TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Eliana Ungaro
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 24 agosto 2023 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto - in sede amministrativa, in data 4.12.2020 - la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque di versare in questa situazione - nonché di essere in possesso altresì' del requisito anagrafico e contribuivo - chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa. CP_1
L' resisteva alla domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6
1
agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Premesso che l'istante ha dimostrato di aver presentato l'istanza amministrativa (certamente necessaria, trattandosi comunque di trattamento pensionistico di vecchiaia: cfr. CASS. LAV. 30
DICEMBRE 2016 N° 27555 e CASS. LAV. 27 AGOSTO 2018 N° 21189), relativamente alla prestazione reclamata in questa sede (sicché il ricorso deve ritenersi proponibile), nel merito la domanda risulta fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura superiore all'80%, dal mese di gennaio 2024.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura almeno pari all'80%, ricorrono le condizioni medico-legali per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92.
Tanto, però, dalla data determinata mediante l'applicazione del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” (ex art. 12 del d.l. n. 78/2010, con conseguente differimento di dodici mesi rispetto al perfezionamento di tutti i requisiti di legge), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Sul punto, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da 13 NOVEMBRE 2018 CP_2
N° 29191, stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, si veda anche
[...]
. 3 FEBBRAIO 2020 N° 2382). CP_3
L'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne,
2
devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia
(che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N. 11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire
i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
Ad avviso della SUPREMA CORTE, dunque, non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit.
(e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
3
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
Avendo dunque parte ricorrente dimostrato altresì il possesso dei restanti requisiti costitutivi, il ricorso deve essere accolto e l' condannato a corrispondere la pensione di vecchiaia ex art. 1, CP_1
co. 8, D. Lgs. n° 503/92 con la decorrenza di legge – in applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo.
Le spese, considerata la sussistenza del requisito sanitario a partire da una data successiva al deposito del ricorso giudiziale, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza di legge – in riferimento al gennaio 2024 ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2.spese compensate;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4