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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7642/2024 R.G.
Oggetto: opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7642/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristina Farri presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Figline e Incisa
Valdarno (FI), via degli Innocenti n. 2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Gioia Vaccari presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Rossini n. 18
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici alle PEC
e Email_1 Email_2
CONVENUTA TERZA PIGNORATA pagina 1 di 6 CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia del pignoramento notificato il 20 febbraio 2024 codice identificativo Controparte_1
fascicolo 041/2024/000073672 codice identificativo procedura esecutiva 04184202400001187001 a
per tutti i motivi esposti negli atti di causa con vittoria di spese e competenze. Si Parte_1
chiede che la , per il comportamento che ha tenuto e continua a Controparte_1
tenere, gravando una persona già in enormi difficoltà con pignoramenti illegittimi e con richieste anche di condanna alle spese sia condannata alle spese del giudizio di merito ed anche di quello cautelare, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione in quanto infondata. Con vittoria di spese”
Per : CP_2
“Nessuna domanda viene rivolta all'odierna esponente e pertanto ci si rimette al Giudicante sulle istanze dell'opponente”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 04184202400001187001 avviato ex art. 72 bis dPR
602/1973 da nei confronti di in data 8 febbraio 2024, Controparte_1 CP_2
chiedendone la declaratoria di illegittimità con conseguente inefficacia.
Deduceva infatti l'opponente di aver proposto opposizione nell'ambito della procedura esecutiva (RGE 920/2024) promossa nei suoi confronti da eccependo il superamento dei limiti CP_3
di pignorabilità, considerato che le somme presenti sul conto erano state accreditate a titolo di CP_2
stipendio e che tale emolumento che era già stato oggetto di altro pignoramento di crediti presso terzi da parte di per i medesmi crediti. Controparte_1
All'esito del giudizio cautelare, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione assegnando alla parte interessata termine perentorio sino al 30 giugno 2024 per l'introduzione del giudizio di merito e condannava l'opponente alla rifusione delle spese della procedura incidentale in favore dell'opposta . Controparte_1
introduceva quindi nei termini concessi il presente giudizio di merito, deducendo Parte_1 pagina 2 di 6 quale unico motivo di contestazione l'impignorabilità della somma giacente sul conto (pari ad CP_2 euro 37,97) per violazione dell'art. 72 ter del dPR 602/73 avendo il creditore procedente già OR, nella misura di legge, il suo stipendio alla fonte nei confronti del proprio datore di lavoro Parte_2
Concludeva quindi come in epigrafe, chiedendo la condanna della convenuta agenzia al
[...]
pagamento delle spese di lite del presente giudizio che di quelle della fase cautelare.
Si costituiva in giudizio deducendo, in premessa, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda formulata dall'opponente per carenza di interesse a seguito dell'intervenuta inefficacia del pignoramento considerato che, decorsi inutilmente i termini previsti dal primo comma dell'art. 72-bis DPR 602/73 per l'adempimento da parte della terza pignorata e data l'esiguità delle somme giacenti sul conto , l'agente non aveva dato seguito alla procedura CP_2
esecutiva.
Deduceva in ogni caso la piena legittimità dell'azione promossa dato che, considerata la natura delle somme pignorate, non sussisteva alcuna preclusione al pignoramento degli emolumenti stipendiali giacenti sul conto Postepay, dovendosi applicare i limiti stabiliti dal comma ottavo dell'art. 543 c.p.c.
Concludeva quindi la convenuta per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì la quale non spiegava alcuna domanda rimettendosi alle CP_2
valutazioni del giudicante.
Istruito documentalmente il giudizio, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 marzo 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Il presente giudizio costituisce la fase di merito conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione formulata da parte debitrice nell'ambito della procedura esecutiva Parte_1
(RGE 920/2024) promossa da ex art. 72 bis dPR n. 602/1973 a Controparte_1
seguito della quale sono state pignorate somme giacenti sul conto corrente Postepay intestato all'odierno opponente.
Occorre preliminarmente riqualificare la opposizione in quanto essa ha ad oggetto la dedotta impignorabilità delle somme presenti presso il terzo e, quindi, va qualificata come CP_2
opposizione alla esecuzione già iniziata, quindi come opposizione proposta ex art. 615 comma 2 cpc, e non quale opposizione agli atti esecutivi.
Il debitore ha contestato infatti il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell' deducendo, in particolare, l'illegittimità del pignoramento per violazione dei limiti di CP_1
pagina 3 di 6 pignorabilità dello stipendio come previsti dall'art. 72 ter dPR n. 602/1973 per avere l'atto opposto ad oggetto le somme presenti su un conto corrente collegato ad una carta prepagata emessa da CP_2
e sulla quale vengono accreditati gli emolumenti al medesimo corrisposti a titolo di stipendio e che
[...]
risultano già pignorati nella misura di legge in capo al datore di lavoro Parte_3
Costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda sollevata dall'opponente per CP_3
carenza di interesse e per sopravvenuta inefficacia del pignoramento in quanto il terzo OR non ha dato seguito all'ordine di pagamento nel termine di sessanta giorni previsto ex art. 72 bis comma 1 dPR
602/73, né l'Agenzia ha provveduto alla sua citazione per inadempienza ai sensi del secondo comma del citato articolo, stante l'esiguità della somma pignorata, pari ad euro 37,97.
L'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art 72 bis dPR
602/1973 configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato ed al terzo OR, per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode, e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2857 del 2015).
Se il pagamento è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione può avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine sempre a norma del precitato art. 72 bis, ma in caso di mancato pagamento il pignoramento esattoriale diventa comunque inefficace.
Quanto al merito della opposizione, la creditrice ha dedotto l'infondatezza della domanda di parte opponente ribadendo la piena legittimità del pignoramento opposto in assenza di violazione dei limiti di pignorabilità.
Ciò posto, risulta non contestato che nel 2023 abbia sottoposto a pignoramento, nei CP_3
limiti di legge applicabili, le somme dovute dal terzo a a titolo di Parte_3 Parte_1 stipendio, riguardo la riscossione dei medesimi crediti a ruolo oggetto dell'odierna procedura.
Il pignoramento qui oggetto di opposizione ha invece ad oggetto un conto corrente collegato alla carta prepagata presso che, secondo parte opponente, sarebbe del tutto impignorabile CP_2
in quanto ivi viene accreditato il suo stipendio, con la conseguenza che si sarebbe in presenza di uno stipendio da lavoro dipendente OR due volte per lo stesso titolo e perciò illegittimo per violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio disposti dall'art. 545 c.p.c. e dall'art.72 ter DPR
72/1973 per il quale “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2500 euro;
b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro;
se nel conto corrente del debitore vengono accreditate somme di cui al punto precedente, non è possibile pignorare
pagina 4 di 6 le somme corrispondenti all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
Sul punto, occorre osservare che in seguito al d.l. n. 83/2015 convertito con l. 132/2015 sono stati riformulati gli artt. 545 e 546 c.p.c.: più precisamente il nuovo articolo 545 c.p.c. al comma 8 attribuisce rilievo prevalente alla natura del credito e prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
L'art. 546 c.p.c., parzialmente modificato nell'indicazione gli obblighi di custodia del terzo nell'ipotesi di somme giacenti sul conto corrente sul quale vengono accreditati emolumenti retributivi o pensionistici del percettore, stabilisce che “Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo OR non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo OR operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.
Il comma 2-bis dell'art. 72 ter dPR 602/1973 a sua volta prevede che “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo OR non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”. Per quanto sopra, si evince pertanto che l'art. 545 c.p.c., comma 8, opera una distinzione tra le somme accreditate prima della notifica del pignoramento da quelle confluite sul conto corrente in epoca successiva.
Più precisamente, muovendo dalla constatazione che gli emolumenti già accreditati al debitore alla data del pignoramento si sono confusi con il patrimonio di quest'ultimo, l'art. 545 c.p.c. sottrae alla espropriazione forzata le sole somme confluite sul conto corrente dell'esecutato, a titolo di retribuzione o pensione, in una misura minima predefinita, pari al triplo dell'assegno sociale, confermando così
l'orientamento tradizionale, ma lo contempera con l'esigenza di garantire un trattamento minimo per le necessità primarie del soggetto che subisce l'espropriazione.
Ciò posto ed applicando le norme sopra citate alla presente vicenda, ne consegue l'infondatezza pagina 5 di 6 delle contestazioni di parte opponente, dovendo ritenersi legittimo il pignoramento promosso da CP_3
nei confronti del terzo OR , pur nei limiti previsti dalla normativa. CP_2
Le somme accreditate sul conto corrente dell'opponente a titolo di emolumento stipendiale, prima della notifica del pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, alla luce degli articoli di legge richiamati, risultano infatti pignorabili in quanto confuse con il patrimonio del debitore, fermi i limiti di impignorabilità appena sopra richiamati.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione promossa da è Parte_1
risultata infondata e va riconosciuta la legittimità del pignoramento di crediti presso terzi azionato da ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973 nei confronti di Controparte_1 CP_2
con conferma dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (RGE 920/2024) del 3 giugno 2024 anche
[...]
in relazione alla liquidazione delle spese della fase cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra opponente e parte creditrice e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con il D.M. 147/22 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di fase istruttoria e secondo i parametri minimi in ragione della limitata complessità della controversia.
Rispetto invece alla terza pignorata, citata in quanto litisconsorte necessario, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese ex art. 92 cpc, non ravvisandosi una reale soccombenza con parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 7642/2024:
1) Respinge l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere ad le spese del Controparte_1
presente giudizio liquidate in euro 4.217,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge;
3) compensa le spese tra parte attrice opponente e . CP_2
Firenze, 17 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
Oggetto: opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7642/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristina Farri presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Figline e Incisa
Valdarno (FI), via degli Innocenti n. 2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Gioia Vaccari presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Rossini n. 18
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici alle PEC
e Email_1 Email_2
CONVENUTA TERZA PIGNORATA pagina 1 di 6 CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia del pignoramento notificato il 20 febbraio 2024 codice identificativo Controparte_1
fascicolo 041/2024/000073672 codice identificativo procedura esecutiva 04184202400001187001 a
per tutti i motivi esposti negli atti di causa con vittoria di spese e competenze. Si Parte_1
chiede che la , per il comportamento che ha tenuto e continua a Controparte_1
tenere, gravando una persona già in enormi difficoltà con pignoramenti illegittimi e con richieste anche di condanna alle spese sia condannata alle spese del giudizio di merito ed anche di quello cautelare, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione in quanto infondata. Con vittoria di spese”
Per : CP_2
“Nessuna domanda viene rivolta all'odierna esponente e pertanto ci si rimette al Giudicante sulle istanze dell'opponente”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 04184202400001187001 avviato ex art. 72 bis dPR
602/1973 da nei confronti di in data 8 febbraio 2024, Controparte_1 CP_2
chiedendone la declaratoria di illegittimità con conseguente inefficacia.
Deduceva infatti l'opponente di aver proposto opposizione nell'ambito della procedura esecutiva (RGE 920/2024) promossa nei suoi confronti da eccependo il superamento dei limiti CP_3
di pignorabilità, considerato che le somme presenti sul conto erano state accreditate a titolo di CP_2
stipendio e che tale emolumento che era già stato oggetto di altro pignoramento di crediti presso terzi da parte di per i medesmi crediti. Controparte_1
All'esito del giudizio cautelare, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione assegnando alla parte interessata termine perentorio sino al 30 giugno 2024 per l'introduzione del giudizio di merito e condannava l'opponente alla rifusione delle spese della procedura incidentale in favore dell'opposta . Controparte_1
introduceva quindi nei termini concessi il presente giudizio di merito, deducendo Parte_1 pagina 2 di 6 quale unico motivo di contestazione l'impignorabilità della somma giacente sul conto (pari ad CP_2 euro 37,97) per violazione dell'art. 72 ter del dPR 602/73 avendo il creditore procedente già OR, nella misura di legge, il suo stipendio alla fonte nei confronti del proprio datore di lavoro Parte_2
Concludeva quindi come in epigrafe, chiedendo la condanna della convenuta agenzia al
[...]
pagamento delle spese di lite del presente giudizio che di quelle della fase cautelare.
Si costituiva in giudizio deducendo, in premessa, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda formulata dall'opponente per carenza di interesse a seguito dell'intervenuta inefficacia del pignoramento considerato che, decorsi inutilmente i termini previsti dal primo comma dell'art. 72-bis DPR 602/73 per l'adempimento da parte della terza pignorata e data l'esiguità delle somme giacenti sul conto , l'agente non aveva dato seguito alla procedura CP_2
esecutiva.
Deduceva in ogni caso la piena legittimità dell'azione promossa dato che, considerata la natura delle somme pignorate, non sussisteva alcuna preclusione al pignoramento degli emolumenti stipendiali giacenti sul conto Postepay, dovendosi applicare i limiti stabiliti dal comma ottavo dell'art. 543 c.p.c.
Concludeva quindi la convenuta per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì la quale non spiegava alcuna domanda rimettendosi alle CP_2
valutazioni del giudicante.
Istruito documentalmente il giudizio, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 marzo 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Il presente giudizio costituisce la fase di merito conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione formulata da parte debitrice nell'ambito della procedura esecutiva Parte_1
(RGE 920/2024) promossa da ex art. 72 bis dPR n. 602/1973 a Controparte_1
seguito della quale sono state pignorate somme giacenti sul conto corrente Postepay intestato all'odierno opponente.
Occorre preliminarmente riqualificare la opposizione in quanto essa ha ad oggetto la dedotta impignorabilità delle somme presenti presso il terzo e, quindi, va qualificata come CP_2
opposizione alla esecuzione già iniziata, quindi come opposizione proposta ex art. 615 comma 2 cpc, e non quale opposizione agli atti esecutivi.
Il debitore ha contestato infatti il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell' deducendo, in particolare, l'illegittimità del pignoramento per violazione dei limiti di CP_1
pagina 3 di 6 pignorabilità dello stipendio come previsti dall'art. 72 ter dPR n. 602/1973 per avere l'atto opposto ad oggetto le somme presenti su un conto corrente collegato ad una carta prepagata emessa da CP_2
e sulla quale vengono accreditati gli emolumenti al medesimo corrisposti a titolo di stipendio e che
[...]
risultano già pignorati nella misura di legge in capo al datore di lavoro Parte_3
Costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda sollevata dall'opponente per CP_3
carenza di interesse e per sopravvenuta inefficacia del pignoramento in quanto il terzo OR non ha dato seguito all'ordine di pagamento nel termine di sessanta giorni previsto ex art. 72 bis comma 1 dPR
602/73, né l'Agenzia ha provveduto alla sua citazione per inadempienza ai sensi del secondo comma del citato articolo, stante l'esiguità della somma pignorata, pari ad euro 37,97.
L'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art 72 bis dPR
602/1973 configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato ed al terzo OR, per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode, e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2857 del 2015).
Se il pagamento è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione può avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine sempre a norma del precitato art. 72 bis, ma in caso di mancato pagamento il pignoramento esattoriale diventa comunque inefficace.
Quanto al merito della opposizione, la creditrice ha dedotto l'infondatezza della domanda di parte opponente ribadendo la piena legittimità del pignoramento opposto in assenza di violazione dei limiti di pignorabilità.
Ciò posto, risulta non contestato che nel 2023 abbia sottoposto a pignoramento, nei CP_3
limiti di legge applicabili, le somme dovute dal terzo a a titolo di Parte_3 Parte_1 stipendio, riguardo la riscossione dei medesimi crediti a ruolo oggetto dell'odierna procedura.
Il pignoramento qui oggetto di opposizione ha invece ad oggetto un conto corrente collegato alla carta prepagata presso che, secondo parte opponente, sarebbe del tutto impignorabile CP_2
in quanto ivi viene accreditato il suo stipendio, con la conseguenza che si sarebbe in presenza di uno stipendio da lavoro dipendente OR due volte per lo stesso titolo e perciò illegittimo per violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio disposti dall'art. 545 c.p.c. e dall'art.72 ter DPR
72/1973 per il quale “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2500 euro;
b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro;
se nel conto corrente del debitore vengono accreditate somme di cui al punto precedente, non è possibile pignorare
pagina 4 di 6 le somme corrispondenti all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
Sul punto, occorre osservare che in seguito al d.l. n. 83/2015 convertito con l. 132/2015 sono stati riformulati gli artt. 545 e 546 c.p.c.: più precisamente il nuovo articolo 545 c.p.c. al comma 8 attribuisce rilievo prevalente alla natura del credito e prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
L'art. 546 c.p.c., parzialmente modificato nell'indicazione gli obblighi di custodia del terzo nell'ipotesi di somme giacenti sul conto corrente sul quale vengono accreditati emolumenti retributivi o pensionistici del percettore, stabilisce che “Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo OR non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo OR operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.
Il comma 2-bis dell'art. 72 ter dPR 602/1973 a sua volta prevede che “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo OR non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”. Per quanto sopra, si evince pertanto che l'art. 545 c.p.c., comma 8, opera una distinzione tra le somme accreditate prima della notifica del pignoramento da quelle confluite sul conto corrente in epoca successiva.
Più precisamente, muovendo dalla constatazione che gli emolumenti già accreditati al debitore alla data del pignoramento si sono confusi con il patrimonio di quest'ultimo, l'art. 545 c.p.c. sottrae alla espropriazione forzata le sole somme confluite sul conto corrente dell'esecutato, a titolo di retribuzione o pensione, in una misura minima predefinita, pari al triplo dell'assegno sociale, confermando così
l'orientamento tradizionale, ma lo contempera con l'esigenza di garantire un trattamento minimo per le necessità primarie del soggetto che subisce l'espropriazione.
Ciò posto ed applicando le norme sopra citate alla presente vicenda, ne consegue l'infondatezza pagina 5 di 6 delle contestazioni di parte opponente, dovendo ritenersi legittimo il pignoramento promosso da CP_3
nei confronti del terzo OR , pur nei limiti previsti dalla normativa. CP_2
Le somme accreditate sul conto corrente dell'opponente a titolo di emolumento stipendiale, prima della notifica del pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, alla luce degli articoli di legge richiamati, risultano infatti pignorabili in quanto confuse con il patrimonio del debitore, fermi i limiti di impignorabilità appena sopra richiamati.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione promossa da è Parte_1
risultata infondata e va riconosciuta la legittimità del pignoramento di crediti presso terzi azionato da ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973 nei confronti di Controparte_1 CP_2
con conferma dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (RGE 920/2024) del 3 giugno 2024 anche
[...]
in relazione alla liquidazione delle spese della fase cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra opponente e parte creditrice e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con il D.M. 147/22 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di fase istruttoria e secondo i parametri minimi in ragione della limitata complessità della controversia.
Rispetto invece alla terza pignorata, citata in quanto litisconsorte necessario, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese ex art. 92 cpc, non ravvisandosi una reale soccombenza con parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 7642/2024:
1) Respinge l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere ad le spese del Controparte_1
presente giudizio liquidate in euro 4.217,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge;
3) compensa le spese tra parte attrice opponente e . CP_2
Firenze, 17 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
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