Articolo 2160 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 2160. Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare

1.Agli ufficiali ((...)) delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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