Articolo 2051 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2051. Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare. 4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita' sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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