Art. 4. Assegnazione dei mutui della Cassa, depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato.
Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'.
Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente logge.
Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresi' dei mutui contratti con Istituti di cui al precedente comma, e' autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o delle Province alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'Istituto mutuante, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni o delle Province.
I Comuni o le Province sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell' articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383 .
Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'.
Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente logge.
Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresi' dei mutui contratti con Istituti di cui al precedente comma, e' autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o delle Province alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'Istituto mutuante, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni o delle Province.
I Comuni o le Province sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell' articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383 .