale, così da poter valutare la componente psicologica dell'inadempimento da rapportare all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. Eloquente in tal senso è quanto messo in luce efficacemente dalla Cassazione, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8803 (conforme a Cass., Sentenza n. 14453 del
5 09/06/2017), laddove si precisa che: “E' al riguardo giurisprudenza ormai pacifica che può tenersi conto dei fatti storici addebitabili al lavoratore al fine di accertare la precisa natura e consistenza del fatto immediatamente da valutare in rapporto al provvedimento di licenziamento adottato dal datore di lavoro (Cass. n. 14453/2017 cit.). Questa Corte ha, in particolare, osservato che il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass. n. 1145 del 19/01/2011; Cass. n. 21795 del 14/10/2009, Cass. n. 6523 del 20/07/1996)” (cfr. altresì Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. nella parte in cui, nel chiarire il percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, afferma che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo”- v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019; cfr. anche Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). D'altra parte, sempre in sede di legittimità, si è chiarito che “anche in carenza della contestazione, precedenti illeciti disciplinari rilevano ai fini della proporzione della sanzione, sulla base del principio della cosiddetta recidiva impropria” (v. Cass. 26 novembre 2018, Ordinanza n. 30564,).
Tanto premesso in punto di diritto, chiarito che la recidiva c.d. impropria rileva, a prescindere dalla motivazione del licenziamento, quale parametro di valutazione della gravità delle inadempienze del lavoratore sotto il profilo psicologico e della proporzionalità del correlativo provvedimento sanzionatorio applicato del datore di lavoro (cfr. altresì Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/01/2011, n. 1145; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/10/2009, n. 22162), quanto al caso di specie, occorre porre in rilievo come la condotta stigmatizzata nella lettera di licenziamento fosse stata preceduta da altri comportamenti inadempienti degli obblighi contrattuali.
E' emerso, infatti, documentalmente che il lavoratore non si era presentato sul posto di lavoro il giorno
28.6.2023 senza fornire giustificazioni;
inoltre il giorno successivo si era presentato in ritardo (alle ore 8.17, anziché alle 7.30) e si era allontanato anticipatamente (alle 13.00 anziché alle 17.00) senza fornire alcuna motivazione, inadempimenti gravi che venivano contestati formalmente al lavoratore il quale non rendeva al proposito nessuna giustificazione ed a cui seguiva la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione (per il 19.7.2023), la cui intenzionale violazione ha comportato il licenziamento oggetto di disamina.
Da quanto esposto, con riferimento al comportamento del lavoratore può dirsi provata una gestione del tutto soggettiva delle presenze sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro, in pieno ed intenzionale contrasto con le regole afferenti all'organizzazione aziendale in ottica produttiva;
valutazione che assume specifico e significativo rilievo ai fini della considerazione circa la gravità dell'inadempienza del dipendente e della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio, senza che tale valutazione violi il principio di immutabilità della contestazione, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 22322/2016; Cass. n. 124453/2017; Cass. n. 1145/2011; cfr. Cass., Ordinanza n. 138 del 07/01/2019).
6 Tirando le fila di quanto esposto, tenuto conto degli aspetti concreti della vicenda processuale come sopra esposti nell'ottica di un apprezzamento unitario della condotta del lavoratore - ossia comprensivo delle precedenti modalità di attuazione del rapporto di lavoro in quanto rilevatrici dell'intensità dell'elemento intenzionale da rapportare alla specifica condotta contestata relazionata, anche, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente - risulta provato come il lavoratore abbia intenzionalmente disatteso la sanzione della sospensione per un giorno all'attività lavorativa, comportamento rilevatore di grave insubordinazione, in quanto significativo della volontà del lavoratore di disconoscere il potere direttivo del datore di lavoro e della scarsa attitudine ad attuare in modo diligente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza discendenti dal contratto di lavoro: la Corte – integrata in tal senso la motivazione della sentenza gravata - giunge quindi a confermare la valutazione svolta dal giudice di prime cure circa la proporzionalità del licenziamento comminato per giustificato motivo soggettivo.
4. Alla luce di quanto esposto la Corte perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello, che deve essere pertanto rigettato.
Cionondimeno, si ritiene di poter procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata e della natura delle parti, ragioni da ritenersi “gravi ed eccezionali” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., secondo il testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 1/2025 RGA, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il 27/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1/2025 RGA avverso la sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 495/2023, pubblicata in data 13.11.2024 (non notificata); avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.3.2025; promossa da:
, ( nato il [...] in [...], residente a Cesena Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 18 presso e nello studio dell'avv. Teresa Santulli, che lo rappresenta e difende in virtù come da procura in atti;
- Appellante;
contro
P.I. , con sede in Frosinone (FR) via Armando Vona n. 103, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante pro-tempore , rappresentato CP_2
e difeso dall'Avv. Nicola Iannarone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Avellino al Corso V. Emanuele II n.15, giusta procura in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come emerge efficacemente dalla sentenza di primo grado, la presente vertenza ha avuto origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, con cui “il ricorrente sig. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento a lui comminato per Parte_1 giustificato motivo soggettivo da con lettera del 10.08.2023, da lui ricevuta il 18. 08.2023. Controparte_1
Ha evidenziato di essere stato assunto presso la resistente prima con rapporto a termine e poi, dal 25.12.2020, a tempo indeterminato, inquadrato al livello D del CCNL legno – arredamenti Industria.
Ha segnalato che, a seguito del suo rifiuto di firmare un verbale di conciliazione sindacale per il riconoscimento di diritti retributivi, la società aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti, divenendo destinatario di molteplici provvedimenti disciplinari.
Segnatamente, circa la contestazione disciplinare da cui era derivato il licenziamento del ricorrente, il sig. ha Parte_1 reso noto di essere stato vittima di infortunio sul lavoro in data 10.07.2023, motivo per il quale era stato esonerato dal lavoro con prognosi di 3 giorni.
Il ricorrente ha evidenziato di essersi ripresentato al lavoro il giorno 19.07.2023, giorno in cui aveva ricevuto un provvedimento disciplinare in cui gli si contestava la sua ingiustificata presenza al lavoro, dal momento che il giorno precedente era stato sospeso per precedenti mancanze. Il ricorrente ha sottolineato di non aver mai ricevuto il provvedimento disciplinare del 18.07.2024, ignorando pertanto di essere stato esonerato dal prestare attività lavorativa nella giornata del 19/07/2024. Nonostante ciò, in data 18.08.2023 il ricorrente aveva ricevuto una lettera con la quale gli veniva comunicato il suo licenziamento” per essersi presentato sul posto di lavoro il giorno 19.7.2023 in cui era stato disciplinarmente sospeso, condotta ritenuta (sempre in sede di lettera di contestazione): “… gravissima infrazione alla disciplina inerente al contratto di lavoro e non consente la prosecuzione del rapporto per via della definitiva ed irreversibile lesione del vincolo fiduciario”.
Tanto premesso, instava per la declaratoria di illegittimità del licenziamento invocando le conseguenti forme di tutele – reali e patrimoniali - deducendo “il mancato rispetto della procedura stabilita per legge in quanto non gli era stata comunicata formalmente la sospensione disciplinare per il 19.07.2023 né tantomeno quella successiva. […] inoltre, la mancata proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione inflitta, segnalando che il fatto a lui contestato (l'essersi presentato al lavoro nonostante la sospensione) sarebbe passibile di una sanzione conservativa, come anche ricavabile dal CCNL di settore. In ogni caso, ha ribadito di non essere stato a conoscenza della sospensione e che, pertanto, ignorava di non potersi recare al lavoro”.
Si costituiva la società resistente, respingendo le deduzioni avversarie evidenziando, come emerge in sede di sentenza gravata: “che la sospensione dal lavoro per la giornata del 19.07.2023 era derivata da una contestazione disciplinare del 29.06.2023 al quale il ricorrente non aveva risposto, così non fornendo le proprie
2 giustificazioni. Per tale motivo, in data 18.07.2023 al ricorrente era stata comunicata la sospensione dal lavoro per la giornata successiva, comunicazione che il sig. in presenza dei sig. e si era rifiutato di firmare. Parte_1 Pt_2 Pt_3
A seguito di tale sospensione, il ricorrente si era presentato comunque sul luogo di lavoro in data 19.07.2023 e, considerato tale comportamento una grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro, la società aveva disposto la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. A tale nuova contestazione disciplinare, ricevuta per raccomandata dal ricorrente in data 31.07.2023, il ricorrente non aveva presentato giustificazioni e, al contrario, aveva continuato a presentarsi al lavoro nonostante la regolare sospensione”: quindi in data 10.08.2023 la resistente provvedeva al licenziamento disciplinare del ricorrente.
Alla luce di tali deduzioni la società resistente evidenziava che il motivo del licenziamento era da rinvenirsi nell' insubordinazione posta in essere dal lavoratore, ribadendo la proporzionalità del licenziamento rispetto ai comportamenti contestati allo stesso;
instava quindi per la conferma del licenziamento ed il rigetto del ricorso avversario.
Svolta attività istruttoria documentale e orale, la causa veniva discussa all'udienza del 13.11.2024 all'esito della quale il Giudice emetteva la sentenza gravata, con cui rigettava tutte le domande svolte dal lavoratore, con compensazione delle spese di lite.
2. Il già ricorrente in I grado interponeva appello veicolando le deduzioni già svolte in primo grado – vizi procedurali, insussistenza del fatto, mancanza di proporzionalità della sanzione – istando, previa riforma della sentenza appellata, quindi per l'accoglimento delle domande svolte in I grado.
Nel costituirsi la società appellata eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, reiterava le deduzioni già svolte, chiedendo il rigetto dell'appello.
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo, ultronea qualsivoglia attività istruttoria, la Corte che l'appello – pur da ritenersi ammissibile in quanto formulato in guisa da soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 434
c.p.c. - sia infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si premette che l'appellante assumeva di non avere mai avuto formale contezza della contestazione disciplinare relativa alla giornata del 29.6.2023, cui seguiva l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per la giornata lavorativa del 19.07.2023 - la cui violazione – integrata dall'appellante per essersi ripresentato sul posto di lavoro - è stata posta a fondamento del licenziamento, la cui legittimità è oggetto di disamina.
Tale doglianza è infondata dovendosi confermare la valutazione svolta dal giudice di prime cure sul punto specifico, laddove ha ritenuto provato – coerentemente con la documentazione versata in atti dal datore di lavoro (cfr. doc. 1 fasc. I grado) - che il ricorrente era stato destinatario della contestazione disciplinare relativa alla condotta tenuta nella giornata lavorativa del 29.6.2023; parimenti corretta deve ritenersi l'applicazione, parte del giudice di I grado, della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., secondo cui, qualora inviata con raccomandata (come nel caso di specie) risulta sufficiente per il mittente (datore di lavoro) provare la compiuta giacenza del plico postale all'indirizzo del
3 destinatario (lavoratore): tale decisione si pone, infatti, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità laddove afferma – con sentenza n 20519/2019, da ritenersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -: “5.1. Va qui ribadito che ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l'invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589) con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà qua”, circostanze queste ultime nemmeno allegate nel caso di specie;
di talché deve ritenersi pienamente operativa la presunzione di conoscenza di cui alla norma civilistica di rifermento, rispetto alla quale la Cassazione, nel contesto motivazionale della sentenza da ultimo citata, ha ulteriormente chiarito che: “ 5.3 […]la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all' indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (cfr. Cass. 23/12/2002 n. 18272 ed anche Cass. 20/01/2003 n. 773).”
Comunque, oltre alla conoscenza legale di cui sopra, va detto che è prova in atti della conoscenza sostanziale della sanzione irrogata.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha posto in rilievo come, dall'istruttoria orale, fosse emersa la circostanza per cui il giorno 18.7.2023 l'appellante era stato reso edotto dell'irrogazione della sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro per la giornata successiva.
A tali conclusione, confermativa delle valutazioni svolte in I grado, si perviene valorizzando le convergenti dichiarazioni rese dai testi (sentito all'udienza dell'11.03.2024) e Testimone_1
(sentito all'udienza del 9.07.2024): essi, infatti, in modo puntuale e coerente, avendo Tes_2 riguardo al doc. 2 parte datoriale (fasc. I grado) - costituito, appunto, dalla sospensione disciplinare per il giorno 19.7.2023 destinata all'odierno appellante - riferivano rispettivamente: (teste ) “ricordo il Pt_3 documento, è un giorno di sospensione del 29.06. Io l'ho chiamato e gli ho detto che c'era un provvedimento disciplina-re per lui. gliel'ho dato io, c'è la mia firma. Non gliel'ho consegnato perché lui non lo ha firmato quindi annotato il rifiuto della firma e quindi inviata a casa. Però io gliel'ho letta a voce al-ta, è così che dice il procedimento. Lui capisce l'italiano”; (teste : “ Io so che è stato licenziato, credo perché si era presentato al lavoro pur essendo Tes_2 sospeso. Sono stato chiamato a firmare quando gli sono state fatte le lettere: la prassi è che se un dipendente non firma la contestazione disciplinare, viene chiamato un preposto a firmare per attestare che avevo visto che gli era stata consegnata la lettera ma non la firmava. Questo è successo. Era fine luglio, poteva essere 18 luglio ma non ricordo. La chiusura aziendale è nelle due settimane centrali di agosto. La chiusura totale c'è nella settimana di ferragosto, la settimana prima chiedono la disponibilità a chi vuole.”
Quanto esposto con riguardo agli esiti probatori – e peraltro già ben messo in rilievo in sede di sentenza gravata – consente, altresì, di ritenere acclarato come il giorno il 19.7.2023 l'appellante si fosse
4 presentato sul luogo di lavoro nonostante fosse a conoscenza della sanzione sospensiva, condotta per cui è stato comminato il licenziamento al ricorrente ed oggetto della presente disamina;
si deve così escludere la rilevanza della condotta posta in essere dal ricorrente nei giorni successivi giacché già dalla stessa comunicazione di sospensione disciplinare emerge, in modo patente, come il lavoratore dovesse rientrare al lavoro il giorno successivo (cfr. doc. 1 parte resistente in I grado: “rientrerà regolarmente in attività il giorno 20/07/2023”), pervenendosi a confermare quanto espresso dal giudice di prime cure laddove afferma che “… quanto aggiunto nella comunicazione di licenziamento circa il contegno assunto dal ricorrente nei giorni successivi al 19 luglio 2024 (“per converso, Lei ha continuato a rifiutarsi di ottemperare – anche nei giorni successivi 19-20-21-27-28-31/07/2023 e 1-2-3-/08/2023- alla sanzione disciplinare inflittale”) non può essere considerato ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento”).
Ebbene, tanto premesso, si ritiene che la condotta del lavoratore integrata dall'essersi presentato al lavoro nonostante fosse a conoscenza di essere stato disciplinarmente sospeso, integri l'ipotesi illecita di “insubordinazione” quale volontaria violazione degli obblighi di natura contrattuale riferiti all'art 2094 c.c., in quanto inequivocabile manifestazione di disapprovazione del potere disciplinare esercitato dal datore di lavoro;
ineccepibile deve, quindi, ritenersi la valutazione svolta sul punto dal giudice di prime cure laddove perviene a ritenere che – “… il mancato rispetto di un precedente provvedimento disciplinare adottato integra un'omissione agli adempimenti contrattuali che, nel lavoro subordinato ex art 2094 c.c., annoverano anche il riconoscimento del potere disciplinare in capo al datore di lavoro o a chi per lui lo esercita”, conclusione che si ritiene rispettosa del principio espresso da Cass. Sez. L. sentenza n. 13411 del 01/07/2020 la quale ha chiarito – per quanto di interesse in tale sede -: “[…] La nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale” (conforme a Cass. Sez. L, Sentenza n. 7795 del 27/03/2017; cfr. altresì, quale conferma dello stesso principio Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4831 del
2023).
Quanto, poi, alla valutazione di proporzionalità della sanzione comminata dal datore di lavoro in ragione di tale condotta illecita in quanto integrante palese infrazione degli obblighi contrattuali – oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante – occorre premettere, ad integrazione della motivazione della sentenza gravata, che ai fini dalla valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice non deve limitarsi ad una acritica applicazione delle valutazioni già svolte in astratto in sede di CCNL, ma deve svolgere una valutazione concreta della incidenza dell'illecito riferibile al lavoratore nel contesto dell'organizzazione aziendale.
Tale valutazione, inoltre, non deve essere concepita in un'ottica atomistica, limitata al singolo fatto contestato, ma deve essere compiuta accedendo ad una visione più ampia, che tenga in debita considerazione il comportamento complessivo del lavoratore nel contesto aziendale, così da poter valutare la componente psicologica dell'inadempimento da rapportare all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. Eloquente in tal senso è quanto messo in luce efficacemente dalla Cassazione, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8803 (conforme a Cass., Sentenza n. 14453 del
5 09/06/2017), laddove si precisa che: “E' al riguardo giurisprudenza ormai pacifica che può tenersi conto dei fatti storici addebitabili al lavoratore al fine di accertare la precisa natura e consistenza del fatto immediatamente da valutare in rapporto al provvedimento di licenziamento adottato dal datore di lavoro (Cass. n. 14453/2017 cit.). Questa Corte ha, in particolare, osservato che il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass. n. 1145 del 19/01/2011; Cass. n. 21795 del 14/10/2009, Cass. n. 6523 del 20/07/1996)” (cfr. altresì Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. nella parte in cui, nel chiarire il percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, afferma che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo”- v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019; cfr. anche Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). D'altra parte, sempre in sede di legittimità, si è chiarito che “anche in carenza della contestazione, precedenti illeciti disciplinari rilevano ai fini della proporzione della sanzione, sulla base del principio della cosiddetta recidiva impropria” (v. Cass. 26 novembre 2018, Ordinanza n. 30564,).
Tanto premesso in punto di diritto, chiarito che la recidiva c.d. impropria rileva, a prescindere dalla motivazione del licenziamento, quale parametro di valutazione della gravità delle inadempienze del lavoratore sotto il profilo psicologico e della proporzionalità del correlativo provvedimento sanzionatorio applicato del datore di lavoro (cfr. altresì Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/01/2011, n. 1145; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/10/2009, n. 22162), quanto al caso di specie, occorre porre in rilievo come la condotta stigmatizzata nella lettera di licenziamento fosse stata preceduta da altri comportamenti inadempienti degli obblighi contrattuali.
E' emerso, infatti, documentalmente che il lavoratore non si era presentato sul posto di lavoro il giorno
28.6.2023 senza fornire giustificazioni;
inoltre il giorno successivo si era presentato in ritardo (alle ore 8.17, anziché alle 7.30) e si era allontanato anticipatamente (alle 13.00 anziché alle 17.00) senza fornire alcuna motivazione, inadempimenti gravi che venivano contestati formalmente al lavoratore il quale non rendeva al proposito nessuna giustificazione ed a cui seguiva la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione (per il 19.7.2023), la cui intenzionale violazione ha comportato il licenziamento oggetto di disamina.
Da quanto esposto, con riferimento al comportamento del lavoratore può dirsi provata una gestione del tutto soggettiva delle presenze sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro, in pieno ed intenzionale contrasto con le regole afferenti all'organizzazione aziendale in ottica produttiva;
valutazione che assume specifico e significativo rilievo ai fini della considerazione circa la gravità dell'inadempienza del dipendente e della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio, senza che tale valutazione violi il principio di immutabilità della contestazione, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 22322/2016; Cass. n. 124453/2017; Cass. n. 1145/2011; cfr. Cass., Ordinanza n. 138 del 07/01/2019).
6 Tirando le fila di quanto esposto, tenuto conto degli aspetti concreti della vicenda processuale come sopra esposti nell'ottica di un apprezzamento unitario della condotta del lavoratore - ossia comprensivo delle precedenti modalità di attuazione del rapporto di lavoro in quanto rilevatrici dell'intensità dell'elemento intenzionale da rapportare alla specifica condotta contestata relazionata, anche, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente - risulta provato come il lavoratore abbia intenzionalmente disatteso la sanzione della sospensione per un giorno all'attività lavorativa, comportamento rilevatore di grave insubordinazione, in quanto significativo della volontà del lavoratore di disconoscere il potere direttivo del datore di lavoro e della scarsa attitudine ad attuare in modo diligente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza discendenti dal contratto di lavoro: la Corte – integrata in tal senso la motivazione della sentenza gravata - giunge quindi a confermare la valutazione svolta dal giudice di prime cure circa la proporzionalità del licenziamento comminato per giustificato motivo soggettivo.
4. Alla luce di quanto esposto la Corte perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello, che deve essere pertanto rigettato.
Cionondimeno, si ritiene di poter procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata e della natura delle parti, ragioni da ritenersi “gravi ed eccezionali” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., secondo il testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 1/2025 RGA, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il 27/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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