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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18220/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALI' PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Chiede l'estinzione della procedura per morte dell'interdicenda
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. pagina 1 di 2 In data 5.12.2024 il Giudice procedeva all'esame della parte resistente che non si opponeva alla domanda.
In data 8.2.2025 parte ricorrente comunicava l'intervenuto decesso dell'interdicendo.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto decesso dell'interdicendo in data 8.1.2025, come da certificato di morte in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso il rapporto di parentela fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso di CP_1 nata a [...], il [...], residente in [...].
[...]
NULLA sulle spese di lite
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12.2.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18220/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALI' PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Chiede l'estinzione della procedura per morte dell'interdicenda
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. pagina 1 di 2 In data 5.12.2024 il Giudice procedeva all'esame della parte resistente che non si opponeva alla domanda.
In data 8.2.2025 parte ricorrente comunicava l'intervenuto decesso dell'interdicendo.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto decesso dell'interdicendo in data 8.1.2025, come da certificato di morte in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso il rapporto di parentela fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso di CP_1 nata a [...], il [...], residente in [...].
[...]
NULLA sulle spese di lite
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12.2.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Isabella Messina
pagina 2 di 2