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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2051. Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare. 4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita' sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.
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- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
A cura della Redazione. La Cassazione penale con la sentenza n. 30252/2026 ribadisce che l'ente titolare di un'area destinata a uso pubblico mantiene un obbligo di vigilanza anche dopo aver affidato in appalto i lavori di manutenzione: il responsabile tecnico comunale non può liberarsi della posizione di garanzia solo perché è stato nominato un R. U. P. , se la nomina è successiva al fatto dannoso. La ... Leggi tutto… Una sentenza che racconta molto di più di quelle che sono le decisioni assunte. Di Filippo Portoghese. Quale periodo migliore dell'anno per raccontar questa sentenza, la n. n. 54 /2025 riconducibile alla Corte di appello di Milano. Mevia sostiene di avere subito un morso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 8961Provvedimento: […] Non rileva quindi quanto ulteriormente dedotto da parte appellante rimarcando la lunghezza del corso svolto a suo tempo per il conseguimento del titolo o la rilevanza allo stesso attribuita dall'art. 17 della l. 958/86 (Norme sul servizio militare di leva e sulla firma di pena prolungata), ovvero dall'art. 2051 del d. lgs 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) trattandosi di norme generali che hanno carattere recessivo rispetto alle disposizioni recate dalla speciale disciplina concorsuale.Leggi di più...
- principio di non discriminazione·
- sindacato sulle valutazioni discrezionali della commissione esaminatrice·
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