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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4462/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 4462/2024 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Generoso Valitutti, letto il ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 25.11.2024 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sabatelli
Francesco
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ), sito in Controparte_1 P.IVA_1
Potenza alla Via Discesa San Gerardo, n. 154, in persona del suo
Amministratore p.t. e qui di seguito anche solo ”, CP_2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. De Bonis Michele
-resistente- nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Potenza alla Piazza
Matteotti n. 1;
-resistente contumace-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del
26.03.2025; letti gli artt. 703 c.p.c. e 1168 e ss. c.c.; pronuncia la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 e c.c., depositato in data
25/11/2024, ha adito questo Tribunale e, dopo aver Parte_1
1 Proc. n. 4462/2024 R.G.
premesso di essere proprietario di un locale commerciale/garage ubicato al piano terra del sito al civico 156 in via Controparte_1
discesa San Gerardo, adibito a sede della propria attività commerciale, ha dedotto che lo spazio antistante tali locali “è stato sempre utilizzato attraverso una semplice fermata (non sosta) oltre che attraverso un libero accesso, al carico e allo scarico delle merci” sino alla data del
27/11/2023, allorquando, per opera del resistente il quale a CP_1 sua volta ha agito “in forza di Ordinanza del Comune di Potenza”, sono stati installati n. 6 paletti dissuasori, tali da precludere l'accesso veicolare.
A fronte del lamentato spoglio, la parte ricorrente ha quindi chiesto al
Tribunale, in via principale, anche inaudita altera parte, dichiarare l'illegittima apposizione dei n. 6 paletti e, per l'effetto, disporre l'immediata reintegrazione ordinando la rimozione degli stessi al convenuto in via gradata, ha chiesto di ordinare al CP_1
convenuto la rimozione degli ultimi due paletti istallati, in CP_1 modo da reintegrare il ricorrente nel possesso dell'area perpendicolare al civico 156. In ogni caso, ha concluso affinché venisse disposta la condanna al pagamento dell'indennità di cui al art. 614 bis c.p.c. in caso di perdurante adempimento, con vittoria di spese e competenze.
2. Con memoria del 21/01/2025 si è costituito in giudizio il
[...]
in persona del suo Amministratore p.t., contestando le CP_1
avverse prospettazioni e rappresentando in particolare:
(a) in rito: l'inammissibilità dell'avverso ricorso per omessa notificazione del decreto di fissazione reso il 03.12.2024, nonché per la tardiva notifica del successivo decreto di fissazione del 19.12.2024; l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un giudicato amministrativo, derivante dalla sentenza del Tar Basilicata n. 552/2022;
(b) parimenti in rito: l'improcedibilità dell'azione per decorso del termine annuale ex art. 1168 c.c., risalendo il primo atto lesivo al 2019 (tempus di apposizione della prima delibera condominiale finalizzata all'apposizione dei paletti) ed essendo stata poi l'azione instaurata solo nel novembre del
2024;
2 Proc. n. 4462/2024 R.G.
(c) nel merito: la mancanza di animus spoliandi, essendo i paletti istallati in esecuzione di delibere di assemblea condominiale;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo egli chiarito se l'azione è proposta in qualità di possessore o di detentore qualificato;
l'infondatezza dell'azione esperita sotto diversi profili [e.g. bene demaniale di uso pubblico, uso distorto della cosa, mancanza di un possesso avente i caratteri esteriori di un diritto reale].
Sulla scorta di ciò, ha quindi chiesto al Tribunale di voler: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità per i dedotti motivi di rito, nel merito rigettare la domanda avversaria poiché illegittima e infondata, sia in fatto, sia in diritto. Con condanna alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
3. Non si è invece costituito, pur a fronte della regolarità della notifica
(06/01/2025), l'altro resistente di cui, pertanto, va in Controparte_3
questa sede dichiarata la contumacia.
4. La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata infine riservata per la decisione, all'udienza del 26/03/2025.
5. Tanto premesso, è anzitutto il caso di osservare come vadano disattese, poiché infondate, le eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente e afferenti, in particolare, la regolare e tempestiva istaurazione del contradditorio.
Invero è pacificamente evincibile dal decreto del 19/12/2024 che alla parte ricorrente veniva imposto l'onere di “notifica del ricorso e del presente decreto ai resistenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua costituzione” ossia del “22 gennaio 2025”, termine che risulta rispettato, avendovi la parte onerata provveduto alla notifica in data 06/01/2025 a fronte del termine del 07/01/2025; in ogni caso, non è possibile ravvisare alcun vulnus alle facoltà difensive del resistente, avendo egli ampiamente articolato le proprie ragioni e dispiegato le proprie difese.
6. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il presente procedimento può essere definito in ragione della (ampiamente assorbente) carenza di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria,
3 Proc. n. 4462/2024 R.G.
essendo, invero, il Giudice Amministrativo l'autorità munita della necessaria potestà di ius dicere sulla vicenda prospettata dall'odierno ricorrente.
6.1. A tal riguardo, infatti, occorre osservare che, da un punto di vista fattuale, è pacifico tra le parti che l'atto spoliativo è da individuarsi nell'apposizione dei paletti installati dal resistente “in forza CP_1 di Ordinanza del Comune di Potenza” [cfr. p.3 ricorso].
Orbene, sul punto occorre evidenziare che l'apposizione dei paletti è stata disposta con ordinanza dirigenziale n. 514/2023 dalla U.D. manutenzione del patrimonio e viabilità del [cfr. all. 28 fascicolo del Controparte_3
, emessa “ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di CP_1 esecuzione e di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992”, ordinanza con la quale il ha disposto “l'istallazione in data 27 CP_3
novembre 2023, a cura e spese del , di n.5 Controparte_1 paletti dissuasori della sosta” indicando le relative prescrizioni da osservare.
Se così è, il ruolo del degrada a quello di mero esecutore CP_1
materiale del disposto del resistente Tanto si desume Controparte_3 sia dal chiaro tenore letterale dell'ordinanza Dirigenziale n. 514/2023, la quale “dispone l'istallazione”, in esercizio dei propri poteri autoritativi e demandando al privato la mera esecuzione materiale dell'opera (cfr “a cura e spese del ”), sia dall'evenienza che Controparte_1
qualora il avesse voluto procedere direttamente CP_1 all'installazione dei paletti, avrebbe dovuto procedere semplicemente tramite s.c.i.a. [ex multis T.A.R. Napoli, sez. III, 05.03.2019, n.1255 “la luce delle caratteristiche e delle dimensioni dello stesso (10 paletti dell'altezza di mt. 1 ciascuno e diametro 10x10, si vedano le foto prodotte in giudizio), ricade nel campo di applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n.
380/2001, cioè, tra quelli realizzabili con il regime semplificato della
d.i.a”] e non con l'operata richiesta, e d'altronde è lo stesso CP_1
che ha allegato la demanialità del bene per avvenuto esproprio [cfr. p. 20 della comparsa di costituzione].
4 Proc. n. 4462/2024 R.G.
A ciò si aggiunga che l'ordinanza in commento è esplicazione del generale potere di cui all'art. 5 co. 3 del codice della strada, [per il quale
“i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”] da leggersi in uno con l'art. 42 co.
2. del ridetto codice [“sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità”] e, che tale atto risulta funzionale al perseguimento delle finalità pubbliche di cui al co.1 dell'art.180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992, che disciplina proprio i dissuasori di sosta, la cui funzione è quella di “impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.”.
Appare evidente, dunque, che la delibazione qui richiesta non è relativa a un diritto soggettivo ma è afferente, sul versante delle P.A. coinvolta e del privato esecutore, all'esercizio di un pubblico potere e, sul versante del privato, a un interesse legittimo essendo, pertanto, la cognizione della fattispecie qui rappresentata pacificamente rimessa al Giudice
Amministrativo, in quanto giudice naturale “per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi” [ex artt. 24, 103
e 113 Cost., nonché art. 7 c.p.a. – ove si prevede che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questioni di interessi legittimi … concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi e comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”].
In tal senso, peraltro, si è più volte espressa la S. Corte, ribadendo il costante dictum nomofilattico secondo cui “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto)
5 Proc. n. 4462/2024 R.G.
esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale” (Cass.
Civ., sez. un., 17.12.2020, n.28980) tanto anche in riferimento all'esercizio di competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale, in quanto l'atto “oggetto della contestazione è la modalità con cui viene esercitata la potestà comunale in materia di circolazione stradale. Ne consegue che l'oggetto della tutela invocata si risolve nel controllo di legittimità dell'esercizio del potere stesso, che costituisce il merito del giudizio amministrativo” [Cassazione civile sez. un., 08/11/2016, n.22650, proprio in riferimento all'istallazione di “dissuasori di sosta” preclusivi anche di una breve fermata delle auto per l'effettuazione di acquisti.]
Tanto non muta quando sono proposte “azioni possessorie”, in quanto le stesse “sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della
p.a. (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali;
consegue che, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.c” [Cass. Civ. sez. un., 17.04.2003, n. 6189, nonché Cass. Civ. sez. un., 19.10.2011, n. 21579, sottolineato aggiunto].
A ciò si aggiunga che l'odierno ricorrente ha espressamente chiesto, all'esito della valutazione di illegittimità dell'apposizione dei n. 5 paletti
[valutazione, ripetesi, radicalmente preclusa all' per essere CP_4
estrinsecazione di un potere discrezionale della p.a.], di emettersi apposito provvedimento di reintegra nel possesso che, seppur rivolto solo al resistente agendo lo stesso per conto della p.a., si risolve CP_1 nell'ordinare alla pubblica amministrazione un “facere”, ordine
6 Proc. n. 4462/2024 R.G.
inammissibile per contrasto con il divieto per il giudice ordinario di pronunciare sentenze costitutive e di condanna dell'Amministrazione ad un “facere” quando si riferiscano alle attività dalla medesima compiute nell'ambito dei suoi poteri e delle sue finalità istituzionali e in collegamento con un provvedimento amministrativo giuridicamente esistente.
6.2. Alla luce di tutto quanto precede, apprezzato e valutato, nei suoi diversi profili, il petitum c.d. sostanziale della domanda possessoria qui formulata, è palese il difetto genetico di alcuna potestas iudicandi in capo all'Autorità giurisdizionale qui adita [in relazione, al contempo, alla fattispecie dedotta e al provvedimento di cui si è chiesta l'emissione], da ciò consegue la necessità di pronunciare la declinatoria di giurisdizione nei termini di cui al dispositivo, ovviamente con efficacia assorbente rispetto ad ogni diversa e ulteriore quaestio iuris.
7. Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm., avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi cautelari innanzi al
Tribunale per domande di valore compreso nello scaglione € 5.200,01-€
26.000,00 [trovando qui applicazione, in difetto di elementi per la stima, i presupposti per ritenere la causa di valore indeterminabile (ai sensi dell'art. 15, comma III, ult. parte, c.p.c., come analogicamente applicabile anche ai procedimenti possessori) e condividendosi poi, nell'interpretazione dell'art. 5, comma VI, D.M. 55/2014 quanto alle controversie di valore indeterminabile, il dictum nomofilattico da ultimo ribadito da Cass. civ., 13 gennaio 2022, n. 968, a mente della quale “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-26000,00”], operando poi gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, co. 1, D.M. 55/2014, in ragione delle attività espletate, della natura della vertenza e del non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate, ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione.
7 Proc. n. 4462/2024 R.G.
8. Va, infine, disattesa la richiesta di condanna avanzata dalla parte resistente nei confronti del ricorrente ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo, nel caso di specie, né gli estremi dell'abuso del processo - così da potersi giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. [cfr., da ultimo, Cass. civ., 18 novembre 2019, n. 29812] -, né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato [non essendo sufficiente, com'è noto, una richiesta generica di condanna: cfr. Cass. civ., 25 gennaio 2016, n. 1266; Cass. civ., 27 ottobre 2015, n. 21798], né, in ogni caso, di una condotta processuale peculiarmente connotata da mala fede o colpa grave [non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dal Tribunale – v. Cass. civ., 30 giugno
2010, n. 15629].
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4462/2024 instaurato da
[...]
(C.F. ), con ricorso del 2019 nei Pt_1 C.F._1 confronti di (C.F. Controparte_1
), in persona del suo Amministratore p.t. e di P.IVA_1 CP_3
(C.F. , in persona del Sindaco suo legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
2) DICHIARA il difetto di giurisdizione sulle domande del ricorrente poiché devolute alla cognizione del giudice amministrativo;
3) CONDANNA la parte ricorrente alla refusione delle spese di fase in favore della parte resistente Controparte_1 spese che si liquidano in € 1.752,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti del ricorrente.
Così deciso in Potenza, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8 Proc. n. 4462/2024 R.G.
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 4462/2024 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Generoso Valitutti, letto il ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 25.11.2024 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sabatelli
Francesco
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ), sito in Controparte_1 P.IVA_1
Potenza alla Via Discesa San Gerardo, n. 154, in persona del suo
Amministratore p.t. e qui di seguito anche solo ”, CP_2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. De Bonis Michele
-resistente- nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Potenza alla Piazza
Matteotti n. 1;
-resistente contumace-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del
26.03.2025; letti gli artt. 703 c.p.c. e 1168 e ss. c.c.; pronuncia la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 e c.c., depositato in data
25/11/2024, ha adito questo Tribunale e, dopo aver Parte_1
1 Proc. n. 4462/2024 R.G.
premesso di essere proprietario di un locale commerciale/garage ubicato al piano terra del sito al civico 156 in via Controparte_1
discesa San Gerardo, adibito a sede della propria attività commerciale, ha dedotto che lo spazio antistante tali locali “è stato sempre utilizzato attraverso una semplice fermata (non sosta) oltre che attraverso un libero accesso, al carico e allo scarico delle merci” sino alla data del
27/11/2023, allorquando, per opera del resistente il quale a CP_1 sua volta ha agito “in forza di Ordinanza del Comune di Potenza”, sono stati installati n. 6 paletti dissuasori, tali da precludere l'accesso veicolare.
A fronte del lamentato spoglio, la parte ricorrente ha quindi chiesto al
Tribunale, in via principale, anche inaudita altera parte, dichiarare l'illegittima apposizione dei n. 6 paletti e, per l'effetto, disporre l'immediata reintegrazione ordinando la rimozione degli stessi al convenuto in via gradata, ha chiesto di ordinare al CP_1
convenuto la rimozione degli ultimi due paletti istallati, in CP_1 modo da reintegrare il ricorrente nel possesso dell'area perpendicolare al civico 156. In ogni caso, ha concluso affinché venisse disposta la condanna al pagamento dell'indennità di cui al art. 614 bis c.p.c. in caso di perdurante adempimento, con vittoria di spese e competenze.
2. Con memoria del 21/01/2025 si è costituito in giudizio il
[...]
in persona del suo Amministratore p.t., contestando le CP_1
avverse prospettazioni e rappresentando in particolare:
(a) in rito: l'inammissibilità dell'avverso ricorso per omessa notificazione del decreto di fissazione reso il 03.12.2024, nonché per la tardiva notifica del successivo decreto di fissazione del 19.12.2024; l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un giudicato amministrativo, derivante dalla sentenza del Tar Basilicata n. 552/2022;
(b) parimenti in rito: l'improcedibilità dell'azione per decorso del termine annuale ex art. 1168 c.c., risalendo il primo atto lesivo al 2019 (tempus di apposizione della prima delibera condominiale finalizzata all'apposizione dei paletti) ed essendo stata poi l'azione instaurata solo nel novembre del
2024;
2 Proc. n. 4462/2024 R.G.
(c) nel merito: la mancanza di animus spoliandi, essendo i paletti istallati in esecuzione di delibere di assemblea condominiale;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo egli chiarito se l'azione è proposta in qualità di possessore o di detentore qualificato;
l'infondatezza dell'azione esperita sotto diversi profili [e.g. bene demaniale di uso pubblico, uso distorto della cosa, mancanza di un possesso avente i caratteri esteriori di un diritto reale].
Sulla scorta di ciò, ha quindi chiesto al Tribunale di voler: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità per i dedotti motivi di rito, nel merito rigettare la domanda avversaria poiché illegittima e infondata, sia in fatto, sia in diritto. Con condanna alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
3. Non si è invece costituito, pur a fronte della regolarità della notifica
(06/01/2025), l'altro resistente di cui, pertanto, va in Controparte_3
questa sede dichiarata la contumacia.
4. La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata infine riservata per la decisione, all'udienza del 26/03/2025.
5. Tanto premesso, è anzitutto il caso di osservare come vadano disattese, poiché infondate, le eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente e afferenti, in particolare, la regolare e tempestiva istaurazione del contradditorio.
Invero è pacificamente evincibile dal decreto del 19/12/2024 che alla parte ricorrente veniva imposto l'onere di “notifica del ricorso e del presente decreto ai resistenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua costituzione” ossia del “22 gennaio 2025”, termine che risulta rispettato, avendovi la parte onerata provveduto alla notifica in data 06/01/2025 a fronte del termine del 07/01/2025; in ogni caso, non è possibile ravvisare alcun vulnus alle facoltà difensive del resistente, avendo egli ampiamente articolato le proprie ragioni e dispiegato le proprie difese.
6. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il presente procedimento può essere definito in ragione della (ampiamente assorbente) carenza di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria,
3 Proc. n. 4462/2024 R.G.
essendo, invero, il Giudice Amministrativo l'autorità munita della necessaria potestà di ius dicere sulla vicenda prospettata dall'odierno ricorrente.
6.1. A tal riguardo, infatti, occorre osservare che, da un punto di vista fattuale, è pacifico tra le parti che l'atto spoliativo è da individuarsi nell'apposizione dei paletti installati dal resistente “in forza CP_1 di Ordinanza del Comune di Potenza” [cfr. p.3 ricorso].
Orbene, sul punto occorre evidenziare che l'apposizione dei paletti è stata disposta con ordinanza dirigenziale n. 514/2023 dalla U.D. manutenzione del patrimonio e viabilità del [cfr. all. 28 fascicolo del Controparte_3
, emessa “ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di CP_1 esecuzione e di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992”, ordinanza con la quale il ha disposto “l'istallazione in data 27 CP_3
novembre 2023, a cura e spese del , di n.5 Controparte_1 paletti dissuasori della sosta” indicando le relative prescrizioni da osservare.
Se così è, il ruolo del degrada a quello di mero esecutore CP_1
materiale del disposto del resistente Tanto si desume Controparte_3 sia dal chiaro tenore letterale dell'ordinanza Dirigenziale n. 514/2023, la quale “dispone l'istallazione”, in esercizio dei propri poteri autoritativi e demandando al privato la mera esecuzione materiale dell'opera (cfr “a cura e spese del ”), sia dall'evenienza che Controparte_1
qualora il avesse voluto procedere direttamente CP_1 all'installazione dei paletti, avrebbe dovuto procedere semplicemente tramite s.c.i.a. [ex multis T.A.R. Napoli, sez. III, 05.03.2019, n.1255 “la luce delle caratteristiche e delle dimensioni dello stesso (10 paletti dell'altezza di mt. 1 ciascuno e diametro 10x10, si vedano le foto prodotte in giudizio), ricade nel campo di applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n.
380/2001, cioè, tra quelli realizzabili con il regime semplificato della
d.i.a”] e non con l'operata richiesta, e d'altronde è lo stesso CP_1
che ha allegato la demanialità del bene per avvenuto esproprio [cfr. p. 20 della comparsa di costituzione].
4 Proc. n. 4462/2024 R.G.
A ciò si aggiunga che l'ordinanza in commento è esplicazione del generale potere di cui all'art. 5 co. 3 del codice della strada, [per il quale
“i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”] da leggersi in uno con l'art. 42 co.
2. del ridetto codice [“sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità”] e, che tale atto risulta funzionale al perseguimento delle finalità pubbliche di cui al co.1 dell'art.180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992, che disciplina proprio i dissuasori di sosta, la cui funzione è quella di “impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.”.
Appare evidente, dunque, che la delibazione qui richiesta non è relativa a un diritto soggettivo ma è afferente, sul versante delle P.A. coinvolta e del privato esecutore, all'esercizio di un pubblico potere e, sul versante del privato, a un interesse legittimo essendo, pertanto, la cognizione della fattispecie qui rappresentata pacificamente rimessa al Giudice
Amministrativo, in quanto giudice naturale “per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi” [ex artt. 24, 103
e 113 Cost., nonché art. 7 c.p.a. – ove si prevede che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questioni di interessi legittimi … concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi e comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”].
In tal senso, peraltro, si è più volte espressa la S. Corte, ribadendo il costante dictum nomofilattico secondo cui “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto)
5 Proc. n. 4462/2024 R.G.
esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale” (Cass.
Civ., sez. un., 17.12.2020, n.28980) tanto anche in riferimento all'esercizio di competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale, in quanto l'atto “oggetto della contestazione è la modalità con cui viene esercitata la potestà comunale in materia di circolazione stradale. Ne consegue che l'oggetto della tutela invocata si risolve nel controllo di legittimità dell'esercizio del potere stesso, che costituisce il merito del giudizio amministrativo” [Cassazione civile sez. un., 08/11/2016, n.22650, proprio in riferimento all'istallazione di “dissuasori di sosta” preclusivi anche di una breve fermata delle auto per l'effettuazione di acquisti.]
Tanto non muta quando sono proposte “azioni possessorie”, in quanto le stesse “sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della
p.a. (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali;
consegue che, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.c” [Cass. Civ. sez. un., 17.04.2003, n. 6189, nonché Cass. Civ. sez. un., 19.10.2011, n. 21579, sottolineato aggiunto].
A ciò si aggiunga che l'odierno ricorrente ha espressamente chiesto, all'esito della valutazione di illegittimità dell'apposizione dei n. 5 paletti
[valutazione, ripetesi, radicalmente preclusa all' per essere CP_4
estrinsecazione di un potere discrezionale della p.a.], di emettersi apposito provvedimento di reintegra nel possesso che, seppur rivolto solo al resistente agendo lo stesso per conto della p.a., si risolve CP_1 nell'ordinare alla pubblica amministrazione un “facere”, ordine
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inammissibile per contrasto con il divieto per il giudice ordinario di pronunciare sentenze costitutive e di condanna dell'Amministrazione ad un “facere” quando si riferiscano alle attività dalla medesima compiute nell'ambito dei suoi poteri e delle sue finalità istituzionali e in collegamento con un provvedimento amministrativo giuridicamente esistente.
6.2. Alla luce di tutto quanto precede, apprezzato e valutato, nei suoi diversi profili, il petitum c.d. sostanziale della domanda possessoria qui formulata, è palese il difetto genetico di alcuna potestas iudicandi in capo all'Autorità giurisdizionale qui adita [in relazione, al contempo, alla fattispecie dedotta e al provvedimento di cui si è chiesta l'emissione], da ciò consegue la necessità di pronunciare la declinatoria di giurisdizione nei termini di cui al dispositivo, ovviamente con efficacia assorbente rispetto ad ogni diversa e ulteriore quaestio iuris.
7. Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm., avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi cautelari innanzi al
Tribunale per domande di valore compreso nello scaglione € 5.200,01-€
26.000,00 [trovando qui applicazione, in difetto di elementi per la stima, i presupposti per ritenere la causa di valore indeterminabile (ai sensi dell'art. 15, comma III, ult. parte, c.p.c., come analogicamente applicabile anche ai procedimenti possessori) e condividendosi poi, nell'interpretazione dell'art. 5, comma VI, D.M. 55/2014 quanto alle controversie di valore indeterminabile, il dictum nomofilattico da ultimo ribadito da Cass. civ., 13 gennaio 2022, n. 968, a mente della quale “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-26000,00”], operando poi gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, co. 1, D.M. 55/2014, in ragione delle attività espletate, della natura della vertenza e del non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate, ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione.
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8. Va, infine, disattesa la richiesta di condanna avanzata dalla parte resistente nei confronti del ricorrente ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo, nel caso di specie, né gli estremi dell'abuso del processo - così da potersi giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. [cfr., da ultimo, Cass. civ., 18 novembre 2019, n. 29812] -, né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato [non essendo sufficiente, com'è noto, una richiesta generica di condanna: cfr. Cass. civ., 25 gennaio 2016, n. 1266; Cass. civ., 27 ottobre 2015, n. 21798], né, in ogni caso, di una condotta processuale peculiarmente connotata da mala fede o colpa grave [non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dal Tribunale – v. Cass. civ., 30 giugno
2010, n. 15629].
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4462/2024 instaurato da
[...]
(C.F. ), con ricorso del 2019 nei Pt_1 C.F._1 confronti di (C.F. Controparte_1
), in persona del suo Amministratore p.t. e di P.IVA_1 CP_3
(C.F. , in persona del Sindaco suo legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
2) DICHIARA il difetto di giurisdizione sulle domande del ricorrente poiché devolute alla cognizione del giudice amministrativo;
3) CONDANNA la parte ricorrente alla refusione delle spese di fase in favore della parte resistente Controparte_1 spese che si liquidano in € 1.752,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti del ricorrente.
Così deciso in Potenza, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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