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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to presso l'Avv. MARTINO ATTILIO che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1
re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Uf- ficio provinciale di domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_2
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss
2021/22, 2022/23, 2023/24 _maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg_26,08_) ; chiedeva quindi la condanna del conve- CP_1
nuto al pagamento della complessiva somma di euro 2709,98 a titolo di indennità per ferie non godute oltre a euro 200,73 per incidenza di tale indennità sul tfr , secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon- dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten-
1 za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, conte- Controparte_3
stando le modalità di calcolo esposte dal ricorrente e in mero subordine riconosceva come dovuta una minor somma.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione del- le ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipen- denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligato- riamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nes- sun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzio- ne, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposi-
2 zione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di respon- sabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivi- tà didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in confor- mità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secon- do cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della diretti- va 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione
Lavoro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chie- sto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sosti- tutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
Tale principio appare assolutamente condivisibile in quanto fondato sui principi generali di cui agli artt 2109 cc (in tema di diritto alle ferie del lavoratore subordinato) e 2697 cc ( in te-
3 ma di ripartizione dell'onere della prova).
La causa ben può quindi essere decisa facendo applicazione di tali principi.
In primo luogo le contestazioni sulle modalità di calcolo svolte dal convenuto non paiono af- fidabili in quanto la ricorrente assume correttamente come base di calcolo 360 gg l'anno e 30 gg annui di ferie,; quanto alle h settimanali di cattedra, i contratti di cui ai documenti da 5 a
Cont 9 prevedono 25 h settimanali, i contratti nn3 e 4 solo 12 h settimanali, mentre afferma che trattandosi di docente di scuola primaria le h settimanali sono sempre 24; giova poi sot- tolineare che -non essendo contestato il rapporto di lavoro e quindi la sussistenza del diritto
Cont del lavoratore alle ferie- il non ha nemmeno dedotto di aver inutilmente invitato il do- cente a fruire delle ferie. né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore Controparte_3 parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2709,98 nonché eu- ro 200,73 quale incidenza della indennità in parola sul tfr, il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.; IVA e Cassa come per legge
Cuneo 9.4.25
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to presso l'Avv. MARTINO ATTILIO che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1
re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Uf- ficio provinciale di domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_2
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss
2021/22, 2022/23, 2023/24 _maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg_26,08_) ; chiedeva quindi la condanna del conve- CP_1
nuto al pagamento della complessiva somma di euro 2709,98 a titolo di indennità per ferie non godute oltre a euro 200,73 per incidenza di tale indennità sul tfr , secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon- dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten-
1 za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, conte- Controparte_3
stando le modalità di calcolo esposte dal ricorrente e in mero subordine riconosceva come dovuta una minor somma.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione del- le ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipen- denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligato- riamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nes- sun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzio- ne, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposi-
2 zione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di respon- sabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivi- tà didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in confor- mità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secon- do cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della diretti- va 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione
Lavoro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chie- sto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sosti- tutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
Tale principio appare assolutamente condivisibile in quanto fondato sui principi generali di cui agli artt 2109 cc (in tema di diritto alle ferie del lavoratore subordinato) e 2697 cc ( in te-
3 ma di ripartizione dell'onere della prova).
La causa ben può quindi essere decisa facendo applicazione di tali principi.
In primo luogo le contestazioni sulle modalità di calcolo svolte dal convenuto non paiono af- fidabili in quanto la ricorrente assume correttamente come base di calcolo 360 gg l'anno e 30 gg annui di ferie,; quanto alle h settimanali di cattedra, i contratti di cui ai documenti da 5 a
Cont 9 prevedono 25 h settimanali, i contratti nn3 e 4 solo 12 h settimanali, mentre afferma che trattandosi di docente di scuola primaria le h settimanali sono sempre 24; giova poi sot- tolineare che -non essendo contestato il rapporto di lavoro e quindi la sussistenza del diritto
Cont del lavoratore alle ferie- il non ha nemmeno dedotto di aver inutilmente invitato il do- cente a fruire delle ferie. né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore Controparte_3 parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2709,98 nonché eu- ro 200,73 quale incidenza della indennità in parola sul tfr, il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.; IVA e Cassa come per legge
Cuneo 9.4.25
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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